• Non ci sono risultati.

Deliberazione 17.3.2000

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione 17.3.2000"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE DEL 17 MARZO 2000

Legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.2

I lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art.1, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., non sono quelli che necessariamente insistono nel territorio della regione, bensì quelli funzionalmente correlati all'assolvimento dei compiti che l'ordinamento assegna all'ente regionale.

Legge 109/94 Articoli 14 - Codici 14.1

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14 della legge 109/94 e dell’articolo 32 della legge 142/90, l’approvazione dell’elenco annuale e del programma triennale delle opere pubbliche è di competenza del consiglio comunale.

Legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2

Tra i motivi a base delle varianti, l'art.25 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., non prevede in alcun modo l'utilizzo del ribasso d'asta e neppure il completamento funzionale: piuttosto, le diverse cause ivi previste costituiscono un numerus clausus e sono da considerarsi elencazione tipica e tassativa (e non meramente esemplificativa), al solo verificarsi delle quali si può dar luogo a legittima variazione dell'oggetto negoziale.

Riferimenti

Documenti correlati

Proposta di perimetrazione ai fini dell’istituzione di Zone di Protezione della fauna selvatica del territorio di Parma (articolo 19 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n.

VISTO: la determina n°G05319 della Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio,

“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N3. 3 ‘Atti- vità funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della

NOTA: L’VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 9 febbraio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul nuovo testo della proposta di legge C.

In base a quanto disposto dall’art.31, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., la stazione appaltante non è mai esentata dallo svolgere un ruolo attivo nella

Non è conforme alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., il comportamento della stazione appaltante che non abbia inserito nel bando di gara gli oneri per

La differenza fra le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2 bis dell'art.31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è da rinvenire nel fatto che la previsione, di cui al comma 2

Ai sensi dell'art.31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., la stazione appaltante determina l'importo della sicurezza già in fase di progetto definitivo, nel presupposto che