REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DELPROPOSTA N. 2551 DEL 18/02/2019 GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
Area:
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(JORI PAOLO) (JORI PAOLO) (A. BACCI)
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L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(Zingaretti Nicola) ___________________________
IL PRESIDENTE
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IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
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IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, "Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale" e successive modificazioni.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
20/02/2019 - prot. 93
Oggetto: Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, “Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale” e successive modificazioni.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta del Presidente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 recante: “Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l’articolo 6, comma 7”;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 recante: “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 recante: “ Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale” e successive modificazioni;
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 6 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, nonché dell’articolo 19 della legge regionale n. 4/2013, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità;
CONSIDERATA la necessità di sostituire il comma 3 dell’articolo 2 del citato regolamento regionale 17/2005, al fine di esplicitare il limite massimo di spesa annua complessiva per il conferimento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni;
RITENUTO di sostituire il comma 2 dell’articolo 5 del citato regolamento regionale 17/2005, al fine di prevedere che il compenso che per lo svolgimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni è determinato nel provvedimento di conferimento, tenuto conto del livello di qualificazione e specializzazione professionale richiesto, nell’ambito del limite massimo di spesa annua complessiva determinato ai sensi del suddetto regolamento;
VISTA l’allegata proposta di regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale) e successive modificazioni”, composto di n. 3 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, formulata in raccordo con l’Ufficio legislativo della Segreteria della Giunta, ai sensi dell’articolo 65, comma 5 bis, del suddetto regolamento regionale 1/2002;
VISTA la nota prot. n. 12866 del 18 febbraio 2019 con la quale il Direttore regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ha trasmesso all’Ufficio Legislativo la proposta di modifica regolamentare indicata in oggetto, al fine di acquisire il parere previsto dall’articolo 13, comma 7 del regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 12;
PRESO ATTO del parere reso dall’Ufficio Legislativo della Segreteria della Giunta con nota prot. n. 129372 del 18 febbraio 2019;
CONSIDERATO CHE ai sensi del vigente CCNL il presente atto non è soggetto a strumenti di partecipazione o contrattazione integrativa nell’ambito delle relazioni sindacali;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della proposta di regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale) e successive modificazioni”, composto da n. 3 articoli, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare il regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale) e successive modificazioni”, composto da n. 3 articoli, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni
PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
“Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione
regionale) e successive modificazioni”
Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17)
1. Il comma 3 dell’articolo 2 del r.r. 17/2005 è sostituito dal seguente:
“ 3. La spesa complessiva relativa agli incarichi di cui al presente articolo deve essere contenuta nel limite massimo stabilito annualmente dalla legge di stabilità regionale e comunque, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 28 giugno 2013, n. 4”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17) 1. Il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 17/2005 è sostituito dal seguente:
“ 2. Nell’ambito del limite di spesa complessiva indicato nel comma 3 dell’articolo 2, per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente regolamento spetta un compenso determinato nel relativo provvedimento di conferimento, tenuto conto del livello di qualificazione e specializzazione professionale richiesto”.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.