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Art.23 - Le sanzioni disciplinari :violazione dei doveri e dei divieti della GAV/GGVV/GGVI Ogni GAV/GGVV/GGVI, è tenuta all’osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal presente Regolamento.

Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e le associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale, sono tenuti a segnalare alla Provincia competente ogni violazione dei doveri riscontrata nell’espletamento dei compiti assegnati alle GAV/GGVV/GGVI.

La GAV/GGVV/GGVI che contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento incorre nei seguenti provvedimenti sanzionatori:

a) richiamo scritto;

b) sospensione dell’attività di vigilanza;

c) revoca della nomina.

Il richiamo scritto è un sollecito all’osservanza delle norme. Dopo due richiami scritti, in seguito a nuova violazione, ove previsto, si procede alla sospensione della GAV/GGVV/GGVI.

La sospensione della nomina comporta il fermo temporaneo dell’attività di vigilanza, il ritiro del tesserino e la disattivazione dei codici ma si resta in possesso della nomina. Terminato il periodo di sospensione occorre presentare richiesta di riattivazione della nomina e dei codici di accesso.

La revoca comporta il ritiro della nomina di GAV/GGVV/GGVI per tre anni da parte dell’Amministrazione provinciale, e di conseguenza il divieto di svolgere attività di vigilanza, il ritiro del tesserino e la disattivazione dei codici.

Per ottenere un nuovo riconoscimento della nomina, occorrerà presentare domanda ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento.

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La Provincia dispone la revoca della nomina

a) in caso di reiterata violazione dei doveri delle GAV/GGVV/GGVI b) in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi

che abbiano comportato già la sospensione dell’attività per almeno due volte e comunque per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell’accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l’interessato nonché l’associazione di appartenenza.

La mancata effettuazione delle ore di servizio può essere giustificata solo in presenza di certificato medico rilasciato da struttura ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale.

Può essere disposta, altresì, la revoca della nomina ed il ritiro del tesserino di riconoscimento nei seguenti casi:

a) violazione di uno dei divieti previsti dal presente regolamento;

b) cessazione del rapporto associativo;

Le sanzioni disciplinari sono valutate in relazione alla gravità degli atti o fatti e delle conseguenze che gli stessi hanno prodotto per la Provincia o per il servizio, secondo lo schema descritto nel successivo art.

27.

L’applicazione dei suddetti provvedimenti non esclude la contestazione di eventuali sanzioni amministrative e responsabilità civili e/o penali.

Art.24 - Le sanzioni disciplinari : violazioni amministrative o penali

La GAV/GGVV/GGVI sottoposta a procedimento penale e/o amministrativo è obbligata a darne immediata comunicazione alla Provincia.

Nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento della nomina viene disposta la revoca della stessa. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P.

In generale, il venir meno di almeno uno dei requisiti necessari per il riconoscimento della nomina, elencati nel presente Regolamento, comporta la pronuncia di decadenza della nomina da parte della Provincia con la quale viene disposto il divieto di svolgere attività di vigilanza, il ritiro del tesserino e la disattivazione dei codici.

In particolare, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali la GAV/GGVV/GGVI incorre nella decadenza dalla nomina in caso di

1. sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica (ad esclusione della sanzione di cui all’art. 6 c. 4 della L.R. n. 20/02)

2. condanna penale, anche non definitiva per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica

3. condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di sottoposizione a misura di prevenzione;

La decadenza è prevista anche in caso di applicazione degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.

Il riconoscimento della nomina di GAV/GGVV/GGVI può essere sospeso in via cautelativa dal Dirigente del Settore di Polizia Provinciale per un periodo non inferiore a quello necessario per la conclusione definitiva del procedimento e per sopravvenuti motivi di pubblico interesse anche a seguito di segnalazioni del Prefetto o del Questore e dell’Autorità Giudiziaria o di altri Corpi di Polizia.

In seguito alla pronuncia di decadenza la GAV/GGVV/GGVI potrà nuovamente richiedere il riconoscimento della nomina, previa presentazione di istanza alla Provincia corredata della documentazione di cui all’art.

