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Aggiornamento n.4 Ultimo aggiornamento: 11 gennaio Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.

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FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO CREDITI VERSO ENTI LOCALI - CONVENZIONE FINLOMBARDA – “CREDITO IN CASSA”

Aggiornamento n.4 Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2016

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

SACE Fct S.p.A. Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.

Sede Legale: Via A. De Togni n. 2 – 20123 Milano Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per

informazioni e/o conclusione contratto: (02) 4344991 Numero di Fax: (02) 434499739

Sito Internet: www.sacefct.it E-mail: info@sacefct.it

Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966

Iscritta al n. 41676 dell’Elenco generale e al n. 33610.7 dell’Elenco speciale degli intermediari finanziari Aderente all’Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane

OFFERTA FUORI SEDE:

DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome Ragione Sociale

Telefono E-mail

Iscrizione ad Albi/Elenchi

Numero delibera iscrizione all’Albo/Elenco

Qualifica Sede

INFORMAZIONI GENERALI

CHE COSÈ IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Società di Factoring acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) generalmente di natura commerciale ma eventualmente anche di natura finanziaria (crediti IVA o crediti di imposta), vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l’anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei Crediti stessi, ovvero di ottenere – nei limiti dei singoli Plafond accordati per ciascun Debitore – l’assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempimento e/o insolvenza dei Debitori medesimi. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell’affidabilità della clientela. Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

FACTORING PRO SOLUTO

Operazione di factoring con assunzione, da parte della Società di Factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei Plafond di credito concordati con il Cedente per ciascun Debitore, con la possibilità – da parte del Cedente – di ottenere, in tutto o in parte, l’anticipazione del corrispettivo dei Crediti ceduti.

L’utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Società di Factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

(2)

RISCHI A CARICO DEL CEDENTE

Il Cedente garantisce l’esistenza e la certezza dei Crediti ceduti e quindi la possibilità in capo alla Società di Factoring di incassare integralmente, alla scadenza, tali crediti, a meno che il Debitore sia insolvente. Nel caso in cui venga meno una o più delle garanzie prestate dal Cedente nell’ambito del contratto di factoring e/o in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Cedente, la garanzia di solvenza dei Debitori prestata dalla Società di Factoring diviene inefficace “ex tunc” (cioè, come se i Plafond sui Debitori non fossero mai stati concessi) e, conseguentemente, la Società di Factoring ha il diritto di richiedere al Cedente la restituzione delle somme eventualmente già versate quale Pagamento del Corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre il pagamento di interessi maturati, commissioni e spese. Il rischio di revocatoria degli incassi dei Debitori è a carico del Cedente. In caso di operazioni in valuta diversa dall’Euro, il rischio di cambio grava sul Cedente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLOPERAZIONE CREDITO IN CASSA

La Convenzione ha la finalità di permettere alle imprese lombarde di smobilizzare i crediti per prestazioni di beni, servizi o lavori vantati verso gli Enti Locali (EE.LL) con esclusione di quegli enti che si trovano in situazione deficitaria o di dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente (TUEL).

I soggetti beneficiari delle disposizioni di cui alla Convenzione sono le PMI e Grandi imprese aventi i seguenti requisiti:

1. singole in qualsiasi forma costituite;

2. con sede legale o operativa in Lombardia;

3. iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;

4. appartenenti a uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007 con l’eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Regolamento comunitario n.1998/2006 della Commissione Europea.

Le principali caratteristiche dell’iniziativa “Credito IN-CASSA” sono le seguenti:

1. Cessione pro-soluto dei crediti delle imprese verso i Comuni, le Unioni di Comuni e le Province lombarde (EE.LL);

2. Contributo abbattimento oneri, a carico della Regione Lombardia, a favore delle imprese, nella misura di 0,75 punti percentuali a valere sull’onerosità dell’operazione di cessione pro-soluto del credito.

