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REGOLAMENTO PROVINCIALE per il Coordinamento e il riconoscimento delle GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (GAV) GUARDIE GIURATE VENATORIE VOLONTARIE (GGVV)

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1

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE

REGOLAMENTO PROVINCIALE

per il Coordinamento e il riconoscimento delle GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (GAV)

GUARDIE GIURATE VENATORIE VOLONTARIE (GGVV)

e per il riconoscimento della qualifica di GUARDIE GIURATE ITTICHE VOLONTARIE (GGVI)

Approvato con Delibera Consiglio provinciale n. 44 del 24 giugno 2011

Modificato con Delibera Consiglio provinciale n. 145 del 20 dicembre 2012

(2)

TITOLO 1 – SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA ... 3

A

RT

.1- F

INALITÀ

... 3

A

RT

. 2 – C

OMITATO DI COORDINAMENTO

... 3

TITOLO 2 - PRINCIPI GENERALI... 4

A

RT

. 3

- P

ROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA NOMINA DELLE

GAV, GGVV

E

GGVI... 4

A

RT

. 4 - C

ORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

... 5

A

RT

. 5 – E

SAME

... 5

TITOLO 3 - LE GAV ... 6

A

RT

. 6 - C

OMPITI E CAMPI DI INTERVENTO

... 6

A

RT

. 7 - I

DONEITÀ ALLA QUALIFICA

... 6

A

RT

. 8 - N

OMINA

... 7

TITOLO 4 - LE GGVV ... 7

A

RT

. 9 - C

OMPITI E CAMPI D

INTERVENTO

... 7

A

RT

. 10 - I

DONEITÀ ALLA QUALIFICA

... 7

A

RT

. 11

- N

OMINA

... 7

TITOLO 5 - LE GGVI ... 8

A

RT

. 12 - N

OMINA DELLE

GGVI ... 8

TITOLO 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO... 8

ART. 13 – S

UDDIVISIONE TERRITORIALE

... 8

ART. 14 - I

L RESPONSABILE DEL RAGGRUPPAMENTO

-

OMISSIS

... 8

A

RT

. 15 - S

VOLGIMENTO DEL SERVIZIO

... 8

A

RT

. 16 - P

ROCESSI VERBALI

,

DENUNCE PENALI E RELAZIONI DI SERVIZIO DELLE

GAV, GGVV

E

GGVI ... 9

A

RT

. 17 - T

ESSERINO DI RICONOSCIMENTO

... 10

A

RT

. 18 - R

EGISTRO

... 10

A

RT

. 19 - R

APPORTO GIURIDICO

... 10

A

RT

. 20 - C

ONVENZIONE

... 10

TITOLO 7 - NORME DI COMPORTAMENTO ... 11

A

RT

. 21

-

D

OVERI DELLE

GAV, GGVV

E

GGVI... 11

A

RT

.22 - D

IVIETI

... 11

TITOLO 8 - SANZIONI DISCIPLINARI... 12

A

RT

.23 - L

E SANZIONI DISCIPLINARI

:

VIOLAZIONE DEI DOVERI E DEI DIVIETI DELLA

GAV/GGVV/GGVI ... 12

A

RT

.24 - L

E SANZIONI DISCIPLINARI

:

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE O PENALI

... 13

A

RT

. 25 - S

OSPENSIONE E RINUNCIA VOLONTARIA AL SERVIZIO

... 14

A

RT

. 26 - A

PPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO

... 14

A

RT

. 27 – V

IOLAZIONE DEI DOVERI E DEI DIVIETI

:

SCHEMA APPLICATIVO DELLE SANZIONI

... 15

A

RT

. 27

BIS

... 17

A

RT

. 28 – U

LTERIORI DISPOSIZIONI

... 17

(3)

3

Titolo 1 – SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA Art.1- Finalità

La Provincia di Siena, al fine di valorizzare e favorire lo sviluppo e la promozione della funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e della fauna selvatica ed ittica, riconosce l’attività svolta sul proprio territorio dalle Guardie Ambientali Volontarie, dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie e dalle Guardie Giurate Ittiche Volontarie di seguito denominate rispettivamente GAV, GGVV e GGVI.

Scopi del servizio sono:

a) promuovere la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale;

b) svolgere attività educative ed informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civile attiva;

c) garantire l’osservanza delle norme statali e regionali che prevedono il concorso delle Guardie Volontarie nella Vigilanza Ambientale e nelle attività di accertamento delle relative violazioni;

d) concorrere alla protezione dell’ambiente, unitamente agli altri organi di controllo, nelle materie di competenza della Vigilanza Volontaria.

Nello svolgimento delle attività istituzionali delle Guardie Volontarie viene privilegiato l’aspetto preventivo ed educativo.

Nell’ambito delle finalità divulgative e didattiche, come pure per le diverse attività di rilevamento, monitoraggio e avvistamento le GAV, GGVV e GGVI potranno operare, sulla base di specifici programmi, anche nel settore più generale della tutela ambientale, della protezione civile e della difesa dagli incendi boschivi.

Le Guardie Volontarie, durante l’espletamento delle attività coordinate dalla Provincia con le modalità di cui al presente Regolamento, rivestono la qualifica Pubblici Ufficiali e, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 331 del Codice di Procedura penale, svolgono funzioni di polizia amministrativa esercitando i relativi poteri d’accertamento come previsto dall’art.13 della Legge n. 689/1981 nell’ambito della normativa in riferimento alla quale è stato rilasciato il riconoscimento di GAV GGVV o GGVI.

Alle Guardie Volontarie, inoltre, previo consenso della Provincia di Siena, potranno essere richieste da altri soggetti prestazioni non obbligatorie riferite ad attività di controllo faunistico ambientale in aggiunta ai normali compiti di vigilanza. Per queste attività i soggetti richiedenti riconosceranno alle associazioni di appartenenza un finanziamento in proporzione all’attività prestata e sulla base degli accordi stipulati con apposite convenzioni.

