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Il Dirigente del Settore Farmaceutico

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BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 PARTE I

Atti della Regione

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Settore Farmaceutico - Decreto dirigenziale n. 113 del 19 novembre 2009 – L. 77/2009 art. 13 - Applicazione trattenuta dell'1,4%

Il Dirigente del Settore Farmaceutico

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Assistenza farmaceutica convenzionata e dalla espres- sa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA

la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai di- rigenti della Giunta Regionale”;

VISTA

altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania

VISTA

la DGRC n. 1337 del 31.07.2009 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Farmaceutico

VISTA la L. 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del SSN

VISTO il DL.vo n. 509/92 riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria VISTO il DL.vo 19 giugno 1999, n. 229 e succ. mod. e integrazioni

VISTO il DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con Legge 29 novembre 2007, n. 222, che individua, nel- la soglia del 14% del finanziamento cui concorre lo Stato, il tetto per la spesa farmaceutica territoriale VISTA la L. 77 del 24.06.2009, di conversione con modificazione del Decreto Legge 28 aprile 2009, n.

39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

VISTO in particolare l’articolo 13”Spesa farmaceutica ed altre misure in materia sanitaria”, comma 1, let- tera a) della L.77/2009 che prevede “Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e ferma restando l’applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio Sanitario Nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l’erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, una quota pari all’1,4 per cento calcolata sull’importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali di legge. Tale trattenuta è effettuata nell’anno 2009 in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo, in regime di Servizio Sanitario Nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tal fine le regioni e le province autonome de Trento e Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009.”

RILEVATO pertanto che il citato art. 13 dispone, nell’ambito del riconoscimento alle farmacie di quanto dovuto, che la trattenuta di una quota pari all’1,4 per cento venga calcolata sull’importo al lordo delle eventuali quote di compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge e che tale trattenuta debba essere effettuata nell’anno 2009 secondo le disposizioni delle re- gioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro il 30.06.2009

VISTO inoltre l’art. 13, comma 5, della citata Legge 77/2009 con il quale viene rideterminato in diminu- zione di 380 milioni di euro per l’anno 2009, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’art. 79, comma 1,del decreto legge 25 giugno , n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

SENTITE le aziende sanitarie locali SENTITA Federfarma

VISTO il parere dell’Avvocatura Regionale, comunicato con nota n. 987780 del 16.11.2009, in merito al-

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BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 PARTE I

Atti della Regione

la corretta interpretazione dell’inciso “fatturato annuo in regime di SSN” previsto art. 13, comma 1 lettera a), che identifica quale “fatturato annuo in regime di SSN” il fatturato annuo dei farmaci erogati con oneri a carico del SSN

CONSIDERATO dare applicazione alla trattenuta dell’1,4, prevista dall’art. 13, secondo quanto sopra evidenziato

RITENUTO di applicare la trattenuta dell’1,4% prevista dalla L. 77/2009 con le seguenti modalità

• sono escluse le farmacie rurali che nell'anno 2008 non hanno superato, in fatturato SSN, il tetto pari a 258.228,45 euro, al netto dell’IVA

• il fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale deve fare riferimento al fatturato dei farmaci erogati con oneri a carico del SSN

• il calcolo della trattenuta dell’1,4 sarà effettuato sulla sommatoria degli importi relativi alle specialità medicinali, ai galenici, all’ossigeno, ai generici indicati nella Distinta Contabile al punto 1)

• il periodo di riferimento sul quale effettuare il calcolo della trattenuta decorre dalla mensilità Maggio 2009 a quella di Aprile 2010

• le due rate annuali previste saranno trattenute:

1. Periodo Maggio 2009/Ottobre 2009 nella DCRU di Novembre 2009

2. Periodo Novembre 2009/Aprile 2010 nella DCRU di Dicembre 2009, di valore pari alla prima rata

3. gli eventuali conguagli saranno contabilizzati nella DCRU di Aprile 2010

• l’importo delle rate annuali, contabilizzate come sopra specificato, sarà indicato a cura della farmacia in un'apposita riga della DCRU da inserire fra la riga “importo lordo rettificato" e la riga "importo sconto SSN" e denominata "trattenuta dell'1,4% di cui alla L. 77/2009 art. 13"

VISTO l'articolo 59 della L.R. n.20/78, come modificato dal III° comma dell'art.10, della L.R. n.5 del 05 agosto 1999 ;

VISTA la L.R. n.07 del 30.04.2002;

VISTE le LL.RR. n. 01 e 02 del 19.01.2009.

VISTA la DGRC n. 261 del 23.02.2009 di Bilancio Gestionale Anno 2009 VISTA la DGRC n. 1337 del 31.07.2009

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato;

di dare applicazione all’art. 13 della L. 77/2009

la trattenuta dell’1,4%, prevista dall’art. 13 della L. 77/2009, riguarda le farmacie pubbliche e private o- peranti sul territorio regionale ed aperte al pubblico alla data del 31.12.2008 ed è così disciplinata:

• sono escluse le farmacie rurali che nell'anno 2008 non hanno superato, in fatturato SSN, il tetto pari a 258.228,45 euro, al netto dell’IVA

• il fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale deve fare riferimento al fatturato dei farmaci erogati con oneri a carico del SSN

• il calcolo della trattenuta dell’1,4 sarà effettuato sulla sommatoria degli importi relativi alle specialità medicinali, ai galenici, all’ossigeno, ai generici indicati nella Distinta Contabile al punto 1)

• il periodo di riferimento sul quale effettuare il calcolo della trattenuta decorre dalla mensilità Maggio 2009 a quella di Aprile 2010

• le due rate annuali previste saranno trattenute:

