DELIBERAZIONE DEL 17 MARZO 2000
Legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.2
I lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art.1, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non sono quelli che necessariamente insistono nel territorio della regione, bensì quelli funzionalmente correlati all'assolvimento dei compiti che l'ordinamento assegna all'ente regionale.
Legge 109/94 Articoli 14 - Codici 14.1
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14 della legge 109/94 e dell’articolo 32 della legge 142/90, l’approvazione dell’elenco annuale e del programma triennale delle opere pubbliche è di competenza del consiglio comunale.
Legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2
Tra i motivi a base delle varianti, l'art.25 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., non prevede in alcun modo l'utilizzo del ribasso d'asta e neppure il completamento funzionale: piuttosto, le diverse cause ivi previste costituiscono un numerus clausus e sono da considerarsi elencazione tipica e tassativa (e non meramente esemplificativa), al solo verificarsi delle quali si può dar luogo a legittima variazione dell'oggetto negoziale.