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1.Subappalto Domanda 1 Posso partecipare per la categoria OS28 (prevalente) con la OG11 così come stabilito dal comma 16 dell'articolo 79 del d.p.r. 207/2010? Risposta 1

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(1)

1.Subappalto

Domanda 1

Posso partecipare per la categoria OS28 (prevalente) con la OG11 così come stabilito dal comma 16 dell'articolo 79 del d.p.r. 207/2010?

Risposta 1

Si, conformemente all’articolo 79, comma 16 del d.p.r. 207/2010 il soggetto in possesso della qualificazione nella categoria OG 11 puo’ eseguire i lavori della categoria OS 28, per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Domanda 2

In caso di subappalto al 100% della categoria OG12 occorre indicare anche il nominativo dell’impresa subappaltatrice?

Risposta 2

Nel caso in cui il concorrente non possegga la qualificazione nella categoria OG 12, è obbligato a dichiarare l’intenzione di subappaltare le opere afferenti alla categoria stessa a impresa qualificata, non è necessario, tuttavia, indicarne il nominativo.

Domanda 3

Il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 10 A e B, classe E ex d.lgs 152/2006 e per la categoria 5, ex d.lgs 152/2006 (abilitante al trasporto di materiali pericolosi previsti nell’allegato D alla parte quarta codice CER 170601*), deve essere posseduto già in fase di partecipazione alla gara? Inoltre, dichiarando il subappalto al 100% delle opere rientranti ni OG12, è compreso in esso anche il subappalto dei predetti requisiti di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali?

Relativamente al subappalto di cui al quesito precedente per l’esecuzione delle opere di bonifica dei materiali contenti amianto, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali cat. 10° e B class. E ex d.lgs. 152/2006 e cat. 5 ex d.lgs. 152/2006 è requisito richiesto e da dimostrarsi dal solo subappaltatore o, anche dalla impresa partecipante?

Risposta 3

Il possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 10 A e B, classe E ex d.lgs 152/2006 e per la categoria 5, ex d.lgs 152/2006 (abilitante al trasporto di materiali pericolosi previsti nell’allegato D alla parte quarta codice CER 170601*) deve essere comprovato all’appaltatore prima della stipula del contratto nel caso in cui sia questi ad eseguire direttamente le attività relative. Nel caso il concorrente intenda, invece, subappaltare tali attività, i requisiti dovranno essere dichiarati in sede di istanza di autorizzazione al subappalto e comprovati dal subappaltatore.

Domanda 4

Possono essere subappaltate al 100% le lavorazioni appartenenti alle opere di bonifica dei materiali contenenti amianto e al trasporto di materiali pericolosi previsti nell’allegato D alla parte quarta codice CER 170601*, (materiali isolanti contenenti amianto) che necessitano dell'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10 A e B, classe E ex d.lgs 152/2006, e nella categoria 5, ex d.lgs 152/2006?

si può partecipare alla procedura di gara subappaltando completamente le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1 e OG12?

Risposta 4

Si conferma quanto richiesto.

Domanda 5

Partecipando come impresa singola, in quanto possessori di OS28 class. IV ed OG1 class. IV-BIS, non essendo in possesso di cat. OG12 si devono indicare e far predisporre la documentazione di gara anche ai subappaltatori per OS28, OG1, ed OG12 oppure basta dichiarare in fase di gara l' intenzione di voler subappaltare OS30 al 30%, OG12 al 100% e OG1 al 100% con l'indicazione del solo nominativo delle eventuali ditte?

(2)

se si configura il “subappalto necessario”, quale documentazione integrativa è richiesta a carico di eventuali subappalti necessari?

Risposta 5

Anche in caso di subappalto c.d. “necessario”, è sufficiente dichiarare l’intenzione di subappaltare. Non è necessario ai fini della partecipazione produrre le dichiarazioni delle ditte subappaltatrici, né indicarne i nominativi (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2015).