Il presente Regolamento, costituisce esplicazione della potestà regolamentare riconosciuta alle Province dall’art. 117, comma 6 della Costituzione, in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Esso è adottato nel rispetto e ai sensi, dell'art. 27, 7° comma, della Legge n. 157 dell'11/02/1992, dell’art. 51 della L.R. n. 3/94, dell’art.4 lett. c della L.R. n. 7/98 e della L.R. n. 7/05 nonché di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 331 del 06.04.1998 e disciplina l’espletamento del servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale, Ittica e Venatoria sul territorio provinciale.

Art. 2 – Comitato di coordinamento

La Provincia di Siena, attraverso la Polizia Provinciale, ai sensi e per gli effetti dell’’art. 4 della L.R. n.

7/98 e degli artt. 51 e 53 della L.R. n. 3/94, coordina l’attività della Vigilanza Volontaria delle GAV e delle GGVV anche attraverso la costituzione di un Comitato di coordinamento.

Esso è composto da:

a) il Presidente della Provincia di Siena;

b) il Dirigente del Settore Polizia Provinciale;

c) il Dirigente del Settore Risorse Faunistiche e Aree Protette della Provincia di Siena;

d) un Ufficiale della Polizia Provinciale;

e) un UPG addetto al coordinamento della Polizia Provinciale;

f) un dipendente amministrativo del Settore Polizia provinciale, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante;

g) un rappresentante di ciascuna Associazione, che abbia almeno una GAV e una GGVV iscritta nel registro di cui all’ art. 18 del presente Regolamento;

(4)

La presidenza del comitato viene assunta dal Presidente della Provincia di Siena e, in sua assenza, dal Dirigente della Polizia Provinciale e ha sede presso gli uffici del Corpo di Polizia Provinciale.

Rimane in carica per la durata del mandato del Presidente della Provincia, e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Comitato di Coordinamento può:

 integrare con proprie proposte il programma di coordinamento predisposto dalla Polizia provinciale;

 proporre alla Provincia, laddove se ne ravvisi la necessità, i corsi di aggiornamento a partecipazione obbligatoria.

Di norma il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 agosto ed è convocato dal Presidente della Provincia di Siena.

Alle riunioni, in relazione agli argomenti trattati, potranno essere chiamati a partecipare esperti di altri corpi e/o enti, Associazioni e rappresentanti di altre autorità, degli AA.TT.CC. o della stessa Provincia

.

Il programma annuale di coordinamento delle GAV e GGVV è approvato dalla Giunta Provinciale.

Titolo 2 - PRINCIPI GENERALI

Art. 3 - Procedura per il riconoscimento della nomina delle GAV, GGVV e GGVI

Il riconoscimento della nomina di GAV, GGVV e GGVI può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell’esistenza di presupposti di legittimità e dei requisiti necessari.

Il riconoscimento della nomina è adottato con atto del Dirigente del Settore Polizia Provinciale.

La domanda va presentata alla Provincia tramite una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale e di protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché tramite le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e tramite le associazioni dei pescatori.

La richiesta in carta legale (ad eccezione delle associazioni aderenti ONLUS), compilata sulla base del modelli di cui agli allegati B, C e D del presente Regolamento, deve contenere:

1. i dati anagrafici dell’aspirante guardia;

2. la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.455 del 28/12/2000 nella quale sotto la propria personale responsabilità dichiara di possedere i requisiti di cui all’art.5 del presente Regolamento;

3. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. n. 196/03 attestato di idoneità conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell’art.52 della L.R. n. 3/94 rilasciato dalla provincia di Siena o altra provincia toscana;

4. attestato di idoneità conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, fatta eccezione per le GGVI.

La richiesta deve essere sottoscritta dal soggetto che richiede il riconoscimento e dal Presidente dell'associazione richiedente.

La procedura per il riconoscimento si conclude entro 60 gg dalla presentazione della richiesta.

Il riconoscimento della nomina ha validità fino al permanere dei requisiti richiesti per la nomina e che la Polizia provinciale può controllare anche di propria iniziativa.

È fatto obbligo ad ogni GAV, GGVV e GGVI di comunicare qualsiasi perdita dei requisiti o variazione inerente gli stessi riguardanti anche lo stato di salute precedentemente certificato.

Al momento del riconoscimento viene assegnato alla GAV, GGVV e GGVI un codice personale per l’accesso al sistema di tele prenotazione dei servizi.

(5)

5

La Polizia provinciale provvede, inoltre, al computo delle ore necessarie per il mantenimento della nomina utilizzando come riferimento l’anno solare.

Art. 4 - Corsi di formazione e aggiornamento

I corsi di formazione possono essere organizzati da province, comuni, comunità montane ed enti parco o dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale presenti e operanti sul territorio con strutture organizzate a livello provinciale e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione e aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio previo nulla osta della Provincia. La Provincia rilascia il nulla osta, valutata la validità formativa del corso in relazione al programma del medesimo, alla durata e ai docenti.

I corsi di formazione hanno una durata minima di 120 ore per le GAV e di 60 per le GGVV di cui almeno un terzo di esercitazioni pratiche.

La frequenza ai corsi, per consentire la partecipazione all’esame finale, non potrà essere inferiore ai 3/4 delle ore di lezione previste dal corso stesso.

Gli Enti e le associazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono organizzare, anche su richiesta delle Province, corsi di aggiornamento a frequenza obbligatoria per le GAV/GGVV/GGVI qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale ed in ogni altro caso in cui sia ritenuto utile e comunque almeno ogni 5 anni con frequenza di almeno 3/4 delle ore previste.

