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CAPITOLATO D ONERI TITOLO I -INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO. Articolo 1 - oggetto della concessione

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CAPITOLATO D’ONERI

TITOLO I -INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO Articolo 1 - oggetto della concessione

Trattasi dell'affidamento in concessione del servizio di somministrazione generi di ristoro tramite installazione di distributori automatici ed erogatori di acqua nei seguenti immobili comunali:

 n° 1 distributore automatico e n° 1 erogatore di acqua al piano terra della sede municipale;

 n° 1 distributore automatico e n° 1 erogatore di acqua al piano primo della sede municipale;

 n° 1 distributore automatico e n° 1 erogatore di acqua al piano secondo della sede municipale;

 n° 1 distributore automatico presso la sala consiliare in piazza Matteotti;

 n° 1 distributore automatico presso il museo civico al centro storico;

 n° 1 distributore automatico presso la biblioteca civica in piazza Sergi.

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti del Comune di Rende che lavorano presso le sedi sopra indicate, degli eventuali ospiti, utenti e di quanti operino, a vario titolo, all’interno della sede stessa.

La tipologia del servizio prevede la vendita di quanto elencato al successivo art. 2, mediante l'installazione di erogatori di acqua e distributori automatici, predisposti sia per l'accettazione di chiavi/tessere elettroniche o sistemi similari, sia per l'accettazione di qualsiasi tipo di moneta metallica (da 5 centesimi a 2 euro) e che dovranno garantire l'erogazione del resto. Le chiavi/tessere elettroniche verranno distribuite dal concessionario, con credito ricaricabile e dovranno essere universali, per tutti i distributori installati presso gli immobili comunali.

Tutti i distributori/erogatori che verranno installati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere nuovi di fabbrica o di recente fabbricazione (data di fabbricazione non anteriore al 01/01/2018), privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e l’illuminazione a LED a basso voltaggio;

- riportare, in una targhetta ben visibile, la ragione sociale della ditta concessionaria, il nominativo del responsabile del servizio, i riferimenti del servizio clienti e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail, pec) al fine di inoltrare eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti;

- essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi, delle norme CE, e munite di tale marchio, nonché essere di ultima generazione e in possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle competenti autorità;

- essere a norma con le disposizioni in materia di igiene, sicurezza, antinfortunistica ed essere coperti da polizza assicurativa contro danni a cose e persone così come indicato al successivo articolo 7;

- per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all’allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all’impiego di recipienti per l’acqua, occorrerà adottare tutte le misure igienico-sanitarie come igienizzazione del recipiente, ricambio completo dell’acqua (non rabbocco), dotazione di eventuali filtri, ecc;

- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, in modo tale da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;

- distribuire alimenti confezionati;

- su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con l'indicazione della marca e la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione, nonché il relativo costo.

Il Comune di Rende si riserva la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione (fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto), il numero dei distributori installati, potendo richiedere l’installazione di distributori aggiuntivi o di rimuoverne alcuni già installati o anche di modificarne l’ubicazione. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a prendere contatti con il competente settore comunale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e darne esecuzione entro i successivi 30 giorni. Sarà, di conseguenza, variato il canone annuo proporzionalmente al numero di installatori aggiunti e/o rimossi.

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L'Amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del malfunzionamento o dei bassi consumi rilevati.

Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per tutta la durata del contratto. Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al competente settore comunale, che valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

È vietata qualsiasi forma di pubblicità sui distributori automatici.

Articolo 2 - prodotti da erogare

I distributori di acqua dovranno garantire l'erogazione di acqua naturale, di ottima qualità e priva di contaminazioni batteriche per il personale che lavora presso la sede municipale in piazza S. Carlo Borromeo (circa 150 unità).

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

- bevande calde:

caffè (espresso, lungo, macchiato, decaffeinato, al ginseng)

orzo solubile,

cappuccino, (classico, con cioccolato, mokaccino)

latte, latte macchiato,

the al limone, thè deteinato,

camomilla, tisane

cioccolato, cioccolato con il latte, cioccolato forte - bevande fredde:

acqua minerale naturale e gassata - bottiglie PET o vetro 50 cl

bibite in lattina o tetrapak

Succhi di frutta al 100% senza zuccheri aggiunti, ecc.

