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Agevolazioni per le regolarizzazioni contributive

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 55 del 2 novembre 1988

Oggetto: Legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, articolo 4. Nuovo sistema sanzionatorio. Agevolazioni per le regolarizzazioni contributive. Chiarimenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1988 è stata pubblicata la legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536.

L'articolo 4, ai commi 1, 2, 3 e 5, introduce un nuovo sistema sanzionatorio in materia di contributi o premi, valido per tutti gli istituti previdenziali ed assistenziali, apportando alla vigente normativa radicali modifiche sia per quanto concerne la misura delle sanzioni sia con riferimento ai comportamenti dei datori di lavoro che danno luogo alle sanzioni stesse.

Lo stesso articolo 4 reca inoltre ai commi 6, 7, 8, 8-bis, 12 e 13 norme eccezionali e transitorie intese ad agevolare la regolarizzazione di debiti pregressi mediante particolari facilitazioni.

L'intervento della legge n. 48/1988 che conclude, come è noto, un lungo iter caratterizzato da molteplici decreti-legge non convertiti per decorrenza dei termini costituzionali, consente ora di fornire più dettagliate ed esaurienti istruzioni in sostituzione di quelle già impartite in via provvisoria.

La presente circolare comprende anche chiarimenti interpretativi ed operativi in merito a quesiti nel frattempo rivolti a questa Direzione Generale.

Nuovo sistema sanzionatorio.

1. Disciplina ordinaria (articolo 4, commi 1 e 2).

Le nuove disposizioni prevedono a carico dei datori di lavoro inadempienti una somma aggiuntiva, a titolo di sanzione civile, commisurata in percentuale agli importi non versati entro il termine stabilito ed agli specifici tipi di inadempienza, e graduata, con riferimento alla durata del ritardo, fino ad un livello pari a due volte l'ammontare dei premi dovuti.

Per l'esatta individuazione del termine stabilito, il cui mancato rispetto determina tutte le ipotesi di inadempienza, si rinvia all'allegato prospetto riassuntivo (allegato n. 1).

1.1 Decorrenza e campo di applicazione

La normativa in esame, entrata in vigore il 31 dicembre 1987, data di pubblicazione del decreto-legge numero 536/1987, trova applicazione per tutte le inadempienze, anche se concernenti premi scaduti in epoca anteriore, con esclusione delle situazioni già definite con il pagamento delle sanzioni al tempo vigenti.

Sono conseguentemente da intendersi abrogate tutte le norme precedentemente esistenti in materia, ed in particolare quelle della legge n. 11/1986. Devono anche intendersi abrogate, in quanto incompatibili con la nuova disciplina, tutte le disposizioni fissate in materia di riduzione e graduazione delle penalità.

1.2 TIPOLOGIA DELLE INADEMPIENZE E MISURE DELLA SANZIONE.

A) Tardato pagamento dei premi:

si applica una somma aggiuntiva, in ragione di anno, pari al tasso dell'interesse di rateazione maggiorato di cinque punti.

Per la concreta determinazione della sanzione dovrà essere considerato il tasso dell'interesse in vigore al momento del pagamento dei premi effettuato in ritardo.

B) Tardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo:

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purchè ricorrano le seguenti due condizioni:

- l'obbligo contributivo sia successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa;

- il versamento dei premi sia effettuato entro il termine fissato dall'istituto.

Se il termine non viene rispettato, la somma aggiuntiva è pari a quella prevista nella precedente lettera a), ossia al tasso di interesse di rateazione, in vigore al momento del pagamento dei premi, maggiorato di cinque punti.

c) Evasione assicurativa derivante da registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (in concreto, ipotesi di inadempienza riconducibili al 2° e 4° comma dell'articolo 50 del testo unico):

la somma aggiuntiva da applicare, sempre in ragione di anno, è pari al 50% dei premi evasi.

d) Evasione contributiva denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei premi: la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a) (interesse di rateazione vigente al momento del pagamento dei premi, maggiorato di cinque punti, in ragione di anno), semprechè il pagamento sia effettuato entro il termine fissato dall'Istituto.

Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione della somma aggiuntiva nella misura del 50%

in ragione d'anno.

Per la pratica attuazione del disposto di cui alle lettere c) e d) in esame valga la seguente esemplificazione: ipotesi di spontanee denunce di inadempienza riconducibili al 2° comma dell'articolo 50 del testo unico:

- attività iniziata il 2 gennaio 1988 e spontaneamente denunciata il 3 agosto 1988:

si applica la somma aggiuntiva di cui alla lettera a), in quanto l'inadempienza è stata denunciata entro dodici mesi dal termine stabilito (2 gennaio 1988);

- attività iniziata il 2 gennaio 1987 e denunciata il 3 agosto 1988:

si applica la somma aggiuntiva di cui alla lettera c), in quanto l'inadempienza è stata denunciata oltre dodici mesi dal termine stabilito (2 gennaio 1987).