Con disposizione del dirigente viene approvato il programma del corso.

Art. 5 – Esame

Il Presidente della Provincia, con proprio decreto, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 7/98 e dell’art. 27 comma 4 della L. 157/92 e dell’art. 52 comma 4 della L.R. n. 3/94, provvede a nominare una commissione per gli esami finali relativi ai corsi di preparazione ed ai corsi di riqualificazione per l’acquisizione della qualifica di GAV e GGVV.

Gli esami di idoneità vengono attivati sulla base di una richiesta minima di 40 aspiranti alla qualifica richiesta.

La commissione d’esame ha la propria sede nei locali della Provincia di Siena, rimane in carica per 4 anni e comunque fino all’insediamento della nuova.

L’esame di idoneità per GAV concerne le materie di cui alla DGRT del 6 aprile 1998, n. 331.

L’esame di idoneità per GGVV concerne le materie di cui all’ art. 29, c.7 e art. 52 c.3 della L.R. n. 3/94.

La prova finale consiste nella soluzione di quesiti a risposta plurima, riguardanti le materie trattate durante il corso e in una prova scritta teorico pratica tendente a risolvere un quesito riguardante le materie oggetto del corso.

Nella prova scritta il candidato dovrà riportare una votazione non inferiore a 18/30, attribuendo un punto per ogni quesito risolto; nella prova pratica un punteggio non inferiore a 18/30.

Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a GAV o GGVV gli aspiranti presentano domanda alla Provincia di Siena dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa:

1. essere cittadino italiano;

2. avere raggiunto la maggiore età ;

3. essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

4. di godere dei diritti civili e politici;

5. di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

6. di non aver subito condanna penale, anche non definitiva per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica;

7. di non aver subito sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica (esclusa la sanzione di cui all’art. 6 c. 4 della L.R. n. 20/02);

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8. di non aver usufruito degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.

L'aspirante GAV o GGVV può essere ammesso all'esame, previa presentazione di istanza alla Provincia, trascorso un periodo minimo di tre anni:

a) dalla data della condanna di primo grado;

b) dalla sentenza definitiva emessa con rito speciale,

c) dalla data di contestazione della violazione amministrativa inerente la normativa su indicata;

d) dal giorno di esecutività del provvedimento eventualmente impugnato;

Tutti i cittadini domiciliati in Toscana possono presentare domanda di partecipazione a corsi di formazione o riqualificazione ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della L.R. n. 7/1998.

Titolo 3 - LE GAV Art. 6 - Compiti e campi di intervento

Nell’ambito del coordinamento con le altre forze di vigilanza ambientale, alle GAV devono essere affidati compiti di educazione e prevenzione, compiti di sviluppo delle conoscenze e compiti di controllo relativi al patrimonio ambientale superficiale, ipogeo e subacqueo nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 331 del 06.04.1998.

I campi di intervento delle GAV secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 331 del 06.04.1998, e ai sensi dell’art. 51 c. 1 lett. f della L.R. n. 3/94 sono:

- Tutela della risorsa idrica, marina e delle acque interne;

- Conservazione della risorsa suolo;

- Tutela della qualità dell’aria;

- Conservazione della flora e della vegetazione ; - Protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi;

- Tutela della fauna selvatica;

- Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso;

- Controllo dello smaltimento dei rifiuti;

- Vigilanza sull’attività venatoria.

- Tutela degli animali d’affezione

Le GAV svolgono la loro attività di polizia amministrativa nell'ambito della normativa statale e regionale vigente nei campi di intervento sopra citati comprese le:

 violazioni di regolamenti provinciali nelle materie di competenza

 ordinanze emanate ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e siano comunque finalizzate alla tutela dell'ambiente

Rientrerà nei campi di competenza delle GAV qualsiasi modifica, integrazione o sostituzione della normativa nelle materie sopracitate senza ulteriore modifica al presente Regolamento.

Art. 7 - Idoneità alla qualifica

L’idoneità alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV), viene conseguita dopo la frequenza di un corso di formazione organizzato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 7/98 e superato l’esame finale ai sensi dell’art.7 della L.R. n. 7/98 e dell’art. 5 del presente Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L.R. n. 7/98 possono essere nominate GAV dalla Provincia 1. i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo;

2. i soggetti di cui al c. 4 dell’art 2 L.R. n. 7/98 (ovvero: le GAV che abbiano prestato servizio in un'altra Provincia, coloro che abbiano conseguito analoga qualifica in altra Regione e coloro che abbiano prestato servizio in qualità di ufficiali o agenti del Corpo Forestale dello Stato, di un Corpo Forestale regionale o del Corpo di Polizia Provinciale, nonché in specifici nuclei di tutela dell'ambiente di altri corpi di polizia) previa frequenza di un corso di riqualificazione orientato alla conoscenza delle specificità dell'ambiente della provincia di Siena organizzato dagli enti ed associazioni di cui al comma 1, dell’art. 2 L.R. n. 7/98;

(7)

7

Coloro che hanno svolto la propria attività in altra Regione devono frequentare un corso di riqualificazione orientato anche alla specifica normativa ambientale toscana con obbligo di frequenza di almeno tre quarti della durata dei moduli previsti da ciascun candidato.

Art. 8 - Nomina

La Provincia nomina GAV i soggetti di cui alla L.R. n. 7/98 in possesso dei seguenti requisiti:

1. attestato di idoneità conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 7/98 rilasciato dalla provincia di Siena o altra provincia toscana o altra qualifica ai sensi dell’art.2, comma 4 della L.R. n.7/98;

2. gli stessi requisiti previsti per l’accesso all’esame di cui all’art.5;

3. idoneità allo svolgimento dell'attività di GAV, accertata presso una struttura medico legale;

4. residenza nella Regione Toscana.