Domanda 6

Per l’ esecuzione di alcune lavorazioni ricadenti nella categoria OG12 – bonifica materiali contenenti amianto è richiesta l’iscrizione all’ albo nazionale dei gestori ambientali per categoria 10A e B; in virtù della possibilità prevista di subappaltare al 100% la categoria suddetta OG12, è possibile in fase di offerta dichiarare il subappalto a ditta qualificata per la categoria OG12 e iscritta all’ albo nazionale dei gestori ambientali per le categorie surrichiamate anche per le qualifiche specifiche richieste di trasporto rifiuto pericolo quale amianto?

Risposta 6

Come espressamente previsto nel disciplinare è possibile.

Domanda 7

Un’impresa in possesso di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate a partecipare singolarmente all’appalto qualora NON fosse in possesso dell’iscrizione ANGA per le categorie richieste 10A e B classe “E” nonché nella categoria 5, può comunque partecipare singolarmente dichiarando le lavorazioni per le quale sono necessarie le precedenti iscrizioni oggetto di subappalto per l’intero importo?

Risposta 7

Si, si può dichiarare il subappalto delle lavorazioni per le quali sono necessarie le iscrizioni di cui si tratta.

Domanda 8

Riguardo il punto VI.3 del bando di gara, circa le abilitazioni ex DM 37/2008, è possibile ricorrere al subappalto oppure l'impresa partecipante deve necessariamente soddisfare i requisiti di cui sopra? La ns.ditta non sarebbe abilitata alla lett.B del DM 37/2008.

Risposta 8

Il requisito dovrà essere posseduto dal soggetto che eseguirà le attività relative, sia esso appaltatore o subappaltatore. Nel caso in cui l’appaltatore eseguirà direttamente tali attività deve comprovarne il possesso prima della stipula del contratto, pena la mancata stipula. Nel caso in cui questi intenda, invece, subappaltare tale attività, il requisito di cui tratta dovrà essere posseduto dal subappaltatore e il possesso da parte di questi dovrà essere comprovato in fase di autorizzazione al subappalto.

Domanda 9

Il bando di gara e disciplinare impone in caso di subappalto necessario per le categorie scorporabili, l’indicazione della società indicata come subappaltatrice oltre ad allegare sue dichiarazioni:

“…Il possesso dei requisiti generali di cui sopra, deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., in fase di gara: 4) dal subappaltatore in caso di subappalto necessario”

Questa richiesta, di fatto, obbliga il concorrente ad indicare in fase di gara il nominativo del subappaltatore e questo è in contrasto con la sentenza nr. 9 del 2/11/2015 emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Poichè tale disposizione è stata definitivamente annullata la mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura di gara o basta solo dichiarare di voler subappaltare a soggetto qualificato?

Risposta 9

in merito al quesito posto, si fa presente che gli elaborati di gara hanno recepito quanto disposto dalla citata Adunanza Plenaria. L’unico riferimento all’indicazione della società subappaltatrice, al punto 4) del paragrafo 3 del disciplinare di gara, costituisce un refuso di precedente gara e, pertanto, non occorre tenerne conto.

(3)

2. Iscrizione Albo gestori e c.d. "White List"

Domanda 10

Alla pagina 7 del disciplinare Paragrafo 6. “ informazioni complementari” per l’esecuzione delle opere di bonifica dei materiali CHIEDETE alla impresa esecutrice di essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10 A e B, classe E ex d.lgs 152/2006. E che l’impresa esecutrice deve, inoltre, possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, cat. 5, ex d.lgs 152/2006, abilitante al trasporto di materiali pericolosi previsti nell’allegato D alla parte quarta codice CER 170601*, (materiali isolanti contenenti amianto). Tali requisiti dovranno essere comprovati dall’esecutore in fase di stipula del contratto, pertanto, in fase di aggiudicazione posso subappaltare ad impresa con i relativi requisiti, quindi in fase di partecipazione alla gara devo dichiarare il subappalto di tali opere/servizi o devo effettuare un ATI con impresa in possesso di tali requisiti ?