- snack (senza olio di palma):

snack dolci vari

snack salati vari (cracker, taralli, schiacciatine, ecc.)

patatine

snack senza glutine (solo se presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia - A.I.C. )

merendine

merendine senza glutine (solo se presenti nel prontuario dell'A.I.C. )

tavoletta di cioccolato fondente/al latte

Il concessionario potrà inserire nei distributori ulteriori prodotti, le cui caratteristiche dovranno essere descritte nella scheda allegata all'offerta tecnica (allegato 2)

E' fatto divieto al gestore di vendere bevande alcoliche.

I distributori dovranno prevedere l'utilizzo di caffè in grani; sarà possibile, altresì, l'utilizzo di caffè in cialde/capsule o prodotti solubili, ma è obbligatorio l'utilizzo di caffè in grani.

Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Inoltre dovranno essere posti in maniera ben visibile all’acquirente ed indicare chiaramente marca e prezzo. Inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

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- essere di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici e presentare aspetto, odore e sapore gradevoli;

- essere riconosciuti a livello nazionale;

- sono vietati: alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;

- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;

- essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;

- è esclusa la vendita di: alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant’altro non espressamente specificato dal presente capitolato speciale, o successivamente concordato con l’Amministrazione.

L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto.

L’Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale come indicato all’articolo 15 “contestazioni e penali”, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o il ritiro di prodotti per i quali non ritenga opportuna la distribuzione, a suo insindacabile giudizio.

L’impresa deve prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Vista l'ordinanza del sindaco n. 114 del 22/07/2019, con la quale sono state dettate disposizioni per la riduzione dei rifiuti in plastica, nonché è stato vietato l'uso di stoviglie monouso non biodegradabili e/o compostabili, nei distributori è ammesso solo l'uso di bicchieri/posate/mescolatori di bevande biodegradabili e/o compostabili.

Articolo 3 - prezzi dei prodotti

La ditta applicherà ai prodotti che verranno posti in distribuzione i prezzi indicati nell’offerta economica;

l’acqua dagli erogatori dovrà essere fornita a titolo gratuito.

I prezzi di vendita dovranno essere esposti in modo ben visibile all’utenza ed identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati presso le sedi interessate dal servizio.

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di decorrenza della concessione; qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato solo dietro dimostrazione della variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Prima di applicare i nuovi prezzi il concessionario dovrà provvedere ad aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.

Il concessionario potrà variare la marca di un prodotto offerto, solo previa autorizzazione del competente settore comunale. Nel caso di indisponibilità sul mercato di uno dei prodotti offerti, il concessionario potrà chiedere al competente ufficio comunale la sostituzione con prodotto di altra tipologia.

Articolo 4 - durata del contratto

Il contratto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto come previsto dalla L.62/2005, art. 23 e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta

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da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza.

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio nei limiti di tempo necessario per predisporre il nuovo bando, tale facoltà è esercitata previa comunicazione alla Ditta prima della scadenza contrattuale

TITOLO II - STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI Articolo 5 - strutture, attrezzature e servizi

Sono messi a disposizione della ditta, le aree dove posizionare i distributori nonché l'energia elettrica e l'acqua corrente. Rimangono a carico della ditta i lavori di installazione dei distributori, la pulizia, la rimozione dei rifiuti e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Terminati i lavori di installazione dei distributori/erogatori, la ditta dovrà garantire il ripristino a regola d’arte dei luoghi dove saranno posizionati:

tale circostanza sarà verificata in contraddittorio con l’ufficio tecnico comunale.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità.

