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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI 17/02/2020 - prot. 72

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 2088 DEL 13/02/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(PICOTTI EMANUELA) (LASAGNA MAURO) (M. LASAGNA)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E

RISORSE NATURALI ___________________________(Onorati Enrica)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 "Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità".

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

17/02/2020 - prot. 72

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Oggetto: Regolamento regionale concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 “Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” ed in particolare il comma 1 dell’articolo 36 a norma del quale “si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese;

VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” ed in particolare l’art. 13 che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l’individuazione alle Regioni;

VISTO l’articolo 66, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

VISTO l’articolo 66, comma 2, della succitata Legge 289/2002 che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l’articolo 1, commi 126 e 499 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 22 luglio 2019, n. 7775 che disciplina, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i criteri, le modalita', le procedure per l'attuazione dei Contratti di distretto e Contratto di distretto Xylella e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi;

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VISTO l’articolo 5, comma 1, del succitato Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7775/2019 a norma del quale “sono soggetti proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2018, n. 211 con la quale è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca;

VISTA la Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 “Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità” ed in particolare l’articolo 1 a norma del quale “La Regione, al fine di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio e consolidare l’integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, con la presente legge disciplina l’individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

VISTO l’articolo 2 della suddetta Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 che definisce:

a) i distretti rurali quali “sistemi economici territoriali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive modifiche, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole ed altre attività locali nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali “sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche”;

VISTI gli articoli 3, 4 e 5 della suddetta Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 che stabilisce i requisiti per l’individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità nonché le procedure per l’individuazione, la cui competenza è intestata alla Regione;

TENUTO CONTO che il comma 499 dell’articolo 1 della citata Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l’articolo 13 del citato Decreto Legislativo 228/2001, amplia il novero dei distretti ivi previsti e definisce come “Distretti del cibo” i seguenti:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività' agricole e altre attività' locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già' riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i distretti agroalimentari di qualità' quali sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonchè da una o più' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale,

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oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già' riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché' da una o più' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività' agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività' agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività' di prossimità' di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività' di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità' ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, a associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché' per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività' diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa;

VISTA la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 “Disposizione per la disciplina e per la promozione dei biodistretti” ed in particolare l’articolo 2 che stabilisce che “si definiscono biodistretti, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali individuati sulla base della pianificazione agricola definita dal PAR, ove approvato, e comunque caratterizzati in particolare:

a) dalla presenza di sistemi di coltivazione, allevamento, trasformazione e preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico;

b) dalla tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d’allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) dall’elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di evitare la contaminazione accidentale da organismi geneticamente modificati (OGM), la conservazione della biodiversità e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico;

d) dalla sostenibilità ambientale attraverso l’impiego delle risorse energetiche rinnovabili in forma funzionale e non alternativa né sostitutiva alla produzione agricola, che favorisca in via prioritaria l’autoconsumo anche in forma associata;

e) da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione tra le attività agricole e le altre attività locali nonché dall’esistenza di produzioni tradizionali o tipiche, al fine di raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali;

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f) dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette nonché le aree ricadenti nella rete <> di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche;

g) da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura”;

ATTESO che l’articolo 5 della Legge regionale n. 1 del 2006, così come modificato dall’articolo 10 della Legge regionale n. 11 del 2019, emanata a norma dell’articolo 13 della Legge n. 228 del 2011 e successive modifiche, stabilisce che “i distretti rurali e i distretti agroalimentari dì qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal PAR, ove approvato”;

CONSIDERATO altresì che le lettere a) e b) dell’articolo 13 della Legge n. 228 del 2001 così come modificato dalla legge n. 205 del 2017, stabiliscono espressamente che sono distretti del cibo i distretti rurali ed agrolimentari “già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

ATTESO che la lettera h) del citato articolo 13 della Legge n. 228 del 2001 nel definire i biodistretti e i distretti biologici stabilisce che “nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa”;

TENUTO CONTO che l’articolo 9, comma 2, della Legge regionale 11/2019 stabilisce che “in sede di prima applicazione della presente legge, i distretti biologici riconosciuti ai sensi dell’articolo 7 bis della l.r. 21/1998, sono equiparati ai biodistretti di cui all’articolo 2”;

CONSIDERATO che l’art. 10 della Legge regionale 11/2019 recante “Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 “Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari” e successive modifiche) provvede, tra l’altro, a sostituire l’articolo 5 della suddetta Legge 1/2006 con le seguenti disposizioni:

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari dì qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal PAR, ove approvato.

