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TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - Tasi

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Academic year: 2022

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INFORMATIVA PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -ANNO 2014 NEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - Tasi

Dal 1° gennaio 2014, con il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 21 del 17.07.2014, è disciplinata l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” nel Comune di Prata di Pordenone, istituita con la legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013. (vedi “Regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 17.7.2014)

La IUC si compone di

- l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore (è soppressa l’applicazione della TARES ai sensi dell’art. 1, comma 704 della legge di Stabilità 2014)

La disciplina della IUC contenuta nel regolamento si compone di

- TITOLO I –IUC (dall’art. 1 all’art. 16) : normativa unificata per IMU, TARI e TASI in materia di ravvedimento opersoso, attività di accertamento, sanzioni, procedure di rimborso, di riversamento e regolazioni contabili, potere di autotutela, contenzioso;

- TITOLO II - IMU (dall’art. 17 all’art. 31): il presupposto impositivo, le fattispecie imponibili, la base imponibile, le esenzioni/riduzioni, i versamenti, la dichiarazione;

- TITOLO III - TASI (dall’art. 17 all’art. 31): il presupposto impositivo, le fattispecie imponibili, la base imponibile, le esenzioni/riduzioni, i versamenti, la dichiarazione;

- TITOLO II - TARI (dall’art. 17 all’art. 31): il presupposto impositivo, le fattispecie imponibili, la base imponibile, le esenzioni/riduzioni, i versamenti, la dichiarazione.

Il Regolamento della IUC cit sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento IMU approvato con la deliberazione n. 58 del 28.09.2012. per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti all’IMU contenute negli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, all’art.13 del D.L. 201/2011 ed alla L. n. 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Dal 1’ gennaio 2014, data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, è soppressa l’applicazione della TARES. Per quest’ultima rimangono in vigore tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo, relativa alle annualità pregresse (art. 16 del regolamento).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17.07.2014 sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione della TASI per l’anno 2014 (vedi “delibera di CC n. 23/2014)

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CALCOLO DELLA TASI ANNO 2014

PRESUPPOSTO TASI

(ARTT. 32-33 DEL REGOLAMENTO IUC)

Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria.

Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli posseduti e condotti coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile.

SOGGETTI PASSIVI TASI (ARTT. 34 DEL REGOLAMENTO IUC)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all’art. 17 del regolamento IMU.

Nel caso di aree fabbricabili non possedute da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs.

n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, ma date in affitto ai soggetti medesimi che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta. L’imposta deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura stabilita dalla delibera che annualmente verrà adottata dal Consiglio Comunale, applicando l’aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. La responsabilità solidale non opera tra possessore e detentore.

BASE IMPONIBILE TASI (ARTT. 34 DEL REGOLAMENTO IUC)

La base imponibile del tributo è la stessa prevista per l‘applicazione dell’IMU (pubblicata nella pagina relativa all’informativa IMU anno 2014).

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI TASI (ARTT. 38 DEL REGOLAMENTO IUC)

La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell’imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell’IMU di cui agli artt. 23 e 27 del regolamento.

Dal 1° gennaio 2015, è considerata direttamente adibita all’abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE) del Comune di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, in base alla disposizione contenuta nell’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n.

80.

L’agevolazione spetta al beneficiario che presenta la dichiarazione IMU relativa all’anno interessato ed a partire dall’anno 2015, unitamente a copia del CUD che certifica il pensionamento nel Paese di residenza, precisando che l’unità immobiliare non è locata o data in comodato d’uso. Sull’unità immobiliare di cui al precedente comma, le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

ESENZIONI TASI

(ART. 39 DEL REGOLAMENTO IUC)

Sono esenti dalla TASI, gli immobili esenti dall’imposta IMU di cui all’art. 27, comma 2, 3 e 4 del regolamento.

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ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE DI VERSAMENTO TASI (ART. 40 DEL REGOLAMENTO IUC)

Per l’anno 2014, il pagamento del tributo deve essere effettuato in due rate, in base alla tabella “aliquote TASI anno 2014”:

- Prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote vigenti nel 2014.

- Seconda rata da versare entro il 16 dicembre di ogni anno, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

In alternativa il pagamento del tributo può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 ottobre.

Chi paga la TASI:

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

- Ai fini TASI per la definizione di abitazione principale si fa riferimento all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 in cui è racchiuso il regime applicato dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge e quelle per regolamento comunale TASI di cui all’art. 38. Pertanto, in tutti i casi di abitazione principale e unità immobiliari ad essa assimilate, l’obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante (nel caso di comodato, l’obbligo di pagamento della TASI ricade sul comodante/proprietario e non sul comodatario/utilizzatore; nel caso di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, l’obbligo di pagamento della TASI ricade sulla cooperativa e non sul socio). Nel caso di coniuge assegnatario della casa coniugale, è considerato ai fini IMU come titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 19, comma 5 del regolamento. Pertanto, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.

