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COMUNE DI SAN FERDINANDO (Provincia Di Reggio Calabria)

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COMUNE DI SAN FERDINANDO

(Provincia Di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Con i poteri della Giunta Comunale)

N. 50

DEL 20/05/2015

OGGETTO: ISTITUZIONE BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO

MENSA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DI ESSO.

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTI, del mese di MAGGIO, alle ore 17,20, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita LA COMMISSIONE STRAORDINARIA, incaricata della provvisoria amministrazione dell’Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta, giusta decreto prefettizio prot.n.3075/2014/Segr.Sic. del 31 ottobre 2014, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE

D.ssa Immacolata FEDELE

Viceprefetto SI

Dr. Alfredo MINIERI Viceprefetto Aggiunto SI

Dr. Francesco GRECO Funzionario economico-finanziario SI

Assiste il Segretario Comunale: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto 2000:

- Il responsabile dell’area affari generali-segreteria-personale ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che gli organi elettivi del Comune di San Ferdinando, a seguito di accertate forme di condizionamento e di infiltrazione della criminalità organizzata è stato sciolto con D.P.R. del 31 ottobre 2014, ai sensi dell' art. 143 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la relazione ministeriale allegata al decreto dissolutorio ha evidenziato che la forza pervasiva della criminalità organizzata ha inciso con particolare forza il settore dei

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contratti pubblici comunali; in tale settore è stata riscontrata la sistematica violazione dei meccanismi legali di selezione del contraente e di regolare svolgimento delle procedure di gara, nonchè l’alterazione delle procedure di esecuzione dei lavori pubblici e di acquisizione di beni, servizi e forniture;

Premesso:

- che l’art. 45 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 14/09/2000 (code contrattuali) ha disciplinato il servizio mensa per i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti;

- che tale istituto contrattuale è stato previsto anche nei contratti collettivi dei Segretari Comunali, da applicare con le stesse modalità previste dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali;

- che allorquando l’Amministrazione non abbia la possibilità di istituire direttamente il servizio mensa, il successivo art. 46 del predetto CCNL consente di attivare buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili il cui costo è uguale alla somma che l’Ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 del predetto art.

45;

- che presso questo Ente non è stato istituito il servizio mensa e lo stesso dicasi per i buoni pasto sostitutivi;

Considerato:

- che le norme contrattuali sopra riportate prevedono questa possibilità per i dipendenti che prestino attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane;

- che per effetto dell’assetto organizzativo di questo Ente sono previsti due rientri settimanali, per cui il personale dipendente svolge due giornate attività lavorativa antimeridiana con prosecuzione nelle ore pomeridiane;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ritiene di riconoscere ai dipendenti l’erogazione del servizio mensa aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l’area della categoria (artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000) mediante fornitura di tiket restaurant (buono pasto), precisando che lo stesso non può essere cedibile a terzi né essere monetizzato;

Visto il Regolamento per l’erogazione del servizio buono pasto predisposto dal Segretario Comunale e ritenutolo meritevole di approvazione;

Dato atto, altresì, che copia della presente e dell’unito regolamento verrà inoltrato alle organizzazioni sindacali di categoria e recepito nel prossimo accordo sindacale decentrato;

Ritenuto di formulare indirizzo politico-amministrativo al Responsabile del servizio personale affinchè ponga in essere tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla volontà manifestata con il presente atto:

 istituire il buono pasto sostitutivo del servizio mensa con decorrenza 01/01/2015;

 attribuire il buono pasto al personale (dipendenti e segretario comunale) che presta attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;

 fissare in € 5.29 il valore facciale del buono pasto;

 stabilire che per esigenze organizzative i buoni pasto verranno erogati con cadenza bimestrale posticipata;

Rilevato che la somma presuntiva per l’erogazione dei buoni pasto, da iscrivere nel redigendo bilancio di previsione 2015, ammonta a circa € 10.000,00;

Visti:

- l’art. 48 lett. d), del D.P.R. 22/12/86, n. 917 che dispone “non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, anche se affidate a terzi”. Da tale definizione si evince che qualora il servizio mensa viene espletato mediante utilizzo di buoni pasto l'esclusione dalla base imponibile permane;

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- l'art. 3 del D.L.vo 02/09/1997, n. 314, assimila il trattamento fiscale a quello contributivo ed eleva la soglia di esclusione complessiva giornaliera per le prestazioni sostitutive di mensa a lire 10.240 (€ 5,29);

Ritenuto, pertanto, di approvare l’unito regolamento al fine di disciplinare i soggetti aventi diritto al tiket restaurant;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di istituire il servizio di mensa aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000) mediante fornitura di tiket restaurant (buono pasto), con decorrenza 01/01/2015, precisando che lo stesso non può essere cedibile a terzi né essere monetizzato;