TITOLO III - ONERI A CARICO DELLA DITTA E RESPONSABILITA' Articolo 6 – obblighi

Oltre a quanto previsto in altri punti del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria si impegna a provvedere, a proprie spese:

a) all'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie e commerciali richieste dalle norme vigenti;

b) a installare i distributori/erogatori entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto (ovvero della consegna in via d'urgenza), salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 15. Sono a carico della ditta le spese per l'acquisto, l'installazione, la riparazione dei distributori, l'adattamento e la sistemazione delle aree dove verranno installati i distributori/erogatori (sempre a condizione che venga fatta richiesta scritta agli uffici competenti, se ne ottenga il permesso e si fornisca certificazione di idoneità) secondo le prescrizioni di Legge (lavori sia edili che impiantistici necessari al posizionamento dei distributori); gli impianti dovranno essere certificati in conformità alle leggi e disposizioni vigenti;

c) manutenzione: la ditta dovrà intervenire immediatamente in caso di guasto o malfunzionamento e provvedere alla riparazione/ripristino entro 24 ore. L'amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare il funzionamento dei distributori e la corrispondenza alle norme di sicurezza. In caso di eventuali guasti ai distributori, con conseguente interruzione del servizio, è fatto obbligo al gestore di dare tempestiva comunicazione scritta all'amministrazione comunale indicando anche il tempo necessario per il ripristino;

d) ad assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con una frequenza tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione, nonché ad assicurare la pulizia dell’area antistante e circostante i distributori;

e) alla fornitura di prodotti di prima qualità, a basso contenuto di grassi, completi di relativa scheda tecnica e certificati a norma CEE, in considerazione di una corretta educazione alimentare;

f) alla fornitura tempestiva e costante dei prodotti; gli interventi di rifornimento dovranno essere eseguiti con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti;

g) all’esposizione del listino prezzi, con specifica del prodotto e con nome ed indicazione della ditta produttrice;

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h) alla precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute dei collaboratori;

i) a verificare accuratamente il confezionamento dei prodotti posti in vendita, nonché a provvedere alla sollecita rimozione e sostituzione di prodotti difettosi o scaduti;

j) a rispettare il divieto di vendita di bevande alcoliche, nonché il divieto di inserimento di qualsiasi forma di pubblicità sui distributori automatici;

k) al pagamento di imposte e tasse generali e speciali, per quanto di competenza;

l) alla contabilizzazione secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi e comunque di natura fiscale e tributaria;

m) trasmettere al competente settore comunale, entro il mese di gennaio di ciascuna annualità, un report contenente le consumazioni erogate nell’anno precedente per ogni distributore installato, nonché la relativa redditività;

n) a rimuovere i distributori installati entro 15 giorni dalla scadenza del contratto e a ripristinare lo stato dei siti di installazione. Nel caso di mancata rimozione o mancato ripristino a regola d’arte, l'amministrazione comunale diffiderà il concessionario a provvedere nel termine di ulteriori 15 giorni, trascorsi i quali i distributori saranno rimossi d’ufficio, con spese a carico del concessionario uscente ed eventuale rivalsa sulla garanzia definitiva.

La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a:

1) programmare gli interventi di manutenzione delle apparecchiature e di ricarica dei prodotti in modo da evitare interferenze con il personale in servizio e da non recare disservizi per l’utenza, concordando col competente ufficio comunale i giorni e la fascia oraria di intervento, salvo diversi accordi da prendersi successivamente; il personale della ditta aggiudicataria avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari preventivamente concordati. Ne consegue che non risulta necessario predisporre il Documento di valutazione dei rischi e quindi gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza sono nulli;

2) attivare, durante gli orari di chiusura della propria sede operativa e legale e nei giorni festivi, un servizio di raccolta chiamate tramite segreteria telefonica, o mail, o altro sistema dalla stessa indicato ed intervenire il primo giorno lavorativo utile;

3) rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati;

4) distribuire a tutti i richiedenti le schede prepagate (ad esempio chiavette o altro) necessarie per il funzionamento dei distributori.

Il concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e ridurre al minimo i disservizi.

In caso di guasti e/o malfunzionamenti o di rifornimenti urgenti derivanti dall’esaurimento dei prodotti posti in erogazione, il concessionario dovrà intervenire entro 24 ore dal momento della ricezione della segnalazione (nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati i distributori) e, ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, salvo l’applicazione della penale di cui all’articolo 15 “contestazioni e Penali” .