Risposta 10

Il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10 A e B, classe E ex d.lgs 152/2006 e all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, cat. 5, ex d.lgs 152/2006, abilitante al trasporto di materiali pericolosi previsti nell’allegato D alla parte quarta codice CER 170601*, (materiali isolanti contenenti amianto) deve essere posseduto dall’ impresa o dalle imprese che eseguirà o eseguiranno, rispettivamente l’ attività di bonifica e il trasporto a discarica dei materiali contenenti amianto. Nel caso in cui eseguirà direttamente tali attività, come operatore singolo, oppure in ATI, deve comprovare l’iscrizione all’albo prima della stipula del contratto, pena la mancata stipula. Nel caso in cui questi intenda, invece, subappaltare tali attività, i requisiti di cui si tratta dovranno essere posseduti dal subappaltatore e comprovati in fase di autorizzazione al subappalto. Secondo la regola generale l’intenzione di ricorrere al subappalto deve essere dichiarata in sede di offerta. La scelta se costituire un ATI con un soggetto in possesso di tali requisiti o subappaltare le attività di cui si tratta attiene alla sfera discrezionale del concorrente.

Domanda 11

In merito all’iscrizione alla White List prevista dalla legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, presso la Prefettura di competenza, è requisito richiesto e da dimostrarsi dal solo subappaltatore o o anche, dalla impresa partecipante?

Se l’esecutore delle opere di bonifica deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 10 A e B, classe E ex D.Lgs 152/2006; e categoria 5 ex D.Lgs 152/2006, e alla "White list" presso la prefettura di competenza, nel caso si ricorra al subappalto per i lavori di bonifica, il concorrente alla gara è tenuto a questi requisiti?

In merito all’iscrizione nell’elenco fornitori (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, presso la Prefettura di competenza i settori esposti maggiormente a rischio non sono ricadenti alle nostre attività. Quindi tali requisisti devo essere posseduti dalla società di smaltimento rifiuti che verrà indicato in fase di contratto? O devo fare un ATI con la società di smaltimento e allegare copia della loro domanda di iscrizione (c.d. "White List") ?

Nel caso di Consorzio di imprese, chi deve presentare “domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List")” Il consorzio, l’impresa socia indicata in gara e/o l’eventuale subappaltatore che eseguirà i lavori di smaltimenti e discariche? E quando questa domanda deve esser fatta dopo l’aggiudicazione o durante la preparazione della gara?

Poiché il disciplinare di gara chiede l’iscrizione o almeno l’aver presentato domanda di iscrizione per la White list, la richiesta compete, visto che la ditta si occupa di impiantistica civile ed industriale e parteciperemmo con la categoria OG11?Il sito della Prefettura di Como, infatti, cita attività imprenditoriali che non sembrano comprendenti la nostra specifica attività.

Risposta 11

Poiché l’articolo 1, comma 52 della legge 190/2012, obbliga le stazioni appaltanti ad acquisire la documentazione antimafia, per le ditte che svolgono attività di trasporto e smaltimento di rifiuti,

(4)

attraverso la consultazione, anche in via telematica, delle white list, ossia degli elenchi, istituiti presso ogni sede prefettizia, di soggetti imprenditoriali operanti in determinati settori di attività, fra i quali quello citato, l’iscrizione o la domanda di iscrizione a tale elenco dovrà essere comprovata dal soggetto che eseguirà l’ attività di trasporto e smaltimento rifiuti, sia esso l’appaltatore, come operatore singolo o in ATI, o il subappaltatore. Nel primo caso il possesso dell’iscrizione o la presentazione della domanda di iscrizione devono essere dichiarati in sede di offerta e comprovati prima della stipula del contratto. Nel secondo caso il possesso dell’iscrizione o la presentazione della domanda di iscrizione da parte del subappaltatore devono essere dichiarati in sede di istanza di autorizzazione al subappalto e comprovati al fine della stessa. La scelta se costituire un ATI o subappaltare le attività di cui si tratta attiene alla sfera discrezionale del concorrente.

Domanda 12

Tra i requisiti richiesti a pag. 8 del disciplinare è indicato come l'operatore economico che esegue la bonifica dei MCA oltre alla attestazione SOA cat. OG12 debba anche possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10 e la categoria 5 riguardante il trasporto dei rifiuti pericolosi CER 17.06.01, qualifica questa tipicamente dei trasportatori. La scrivente vorrebbe partecipare come mandataria con la cat. OS28 di una costituenda ATI veriticale con altro operatore economico avente la cat. OG01 ed OG12 iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali per la sola cat. 10.; è ammissibile dichiarare in sede di gara che affidiamo in subappalto ad impresa iscritta alla cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi o dobbiamo necessariamente inserire nell’ATI anche il trasportatore per coprire il requisito richiesto?