3) di determinare in € 5,29 il valore nominale del tiket restaurant;

4) di attribuire il buono pasto al personale (dipendenti e segretario ocmunale) che presta attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;

5) di stabilire che per esigenze organizzative i buoni pasto verranno erogati con cadenza bimestrale;

6) di approvare l’unito regolamento finalizzato a disciplinare i presupposti per individuare i dipendneti ai quali viene riconosciuto il tiket restaurant;

7) di demandare al responsabile del servizio personale l’adozione degli atti successivi necessari a dare concreta attuazione al presente atto;

8) di dare mandato al responsabile del servizio economico-finanziario affinchè procceda all’iscrizione della somma di € 10.000,00 nel redigendo bilancio di previsione 2015;

9) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;

10) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.l.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

11) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione immediatamente esecutiva e che la stessa sarà efficacia fino all’eventuale adozione di una successiva delibera di revoca o modifica.

(4)

COMUNE DI SAN FERDINANDO PROV. DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Istituzione buono pasto sostitutivo del servizio mensa.

Approvazione regolamento per la disciplina di esso.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

San Ferdinando, lì 20.05.2015

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE F.TO: Rocco Celeste

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COMUNE DI SAN FERDINANDO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale) n. 50 del 20/05/2015

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Indice:

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa Art. 3 - Diritto al servizio mensa

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto Art. 8 - Personale di qualifica dirigenziale

Art. 9 – Verifica sull’erogazione del buono pasto Art. 10 - Disposizioni finali

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Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l’area delle categorie dei dipendenti e per l’area della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/09/2000).

Il Comune di San Ferdinando (RC), in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Dopo la consegna all’avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l’utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.

Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

 è necessario che il lavoratore sia in servizio;

 è necessario aver prestato l’attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;

 il pasto deve essere consumato al di fuori dell’orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Per servizio sostitutivo di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrale) o l’attribuzione di un buono pasto a valore.

Il servizio mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante procedura ad evidenza pubblica o avvalendosi dei servizi offerti da MEPA. Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 5.

Art. 3 - Diritto al servizio mensa

Hanno diritto al servizio di mensa, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1:

 il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, compresi i dirigenti e il Segretario Comunale;

 il personale in posizione di comando da altri Enti presso il nostero Comune, qualora il servizio non sia assicurato dall’Ente di appartenenza;

 il personale del Comune di San Ferdinando comandato o distaccato presso altri Enti, solo qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall’Ente di destinazione.

Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato),purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, usufruendo dell’istituto della flessibilità.

Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata.

Qualora l’orario di lavoro comunque non inferiore a 6 ore, venga articolato temporaneamente per

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esigenze di servizio, è riconosciuto il diritto al servizio mensa nel rispetto dei principi di cui all’art.

1.

Nel caso di dipendenti soggetti a turni di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all’orario in cui è solitamente prevista la pausa mensa (pranzo ocena) si ha diritto al buono purché la prestazione effettiva (esclusa la pausa mensa) sia almeno di 8 ore.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra mattina e pomeriggio e, comunque, attorno all’orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l’intera giornata, comunque l’assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,29. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con deliberazione di Giunta Comunale.

Il buono pasto:

 deve essere firmato dal dipendente al momento dell’utilizzo;

 non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;

 può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati entro la Regione Calabria;

 ha validità fino alla scadenza indicata sul buono pasto;

 è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo per la parte eccedente l’importo giornalieri ivi previsto.

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento

In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all’Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all’autorità competente contenente l’indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

In caso di deterioramento dei buoni pasto l’amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

L’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo.

In caso di personale in convenzione (es. personale di polizia locale) la presenza e il diritto al buono pasto verrà certificata e comunicata all’incaricato indicato al comma precedente, dal comandante e/o responsabile del servizio competente.

Art. 8 - Personale di qualifica dirigenziale

Il Segretario Comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle

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ore pomeridiane. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l’effettiva prestazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

Art. 9 - Verifica sull’erogazione del buono pasto

L’erogazione dei buoni pasto viene verificata dal Responsabile dell’ufficio personale sulla base degli effettivi rientri effettuati nel periodo di riferimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia nonché al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione all’Albo Pretorio ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo che lo approva.

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Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 50 del 20/05/2015

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: Dott.ssa I. Fedele–Dott. A. Minieri–Dott. F. Greco F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE F.TO: Rocco Celeste ____________________

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2015.

IL RESPONSABILE ____________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ e vi rimarrà per quindici giorni.

Data __________________ IL MESSO COMUNALE F.TO: Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e per 15 giorni consecutivi.

Data ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

E’ copia conforme all’originale.

Lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE _______________________________

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