Ai fini del mantenimento della nomina le GAV sono tenute a:

a) assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese destinate alla vigilanza;

b) assicurare almeno 96 ore annue di servizio destinate alla vigilanza;

Per il computo delle ore si considera come riferimento l’anno solare.

Sono considerati servizi validi per il conteggio delle ore: i servizi di vigilanza territoriale effettuati nell’ambito del coordinamento, i servizi di informazione ed educazione ambientale, le riunioni operative, i corsi di aggiornamento, le rappresentanze ufficiali e gli interventi ai sensi all'articolo 37 della L.R. n. 3/94.

Titolo 4 - LE GGVV Art. 9 - Compiti e campi d’intervento

Sono attribuite alle GGVV le funzioni specificamente previste dalla L. n. 157/92, dalla L.R. n. 3/94 e dalla L.R. n. 7/05 ovvero:

1. svolgere attività di vigilanza ittico-venatoria

2. concorrere alla protezione dell’ambiente, all’accertamento delle violazioni in materia ittico- venatoria, comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma ed ittica, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, ittiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

Sono inoltre attribuite alle GGVV la realizzazione in forma coordinata, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, delle azioni di controllo, di conservazione e difesa della fauna selvatica, sulla base e secondo le modalità dei programmi stabiliti dalla Provincia.

Art. 10 - Idoneità alla qualifica

L’idoneità alla qualifica di Guardia Giurata Venatoria Volontaria (GGVV) viene riconosciuta a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell’art.52 della L.R. n.3/94 rilasciato dalla provincia di Siena o altra provincia toscana e dell’art. 5 del presente Regolamento.

Art. 11 - Nomina

La Provincia nomina GGVV, ai sensi del D.Lgs n. 112/98 art. 163, comma 3° lett. a) e b), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/6/1931, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della L. n.157/92, dell’art.52 della L.R. n. 3/94 e dell’art. 31 del Testo Unico delle Leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 del 8.10.1931, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

(8)

1. attestato di idoneità conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell’art.52 della L.R. n.3/94 rilasciato dalla provincia di Siena o altra provincia toscana;

2. gli stessi requisiti previsti per l’accesso all’esame di cui all’art.5;

3. idoneità allo svolgimento dell'attività di GGVV, accertata presso una struttura medico legale;

4. residenza nella Regione Toscana.

Successivamente alla nomina la GGVV deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa copia al Servizio di Polizia Provinciale

Ai fini del mantenimento della nomina le GGVV sono tenute a:

 assicurare almeno 60 ore annue di servizio di cui almeno 40 destinate alla vigilanza

 assicurare una media di 5 ore di servizio al mese di cui 2/3 destinati alla vigilanza nei casi in cui il conteggio non possa essere riferito al periodo di 12 mesi;

Per il computo delle ore svolte si considera come riferimento l’anno solare.

Sono considerati servizi validi per il computo delle ore: i servizi di vigilanza territoriale effettuati nell’ambito del coordinamento, le riunioni operative, i corsi di aggiornamento, le rappresentanze ufficiali e gli interventi ai sensi all'articolo 37 della L.R. n. 3/94.

Titolo 5 - LE GGVI Art. 12 - Nomina delle GGVI

Sono attribuite alle GGVI le funzioni specificamente previste dalla L.R. n. 7/05 ovvero svolgere attività di vigilanza sull’esercizio della pesca nelle acque interne nonché la realizzazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento delle azioni di controllo, di conservazione e difesa della fauna ittica, sulla base e secondo le modalità dei programmi stabiliti dalla Provincia.

Il riconoscimento della qualifica di Guardie Giurate Ittiche Volontarie (GGVI) è concesso, su richiesta delle Associazioni dei pescatori, a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all’art.5 del presente Regolamento integrato da un certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività di GGVI, accertata presso una struttura medico legale;

Sono GGVI i soggetti nominati dalla Provincia di cui all’art. 163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs n.112/98, ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n.773 del 18/06/1931, dell’art. 31 del testo unico delle Leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 del 8.10.1931, dell’art. 22 della legge 963/65.

Successivamente alla nomina la GGVI deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa copia al Settore di Polizia Provinciale.

Le associazioni suddette o il Settore di Polizia provinciale possono organizzare specifici corsi per la formazione o l’aggiornamento delle GGVI.

Titolo 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ART. 13 – Suddivisione territoriale

Le GAV e GGVV sono organizzate in raggruppamenti corrispondenti agli Ambiti Territoriali di Caccia.

Il servizio di vigilanza viene svolto nei Raggruppamenti indicati dalla GAV e GGVV e comunicato al Settore Polizia provinciale tramite l’Associazione di appartenenza.

ART. 14 - Il responsabile del raggruppamento - omissis Art. 15 - Svolgimento del servizio

L’inizio e la fine del servizio delle GAV, GGVV e GGVI sono determinati attraverso il sistema di teleprenotazione messo a disposizione dal Settore di Polizia Provinciale.

(9)

9

La prenotazione del servizio va effettuata almeno due ore prima del suo inizio e chiusa alla fine del servizio.

Con disposizione dirigenziale verranno definite eventuali modalità esplicative del sistema di teleprenotazione.

Durante l’espletamento dei loro compiti le GAV, GGVV e GGVI rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono funzioni di Polizia Amministrativa, esercitando i poteri di cui all’art. 13 della Legge n. 689/1981.

Eventuali casi che richiedano un intervento urgente della GAV, GGVV e GGVI e che siano in deroga al divieto di cui all’art. 22 commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento, vanno segnalate alla Centrale Operativa della Polizia provinciale o al numero verde di Pronto Intervento di Emergenza Faunistica Ambientale 800455157. Qualora la guardia sia impossibilitata a segnalare l’urgenza comunicherà detta necessità tramite il numero di emergenza 112.