Risposta 12

Si, è ammissibile dichiarare in sede di gara l’affidamento in subappalto del trasporto dei rifiuti pericolosi ad impresa in possesso dei necessari requisiti.

Domanda 13

La scrivente, , non è iscritta:

a) all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10 A e B, classe E ex d.lgs 152/2006

b) all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, cat. 5, ex d.lgs 152/2006, abilitante al trasporto di materiali pericolosi previsti nell’allegato D alla parte quarta codice CER 170601*, (materiali isolanti contenenti amianto)

c) non è iscritto ne ha presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, presso la Prefettura di competenza.

Intendendo affidare in subappalto le opere di bonifica dei materiali contenenti amianto, questi tre requisiti devono essere posseduti in fase di partecipazione a gara dall’impresa concorrente (cumulandoli con quelli posseduti dal subappaltatore) o possono essere comprovati in fase di stipula del contratto da parte del subappaltatore che effettuerà tali opere?

Risposta 13

I requisiti devono essere posseduti e comprovati da parte del subappaltatore in fase di autorizzazione al subappalto.

3. Categorie SOA

Domanda 14

La Società abilitata alle seguenti categorie SOA: OS28 II-OG11 IV BIS-OG1 V può avvalersi della facoltà di subappaltare la OG12?

E’ possibile partecipare in forma singola possedendo le seguenti cat. OG1 clas. lIV bis -OG3 clas. I-OG6 clas I OG11 clas. IIIbis?

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E’ possibile partecipare alla gara in oggetto con 2 avvalimenti con 2 imprese ausiliarie differenti che posseggono: OS 28 III + OS 28 II, avendo noi le seguenti categorie SOA: - OG 1 – IIIBIS- OG 3 – I- OG 10 – I- OG 11 – II- OS 30 – II?

E’ possibile partecipare con Attestazione Soa con queste categorie: cat. OG11 class III , cat OS28 class. III e cat. OG1 IV-bis con subappalto obbligatorio al 100% della cat. OG12 class. I in quanto sprovvisti?

Essendo in possesso delle seguenti categorie e classifiche di lavoro: OG 11 classifica III;OG 1 classifica III bis;OS 30 classifica I CHIEDE se è possibile partecipare come impresa singola dichiarando di subappaltare il 30% della categoria OS28 ( richiesta la III-bis nel disciplinare – visto che noi con la OG11 copriamo solo 1.238.400,00) e di subappaltare il 100% della categoria OG12 ad impresa con idonea qualificazione.

Essendo in possesso delle seguenti categorie SOA OG1 II, OG11 IV-Bis, OS28 III-Bis, OS30 III possiamo partecipare alla procedura in oggetto come impresa singola?

Risposta 14

La Stazione appaltante risponde a quesiti tecnici sui documenti ed elaborati tecnico-progettuali del progetto posto a base di gara ed a quesiti amministrativi sugli atti di gara o sull’applicazione di norme la cui interpretazione può non essere del tutto agevole. In ragione dei ripetuti interventi legislativi sulle categorie di qualificazione degli operatori economici e del possibile disorientamento che ciò può aver provocato, trattandosi di materia strettamente normata e, quindi, non soggetta ad interpretazioni di alcun genere questa Amministrazione indica dettagliatamente nel disciplinare di gara le modalità di partecipazione in merito alle categorie utilizzabili in gara. Ciò premesso, si fa presente che la stazione appaltante non può svolgere una funzione di assistenza nella predisposizione della gara da parte del concorrente, che è comunque tenuto a conoscere la normativa, e tanto più ove questo implichi scelte discrezionali di carattere imprenditoriale che le devono rimanere estranee.

Domanda 15

Se le Capogruppo possiedono la OG11 cl III e la OG11 cl II oltre OG1 di importo superiore a quello di gara e non possiedono la OG12 che subappalteranno al 100%, possono utilizzare la OG11 in sostituzione della prevalenteOS28? La cat. OG12 da subappaltare al 100%come va indicata nella composizione della RTI?

