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Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

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Academic year: 2022

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FOGLIO INFORMATIVO

Anticipazione al salvo buon fine (SBF)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari

Viale Bari n.10 - 70011 - Alberobello (BA) Tel.: 080.4320411 - Fax: 080.4322562

Email: [email protected] Sito internet: www.bccalberobello.it Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 80604

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4493 - cod. ABI 8338-6 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A171116 C.F./P. IVA: 00380000729

Reg. Soc. Trib. di Bari n. 3674

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L’operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L’importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti,, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i principali rischi vanno considerati:

� l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;

� la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo:

Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3

T.A.E.G: 16,67% contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi (ipotesi n.1 metodologia BankIT)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa (www.bccalberobello.it).

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI

Tassi S.B.F.

entro fido:

EURIBOR 3M 365 1° GG. TRIM. (Attualmente pari a: - 0,286%) + 6 punti perc.

Valore effettivo attualmente pari a: 5,714%

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oltre fido:

EURIBOR 3M 365 1° GG. TRIM. (Attualmente pari a: - 0,286%) + 9 punti perc.

Valore effettivo attualmentepari a: 8,714%

SPREAD TASSO DI MORA 3% sul Tasso in vigore

SPESE - CONTO CORRENTE

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE € 0,00

INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. € 0,00

INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI € 10,00

INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA POSTA: € 5,00

CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE € 1,00

SPESE X OPERAZIONI A SPORTELLO Non previste

OMAGGIO Non previste

ESTINZIONE € 0,00

STAMPA ELENCO CONDIZIONI € 0,00

SPESE ISTRUTTORIA FIDO € 0,00

SPESE PER LIQUIDAZIONE / RAPPORTO AFFIDATO € 6,00

Invio estratto conto

POSTA: € 0,00

CHIOSCO MULTIMEDIALE: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 COMUNICAZIONE MENSILE OBBLIGATORIA € 0,00

COMUNICAZIONI ULTERIORI (a quella mensile dovuta

per legge) € 1,00

Commissione onnicomprensiva 1,4%

Commissione istruttoria veloce / RAPPORTO NON

AFFIDATO € 20,00

Commissione istruttoria veloce / RAPPORTO AFFIDATO € 20,00 Commiss.istruttoria veloce MAX / RAPPORTO NON

AFFIDATO € 200,00

Commiss.istruttoria veloce MAX / RAPPORTO

AFFIDATO € 200,00

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora SBF

Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI - CONTO CORRENTE

PERIODO APPL. SPESE ASSICURAZ. A FINE TRIMESTRE

PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ. TRIMESTRALE

PERIODO APPL. SPESE FISSE TRIMESTRALE

PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO TRIMESTRALE

PERIOD. INVIO ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE

RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI ANNO CIVILE

Conteggio interessi dare Annuale

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri

diversi dagli interessi TRIMESTRALE

Conteggio e accredito interessi avere TRIMESTRALE

(in presenza di interessi: ANNUALE)

SPESE - PORTAFOGLIO

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE € 0,00

INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. € 0,00

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STAMPA ELENCO CONDIZIONI € 0,00

INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA POSTA: € 5,00

CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale.

ACCETTAZIONE DISTINTA / TRATTABILI CON SPESE € 5,00 ACCETTAZIONE DISTINTA / FATTURE € 5,00 BREVITA' F/P / TRATTABILI CON SPESE € 2,00 BREVITA' S/P / TRATTABILI CON SPESE € 2,00 RICH. ESITO PAG/INS F/P / TRATTABILI CON SPESE € 6,00 RICH. ESITO PAG/INS S/P / TRATTABILI CON SPESE € 6,00

INCASSO F/P / TRATTABILI CON SPESE / MANUALE 0,125% Minimo: € 5,00 Massimo: € 15,00 INCASSO F/P / RI.BA. - INCASSI COM / DA HOME

BANKING € 3,50

INCASSO F/P / RI.BA. - INCASSI COM / MANUALE € 4,00 INCASSO F/P / RI.BA. - INCASSI COM / DA

SUPPORTO € 4,00

INCASSO S/P / TRATTABILI CON SPESE / MANUALE 0,125% Minimo: € 3,50 Massimo: € 15,00 INCASSO S/P / RI.BA. - INCASSI COM / DA HOME

BANKING € 2,00

INCASSO S/P / RI.BA. - INCASSI COM / MANUALE € 2,50 INCASSO S/P / RI.BA. - INCASSI COM / DA

SUPPORTO € 2,50

INCASSO S/P / FATTURE / MANUALE € 3,50 INSOLUTO F/P / TRATTABILI CON SPESE € 5,00 INSOLUTO F/P / RI.BA. - INCASSI COMM. € 3,50 INSOLUTO S/P / TRATTABILI CON SPESE € 5,00 INSOLUTO S/P / RI.BA. - INCASSI COMM. € 3,00 PROROGA F/P / TRATTABILI CON SPESE € 6,00 PROROGA S/P / TRATTABILI CON SPESE € 6,00

