• Non ci sono risultati.

mese e infine che un incaricato al di sotto di 25 ore può fruire di un giorno/mese.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "mese e infine che un incaricato al di sotto di 25 ore può fruire di un giorno/mese. "

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

!

Al Coordinatore Sisac segreteria@sisac.info

Al Responsabile della Segreteria Tecnica

m.degiacomo@sisac.info

Si premette che SISAC nella sua nota resa pubblica il 23 giugno 2020 relativa all’applicazione dell’articolo 33 comma 3 della legge 104/92, descrive le modalità di distribuzione dei permessi retribuiti, ai sensi dell' art 34 comma 7, da cui deriva che un incaricato a 38 ore settimanali può fruire di tre giorni /mese (indipendentemente dalle ore di servizio espletate nel giorno di fruizione richiesto) e che un incaricato da 38 ore a 25 ore settimanali fruisce di due giornate di permesso/

mese e infine che un incaricato al di sotto di 25 ore può fruire di un giorno/mese.

Tale interpretazione, risulta sperequativa, già solo perché le 38 ore di servizio possono essere prestate su più sedi in enti diversi, con orari frazionati per cui sarebbe auspicabile un calcolo complessivo delle ore di servizio anche in virtù del fatto che il rapporto di lavoro convenzionale è unico con la Regione anche se espletato su più Aziende.

Va sottolineato, inoltre, come la Legge 104/92 sia nata per garantire sostegno alle categorie fragili ed appunto a coloro che essendo disabili necessitano di un supporto. Pertanto una riduzione di cure ai disabili con contrazione degli spazi concessi allo specialista titolare nei confronti del portatore di handicap, così come può palesarsi a seguito dell’applicazione della Vostra nota richiamata e del calcolo proposto (“algoritmo”) penalizza il destinatario della L.104/92 e non già solo lo specialista ambulatoriale. L’ACN, infatti, recita, all’art. 34, comma 7:

“Agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell’articolo 33, della Legge n. 104/92, in proporzione all’orario settimanale di attività. Il limite dei tre giorni/mese è da considerare maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale orario di cui all’articolo 28, comma 1; i permessi sono da fruire per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale. I permessi di cui al comma 3 dell’articolo 33 della Legge n. 104/92 si applicano anche agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti portatori di handicap, i quali hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla propria residenza nell’ambito dell’Azienda e non possono essere trasferiti in altra sede senza il loro consenso”.

Pertanto come indicato dall'Acn, le 38 ore, devono essere conteggiate in toto, non risultando limitata l’applicazione del suddetto articolo ad una singola Azienda.

Seguono esempi chiarificatori:

Caso A: specialista con 22,5 ore in una asl e 15,5 in un'altra. Tot 38 ore. In questo caso la fruizione prevede, secondo Vs nota, 1 giorno nella asl con 15,5 ore di servizio e 1 giorno in quella

Roma, 26/03/2021

COORDINAMENTO AREA MEDICA E VETERINARIA

00199 ROMA

Via San Crescenziano,25, Tel. 06/865081

Medici. 06 86508250 e-mail :medici@uilfpl.it Fax 06/86508235 www.uilfpl.it

e-mail: info@uilfpl.it

(2)

da 22,5,

Caso B: specialista con 13 ore in una Asl e 25 in un'altra. Tot 38 ore. In questo caso lo specialista può fruire di 1 giorno previsto per la prima e 2 giorni per la seconda, (3 in totale), con evidente disparità per assistenza al disabile destinatario della L.104/92.

In conclusione, anche alla luce di sentenze passate in giudicato su questioni simili e di simile rilevanza, e in primis nel superiore interesse dei disabili, anche al fine di evitare contenziosi, si confida in una revisione della nota SISAC in oggetto.

La scrivente O.S. chiede quindi di chiarire e di intervenire nel merito garantendo uguali diritti ai disabili che necessitano tutti della inalienabile identica assistenza loro prevista e dovuta.

Si allegano: Copia nota SISAC e Sentenza Tribunale di Roma.

In attesa di un celere riscontro, vista l’importanza e rilevanza della questione, si porgono, Cordiali saluti.

.

Il Responsabile Nazionale UIL-FPL Area Medica e Veterinaria

Specialistica Ambulatoriale

Dott. Pierluigi Patrono

Riferimenti

Documenti correlati

Alla Regione omissis ASST omissis Oggetto: Parere in tema di benefici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. Si fa riferimento alla nota del omissis prot. 104 nell’ipotesi in

“A decorrere dall’anno 2006 l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini

associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G –

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,

Ø che la Società Grimaldi Euromed S.p.A. opera nel settore marittimo svolgendo attività di armamento ed esercizio di linee comemrciali marittime e applica al

In tema di valutazione medico legale del danno alla persona in responsabilità civile è importante ricordare come la legge 104/92 ha richiamato l'attenzione sulla

MESE DI GIUGNO 2013.. DENOMINAZIONE

Hanno personalità e provenienze molto diverse: Henny, di buona educazione borghese, vive all’ombra della madre e ama il suo lavoro di ostetrica più di ogni cosa; l’amica di