Risposta 15

Ai sensi dell’art. 79 del DPR 207/2010 è possibile partecipare con la categoria OG11 in sostituzione della OS28. In merito alla composizione dell’ATI rispetto alla categoria OG12, il quesito attiene alle scelte discrezionali del partecipante

Domanda 16

IL Costituendo R.T.I. orizzontale deve indicare o no le quote di partecipazione della OG12 (che verra’

subappaltata) ? oppure e’ inteso che la stessa rientra nella quote di partecipazione della OG11 prevalente e quindi non va citata?

Risposta 16

Dalla dichiarazione deve risultare la percentuale di quote assunte da ciascun partecipante al raggruppamento con riferimento a tutte le categorie di lavorazioni indicate nel disciplinare

4. Requisiti progettazione e Giovane professionista

Domanda 17

Per quanto riguarda le “opere di edifici civili e industriali opere e impianti bonifica prot. ambientale”

indicate con E.16, si chiede se è corretta poichè nella tavola Z-1 all’ID opere E.16 corrisponde un’altra prestazione di servizi tecnici.

Risposta 17

In riscontro al quesito si precisa che la cat. E.16 indicata è corretta, la descrizione è un refuso.

Domanda 18

(6)

Il requisito di cui al p.to 4.2 del Disciplinare:" EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OPERE E IMPIANTI BONIFICA PROT. AMBIENTALE E.16 - Euro 328.690,35" può essere ugualmente dimostrato attraverso la categoria I/c della ex L.143/49?

In caso affermativo, è necessaria la categoria I/c necessariamente con grado di complessità G (ex D.M.

143/2013) pari a 1,20 (come per la categoria E.16) o se è sufficiente anche un grado di complessità inferiore?

Risposta 18

In merito al primo quesito posto si ritiene non valida la categoria I/c della ex L. 143/49 in quanto non corrispondente a quella riportata nel disciplinare (E.16), prevista dal DM 143/13, alla quale corrisponde invece la categoria I/d.

In merito al secondo quesito la risposta è negativa, considerato anche quanto inserito nella determinazione dell’ANAC N. 4/2015, che non prevede un grado inferiore di complessità.

Domanda 19

In merito ai requisiti del progettista da indicare è possibile sostituire la classe e categoria E16 (come da disciplinare) con la categoria E10?

Risposta 19

si conferma tale possibilità in quanto hanno lo stesso grado di complessità.

Domanda 20

Il possesso dei requisiti richiesti è dimostrato anche attraverso lo svolgimento, oltre che di progettazioni esecutive, anche di progettazioni preliminari, definitive o direzioni lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi di opere pubbliche comprendenti le categorie indicate nel disciplinare al punto 4.2? al riguardo si indica il parere ANAC n. 33 del 13 febbraio 2014)

Risposta 20

Si conferma che il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato con tutti i servizi indicati.

Domanda 21

I requisiti di progettazione richiesti in categoria E.16 (D.M 143/2013) EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OPERE E IMPIANTI BONIFICA PROT. AMBIENTALE possono essere dimostrati anche mediante servizi svolti e certificati in categoria Id (L143/1949) in accordo con le corrispondenze indicate nella Tavola z-1 allegata al D.M. 143/2013?

Risposta 21

Si conferma tale possibilità.

Domanda 22

Al punto 4.2 del disciplinare di gara è richiesto come requisito di progettazione da dimostrare oltre le cat.

IA.02 – IA.04 la cat. E.16 –

La cat. Indicata E.16 corrisponde secondo la classificazione ex L. 143/49 alla ex I/d . Essendo entrata in vigore la nuova regolamentazione e riclassificazione secondo la legge 143/2013, introducendo la nuova classificazione E.16 si chiede se il riferimento di aver effettuato progettazione negli ultimi dieci anni è riferibile alla ex cat. I/d .

Risposta 22

si conferma tale possibilità.

Domanda 23

la società è in possesso di Attestazione SOA per qualificazione nelle categorie e importi adeguati ai lavori oggetto dell’appalto,ma mancante di “prestazioni di progettazione e costruzione” .Possiamo semplicemente indicare il Progettista o dobbiamo procedere con un A.T.I. ?