I servizi di norma vengono svolti da guardie in coppia, in particolare non potranno essere programmati o autorizzati servizi effettuati da guardie singole nei seguenti casi:

1. servizi notturni;

2. servizi specificamente finalizzati alla repressione di illeciti;

I servizi dovranno essere svolti indossando l’uniforme completa dei simboli di riconoscimento approvati ai sensi dell’art. 254 del R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 e della L.R. 7/98.

Qualora la GAV, GGVV, GGVI non sia dotata di uniforme dovrà indossare, comunque, i simboli di riconoscimento di cui al precedente comma.

Eventuali servizi senza uniforme e/o i simboli di riconoscimento dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Polizia provinciale.

Resta salva la facoltà di impiego delle Associazioni dei propri iscritti in occasione di iniziative gestite autonomamente e nell’ambito di attività informative, divulgative e/o ricreative, fermo restando che in tali ambiti le GAV, GGVV e GGVI non potranno svolgere attività di polizia amministrativa né rivestiranno le qualità di cui al comma 4 del presente articolo.

Il servizio di vigilanza ha la durata minima di 2 ore .

Il servizio di Polizia provinciale provvede a controllare il numero di ore necessarie al mantenimento della qualifica in riferimento all’anno solare o porzioni di esso nel caso in cui il periodo di riferimento sia inferiore per eventuali sospensioni a qualsiasi titolo del servizio di volontariato o in caso di nuova nomina.

I servizi effettuati al di fuori delle modalità previste dal Regolamento non saranno riconosciuti come tali e non andranno a far parte del monte ore necessario per il rinnovo del decreto.

La Polizia provinciale d’ufficio può effettuare controlli sulla autocertificazione resa in sede di riconoscimento della qualifica e/o della nomina, sulla permanenza dei requisiti richiesti per la stessa, e su tutta la documentazione prodotta.

Art. 16 - Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle GAV, GGVV e GGVI

La Provincia provvede a fornire a tutte le GAV, GGVV e GGVI i blocchetti per i processi verbali e i relativi sequestri amministrativi.

Le GAV, GGVV e GGVI sono responsabili della conservazione e dell’uso di detto materiale. Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati, entro dieci giorni dalla contestazione, al Comando della Polizia Provinciale

Nel caso in cui le GAV, GGVV e GGVI operino sequestri ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81, l’oggetto del sequestro unitamente al verbale di sequestro amministrativo, dovrà essere consegnato, tramite le associazioni di appartenenza entro tre giorni al Comando della Polizia Provinciale o all’Ente competente.

(10)

Nel caso in cui le GAV, GGVV e GGVI accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale e ad informare per conoscenza, tramite rapporto di servizio, la Polizia Provinciale.

La Provincia fornisce a tutte le GAV, GGVV e GGVI il blocchetto dei rapporti di servizio.

I rapporti vanno compilati per ogni servizio effettuato, dettagliando in particolare l’oggetto dell’attività di vigilanza e consegnati mensilmente alla Polizia provinciale, tramite le associazioni di appartenenza.

Art. 17 - Tesserino di riconoscimento

Ad ogni GAV/GGVV/GGVI la Provincia rilascia un tesserino di riconoscimento.

Tale tesserino va obbligatoriamente portato al seguito durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e dovrà essere esibito dalla guardia ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi.

Il tesserino di riconoscimento va riconsegnato in tutti i casi di sospensione, decadenza o revoca della nomina o in caso di dimissioni volontarie.

Il tesserino di riconoscimento, al fine di assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della Guardia e della natura volontaria del servizio di vigilanza, è conforme, per GAV, al modello approvato dalla Giunta regionale. Per le GGVV e le GGVI è conforme al modello approvato dal Consiglio Provinciale di cui all’allegato E.

I tesserini di riconoscimento rilasciati fino all'entrata in vigore del presente Regolamento sono considerati validi.

Il Settore Polizia Provinciale provvederà a sostituire i tesserini con il nuovo modello approvato dal Consiglio Provinciale in caso di rilascio di duplicato per smarrimento o deterioramento.

Art. 18 - Registro

Presso il Comando della Polizia Provinciale è istituito, su supporto informatico, un apposito “Registro delle Guardie Volontarie” ove, per ogni GAV/GGVV/GGVI, vengono annotati

1. i dati anagrafici;

2. gli estremi dell’atto di nomina;

3. eventuali sospensioni o cessazioni dal servizio;

4. il numero della tessera di riconoscimento;

5. l’associazione di appartenenza;

6. i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento;

7. il numero di ore annue dedicate all’attività di volontariato;

8. le eventuali sanzioni subite;

Il registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato.

L’iscrizione al Registro avviene contestualmente alla nomina di GAV/GGVV/GGVI.

Art. 19 - Rapporto giuridico

L’espletamento del servizio da parte delle GAV/GGVV/GGVI non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 20 - Convenzione

Al fine di garantire il funzionamento del Coordinamento delle GAV e GGVV potranno essere stipulate apposite convenzioni tra la Provincia e le Associazioni di cui alla lettera f del 1° comma dell’art. 51 della L.R. 3/94 e all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/98 che disciplinino complessivamente le modalità di impiego delle Guardie associate e determinino i rapporti tra la Provincia e l’Associazione, compresa l’eventuale erogazione di finanziamenti all’Associazione per l’organizzazione dell’impiego delle GAV e GGVV.

(11)

11

Titolo 7 - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 21 - Doveri delle GAV, GGVV e GGVI

Nello svolgimento delle proprie attività le GAV, GGVV e GGVI sono tenute ad osservare scrupolosamente le modalità previste dal presente Regolamento e dalla convenzione di cui all’art. 20.

