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Al Coordinatore Sisac segreteria@sisac.info
Al Responsabile della Segreteria Tecnica
m.degiacomo@sisac.info
Si premette che SISAC nella sua nota resa pubblica il 23 giugno 2020 relativa all’applicazione dell’articolo 33 comma 3 della legge 104/92, descrive le modalità di distribuzione dei permessi retribuiti, ai sensi dell' art 34 comma 7, da cui deriva che un incaricato a 38 ore settimanali può fruire di tre giorni /mese (indipendentemente dalle ore di servizio espletate nel giorno di fruizione richiesto) e che un incaricato da 38 ore a 25 ore settimanali fruisce di due giornate di permesso/
mese e infine che un incaricato al di sotto di 25 ore può fruire di un giorno/mese.
Tale interpretazione, risulta sperequativa, già solo perché le 38 ore di servizio possono essere prestate su più sedi in enti diversi, con orari frazionati per cui sarebbe auspicabile un calcolo complessivo delle ore di servizio anche in virtù del fatto che il rapporto di lavoro convenzionale è unico con la Regione anche se espletato su più Aziende.
Va sottolineato, inoltre, come la Legge 104/92 sia nata per garantire sostegno alle categorie fragili ed appunto a coloro che essendo disabili necessitano di un supporto. Pertanto una riduzione di cure ai disabili con contrazione degli spazi concessi allo specialista titolare nei confronti del portatore di handicap, così come può palesarsi a seguito dell’applicazione della Vostra nota richiamata e del calcolo proposto (“algoritmo”) penalizza il destinatario della L.104/92 e non già solo lo specialista ambulatoriale. L’ACN, infatti, recita, all’art. 34, comma 7:
“Agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell’articolo 33, della Legge n. 104/92, in proporzione all’orario settimanale di attività. Il limite dei tre giorni/mese è da considerare maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale orario di cui all’articolo 28, comma 1; i permessi sono da fruire per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale. I permessi di cui al comma 3 dell’articolo 33 della Legge n. 104/92 si applicano anche agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti portatori di handicap, i quali hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla propria residenza nell’ambito dell’Azienda e non possono essere trasferiti in altra sede senza il loro consenso”.
Pertanto come indicato dall'Acn, le 38 ore, devono essere conteggiate in toto, non risultando limitata l’applicazione del suddetto articolo ad una singola Azienda.
Seguono esempi chiarificatori:
Caso A: specialista con 22,5 ore in una asl e 15,5 in un'altra. Tot 38 ore. In questo caso la fruizione prevede, secondo Vs nota, 1 giorno nella asl con 15,5 ore di servizio e 1 giorno in quella
Roma, 26/03/2021
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