Risposta 23

Si rileva che il disciplinare di gara è ampiamente esaustivo al riguardo (cfr paragrafo 4.2) e che quanto richiesto attiene esclusivamente alla scelta discrezionale del concorrente.

Domanda 24

(7)

E’ ammesso che la progettazione esecutiva sia eseguita da n° 2 Progettisti esterni indicati (nella sezione III ai punti 3.2 e 3.3 dell’allegato 1/A) dalla sottoscritta Impresa? In tal caso, è corretto dedurre che, al suddetto punto 3.2 verranno nominativamente indicati entrambi i progettisti come “esterno indicato” e di ciascuno la “Categoria di progettazione assunta” e che inoltre ciascun Progettista compilerà un proprio personale allegato 1/D riportando nella tabella in calce “ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGETTATI E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI” i dati richiesti?

Risposta 24

La risposta è affermativa.

Domanda 25

A pagina 5 del disciplinare di gara al punto 4.2 si richiede al progettista di aver svolto nel decennio precedente servizi di lavori appartenenti alla categoria E.16 con descrizione di “edifici civili e industriali opere e impianti di bonifica prot. Ambientale”.

Tuttavia il DM143/2016 riporta una descrizione diversa della categoria E.16 “Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia,Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura”. Si conferma come requisito la categoria E.16?

Risposta 25

La categoria di progettazione richiesta dal disciplinare di gara E 16 è corretta, poiché i lavori da affidare afferiscono ad una sede istituzionale INAIL. Il disciplinare riporta, per mero errore materiale, una descrizione errata della categoria di progettazione indicata.

Domanda 26

Essendo sprovvista di attestazione SOA per le prestazioni di progettazione, si avvalga di progettisti qualificati alla realizzazione del progetto esecutivo senza associarsi in raggruppamento temporaneo, ma meramente “indicandoli”, si richiede:

- in caso di aggiudicazione della gara tali progettisti dovranno necessariamente riunirsi in RTP oppure potranno risultare come collaboratori esterni dell’impresa, non assumendo quindi la qualità di concorrenti né quella di titolari del rapporto contrattuale con la S.A.?

- in tale caso resta necessaria la figura del Giovane Professionista?

Risposta 26

L’impresa può avvalersi di progettisti non necessariamente associati tra loro.

La figura del Giovane Professionista è prevista dalla norma solo in caso di RTP.

Domanda 27

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di progettazione, possono essere presi in considerazione i servizi di sola progettazione definitiva?

Risposta 27 Si, è possibile.

Domanda 28

Per la classe IA.04 possono essere utilizzati i servizi di progettazione classificati in base alla legge 143/49 come III b (indipendentemente dal grado di complessità)?

Risposta 28

No la categoria IIIb rientra nell’attuale classe IA.02. Alla classe IA.04 corrisponde la classe IIIc.

Domanda 29

Per la classe E.16 possono essere utilizzati i servizi di classe Id (attualmente ricompresi nella classe E.04 con grado di complessità 1,20)?

Risposta 29 Si, è possibile.

Domanda 30

(8)

Il progettista possiede la categoria id per un importo di € 1.390.041,86,relativi a lavori svolti per la linea metropolitana di Napoli (Na), può’ essere utilizzato tale requisito per la gara in oggetto, dal momento che le attività’ di progettazione nel vs caso si riferiscono a sede, uffici, enti, preture, tribunali, ecc.(e16)?

Risposta 30

In riscontro al quesito posto si precisa che le opere relative alle Metropolitane sono classificate, con il DM 143/2013, come “STRUTTURE SPECIALI”, ovvero S.05che non si ritiene assimilabile alla categoria degli uffici (E.16). Pertanto tale requisito non può essere utilizzato per la gara in questione

Domanda 31

Si chiede di confermare se concorre alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica (a pag. 5 dell’allegato 1 punto 4.2) anche al fine di favorire un’ampia partecipazione, l’avvenuto espletamento dei seguenti servizi:

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- Studio di fattibilità, redatti ai sensi dell’art. 14 (commi 1 e 2) del DPR 207/2010 su incarico di committenti pubblici.