Sono inoltre tenute a rispettare le seguenti disposizioni:

1. Per le GAV assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese destinate alla vigilanza;

2. per le GGVV assicurare un minimo di 60 ore annue (di cui almeno 40 destinate alla vigilanza) o 5 ore di servizio al mese nei casi in cui il conteggio non possa essere riferito al periodo di 12 mesi.

3. attivare l’apertura del servizio tramite la teleprenotazione e chiuderlo al termine dello stesso;

eventuali interventi urgenti della GAV, GGVV e GGVI sono disciplinati dall’art. 15 del presente Regolamento.

4. rivolgersi all’utenza durante i servizi qualificandosi verbalmente con chiarezza ed esibendo sempre il tesserino di riconoscimento;

5. prestare il proprio servizio con diligenza e perizia, mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei confronti degli utenti e delle altre GAV, GGVV o GGVI non abusando dei propri poteri; evitare ogni discussione o controversia diretta o indiretta in merito allo svolgimento delle proprie funzioni; mantenere riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività;

6. effettuare le contestazioni nel rispetto della legge e compilare in modo chiaro e completo i verbali e ogni eventuale atto previsto, su modelli che saranno appositamente predisposti dal Settore Polizia provinciale; qualora, per cause di forza maggiore, ciò non sia possibile, la GAV/GGVV/GGVI deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso;

7. compilare, per ogni servizio, il relativo rapporto su modulistica appositamente predisposta dal Settore Polizia provinciale;

8. garantire, tramite le associazioni di appartenenza, l’inoltro dei verbali e dei rapporti di servizio al Comando di Polizia provinciale secondo quanto previsto all’art. 16;

9. usare con cura il materiale in dotazione;

10. indossare l’uniforme e/o gli altri simboli di riconoscimento di cui all’articolo 15 salvo il caso di servizi senza uniforme e/o senza i simboli di riconoscimento che dovranno sempre essere autorizzati;

11. partecipare alle riunioni periodiche del coordinamento per almeno il 60% del totale;

12. partecipare ai corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria;

13. comunicare alla Polizia provinciale tramite le associazioni di appartenenza, la disponibilità di giornate ed orari con preavviso mensile;

14. dichiarare la perdita di uno qualunque dei requisiti richiesti per la nomina;

15. collaborare con il corpo di Polizia provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di violazioni commesse contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico.

Art.22 - Divieti

Il servizio di vigilanza deve essere svolto senza armi, anche se regolarmente autorizzate da altre autorità, e senza mezzi di coercizione di qualsiasi genere, con eccezione delle attività previste all’art. 37 L.R. n.

3/94.

(12)

Le GAV/GGVV/GGVI che, per valide e motivate ragioni non riconducibili all’attività di vigilanza volontaria, sono titolari di licenza di porto d’armi per difesa personale hanno l’obbligo di svolgere il servizio con l’arma debitamente occultata.

Alle GAV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, nelle zone indicate nella tele prenotazione, nelle giornate in cui espletano servizio di vigilanza. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della L.R. n. 3/94

Alle GGVV è vietato l’esercizio venatorio durante l’espletamento delle loro funzioni, nelle zone indicate nella tele prenotazione, nelle giornate in cui espletano servizio.

Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della L.R. n. 3/94.

Alle GGVI è vietato l’esercizio dell’attività piscatoria durante l’espletamento delle loro funzioni

È comunque fatto obbligo a tutte le GAV/GGVV/GGVI durante il servizio di non effettuare altre attività che non siano la vigilanza o contenimento in senso stretto.

E’ fatto divieto di richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l’attività di vigilanza svolta in qualità di GAV/GGVV/GGVI, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalle convenzioni di cui all’art.20 del presente Regolamento e comunque esclusivamente a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle Guardie volontarie nell’ambito dei servizi programmati all’interno del Coordinamento Fermo restando quanto previsto dall’art. 251 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 è fatto divieto di esercitare attività di vigilanza all’interno di strutture faunistiche private o di aziende da parte di GAV/GGVV/GGVI che risultino concessionari o comunque ricoprano incarichi di responsabilità nella gestione nelle stesse.

È vietato divulgare notizie inerenti il servizio, le pratiche, i procedimenti e i compiti svolti o assegnati, nonché le generalità e i dati riservati di persone sottoposta a procedimenti.

Ogni GAV, GGVV e GGVI è, sempre e comunque, personalmente responsabile penalmente di qualsiasi attività svolta in violazione di legge.

Titolo 8 - SANZIONI DISCIPLINARI

Art.23 - Le sanzioni disciplinari :violazione dei doveri e dei divieti della GAV/GGVV/GGVI Ogni GAV/GGVV/GGVI, è tenuta all’osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal presente Regolamento.

Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e le associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale, sono tenuti a segnalare alla Provincia competente ogni violazione dei doveri riscontrata nell’espletamento dei compiti assegnati alle GAV/GGVV/GGVI.

La GAV/GGVV/GGVI che contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento incorre nei seguenti provvedimenti sanzionatori:

a) richiamo scritto;

b) sospensione dell’attività di vigilanza;

c) revoca della nomina.

Il richiamo scritto è un sollecito all’osservanza delle norme. Dopo due richiami scritti, in seguito a nuova violazione, ove previsto, si procede alla sospensione della GAV/GGVV/GGVI.

La sospensione della nomina comporta il fermo temporaneo dell’attività di vigilanza, il ritiro del tesserino e la disattivazione dei codici ma si resta in possesso della nomina. Terminato il periodo di sospensione occorre presentare richiesta di riattivazione della nomina e dei codici di accesso.