2. L’individuazione dei distretti avviene su proposta di un comitato promotore costituito, su base volontaria, dai soggetti, rappresentativi del sistema economico, ricadenti nel territorio del distretto, con particolare riferimento ai soggetti che esercitano le attività rurali aziendali di cui all’articolo 2, comma 1bis, lettera a), della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, nonché dalle amministrazioni locali e dai soggetti pubblici o privati rappresentativi del sistema sociale ricadenti nel medesimo territorio.

3. Il PAR disciplina le modalità di coesistenza ed i reciproci rapporti tra i distretti produttivi di cui alla presente legge e i biodistretti, che ricadono nei medesimi ambiti rurali. Il PAR, inoltre, individua territori comprendenti più ambiti rurali aventi la medesima vocazione produttiva.”;

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c) al comma 1 dell’articolo 6, le parole: “della programmazione regionale di settore e” sono sostituite dalle seguenti: “della pianificazione agricola definita dal PAR, o in assenza di tale programmazione,”.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 (Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) alle disposizioni introdotte dal comma 1.

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 “Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”;

RILEVATA la necessità di provvedere all’aggiornamento del suddetto regolamento al fine di adeguarlo alle sopravvenute modifiche normativi nazionali e regionali;

VISTA la nota prot. n.140043 del 17 febbraio 2020 dell’Ufficio legislativo con la quale si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 5bis, del regolamento regionale 1/2002, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della suddetta proposta di regolamento;

VISTO l’allegata proposta di regolamento che si compone di numero 4 articoli recante

“Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 “Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di adottare la suddetta proposta;

DELIBERA

sulla base delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

di adottare il regolamento regionale recante “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 “Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione” che si compone di numero 4 articoli.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/.

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REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2006, N. 5 (DISCIPLINA DEI DISTRETTI RURALI E DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI

QUALITÀ) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

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Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5)

1. L’articolo 2 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n.5 (Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Individuazione dei distretti. Comitato promotore)

1.I distretti rurali e i distretti agroalimentari dì qualità sono individuati, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2006, con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima l.r. 1/2006, tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal Piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (Norme sul governo del territorio), ove approvato.

2. L’individuazione dei distretti avviene su proposta di un comitato promotore costituito, su base volontaria, dai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 1/2006..

3. Ai fini di cui al comma 2, il Comitato promotore presenta alla direzione regionale competente in materia la proposta di individuazione e di costituzione del distretto.

4. La proposta di cui al comma 3 contiene:

a) una dettagliata relazione recante, in particolare, l’indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 1/2006, nonché la denominazione, il tema catalizzatore e gli ambiti di intervento del distretto;

b) l’elenco dei soggetti aderenti;

c) l’analisi per l’individuazione dei portatori di interesse consultati, comprendente anche eventuali soggetti, pubblici o privati, contrari alla proposta di distretto;

d) la strategia proposta contenente, in particolare, l’analisi di contesto nonché l’individuazione dei bisogni, degli obiettivi e dei risultati attesi;

e) i verbali delle iniziative pubbliche di coinvolgimento degli attori del territorio di riferimento;

f) la proposta di piano di animazione e coinvolgimento del territorio;

g) la proposta di organizzazione amministrativa che si intende attribuire al distretto.

5. In caso di sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r.1/2006 la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 3, tenuto conto degli ambiti rurali definiti nel PAR, ove approvato, individua e riconosce il distretto.

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6. Ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo di cui al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.

57), la Giunta regionale provvede a comunicare al ministero competente in materia di agricoltura il distretto individuato e riconosciuto ai sensi del comma 5.”.

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Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 5/2006 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, previo confronto con il Comitato promotore, può adeguare, con propria deliberazione, gli ambiti territoriali del distretto o sopprimere il distretto stesso, tenendo conto di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.”.

(11)

Art. 3

(Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5)

1. L’articolo 7 del r.r. 5/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Costituzione del distretto)

1. La Regione promuove la costituzione del distretto nella forma giuridica individuata per la gestione dal Comitato promotore.”.

(12)

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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