I Crediti Ammessi sono:

1. Crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti scaduti al momento della presentazione della domanda;

2. Di importo minimo pari a € 50.000,00;

3. Di importo massimo pari a:

- € 1.300.000,00 per i crediti verso le Province e i comuni capoluogo di Provincia;

- € 750.000,00 per i Comuni non capoluogo e le Unioni dei Comuni lombardi (comprese le Comunità Montane).

Laddove l’impresa, all’atto della presentazione della domanda, assuma specifico impegno con dichiarazione ai sensi del Dpr n.445/2000 a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori, i limiti massimi sopra detti sono pari a:

- € 1.500.000,00 per i crediti verso le Province e i comuni capoluogo di Provincia;

- € 950.000,00 per i Comuni non capoluogo e le Unioni dei Comuni lombardi (comprese le Comunità Montane).

I Requisiti oggettivi di ammissibilità sono i seguenti:

1. I crediti verso gli Enti Locali devono essere scaduti al momento della presentazione della domanda da parte dell’impresa ed essere stati oggetti di certificazione ai sensi del dm 25/6/2012 e successive modifiche. Gli EE.LL.

devono accettare in via preventiva la cessione all’intermediario.

2. I crediti verso gli EE.LL. possono essere afferenti sia a spese di parte corrente (Titolo I) che a spese di parte capitale (Titolo II).

Le modalità operative della Cessione di Credito sono le seguenti:

Cessione del Credito, sostenimento degli interessi, in via anticipata up-front (comprensivi di qualunque altra spesa/commissione) da parte delle imprese. La sottoscrizione del contratto di cessione potrà essere autenticata

(3)

Interessi

da calcolarsi in via anticipata dalla data di erogazione del corrispettivo della cessione alla scadenza del

Termine di

Pagamento indicato dall’Ente (1)

cessione in autentica notarile

IMPORTO UNITARIO CESSIONE DA € 10.000,00 A 25.000,00

Tasso nominale annuo anticipato

Euribor 6 mesi + 2,75 bps

IMPORTO UNITARIO CESSIONE DA € 25.000,01 A € 100.000,00 Tasso nominale annuo anticipato

Euribor 6 mesi + 3,00 bps

IMPORTO UNITARIO CESSIONE

> € 100.000,00

Tasso nominale annuo anticipato

Euribor 6 mesi + 3,25 bps

cessione a mezzo ufficiale rogante dell’Ente debitore

Tasso nominale annuo anticipato Euribor 6 mesi + 3,25 bps

(1) Formula dello sconto:

Valore attuale = Capitale / ( 1+i*t) Interessi = Capitale – valore attuale

Dove : i = tasso; t = durata in frazioni di anno (=numero di giorni dalla data operazione alla data di fine sconto = Termine di pagamento indicato dall’Ente, diviso 365 o 366)

I tassi sono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell’andamento del parametro di riferimento.

A titolo esemplificativo si segnala che la media mensile, divisore 365, riferita al mese di novembre 2013, pubblicata su “Il Sole 24 Ore” dell’Euribor 6 mesi è pari a 0,333%

dall’ufficiale dell’Ente rogante o dal notaio. La notifica all’Ente locale deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata fatta salva la possibilità da parte dell’intermediario di procedere attraverso Ufficiale Giudiziario.

La Durata Massima:

1. All’atto dell’adesione l’Ente Locale indicherà una durata massima entro cui si impegna a pagare i crediti, che non potrà eccedere gli 8 mesi per le partite correnti, 12 mesi per quelle in conto capitale;

2. Per i soli crediti relativi a spese in conto capitale, l’Ente Locale può estendere la durata massima del pagamento sino a 18 mesi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento all’obiettivo del patto di stabilità interno ed alle norme regolanti l’indebitamento, provvedendo di conseguenza alle opportune formalità amministrative e contabili.

L’ Erogazione del corrispettivo:

L’erogazione del corrispettivo della cessione pro-soluto del credito avverrà in un’unica soluzione anticipata dall’intermediario all’impresa, entro 20 giorni lavorativi dall’avvenuta notifica della Cessione al debitore, al netto degli interessi precalcolati dalla data di erogazione alla data di scadenza del termine di pagamento indicato dall’Ente Locale.

