Allegato n.1
CONVENZIONE Tra i comuni di:
Siena
Colle di Val d’Elsa Monteriggioni Poggibonsi San Gimignano Sovicille
per la costituzione e il funzionamento di un partenariato tra Enti locali per l’elaborazione e l’attuazione di un progetto ai fini della partecipazione al Bando di prossima pubblicazione annunciato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa- lavoro, art. 5 Legge 28 dicembre 2015, n.221
LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.221 -“COLLEGATO AMBIENTALE” - GU N.13 DEL 18.01.2016 ART. 5 “DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE”
“PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO”
COMUNE N° DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DATA DELIBERA
1) Siena
2) Colle di Val d’Elsa 3)Monteriggioni 4) Poggibonsi 5) San Gimignano 6) Sovicille
Convenzione
tra i comuni di Siena, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano, Sovicille Di seguito così definiti:
Comune capofila: il comune che rappresenta l’associazione, che presenta la documentazione per conto di tutti gli altri Comuni partner e al quale competono funzioni di gestione e coordinamento delle attività durante l’intero ciclo del progetto;
Comune partner: i Comuni partner del progetto, ed aderenti alla presente Convenzione, mediante la costituzione di una associazione di comuni finalizzata alla realizzazione di progetti integrati.
L’anno _______, il giorno _____ del mese di__________, presso il Comune di _________ si sono riuniti i Comuni promotori dell’iniziativa:
• COMUNE DI SIENA (Comune Capofila) rappresentato nella persona del Sindaco pro- tempore……… giusta delibera del Consiglio Comunale n°________ del______________
• COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (Comune Partner)
• COMUNE DI MONTERIGGIONI (Comune Partner)
• COMUNE DI POGGIBONSI (Comune Partner);
• COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Comune Partner);
• COMUNE DI SOVICILLE (Comune Partner)
i quali PREMESSO CHE
• Il c. 1 dell’art. 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016), prevede che “Nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, [….] per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car- sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria…”.
• Il successivo c. 2 del sopra citato articolo, stabilisce i tempi per la definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica.
Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili li di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari.
CONSIDERATO che l’iniziativa all’oggetto della presente Convenzione è pienamente condivisa tra i Comuni aderenti e che risulta di particolare importanza per la strategia di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera ed in generale per la promozione di uno sviluppo urbano sostenibile.
PRESO ATTO della unanimità di intenti tra i Comuni proponenti per la costituzione ed il funzionamento di un partenariato tra enti pubblici per la richiesta del finanziamento, l’elaborazione, la gestione e l’attuazione di un progetto;
CONSIDERATA la possibilità eventuale di coinvolgere in futuro altri partner pubblici o privati che potessero contribuire alla miglior progettazione e realizzazione della proposta progettuale, in conformità alle previsioni normative e del bando,
tutto ciò premesso i soggetti suindicati convengono che ART. 1 – Impegni Generali
• I Comuni di Siena, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano, Sovicille si costituiscono in regime di Convenzione ex art. 30 del T.U. 267/2000, per la promozione e la gestione in forma associata di un progetto a valere sui fondi destinati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa- scuola casa-lavoro – art. 5, Legge 28 dicembre 2015, n. 221
• La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione
• Ciascun Comune aderente conferma il proprio impegno alle finalità indicate al successivo art. 2 e a realizzarlo secondo le linee che saranno definite dal Bando che sarà pubblicato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e assicura agli altri compartecipanti che eviterà ogni decisione contraria all’impegno assunto nella consapevolezza dei danni che essa potrebbe determinare sia per sé sia per l’insieme dell’aggregazione.
ART. 2 – Finalità dell’associazione
• Gli obiettivi che la costituenda associazione di comuni intende perseguire in forma associata mirano, in particolare, a:
• migliorare l’offerta e l’accesso ai servizi di mobilità urbana alternativa e al trasporto pubblico collettivo e intermodale, specie negli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro;
• informare, formare e sensibilizzare i cittadini sui vantaggi personali e collettivi della mobilità
“attiva” a basso impatto ambientale;
• avviare iniziative e progetti condivisi (da cittadini, enti pubblici e privati, aziende e
organizzazioni) volti alla riduzione del traffico, delle emissioni e del suolo occupato dai veicoli;
• incentivare forme di mobilità sostenibile;
ART.3 – Oggetto
• La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione dei rapporti economici e giuridici tra gli enti che aderiscono al progetto a valere sui fondi destinati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola casa- lavoro – art. 5, Legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di suddividere gli oneri, i corrispettivi ed i risultati secondo criteri di uguaglianza, pari dignità, nonché, secondo la rilevanza strategica necessaria a perseguire le finalità indicate al precedente art. 2 in relazione alle opportunità offerte dal bando.
