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Le GAV e GGVV sono organizzate in raggruppamenti corrispondenti agli Ambiti Territoriali di Caccia.

Il servizio di vigilanza viene svolto nei Raggruppamenti indicati dalla GAV e GGVV e comunicato al Settore Polizia provinciale tramite l’Associazione di appartenenza.

ART. 14 - Il responsabile del raggruppamento - omissis Art. 15 - Svolgimento del servizio

L’inizio e la fine del servizio delle GAV, GGVV e GGVI sono determinati attraverso il sistema di teleprenotazione messo a disposizione dal Settore di Polizia Provinciale.

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La prenotazione del servizio va effettuata almeno due ore prima del suo inizio e chiusa alla fine del servizio.

Con disposizione dirigenziale verranno definite eventuali modalità esplicative del sistema di teleprenotazione.

Durante l’espletamento dei loro compiti le GAV, GGVV e GGVI rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono funzioni di Polizia Amministrativa, esercitando i poteri di cui all’art. 13 della Legge n. 689/1981.

Eventuali casi che richiedano un intervento urgente della GAV, GGVV e GGVI e che siano in deroga al divieto di cui all’art. 22 commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento, vanno segnalate alla Centrale Operativa della Polizia provinciale o al numero verde di Pronto Intervento di Emergenza Faunistica Ambientale 800455157. Qualora la guardia sia impossibilitata a segnalare l’urgenza comunicherà detta necessità tramite il numero di emergenza 112.

I servizi di norma vengono svolti da guardie in coppia, in particolare non potranno essere programmati o autorizzati servizi effettuati da guardie singole nei seguenti casi:

1. servizi notturni;

2. servizi specificamente finalizzati alla repressione di illeciti;

I servizi dovranno essere svolti indossando l’uniforme completa dei simboli di riconoscimento approvati ai sensi dell’art. 254 del R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 e della L.R. 7/98.

Qualora la GAV, GGVV, GGVI non sia dotata di uniforme dovrà indossare, comunque, i simboli di riconoscimento di cui al precedente comma.

Eventuali servizi senza uniforme e/o i simboli di riconoscimento dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Polizia provinciale.

Resta salva la facoltà di impiego delle Associazioni dei propri iscritti in occasione di iniziative gestite autonomamente e nell’ambito di attività informative, divulgative e/o ricreative, fermo restando che in tali ambiti le GAV, GGVV e GGVI non potranno svolgere attività di polizia amministrativa né rivestiranno le qualità di cui al comma 4 del presente articolo.

Il servizio di vigilanza ha la durata minima di 2 ore .

Il servizio di Polizia provinciale provvede a controllare il numero di ore necessarie al mantenimento della qualifica in riferimento all’anno solare o porzioni di esso nel caso in cui il periodo di riferimento sia inferiore per eventuali sospensioni a qualsiasi titolo del servizio di volontariato o in caso di nuova nomina.

I servizi effettuati al di fuori delle modalità previste dal Regolamento non saranno riconosciuti come tali e non andranno a far parte del monte ore necessario per il rinnovo del decreto.

La Polizia provinciale d’ufficio può effettuare controlli sulla autocertificazione resa in sede di riconoscimento della qualifica e/o della nomina, sulla permanenza dei requisiti richiesti per la stessa, e su tutta la documentazione prodotta.

Art. 16 - Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle GAV, GGVV e GGVI

La Provincia provvede a fornire a tutte le GAV, GGVV e GGVI i blocchetti per i processi verbali e i relativi sequestri amministrativi.

Le GAV, GGVV e GGVI sono responsabili della conservazione e dell’uso di detto materiale. Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati, entro dieci giorni dalla contestazione, al Comando della Polizia Provinciale

Nel caso in cui le GAV, GGVV e GGVI operino sequestri ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81, l’oggetto del sequestro unitamente al verbale di sequestro amministrativo, dovrà essere consegnato, tramite le associazioni di appartenenza entro tre giorni al Comando della Polizia Provinciale o all’Ente competente.

Nel caso in cui le GAV, GGVV e GGVI accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale e ad informare per conoscenza, tramite rapporto di servizio, la Polizia Provinciale.

La Provincia fornisce a tutte le GAV, GGVV e GGVI il blocchetto dei rapporti di servizio.

I rapporti vanno compilati per ogni servizio effettuato, dettagliando in particolare l’oggetto dell’attività di vigilanza e consegnati mensilmente alla Polizia provinciale, tramite le associazioni di appartenenza.

Art. 17 - Tesserino di riconoscimento

Ad ogni GAV/GGVV/GGVI la Provincia rilascia un tesserino di riconoscimento.

Tale tesserino va obbligatoriamente portato al seguito durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e dovrà essere esibito dalla guardia ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi.

Il tesserino di riconoscimento va riconsegnato in tutti i casi di sospensione, decadenza o revoca della nomina o in caso di dimissioni volontarie.

Il tesserino di riconoscimento, al fine di assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della Guardia e della natura volontaria del servizio di vigilanza, è conforme, per GAV, al modello approvato dalla Giunta regionale. Per le GGVV e le GGVI è conforme al modello approvato dal Consiglio Provinciale di cui all’allegato E.

I tesserini di riconoscimento rilasciati fino all'entrata in vigore del presente Regolamento sono considerati validi.

Il Settore Polizia Provinciale provvederà a sostituire i tesserini con il nuovo modello approvato dal Consiglio Provinciale in caso di rilascio di duplicato per smarrimento o deterioramento.

Art. 18 - Registro

Presso il Comando della Polizia Provinciale è istituito, su supporto informatico, un apposito “Registro delle Guardie Volontarie” ove, per ogni GAV/GGVV/GGVI, vengono annotati

1. i dati anagrafici;

2. gli estremi dell’atto di nomina;

3. eventuali sospensioni o cessazioni dal servizio;

4. il numero della tessera di riconoscimento;

5. l’associazione di appartenenza;

6. i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento;

7. il numero di ore annue dedicate all’attività di volontariato;

8. le eventuali sanzioni subite;

Il registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato.

L’iscrizione al Registro avviene contestualmente alla nomina di GAV/GGVV/GGVI.

Art. 19 - Rapporto giuridico

L’espletamento del servizio da parte delle GAV/GGVV/GGVI non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 20 - Convenzione

Al fine di garantire il funzionamento del Coordinamento delle GAV e GGVV potranno essere stipulate apposite convenzioni tra la Provincia e le Associazioni di cui alla lettera f del 1° comma dell’art. 51 della L.R. 3/94 e all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/98 che disciplinino complessivamente le modalità di impiego delle Guardie associate e determinino i rapporti tra la Provincia e l’Associazione, compresa l’eventuale erogazione di finanziamenti all’Associazione per l’organizzazione dell’impiego delle GAV e GGVV.

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Titolo 7 - NORME DI COMPORTAMENTO

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