3 del presente Regolamento, trascorso un periodo minimo di tre anni:

a) dalla data della condanna di primo grado;

b) dalla sentenza definitiva emessa con rito speciale,

c) dalla data di contestazione della violazione amministrativa inerente la normativa su indicata;

d) dal giorno di esecutività del provvedimento eventualmente impugnato;

Art. 25 - Sospensione e rinuncia volontaria al servizio

Quando la GAV/GGVV/GGVI, per giustificati motivi, non ha la possibilità di ottemperare agli obblighi di assicurare le ore di servizio come previsto dall’art. 21.del presente Regolamento, invia al Settore di Polizia provinciale, ed all’Associazione di appartenenza una comunicazione scritta indicando il periodo di sospensione dal servizio o almeno il termine iniziale della stessa.

In caso di rinuncia definitiva al servizio la Guardia volontaria, deve darne comunicazione scritta al Settore di Polizia provinciale, e all’Associazione di appartenenza. La comunicazione di rinuncia non ha vincoli di preavviso o forme particolari. Deve però essere resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.

In caso di sospensione o dimissioni devono essere riconsegnati oltre al tesserino di riconoscimento, i blocchi dei verbali e i segni di riconoscimento avuti in consegna da parte della Provincia, con addebito in caso di mancata restituzione, che verranno restituiti al momento dell’eventuale reintegrazione nella nomina.

La reintegrazione nella nomina avviene a seguito di presentazione di domanda al Dirigente del Settore di Polizia Provinciale nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti per la nomina.

Art. 26 - Applicazione del provvedimento sanzionatorio

Il procedimento viene attivato a seguito di rapporto trasmesso al Dirigente del Settore di Polizia Provinciale.

Il provvedimento sanzionatorio è adottato dal Dirigente del Settore di Polizia Provinciale.

È applicato con provvedimento motivato, effettuati gli opportuni accertamenti e sulla base di ogni altro elemento utile di conoscenza, previa contestazione all’interessato e, per conoscenza, all’associazione secondo le disposizioni della Legge n. 241/90 e dei Regolamenti interni dell’ente.

La Provincia procede alla comunicazione delle sospensioni e delle revoche, oltre che all'interessato, anche all’Associazione nonché alla Questura.

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Art. 27 – Violazione dei doveri e dei divieti:schema applicativo delle sanzioni

VIOLAZIONE SANZIONE

Non assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese.

6 mesi da 49 a 96

Dopo DUE SOSPENSIONI per un periodo complessivo

non assicurare un minimo di 60 ore di servizio annuo di cui almeno 40 di

vigilanza. 6 mesi da 31 a 60

Dopo DUE SOSPENSIONI per un periodo complessivo di almeno 12 mesi si procede alla REVOCA DELLA NOMINA

NON attivare il servizio di teleprenotazione con le modalità previste prima di svolgere il servizio

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

Rivolgersi all’utenza durante i servizi NON qualificandosi verbalmente con chiarezza e/o omettendo di esibire SEMPRE il tesserino di riconoscimento

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON garantire l’inoltro dei verbali al Comando di Polizia Provinciale entro 10 giorni e in caso di materiale eventualmente sequestrato entro 3 giorni;

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON comunicare con preavviso mensile alla Polizia provinciale la disponibilità di giornate ed orari.

RICHIAMO SCRITTO

Non compilare e non consegnare alla Polizia provinciale, tramite le associazioni di appartenenza, i rapporti e ogni eventuale altro atto previsto.

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON prestare il proprio servizio con diligenza e perizia.

NON mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei confronti degli utenti.

NON evitare ogni discussione o controversia.

NON mantenere rigorosa riservatezza su ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento del servizio.

NON effettuare le contestazioni nel rispetto della legge.

NON compilare, in modo chiaro e completo i verbali

RICHIAMO SCRITTO. SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON usare con cura i materiali in

dotazione; RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE

MESI Effettuare servizio NON indossando

l’uniforme e/o i simboli di riconoscimento senza preventiva autorizzazione della Polizia provinciale

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON partecipare alle riunioni

periodiche del coordinamento RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE

MESI

VIOLAZIONE SANZIONE RECIDIVA Non collaborare con il corpo di Polizia

Provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale, con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di violazioni commesse contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico.