Risposta 31

Si riscontrano i quesiti posti per confermare che le attività indicate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica.

Domanda 32

La costituenda ATI in cui la scrivente è mandataria intende incaricare una ATI di professionisti per la progettazione esecutiva; con tale configurazione non si ritiene necessaria la presenza del giovane professionista come da parere di precontenzioso espresso da AVCP. Sussistono motivate obiezioni da parte della stazione appaltante?

Risposta 32

La lex specialis di gara prevede l’obbligo di indicazione di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni, qualora il progettista assuma la forma del RTP, sia che questi venga associato dal concorrente sia nell’ipotesi che esso venga indicato ai sensi dell’articolo 53, comma 3, dlgs 163/2006, primo periodo.

L’articolo 53, al comma 3, ultimo periodo, prevede che i requisiti per i progettisti, siano essi associati o indicati dal concorrente, sono definiti dal bando secondo quanto previsto al capo IV del titolo I PARTE II del Codice (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) il quale, tra l’altro, all’articolo 90, comma 1, indica quali sono i soggetti che possono espletare le prestazioni relative alla progettazione e fra questi, alla lettera g, i raggruppamenti di professionisti.

Il disciplinare di gara al punto 4.2, coerentemente specifica che “….i progettisti indicati o associati, ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs 163/2006, sono scelti fra quelli indicati dall’ art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis) g) e h) del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’articolo 92 comma 6 del DPR 207/2010”.

L’articolo 253, comma 5, del d.p.r. 207/2010 richiamando l’articolo 90, comma 7 del codice, stabilisce che i raggruppamenti di professionisti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g del Codice prevedano quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni.

L’obbligo previsto dalla lex specialis è, dunque, conforme alla disciplina su illustrata e al fine della stessa che è quello di promuovere la presenza di giovani nei gruppi di progettazione di lavori pubblici , funzionale al loro inserimento nel mercato del lavoro.

5. Sopralluogo

Domanda 33

Il sopralluogo può essere effettuato da un PROCURATORE SPECIALE non dipendente?

Risposta 33

Il sopralluogo può essere effettuato dal procuratore speciale, munito dei necessari poteri di rappresentanza conferiti con procura notarile, se titolare di cariche o qualifiche all'interno dell'impresa concorrente risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. .

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Domanda 34

Il sopralluogo sulle aree dei lavori può essere effettuato da personale tecnico assunto alle dipendenze tramite buono lavoro INPS, cosidetti Voucher soddisfacendo questi il requisito previsto il requisito previsto dall'Art. 106 comma 2 del D.Lgs. 207/2010?

Risposta 34

si ritiene possibile far effettuare il sopralluogo a tale tipologia di dipendente, come da voi indicato.

Domanda 35

L’effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure:

delegato non dipendente dall’impresa?

Persona in possesso di procura notarile non dipendente dall’impresa?

Delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro ( come da parere dell’ANAC allegato)?

Risposta 35

Come specificato all’articolo 12 del disciplinare di gara, conformemente all’articolo 106 del dpr 207/2010, il sopralluogo può essere effettuato da soggetti delegati dal rappresentante legale dell’impresa partecipante, purchè dipendenti.

In merito al delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro, si conferma quanto espresso dall’ANAC nel parere allegato da codesta impresa.

Domanda 36

Il consorzio può delegare un dipendente della ditta socia per effettuare il sopralluogo obbligatorio?

Risposta 36

Si, il consorzio può delegare per il sopralluogo un dipendente della ditta socia che sarà indicata in sede di offerta quale esecutrice dei lavori, conformemente alla finalità del sopralluogo, così come disciplinato dall’articolo 106, comma 2, del d.p.r. 207/2010, che è quella della formulazione da parte dell’impresa concorrente di un’offerta seria e consapevole.

Domanda 37

Con la presente sono a richiedere a codesta Spettabile Stazione Appaltante se è possibile effettuare il sopralluogo obbligatorio da parte di un dipendente con contratto di distacco/comando presso l’ impresa concorrente

Risposta 37 Si, è possibile.

6.Passoe

Domanda 38

In merito alla gara in oggetto, un’impresa singola in possesso di attestazione solo per costruzione, indicando un progettista esterno , il progettista deve produrre il PASSOE ?