- Per l’anno 2014, dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative fattispecie assimilate elencate all’art. 38 del regolamento IUC, spetta al contribuente una detrazione per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico di Euro 35,00. La detrazione non può superare € 140,00. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento. L’importo di tale ulteriore beneficio, si calcola in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa. L’importo della detrazione sarà pari all’imposta dovuta per i soggetti passivi con figli portatori di handicap.

- Per le unità immobiliari classificate nella categ. A (esclusi gli A/10) e relative pertinenze di categ. C/2, C/6 e C7 , a disposizione del soggetto titolare del diritto reale o nel caso in cui siano occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il versamento della TASI non è dovuto

- Per le unità immobiliare di categ. A/10, B, C (ad esclusione delle pertinenze di unità immobiliari di categoria catastale A), D, E (esclusi i fabbricati di categ. da E/1 ad E/9 esenti ai fini IMU ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992) occupate da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% , il proprietario versa la TASI nella misura del 90%.

- Nel caso di abitazione principale con n. due annessi aventi la stessa categ. catastale C/2 o C/6 o C/7, uno di essi è pertinenza dell'abitazione medesima, tassata ai fini TASI se l'abitazione è di categ. diversa da A/1, A/8 e A/9 , tassata ai fini IMU se l'abitazione è di categ. A/1, A/8 e A/9. Il secondo fabbricato annesso a disposizione del titolare del diritto reale è tassato ai fini IMU con aliquota 7,95 per mille e non è tassato ai fini TASI.

MODALITA’ DI PAGAMENTO TASI (ART. 40 DEL REGOLAMENTO IUC)

La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il codice catastale per il Comune di Prata di Pordenone da utilizzare per la compilazione del modello F24 è G994 Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è inferiore o uguale ad € 6,00.

Al momento risultano validi i codici tributo utilizzati per i versamenti sono 3958 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

3959 FABBRICATI RURALI 3960 AREE FABBRICABILI

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3961 ALTRI FABBRICATI

Qualora l’Agenzia delle Entrate apporti delle modifiche agli stessi, si provvederà con tempestività alla loro diffusione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO TASI (ART. 5 DEL REGOLAMENTO IUC)

I pagamenti effettuati dopo la scadenza sono soggetti a sanzioni ed interessi. Pertanto dal giorno 17 giugno 2014 (per la prima rata), e dal giorno 17 dicembre 2014 (per la seconda rata) è possibile effettuare il versamento IMU, utilizzando la formula del ravvedimento operoso.

Si ricorda che ci si può avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza.

Il calcolo dell’importo totale da versare, comprensivo di sanzioni ed interessi potrà essere effettuato tramite la pagina CALCOLO IMU ONLINE (link esterno).

Si esplicitano di seguito le modalità di applicazione delle sanzioni per i pagamenti tardivamente effettuati:

• per pagamenti effettuati dal primo al 14° giorno dopo la scadenza: sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;

• per pagamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dopo la scadenza sanzione del 3%;

• per pagamenti effettuati dal 31° e fino ad un anno dalla scadenza sanzione del 3,75%.

Andranno aggiunti gli interessi per i giorni di ritardo con tasso legale. Tali interessi si calcolano sul solo importo relativo alla differenza d’imposta e, pertanto, senza tener conto della sanzione, con la seguente formula:

IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE x GIORNI DI RITARDO / 36.500

Una volta effettuato il pagamento, il contribuente dovrà compilare il modulo di ravvedimento operoso e farlo pervenire all’ufficio tributi allegando la copia del versamento effettuato.

Il modulo e l’allegato possono essere inviati tramite email all’indirizzo tributi@comune.prata.pn.it oppure tramite fax al numero 0434 610457, via posta ordinaria o consegnati a mano.

Al momento risultano validi i codici tributo utilizzati per i versamenti sono 3958 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

3959 FABBRICATI RURALI 3960 AREE FABBRICABILI 3961 ALTRI FABBRICATI 3962 INTERESSI 3963 SANZIONI

Qualora l’Agenzia delle Entrate apporti delle modifiche agli stessi, si provvederà con tempestività alla loro diffusione.

DICHIARAZIONE TASI (ART. 41 DEL REGOLAMENTO IUC)

I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

Con successivo provvedimento del Funzionario Responsabile sarà approvato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione.

La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno ove esistente, da indicare obbligatoriamente per le unità immobiliari a destinazione ordinaria.

Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

Per gli occupanti, soggetti passivi d’imposta nei casi previsti dall’art. 34, comma 7 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.

RIFERIMENTI NORMATIVI

• Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17.07.2014 determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione della TASI anno 2014

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CALCOLO TASI ON LINE

Per il calcolo della tasi e la stampa del bollettino di pagamento f24, il contribuente può avvalersi dell’applicativo CALCOLO IUC ANNO 2014, visualizzato nella pagina principale del sito www.comune.prata.pn.it.

Per informazioni :

Ufficio Tributi, via Roma n. 33 – 33080 Prata di Pordenone:

tel. 0434 425121 – 0434 425122

email tributi@comune.prata.pn.it

orari: lunedì chiuso, martedì- mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

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