La revoca comporta il ritiro della nomina di GAV/GGVV/GGVI per tre anni da parte dell’Amministrazione provinciale, e di conseguenza il divieto di svolgere attività di vigilanza, il ritiro del tesserino e la disattivazione dei codici.

Per ottenere un nuovo riconoscimento della nomina, occorrerà presentare domanda ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento.

(13)

13

La Provincia dispone la revoca della nomina

a) in caso di reiterata violazione dei doveri delle GAV/GGVV/GGVI b) in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi

che abbiano comportato già la sospensione dell’attività per almeno due volte e comunque per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell’accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l’interessato nonché l’associazione di appartenenza.

La mancata effettuazione delle ore di servizio può essere giustificata solo in presenza di certificato medico rilasciato da struttura ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale.

Può essere disposta, altresì, la revoca della nomina ed il ritiro del tesserino di riconoscimento nei seguenti casi:

a) violazione di uno dei divieti previsti dal presente regolamento;

b) cessazione del rapporto associativo;

Le sanzioni disciplinari sono valutate in relazione alla gravità degli atti o fatti e delle conseguenze che gli stessi hanno prodotto per la Provincia o per il servizio, secondo lo schema descritto nel successivo art.

27.

L’applicazione dei suddetti provvedimenti non esclude la contestazione di eventuali sanzioni amministrative e responsabilità civili e/o penali.

Art.24 - Le sanzioni disciplinari : violazioni amministrative o penali

La GAV/GGVV/GGVI sottoposta a procedimento penale e/o amministrativo è obbligata a darne immediata comunicazione alla Provincia.

Nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento della nomina viene disposta la revoca della stessa. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P.

In generale, il venir meno di almeno uno dei requisiti necessari per il riconoscimento della nomina, elencati nel presente Regolamento, comporta la pronuncia di decadenza della nomina da parte della Provincia con la quale viene disposto il divieto di svolgere attività di vigilanza, il ritiro del tesserino e la disattivazione dei codici.

In particolare, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali la GAV/GGVV/GGVI incorre nella decadenza dalla nomina in caso di

1. sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica (ad esclusione della sanzione di cui all’art. 6 c. 4 della L.R. n. 20/02)

2. condanna penale, anche non definitiva per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica

3. condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di sottoposizione a misura di prevenzione;

La decadenza è prevista anche in caso di applicazione degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.

Il riconoscimento della nomina di GAV/GGVV/GGVI può essere sospeso in via cautelativa dal Dirigente del Settore di Polizia Provinciale per un periodo non inferiore a quello necessario per la conclusione definitiva del procedimento e per sopravvenuti motivi di pubblico interesse anche a seguito di segnalazioni del Prefetto o del Questore e dell’Autorità Giudiziaria o di altri Corpi di Polizia.

In seguito alla pronuncia di decadenza la GAV/GGVV/GGVI potrà nuovamente richiedere il riconoscimento della nomina, previa presentazione di istanza alla Provincia corredata della documentazione di cui all’art.

3 del presente Regolamento, trascorso un periodo minimo di tre anni:

(14)

a) dalla data della condanna di primo grado;

b) dalla sentenza definitiva emessa con rito speciale,

c) dalla data di contestazione della violazione amministrativa inerente la normativa su indicata;

d) dal giorno di esecutività del provvedimento eventualmente impugnato;

Art. 25 - Sospensione e rinuncia volontaria al servizio

Quando la GAV/GGVV/GGVI, per giustificati motivi, non ha la possibilità di ottemperare agli obblighi di assicurare le ore di servizio come previsto dall’art. 21.del presente Regolamento, invia al Settore di Polizia provinciale, ed all’Associazione di appartenenza una comunicazione scritta indicando il periodo di sospensione dal servizio o almeno il termine iniziale della stessa.

In caso di rinuncia definitiva al servizio la Guardia volontaria, deve darne comunicazione scritta al Settore di Polizia provinciale, e all’Associazione di appartenenza. La comunicazione di rinuncia non ha vincoli di preavviso o forme particolari. Deve però essere resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.

In caso di sospensione o dimissioni devono essere riconsegnati oltre al tesserino di riconoscimento, i blocchi dei verbali e i segni di riconoscimento avuti in consegna da parte della Provincia, con addebito in caso di mancata restituzione, che verranno restituiti al momento dell’eventuale reintegrazione nella nomina.

La reintegrazione nella nomina avviene a seguito di presentazione di domanda al Dirigente del Settore di Polizia Provinciale nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti per la nomina.

Art. 26 - Applicazione del provvedimento sanzionatorio

Il procedimento viene attivato a seguito di rapporto trasmesso al Dirigente del Settore di Polizia Provinciale.

Il provvedimento sanzionatorio è adottato dal Dirigente del Settore di Polizia Provinciale.

È applicato con provvedimento motivato, effettuati gli opportuni accertamenti e sulla base di ogni altro elemento utile di conoscenza, previa contestazione all’interessato e, per conoscenza, all’associazione secondo le disposizioni della Legge n. 241/90 e dei Regolamenti interni dell’ente.

La Provincia procede alla comunicazione delle sospensioni e delle revoche, oltre che all'interessato, anche all’Associazione nonché alla Questura.

(15)

15

Art. 27 – Violazione dei doveri e dei divieti:schema applicativo delle sanzioni

VIOLAZIONE SANZIONE

RECIDIVA

SOSPENSIONE per:

ORE non fatte 3 mesi da 0 a 48 Per le GAV

Non assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese.