Ipotesi di spontanee denunce di inadempienza riconducibili al 4° comma dell'articolo 50 del testo unico:

- titolo di retribuzione erogato nel 1988 e denunciato il 3 agosto 1988:

non si applica alcuna sanzione in base ai principi contenuti nella lettera circolare n. 40/1984, essendo la denuncia avvenuta nel corso del periodo assicurativo;

- titolo di retribuzione erogato nel 1987 e denunciato il 3 agosto 1988:

si applica la somma aggiuntiva di cui alla lettera a) in quanto la denuncia è stata effettuata entro dodici mesi dal termine stabilito (30 gennaio 1988);

- titolo di retribuzione erogato nel 1984 e denunciato il 3 agosto 1988:

si applica la somma aggiuntiva pari al 50% del dovuto in quanto la denuncia è stata effettuata oltre dodici mesi dal termine stabilito (30 gennaio 1985);

- titolo di retribuzione erogato nel 1986 e nel 1987 e denunciato il 3 agosto 1988:

si applica una somma aggiuntiva pari al 50% per il 1986 in quanto la denuncia è avvenuta oltre dodici mesi dal termine stabilito (30 gennaio 1987); si applica, invece, la somma aggiuntiva di cui alla lettera a) per il 1987 in quanto la denuncia è stata effettuata entro dodici mesi dal termine stabilito (30 gennaio 1988).

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1.3 MISURA MASSIMA DELLA SANZIONE.

La somma aggiuntiva addebitabile non può superare un importo pari al 200% del premio non versato. dal giorno successivo a quello in cui è maturato tale limite, sull'intero ammontare del debito (premi più somme aggiuntive) cominciano a decorrere gli interessi legali del 5%.

Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

1.4 TARDATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il mancato pagamento della somma aggiuntiva nel termine fissato comporta l'applicazione sulla stessa degli interessi legali del 5% dal giorno successivo a quello di scadenza.

1.5 REGOLARITÀ NEI VERSAMENTI.

Ai fini della regolarità nei versamenti, per premi si devono intendere, oltre ai premi di assicurazione, anche le addizionali, il sovrappremio di rateazione e gli interessi di rateazione o dilazione.

1.6 SANZIONE DA APPLICARE NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE DI PAGAMENTO PREVISTO IN UN PIANO DI RATEAZIONE.

Confermato che la rateazione viene concessa a condizione che, per la totale soddisfazione del credito, vengano puntualmente rispettate le scadenze e versati gli importi fissati, si chiarisce quanto segue:

- debiti correnti: il tardato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'applicazione della somma aggiuntiva di cui alla lettera a) dalla scadenza originaria del titolo oggetto della rateazione fino alla data del versamento (o dei versamenti) con esclusione, ovviamente, dell'acconto in quanto versato nei termini;

- debiti pregressi: il tardato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione ed il ricalcolo delle somme aggiuntive e degli eventuali interessi legali dalla scadenza originaria di ciascun titolo oggetto della rateazione.

In entrambi i casi, non dovranno essere corrisposti gli interessi di rateazione.

2. DISCIPLINA SPECIALE (Articolo 4, commi 3 e 5).

Accanto alla disciplina ordinaria, la norma prevede anche speciali riduzioni della somma aggiuntiva, rispetto alle aliquote fissate per la generalità dei datori di lavoro.

La riduzione della somma aggiuntiva, che comunque non può essere inferiore alla misura del tasso legale del 5%, si riferisce alle due sole ipotesi previste nei commi 3 e 5 dell'articolo 4.

La prima ipotesi riguarda le imprese in stato di procedura concorsuale, ed è condizionata all'integrale pagamento dei premi e spese; la seconda riguarda l'omissione o ritardo nei versamenti dei premi da parte di enti, associazioni, fondazioni, non aventi fine di lucro allorchè tale ritardo o omissione siano connessi alla documentata, ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

In entrambe le ipotesi i criteri e le aliquote di riduzione dovranno formare oggetto di decisioni da parte del consiglio di amministrazione.

Al riguardo, pertanto, si formula riserva di fornire specifiche istruzioni non appena interverranno le deliberazioni del predetto organo.

3. DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE (articolo 4, commi 6, 7, 8, 8 bis, 11, 12 e 13).

3.1 Applicazione della sanzione in misura agevolata.

I commi 6, 7, 8, 12 e 13 dell'articolo 4 recano particolari agevolazioni intese a facilitare la regolarizzazione

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entro il 30 novembre 1987 e non ancora definite.