Articolo 7 - assicurazione

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Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

La polizza in oggetto dovrà essere trasmesse in copia, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Inoltre con cadenza annuale il concessionario dovrà trasmettere al competente settore comunale copia dell’avvenuto rinnovo della medesima.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose o animali) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;

- somministrazione e smercio di cibi e bevande;

- danni a cose in consegna e/o custodia;

- danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso; consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;

- danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato, quali a titolo esemplificativo i distributori automatici;

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto della concessione a qualsiasi titolo;

- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Rende ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

- danni da interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con primarie Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Amministrazione prima delle relative scadenze.

Articolo 8 - contributo

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La Ditta si impegna a riconoscere all'Amministrazione comunale, quale canone annuo per l’erogazione del servizio, il contributo economico offerto in sede di gara. Detto contributo dovrà essere versato, mediante accreditamento sul c/c acceso presso la Banca Credito Cooperativo Medio Crati - IBAN IT20 V 07062 80880 000000108737, in rate semestrali anticipate.

Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Il canone è dovuto al Comune di Rende quale corrispettivo per la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici, a titolo di rimborso forfetario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano e per lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Eventuali nuove installazioni di distributori daranno luogo ad un aumento proporzionale del canone annuo.

Eventuali dismissioni daranno luogo ad una diminuzione del canone stesso.

Il Gestore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del contributo oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo avere eseguito il pagamento dovuto. In caso di ritardato versamento sarà applicato l’interesse di mora nella misura del tasso legale vigente. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 180 giorni, il contratto verrà risolto di diritto.

Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 50/2016, il valore della concessione ammonta ad € 63.000,00 ed è stato stimato con riferimento alla redditività dei distributori presenti presso la sede municipale nell’anno 2019: (non si è tenuto conto dell’annualità 2020 considerato lo stato di pandemia da Covid-19, che ha fortemente limitato le presenze presso gli uffici comunali di dipendenti e cittadini):

SEDE STIMA INCASSO ANNUO

distributori ed erogatori nella sede municipale (piano terra e I°) CADAUNO € 5.000,00 distributore ed erogatore nella sede municipale (piano II°) € 3.500,00 distributori ed erogatori presso le altre sedi (N° 3) CADAUNO € 2.500,00

TOTALE INCASSO ANNUO STIMATO € 21.000,00

VALORE DELLA CONCESSIONE PER 3 ANNI € 63.000,00

La fruizione del servizio sarà del tutto libera, per cui l’Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente ed in totale.

Pertanto il concessionario non potrà vantare pretese né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.

Articolo 9 - subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è consentito con i limiti e le modalità definiti nel disciplinare di gara. Non è consentito, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto totale o parziale del servizio.

Articolo 10 - responsabilità

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a sollevare l’Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

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La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l’Amministrazione Comunale che verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dall'attività del personale o dall'uso dei mezzi impiegati o dal consumo dei prodotti erogati, potessero derivare ai terzi.

L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

Articolo 11 - documentazione

Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, la Ditta dovrà consegnare all'amministrazione comunale copia della documentazione di seguito elencata:

1) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

2) eventuali autorizzazioni sanitarie e commerciali richieste dalle norme vigenti;

3) per ogni prodotto elencato nell'offerta tecnica (allegato 2), certificazione relativa a: composizione, peso per singolo pezzo, assenza di contaminazione con prodotti allergeni;

4) copia polizza assicurativa di cui all'art. 7.

La mancata presentazione dei documenti richiesti o l'incompletezza di anche uno solo di essi, non darà luogo alla stipulazione del contratto.

Entro 30 giorni dall'installazione dei distributori, la ditta dovrà fornire: scheda tecnica delle apparecchiature installate e certificazione di idoneità degli impianti elettrici.

Articolo 12 - spese inerenti il servizio

Tutte le spese relative al servizio sono interamente a carico della ditta. Sono, altresì a carico della Ditta le spese e gli oneri fiscali del presente contratto.

TITOLO IV – PERSONALE Articolo 13 – personale

Il personale adibito al servizio dovrà essere legato da rapporto contrattuale con la ditta che sarà tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale, di sicurezza sul lavoro sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità. In particolare la ditta dovrà porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa. Inoltre dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell’area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali.