RICHIAMO SCRITTO SOSPENSIONE PER TRE MESI

NON partecipare ai corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria (almeno il 60%)

SOSPENSIONE PER SEI MESI

Per le GAV

Esercitare la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, nelle zone indicate nella tele prenotazione, nelle giornate in cui espletano servizio di vigilanza.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina dopo due sospensioni

Per le GGVV

Svolgere attività venatoria durante l’espletamento delle loro funzioni, nelle zone indicate nella tele prenotazione, nelle giornate in cui espletano servizio.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina dopo due sospensioni

Per le GGVI

Svolgere’attività piscatoria durante l’espletamento delle loro funzioni.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina dopo due sospensioni

Esercitare attività di vigilanza all’interno di strutture faunistiche private o di aziende da parte di Guardie volontarie che risultino concessionari o comunque ricoprano incarichi di responsabilità nella gestione nelle stesse.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina

Divulgare notizie inerenti il servizio, le pratiche, i procedimenti e i compiti svolti o assegnati, nonché le generalità e i dati riservati di persone sottoposta a procedimenti.

SOSPENSIONE PER SEI MESI REVOCA della nomina

Richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l’attività di vigilanza svolta in qualità di Guardia volontaria, ad eccezione di quanto previsto nella convenzione.

REVOCA della nomina.

Svolgere il servizio con armi e mezzi di coercizione di qualsiasi genere;

REVOCA della nomina.

NON occultare l’arma portata per

difesa personale. RICHIAMO SCRITTO REVOCA della nomina

NON dichiarare la perdita o la falsità di uno qualunque dei requisiti richiesti per la nomina.

REVOCA della nomina.

Abusare della propria qualità e dei propri poteri in qualità di pubblico ufficiale.

REVOCA della nomina.

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Art. 27 bis

Per le sole GGVV e le GGVI sottoposte a sanzioni amministrative, per le sole violazioni di seguito elencate, non viene disposta la decadenza della nomina bensì la sospensione dal servizio secondo lo schema riportato.

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONE

DISCIPLINARE Mancata esibizione, pur essendone

munito, di tutti i documenti necessari per l’esercizio di caccia (ESCLUSO il tesserino venatorio regionale).

Esibizione entro cinque giorni dei documenti.

art. 58 lett. M della L.R. n. 3/94 NESSUNA SANZIONE

Mancata esibizione, pur essendone munito, della licenza di pesca.

Esibizione entro dieci giorni della licenza di pesca

l’art. 19 comma 2 della L.R. n. 7/2005. NESSUNA SANZIONE

Non ottemperare agli obblighi di tabellazione di cui all’art 26 della L.R. 3/94 per i proprietari di fondi.

L.R. 3/94 Art.25 comma 3

l’art. 58 lett. N della L.R. n. 3/94 SOSPENSIONE PER UN ANNO

Mancato recupero dei bossoli delle cartucce sparate lasciate sul luogo di caccia.

L.R. 3/94 s.m.

art. 31 comma 4

L.R. n.20 del 10/6/2002 art. 3 c. 6

l’art. 58 lett. Q della L.R. n. 3/94 SOSPENSIONE PER UN ANNO

Addestramento e allenamento dei cani nelle zone non consentite, nei periodi consentiti dalla L.R. n.20/02 e nel periodo di apertura dell’attività venatoria con l’ausilio del cane.

L.R.T. 3/94 s.m. art.32 lettera mm

l’art. 58 lett. Q della L.R. n. 3/94 SOSPENSIONE PER UN ANNO

Si precisa che quanto previsto nello schema sopra riportato non si applica alle GGVV e GGVI che abbiano contemporaneamente anche la nomina di GAV, alle quali si applica quanto previsto all’art.24.

Si precisa, altresì, che in caso di prima nomina, rimangono validi i requisiti richiesti nell’art. 5 del presente Regolamento.

Art. 28 – Ulteriori disposizioni

All’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i regolamenti precedenti e tutte le altre precedenti delibere e disposizioni in materia emanate dal Settore Polizia Provinciale.

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