DELIBERAZIONE DEL 2 MAGGIO 2000
Stipula contratto con secondo classificato
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 ter della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è consentito stipulare con il secondo classificato un nuovo contratto per il completamento dei lavori, alle medesime condizioni economiche già proposte in fase di offerta; l’istituto del supplente potrà, quindi, trovare applicazione solo in presenza delle condizioni previste dalla norma stessa e sempre che nella lex specialis di gara sia stata inserita l’apposita previsione, come salvaguardia per la par condicio e la libertà di concorrenza dei partecipanti all’appalto che sono informati, in via preventiva, dell’intenzione della stazione appaltante.