6 mesi da 49 a 96

Dopo DUE SOSPENSIONI per un periodo complessivo di almeno 12 mesi si procede alla REVOCA DELLA NOMINA

SOSPENSIONE

per: ORE non

fatte 3 mesi da 0 a 30 Per le GGVV

non assicurare un minimo di 60 ore di servizio annuo di cui almeno 40 di

vigilanza. 6 mesi da 31 a 60

Dopo DUE SOSPENSIONI per un periodo complessivo di almeno 12 mesi si procede alla REVOCA DELLA NOMINA

NON attivare il servizio di teleprenotazione con le modalità previste prima di svolgere il servizio

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

Rivolgersi all’utenza durante i servizi NON qualificandosi verbalmente con chiarezza e/o omettendo di esibire SEMPRE il tesserino di riconoscimento

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON garantire l’inoltro dei verbali al Comando di Polizia Provinciale entro 10 giorni e in caso di materiale eventualmente sequestrato entro 3 giorni;

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON comunicare con preavviso mensile alla Polizia provinciale la disponibilità di giornate ed orari.

RICHIAMO SCRITTO

Non compilare e non consegnare alla Polizia provinciale, tramite le associazioni di appartenenza, i rapporti e ogni eventuale altro atto previsto.

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON prestare il proprio servizio con diligenza e perizia.

NON mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei confronti degli utenti.

NON evitare ogni discussione o controversia.

NON mantenere rigorosa riservatezza su ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento del servizio.

NON effettuare le contestazioni nel rispetto della legge.

NON compilare, in modo chiaro e completo i verbali

RICHIAMO SCRITTO. SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON usare con cura i materiali in

dotazione; RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE

MESI Effettuare servizio NON indossando

l’uniforme e/o i simboli di riconoscimento senza preventiva autorizzazione della Polizia provinciale

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON partecipare alle riunioni

periodiche del coordinamento RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE

MESI

(16)

VIOLAZIONE SANZIONE RECIDIVA Non collaborare con il corpo di Polizia

Provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale, con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di violazioni commesse contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico.

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON partecipare ai corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria (almeno il 60%)

SOSPENSIONE PER SEI MESI

Per le GAV

Esercitare la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, nelle zone indicate nella tele prenotazione, nelle giornate in cui espletano servizio di vigilanza.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina dopo due sospensioni

Per le GGVV

Svolgere attività venatoria durante l’espletamento delle loro funzioni, nelle zone indicate nella tele prenotazione, nelle giornate in cui espletano servizio.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina dopo due sospensioni

Per le GGVI

Svolgere’attività piscatoria durante l’espletamento delle loro funzioni.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina dopo due sospensioni

Esercitare attività di vigilanza all’interno di strutture faunistiche private o di aziende da parte di Guardie volontarie che risultino concessionari o comunque ricoprano incarichi di responsabilità nella gestione nelle stesse.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina

Divulgare notizie inerenti il servizio, le pratiche, i procedimenti e i compiti svolti o assegnati, nonché le generalità e i dati riservati di persone sottoposta a procedimenti.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina

Richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l’attività di vigilanza svolta in qualità di Guardia volontaria, ad eccezione di quanto previsto nella convenzione.

REVOCA della nomina.

Svolgere il servizio con armi e mezzi di coercizione di qualsiasi genere;

REVOCA della nomina.

NON occultare l’arma portata per

difesa personale. RICHIAMO SCRITTO REVOCA della nomina

NON dichiarare la perdita o la falsità di uno qualunque dei requisiti richiesti per la nomina.

REVOCA della nomina.

Abusare della propria qualità e dei propri poteri in qualità di pubblico ufficiale.

REVOCA della nomina.

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17

Art. 27 bis

Per le sole GGVV e le GGVI sottoposte a sanzioni amministrative, per le sole violazioni di seguito elencate, non viene disposta la decadenza della nomina bensì la sospensione dal servizio secondo lo schema riportato.

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONE

DISCIPLINARE Mancata esibizione, pur essendone

munito, di tutti i documenti necessari per l’esercizio di caccia (ESCLUSO il tesserino venatorio regionale).

Esibizione entro cinque giorni dei documenti.

art. 58 lett. M della L.R. n. 3/94 NESSUNA SANZIONE

Mancata esibizione, pur essendone munito, della licenza di pesca.

Esibizione entro dieci giorni della licenza di pesca

l’art. 19 comma 2 della L.R. n. 7/2005. NESSUNA SANZIONE

Non ottemperare agli obblighi di tabellazione di cui all’art 26 della L.R. 3/94 per i proprietari di fondi.

L.R. 3/94 Art.25 comma 3

l’art. 58 lett. N della L.R. n. 3/94 SOSPENSIONE PER UN ANNO

Mancato recupero dei bossoli delle cartucce sparate lasciate sul luogo di caccia.

L.R. 3/94 s.m.

art. 31 comma 4

L.R. n.20 del 10/6/2002 art. 3 c. 6

l’art. 58 lett. Q della L.R. n. 3/94 SOSPENSIONE PER UN ANNO

Addestramento e allenamento dei cani nelle zone non consentite, nei periodi consentiti dalla L.R. n.20/02 e nel periodo di apertura dell’attività venatoria con l’ausilio del cane.

L.R.T. 3/94 s.m. art.32 lettera mm

l’art. 58 lett. Q della L.R. n. 3/94 SOSPENSIONE PER UN ANNO

Si precisa che quanto previsto nello schema sopra riportato non si applica alle GGVV e GGVI che abbiano contemporaneamente anche la nomina di GAV, alle quali si applica quanto previsto all’art.24.

Si precisa, altresì, che in caso di prima nomina, rimangono validi i requisiti richiesti nell’art. 5 del presente Regolamento.

Art. 28 – Ulteriori disposizioni

All’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i regolamenti precedenti e tutte le altre precedenti delibere e disposizioni in materia emanate dal Settore Polizia Provinciale.

Riferimenti

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