PROROGA S/P / FATTURE € 6,00

INSOLUTO PROTESTATO F/P / TRATTABILI CON

SPESE 1,5% Minimo: € 5,00 Massimo: € 15,00

INSOLUTO PROTESTATO S/P / TRATTABILI CON

SPESE 1,5% Minimo: € 5,00 Massimo: € 15,00

RICHIAMO F/P / TRATTABILI CON SPESE € 5,00 RICHIAMO S/P / TRATTABILI CON SPESE € 5,00 SCARICO FATTURE AUT. NO ACCRED / FATTURE € 5,00

GIORNI - PORTAFOGLIO

ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA / TRATTABILI

CON SPESE 25 giorni calendario

ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA / RI.BA. -

INCASSI COMM. 1 giorno lavorativo

ACCREDITO F/P DISP. A VISTA / TRATTABILI CON

SPESE 25 giorni calendario

ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / TRATTABILI

CON SPESE 10 giorni calendario

ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / RI.BA. -

INCASSI COMM. In giornata

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ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / FATTURE In giornata ACCREDITO S/P DISP. A VISTA / TRATTABILI CON

SPESE 15 giorni calendario

ANTICIPO FATTURE - C/ANTICIPI / FATTURE In giornata ANTICIPO FATTURE - C/ORDINARIO / FATTURE In giornata RIENTRO ANTICIPO FATTURE-C/ANT / FATTURE In giornata RIENTRO ANTICIPO FATTURE-C/ORD / FATTURE In giornata

BREVITA' EFFETTI F/P / TRATTABILI CON SPESE 20 giorni calendario BREVITA' EFFETTI S/P / TRATTABILI CON SPESE 12 giorni calendario ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA / TRATTABILI

CON SPESE In giornata

ADDEBITO INSOLUTI A VISTA / TRATTABILI CON

SPESE In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Ciascuna parte può recedere dal contratto di conto corrente bancario di corrispondenza in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto con il preavviso previsto nel contratto ovvero senza preavviso in caso di giustificato motivo o giusta causa.

La Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 30 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato; qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 5 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato; in ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità; le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura non comporta l’aumento di tale limite.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Se il contratto è a tempo determinato, in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto il tasso, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e successive modificazioni: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.”

Se il contratto è a tempo indeterminato, la suddetta facoltà di modifica unilaterale è convenuta anche per le clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo e rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. Resta inteso che la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale del tasso ai sensi dell’art. 118 T.U.B.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N° 60 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

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Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Settore Legale e Monitoraggio, viale Bari, n. 10 – CAP – 70011 Alberobello (BA) ovvero agli indirizzi di PEC [email protected], o di posta elettronica [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, anzichè ricorrere al giudice può rivolgersi a:

� Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

� Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)

Viene addebitata ogni qualvolta si registra un evento quale uno sconfinamento oltre il fido concesso ovvero una scopertura in assenza di fido, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. E' determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. (D.M. 30 giugno 2012 n. 644) La commissione è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente.

La commissione viene applicata una volta sola al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata, con addebito alla liquidazione.

I casi in cui viene applicata la commissione sono i seguenti:

� Pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative;

� Operazioni di prelevamento;

� Operazioni di acquisto titoli;

� Emissione di assegni circolari;

� Esecuzione bonifici, anche tramite virtual banking;

� Operazioni estero;

� R.I.D.;

� Utilizzo Carte di Credito senza rischio a carico Banca(es.American Express, Diners);

� Richiamo effetti;

� Operazioni di Tesoreria;

� Pagamento deleghe fiscali;

� Prenotazione vincolo per conti deposito;

� Ogni altro addebito consentito dalla Banca, previa valutazione del personale preposto.

In ogni caso, la commissione non è dovuta quando:

a) Nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti per massimo di una volta al trimestre:

� Per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;

� Lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

b) Lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore

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della Banca;

c) Lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito;

d) Nelle ipotesi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l’addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della Banca, la quale non può rifiutare. Di seguito, per esempio, sono dettagliati alcuni casi:

� Addebito rata mutuo erogato dalla Banca;

� Addebito commissioni;

� Addebito bollo/spese;

� Addebito assegni/effetti insoluti;

� Utilizzo carte di credito con rischio a carico Banca;

� Utilizzo Bancomat, Fast-Pay. Pos, Viacard;

� Proroga effetti:

� Rettifica valuta;

� Addebito ritenute;

� Competenze;

� Assegno irregolare.

Commissione onnicomprensiva Commissione onnicomprensiva in caso di concessione di fido sul conto corrente, applicata sull’accordato dell’affidamento, con periodicità trimestrale, in relazione all’importo ed alla durata del fido concesso in misura non superiore allo 0,50%

(D.M. 30 giugno 2012 n.644).

Indicatore sintetico di costo (ISC)

Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.

Tasso Anno Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa direttamente riconducibili al finanziamento.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ottenuto aggregando statisticamente i TEG segnalati dagli Intermediari per ciascuna categoria di finanziamento. Per verificare la soglia usuraria di un tasso applicato, si dovrà fare riferimento al TEGM attribuito alla categoria dell’operazione ed, ai sensi dell’art.2 della Legge n.108/1996, si dovrà aumentare di un quarto ed al risultato ottenuto aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Giorni banca Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.

Istruttoria Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento.

Numeri dare Prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.

Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di interesse effettivo Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi.

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