In tali ipotesi, le sanzioni precedentemente dovute sono sostituite da una somma aggiuntiva pari alla misura del prime-rate vigente al 31 dicembre 1987 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.

536/1987) ossia al 13% applicato su base annua ed entro il limite massimo del 100% dei premi.

La regolarizzazione poteva anche avvenire, previa presentazione di apposita istanza entro il 15 gennaio 1988, in tre rate bimestrali, eguali e consecutive, di cui la prima con scadenza entro il 31 gennaio 1988.

In tal caso la somma aggiuntiva è pari al prime-rate maggiorato di tre punti e calcolata fino all'ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza di rateazione.

Peraltro, il comma 8 bis, introdotto dalla legge di conversione, ha spostato il termine di regolarizzazione dal 15 gennaio al 16 marzo 1988, limitando per i versamenti rateali, il pagamento in due sole rate bimestrali, uguali e consecutive, di cui la prima con scadenza entro il 31 marzo 1988.

Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive.

Il mancato o parziale versamento nei termini di legge, anche di una sola rata, comporta il decadimento dal beneficio con conseguente comminazione della somma aggiuntiva nella misura prevista per la specifica inadempienza e con il limite massimo del 200% (oltre gli eventuali interessi legali).

La regolarizzazione, effettuata a norma delle disposizioni agevolative in argomento, comporta anche l'estinzione del reato, delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con la denuncia ed il versamento dei premi, compresa la sanzione di cui all'articolo 51 del testo unico.

Restano invece dovute, per esplicita previsione normativa, le eventuali spese legali.

3.2 Convalida dei precedenti condoni.

Il comma 11 dell'articolo 4 prevede la convalida del condono di cui alla legge n. 638/1983 (e conseguentemente della normativa in materia contenuta nelle leggi n. 155/1981 e n. 251/1982), anche nei casi di non completa regolarizzazione.

Sul residuo debito è applicata la somma aggiuntiva nella misura agevolata esposta al precedente punto 3.1), semprechè il versamento sia effettuato entro i termini e con le modalità di cui ai commi 6, 7 e 8 bis dell'articolo 4.

Nella logica del nuovo sistema sanzionatorio vanno considerate validamente effettuate le regolarizzazioni a suo tempo formalmente ritenute non idonee ai fini del condono.

3.3 Imprese in stato di amministrazione controllata o straordinaria.

Validamente effettuate le regolarizzazioni a suo tempo formalmente ritenute non idonee ai fini del condono.

Per le imprese che, al 31 dicembre 1987, si trovano in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il comma 12 dell'articolo 4 dispone che il termine per le regolarizzazioni agevolate della situazione debitoria consolidata al 30 novembre 1987 è fissato all ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della particolare procedura.

La regolarizzazione è utilmente effettuata anche mediante il pagamento in tre rate bimestrali uguali e consecutive la prima delle quali da versarsi entro il suddetto termine, subordinatamente alla presentazione di apposita domanda.

Per i casi di mancato o parziale versamento nei termini si rimanda al precedente punto 3.1.

4. CHIARIMENTI SULLE SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE (fino al 30 novembre 1987).

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4.1 Spontanee denunce di esercizio tardive presentate entro il 16 marzo 1988, non accompagnate dal versamento dei relativi premi.

Considerata l'impossibilità per i datori di lavoro di autodeterminarsi il premio iniziale e provvedere al relativo versamento, essendo le operazioni di calcolo e richiesta dei premi riservate all'Istituto, si ritiene che alle fattispecie in questione possono essere riconosciute le agevolazioni contributive, semprechè il pagamento avvenga entro il termine fissato dall'Istituto.

In caso contrario sono applicate le somme aggiuntive nella misura intera.

4.2 Estinzione di sanzioni amministrative per omessa o irregolare presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.

Con riferimento a specifici quesiti posti da parte di numerose unità operative, si ritiene di dover chiarire che le sanzioni amministrative per violazioni formali, consistenti nell'omessa o irregolare presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (purchè, ovviamente, relative a periodi interessati all'agevolazione in argomento), devono ritenersi connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi e, come tali, estinte in relazione alla regolarizzazione attuata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 bis dell'articolo 4 in esame.

Per quanto concerne le modalità di pratica attuazione della nuova normativa, saranno impartite successive, specifiche istruzioni.

Nel frattempo le sedi dovranno continuare ad operare secondo i criteri previsti dall'attuale procedura meccanografica, tenendo conto, nell'effettuare le segnalazioni delle omissioni salariali, della forma di pagamento (annuale, semestrale, trimestrale), per determinare l'esatta decorrenza delle inadempienze.

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