• Gli enti compartecipanti designano il Comune di SIENA quale comune capofila dell’aggregazione dando mandato ai suoi rappresentanti legali di assumere tutti gli impegni necessari e conseguenti derivanti dalla Convenzione, nonché, dalle linee guida del bando.
ART. 4 – Obblighi degli ent
• Ciascun compartecipante incarica il Comune di SIENA con riferimento alle regole di gestione della spesa descritta all'art. 6 ed alle obbligazioni derivanti dalla stipulazione della presente Convenzione, di realizzare il progetto a valere sui fondi destinati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola casa- lavoro – art. 5, Legge 28 dicembre 2015, n. 221, mediante la struttura tecnica-organizzativa che il Comune capofila individuerà, rispettando obiettivi, contenuti, tempi, modalità esecutive di svolgimento e condizioni economiche convenute o disposte dal bando.
• Ciascun partner garantisce al Comune capofila la massima collaborazione per rendere il compito dell’affidatario conforme alla necessità di realizzazione del progetto con le caratteristiche e le modalità definite dal bando.
ART. 5 – Referent tecnici e isttuzionali
Ciascun Comune partner si impegna a mettere a disposizione del Comune capofila i referenti tecnici e istituzionali .
ART. 6 – Gestone della spesa
Il Comune capofila gestisce l’intero budget di progetto, previa definizione dei ruoli, delle competenze e delle quote di ciascun partner. Ciascun partner partecipa infatti alla realizzazione delle attività di progetto per una determinata quota percentuale da definirsi, così come contribuisce al budget con una propria quota di cofinanziamento. Tutto ciò sarà definito nell’apposito “Accordo di partenariato” che sarà sottoscritto, contestualmente alla redazione della proposta progettuale, prima della candidatura al bando ministeriale.
ART.7 – Variazioni del progetto
Ogni variazione del progetto, che ciascun partner dovesse ritenere utile o necessaria, anche se di entità limitata, deve essere preventivamente concordata col Comune capofila.
ART. 8 – Esclusione di responsabilità
Ogni Comune partner prende atto che il Comune capofila non potrà assumere oneri oltre l'importo massimo definito secondo le modalità del bando, in relazione alla entità costitutiva degli Enti che sottoscrivono la presente Convenzione, e che lo stesso vincolo vale per sé medesimo. Qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti oltre le indicazioni del bando da qualsiasi componente dell'associazione faranno carico solo ed esclusivamente al medesimo.
ART. 9 – Monitoraggio
Al fine di consentire ed accertare l'efficacia e l'efficienza sullo stato d'attuazione del progetto e la successiva gestione degli obiettivi in esso richiamati, sarà cura da parte del rappresentante del Comune capofila, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, richiedere ai partner di progetto dati ed eventuali informazioni utili ai fini della realizzazione ottimale del progetto.
Ogni Comune dell'associazione è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie al fine di consentire al Comune capofila di poter disporre, in ogni momento, delle informazioni inerenti le spese e le attività del progetto.
E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal fine saranno possibili l'invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi
consentire l'accesso nelle aree di intervento e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori.
Art 10 – Durata
Gli Enti proponenti convengono di fissare la durata della Convenzione fino alla data di conclusione del progetto eventualmente finanziato dal Ministero.
Art. 11 – Trattamento dei dat personali
Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune capofila per soli fini istituzionali e di progetto, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
Art. 12 – Norme transitorie
Per quanto non espressamente richiamato nella presente Convenzione si rimanda alle norme del T.U.E.L.
267/2000 e ss.mm.ii.
Tutto ciò letto, approvato e sottoscritto Luogo e data_____________________