Risposta 38

Si. Anche il progettista esterno deve produrre il PASSOE

Domanda 39

La Ditta partecipa alla gara sopra citata come impresa singola in possesso di attestazione solo per costruzione ed indica un progettista esterno , il progettista deve produrre il PASSOE ?

Risposta 39

Si, il progettista esterno indicato dall’impresa, deve registrarsi nel sito dell’ANAC e inserire le proprie credenziali selezionando il ruolo di impresa mandante in R.T.I. per la creazione del Passoe di gruppo, anche quando sia solo indicato, considerato che il sistema AVCPASS non è stato ancora adeguato nel senso di prevedere la funzione relativa, ma che l’articolo 6 bis del d.lgs 163/2006 prevede che la verifica dei requisiti dei concorrenti sia effettuata esclusivamente attraverso il sistema stesso.

Domanda 40

Chiarimento per la presentazione del PASSOE, in quanto la ditta indica in fase di gara i progettisti, ai fini dei requisiti per la progettazione, che a loro volta si raggruppano pr soddisfarli.

(10)

Per la generazione del Passoe, in quanto sul disciplinare non viene specificato niente in merito come

deve procedere?

Risposta 40

Il progettista esterno indicato dall’impresa deve registrarsi nel sito dell’ANAC e inserire le proprie credenziali selezionando il ruolo di impresa mandante in R.T.I. per la creazione del Passoe di gruppo, qualunque forma esso assuma, considerato che il sistema AVCPASS non è stato ancora adeguato nel senso di prevedere la funzione relativa, ma che l’articolo 6 bis del d.lgs 163/2006 prevede che la verifica dei requisiti dei concorrenti sia effettuata esclusivamente attraverso il sistema stesso.

Domanda 41

Nel caso di ricorso a n° 2 progettisti esterni indicati, questi stessi dovranno singolarmente generare un proprio PASSOE in qualità di mandanti di R.T.I?

Risposta 41

La risposta è affermativa per entrambi i quesiti posti.

7. Cauzione provvisoria

Domanda 42

In merito all’apertura plichi (pag. n. 4 bando), sulla polizza provvisoria quale data va riportata:

nessuna data di apertura?

Stessa data termine presentazione?

Risposta 42

in merito al quesito posto, si rileva che non si tratta di una questione di pertinenza della Stazione Appaltante ma, eventualmente, della Compagnia assicuratrice.

Domanda 43

la ditta partecipante possiede la certificazione del sistema qualità nelle seguenti categorie: OG1 classifica V e OG3 classifica V.

La ditta partecipa, alla procedura in oggetto richiamata, in avvalimento per la categoria OS28. Ai fini dell'emissione dalla cauzione provvisoria, la stessa, può essere presentata nella misura dell'1%, anche se la ditta partecipante non è in possesso della certificazione del sistema qualità relativa alle categorie oggetto di avvalimento, ma la possiede la ditta ausiliaria?

Risposta 43

Il prevalente orientamento giurisprudenziale e l’ANAC escludono che la certificazione di qualità possa essere oggetto di avvalimento. Tuttavia l’impresa può utilizzare al fine del dimezzamento della cauzione la ISO della quale è in possesso, considerato che la certificazione del sistema di qualità aziendale si riferisce agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

Domanda 44

Essendo in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e quindi potendo usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, chiede se, con l’entrata in vigore dell’art. 16, comma 1, della Legge n. 221/2015, essendo anche in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, possa usufruire anche di un ulteriore e cumulativa riduzione del 20% e quindi presentare in sede di gara una cauzione provvisoria usufruendo della riduzione del 70%. Inoltre, a seconda dell'interpretazione della norma può dare esiti diversi: le riduzioni si sommano (50%+20%=70%) oppure si deve prima applicare lo sconto del 50% e poi sull'importo scontato si applica la ulteriore riduzione del 20%?

Risposta 44

Si, conformemente al disposto dell’articolo 16, comma 1, della Legge n. 221/2015, il concorrente in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, può usufruire dell’ulteriore riduzione della cauzione provvisoria. Le riduzioni si sommano.

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