L’aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L’appaltatore esonera, pertanto, l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

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La ditta dovrà dotare il personale addetto al rifornimento e alla manutenzione delle macchine distributrici di apposito cartellino/tessera di riconoscimento munito di fotografia (nel caso di mancata esposizione di applicherà la penale di cui all’articolo 15 “contestazioni e penali”).

L'aggiudicante s'impegna a consegnare all'Amministrazione comunale un elenco dei collaboratori e dei dipendenti che normalmente eseguono il servizio, nonché i lavori di manutenzione (l'elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti).

TITOLO V – CONTROLLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO Articolo 14 -diritto di controllo

E' facoltà del Dirigente del settore Tecnico Manutentivo, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, predisporre controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali.

Articolo 15 - contestazioni e penali

Per verificare la regolarità del servizio, la stazione appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti e dei controlli ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

L’Amministrazione provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione al concessionario, tramite Posta elettronica certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l’Amministrazione dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzioni dell’interessato, l’Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 16, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

L’ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all’aggiudicatario ed in caso di mancato pagamento, l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.

Verranno applicate le seguenti penali (salvo il caso in cui in cui gli inadempimenti fossero derivanti da fattori tecnici collegati alle sedi in cui sono ubicati i distributori):

1) Gestione ordinaria:

- mancata sistemazione a regola d’arte dei luoghi dove verranno posizionati i distributori: applicazione di una penale giornaliera di € 100,00 per ogni sito, fino al completo ripristino, verificato dall’ufficio tecnico comunale;

- Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente capitolato: penalità pari al 15% del canone semestrale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento del semestre successivo;

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- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00 per ciascun prodotto e ripristino immediato dei prezzi autorizzati dall’Amministrazione;

- Mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi dei distributori relativi all’anno precedente:

applicazione di una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;

- Presenza prodotti con qualità difformi da quelle previste dal presente capitolato: € 50,00 per ciascun prodotto, salvo l’immediato ritiro e sostituzione;

- Presenza di prodotti scaduti o con confezionamento danneggiato o manomesso: applicazione di una penale di € 50,00 per ogni prodotto trovato, salvo l’immediato ritiro e sostituzione;

- Mancato funzionamento del distributore per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di segnalazione da parte dell’ufficio competente: penale di € 100,00 per singolo episodio;

- Mancata esibizione del cartellino di riconoscimento da parte del personale addetto al rifornimento, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria: € 100,00 per ogni episodio riscontrato;

- Constatazione della mancanza di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione dei distributori, anche mediante ricorso a visite ispettive da parte delle autorità competenti: € 100,00 per ogni episodio riscontrato ed accertato;

2) Interventi straordinari o a chiamata:

- Ritardi nell’intervento (a qualsiasi titolo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

installazione/asportazione distributori, malfunzionamento, mancanza prodotti, mancanza resto, sostituzione

apparecchiature non riparabili, rimozione prodotti non conformi o scaduti o danneggiati): penale pari ad

€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di intervento di cui al presente capitolato o in esito all’attivazione della chiamata da parte del personale comunale.

Articolo 16 -risoluzione del contratto

L’Amministrazione Comunale ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

• abbandono dell'appalto, salvo forza maggiore;

• ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;

• mancata corresponsione del canone per oltre 180 giorni;

• la mancata qualità o non corrispondenza alle norme sanitarie degli stessi contestata per almeno 2 volte;

• cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente capitolato;

• contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del personale adibito al servizio;

• inosservanza, da parte della Ditta aggiudicataria, di uno o più impegni assunti verso l’Amministrazione Comunale;

• colpevolezza in frode della Ditta aggiudicataria;

• apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;

• inosservanza, anche parziale, del presente capitolato, dopo reiterate ammende;

• mancato ottenimento o scadenza delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;

(11)

• ogni altra inadempienza ai sensi dell'art. 1453 c.c..

L'applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte del committente, di azioni di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 17 - tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 18 - controversie

Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si giunga a un accordo extragiudiziale, s'intende competente il Foro di Cosenza.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali – Informativa

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 e del General Data Protection Regulation 2016/679, si informa che: a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura oggetto della presente gara, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del settore Tecnico Manutentivo. e) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.

Riferimenti

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