Periodo Maggio 2009/Ottobre 2009 nella DCRU di Novembre 2009

Periodo Novembre 2009/Aprile 2010 nella DCRU di Dicembre 2009, di valore pari alla prima rata gli eventuali conguagli saranno contabilizzati nella DCRU di Aprile 2010

• l’importo delle rate annuali, contabilizzate come sopra specificato, sarà indicato a cura della

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della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 PARTE I

Atti della Regione

farmacia in un'apposita riga della DCRU da inserire fra la riga “importo lordo rettificato" e la riga

"importo sconto SSN" e denominata "trattenuta dell'1,4% di cui alla L. 77/2009 art. 13"

di inviare copia del presente atto all’Assessore alla Sanità, all’ACG Assistenza Sanitaria, al Settore Programmazione Sanitaria dell’ACG PSR e al BURC per la pubblicazione

LA DIRIGENTE DEL SETTORE Dott.ssa Margherita DE FLORIO

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Via Toledo , 156 80132 NAPOLI Tel. 081-5510703 Fax. 081-7041874 www.federfarmacampania.it e-mail: [email protected]

federfarma campania

UNIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA DELLA REGIONE CAMPANIA

Napoli, 27 novembre 2009 Prot.n° 289/09

Alle associazioni provinciali A tutti gli iscritti

Oggetto: Art. 13 DL 39/2009 convertito con modifiche in legge 77/2009

Il Decreto dirigenziale n. 113 del 19/11/2009 della Regione Campania ha regolamentato l’applicazione dell’art. 13 della legge 77/2009 avente ad oggetto la trattenuta dell’ 1,4% alle farmacie pubbliche e private convenzionate della nostra regione.

Di seguito sintetizziamo le modalità individuate dal decreto:

1) Sono escluse le farmacie rurali che nell’anno 2008 non hanno superato in fatturato del SSN il tetto pari a euro 258,228,45 al netto dell’Iva;

2) Il fatturato annuo in regime di SSN deve far riferimento al fatturato dei farmaci erogati con oneri a carico del SSN;

3) Il calcolo della trattenuta sarà effettuato sulla sommatoria degli importi relativi a specialità medicinali, galenici, ossigeno, generici, indicati nella DCRU al punto 1, al netto dell’Iva;

4) Il periodo di riferimento sul quale effettuare il calcolo della trattenuta decorre dalla mensilità di maggio 2009 a quella di aprile 2010;

5) Le trattenute saranno effettuate in due rate:

a) la prima, da indicare nella DCRU di novembre, calcolata sulla sommatoria di quanto indicato al punto 1 della DCRU da maggio a ottobre 2009;

b) la seconda, da indicare nella DCRU di dicembre di importo pari alla prima rata;

c) eventuali ragguagli sulla seconda rata, in dare o avere, calcolati sulla DCRU da novembre 2009 ad aprile 2010 verranno contabilizzati sulla DCRU di aprile 2010.

6) L’importo delle rate, contabilizzate come sopra specificato, sarà indicato a cura della farmacia in un’apposita riga della DCRU da inserire fra la riga “importo lordo rettificato” e la riga “importo sconto SSN” denominata “trattenuta dell’1,4% di cui alla legge 77/2009 art.

13”.

La Regione Campania nell’applicazione della trattenuta del 1,4% sul rigo uno della DCRU, ha inteso individuare come base di calcolo l’importo al netto dell’Iva e al lordo delle altre varie trattenute e sconti di legge. Questo confortato dalla circolare di chiarimenti inviata alle Asl del territorio.

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UNIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA DELLA REGIONE CAMPANIA

In ambito nazionale le Regioni hanno fornito autonome e diverse interpretazioni sull’applicazione della normativa e, pertanto, sono state individuate modalità di calcolo variabile da regione a regione.

La definitiva e corretta modalità applicativa, valida per tutti, dipenderà, probabilmente, dal pronunciamento della Magistratura, cui già si sono appellate diverse associazioni provinciali di Federfarma e a cui anche la scrivente sta valutando l’opportunità di rivolgersi.

Pertanto, al fine di lasciare impregiudicata la possibilità di rettifiche dell’importo dovuto in base a definitive indicazioni, si invitano i colleghi ad apporre in calce alla DCRU di novembre e dicembre 2009, riportanti l’indicazione del contributo dell’ 1,4 %, la seguente dicitura:

“Il sottoscritto……….. titolare/direttore della farmacia ………

corrisponde la rata del contributo dell’1,4 %, previsto dall’art. 13 della DL 39/2009 convertito nella legge 77/2009, fatto salvo il proprio diritto di riconteggiare il residuo corrispettivo effettivamente dovuto a seguito di ulteriori chiarimenti ministeriali, salvo adire la competente Autorità giudiziaria per il riconoscimento dei diritti eventualmente lesi”.

Firma

A titolo esemplificativo riportiamo la modalità di calcolo alle quali fare riferimento.

Importo delle DCRU da maggio 2009 a ottobre 2009 (sommatoria) = 100.000 scorporo Iva (100.000 : 1.10) uguale 9090.909

importo del 1,4% (su 9090.909) = 1272,73

Il risultato del calcolo effettuato da ogni singola farmacia secondo le modalità sopraindicate sarà l’importo da portare in detrazione sia nella DCRU di novembre (per le mensilità da maggio ad ottobre 2009) che nella DCRU di dicembre (per le mensilità da novembre 2009 ad aprile 2010) entrambe di uguale importo salvo il conguaglio in dare o in avere da effettuarsi a titolo definitivo nella DCRU di aprile 2010.

IL PRESIDENTE Dott. Nicola Stabile

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