NB. Per ulteriori informazioni e dettagli, si rimanda alla documentazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – serie ordinaria 17/7/2013 e sul sito www.finlombarda.it

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

COMMISSIONI Zero

Spese Sono a carico del Fornitore le spese notarili/diritti di segreteria e le imposte indirette legate alla cessione.

Valute La valuta riconosciuta dall’Istituto di Pagamento in conformità alla normativa PSD.

(4)

INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE

I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell’andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, LIBOR, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (“TEGM”) previsto dall’art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato presso la sede o le filiali della Società di Factoring e sul sito internet (www.sacefct.it)

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per l’assolvimento dell’imposta di bollo su documenti contabili e IVA in quanto dovuta. Non sono previste spese di informativa pre- contrattuale.

E’ gratuito l’invio al Cedente da parte della Società di Factoring, di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche.

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il Cedente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI RECESSO

Il Cedente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la Società di Factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al Cedente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto di factoring, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento

RECLAMI

.In caso di eventuali controversie il Cedente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:

•SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma

•e-mail: reclami@sacefct.it pec: reclamisacefct@pec.it

La Società è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nell’eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato di 30 giorni, il Cedente potrà comunque ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l’apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d’Italia, in attuazione dell’art. 128 bis T.U.B.

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Per maggiori informazioni sull'ABF è possibile consultare il sito internet della Società www.sacefct.it o il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono pubblicati l’apposita Guida e la modulistica di riferimento.

La presentazione del reclamo e l’eventuale ricorso all’ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l’Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l’Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che qualora sia stato presentato ricorso all’ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato

LEGENDA

Società di factoring (o Factor)

SACE Fct SpA

Cedente (Fornitore) La persona fisica o giuridica, cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring

Debitore Indica la Pubblica Amministrazione italiana tenuta ad effettuarae al cedente il pagamento di uno più Crediti.

Credito

Indica

 crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo;

 quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione

Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del Corrispettivo.

Alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre nel caso dei crediti indicati sub b) si applicano gli artt. 1260 e ss. C.C.

Notifica della Cessione La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito al Factor Corrispettivo della cessione di

credito

Importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti e certificati.

Pagamento del corrispettivo

L’erogazione del corrispettivo della cessione pro soluto del credito avverrà da parte del Factor in un’unica soluzione anticipata al netto degli interessi pre calcolati alla data di erogazione al Termine del Periodo di Dilazione.

Periodo di Dilazione

Il periodo intercorrente tra la data di notifica della cessione e il Termine di Pagamento indicato dall’Ente Locale in sede di di sottoscriizione dell’Atto di Partecipazione all?operazione, pubblicato sul sito www.finlombarda.it.

Plafond Indica il limite quantitativo all’assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore

Assunzione del rischio del mancato pagamento da parte della società di factoring

Assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio

Interessi Corrispettivo dovuto dal Fornitore al Factor a fronte della propria esposizione per il pagamento anticipato del Corrispettivo.

Interessi di mora Interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento di una somma di denaro.

Interessi di mora per le transazioni commerciali ex D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012

Interessi semplici di mora su base giornaliera a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; il "tasso di riferimento" è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

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NB Si precisa che l’offerta da parte del collocatore non comporterà per il cliente alcun costo od onere aggiuntivo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Valuta Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi

Tasso di mora

Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro, convenzionalmente determinato nella misura pari al tasso di mora previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n.

231/2002 per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni di pagamento di crediti commerciali (informazione rilevabile sul sito internet www.sacefct.it)

Tasso Effettivo Globale Medio (“TEGM”)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali

Parametro di indicizzazione: Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato

Periodo di riferimento Anno solare o mobile (l’anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti

Reclamo Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento o un’omissione

OFFERTA FUORI SEDE:

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto:

Il presente foglio informativo

Il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge n.

108/1996 (c.d. “legge antiusura).

Data Firma per avvenuta ricezione

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