Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 48 del 1 dicembre 2010
Oggetto: Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4.10.2010. Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi (OPCM n. 3903/2010).
Quadro normativo
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 (G.U. n. 249 del 23 ottobre 2010), recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010"
• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 (G.U. n. 261 dell'8 novembre 2010) recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010", articolo 9
PREMESSA
A seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, sono state emanate le disposizioni dirette a fronteggiare l'emergenza.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 per le suddette province è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2011.
Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 20101 sono stati disposti interventi urgenti, tra i quali la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
L'articolo 9, comma 1, ha disposto la sospensione del versamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010.
Possono beneficiare della sospensione "i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente".
In presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'OPCM n. 3903/2010, la sospensione si applica alla quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010 del 16 novembre 20102 e ad ogni altro pagamento in scadenza nel periodo dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010, comprese le rateazioni ordinarie3 in corso alla data dell'evento, concesse dall'Istituto.
MODALITA' OPERATIVE PER FRUIRE DELLA SOSPENSIONE
La disposizione citata stabilisce quale requisito per la sospensione la dichiarazione di inagibilità degli immobili, pertanto gli interessati devono produrre la dichiarazione in questione rilasciata dai competenti uffici.
Per fruire della sospensione deve essere presentata alla competente Sede dell'INAIL apposita comunicazione4 , alla quale deve essere allegata la dichiarazione di inagibilità.
MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI PREMI SOSPESI
La medesima ordinanza, all'articolo 9, comma 3, ha stabilito che la riscossione delle somme non versate per effetto della sospensione avviene in 12 rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi.
I beneficiari, quindi, dovranno versare la prima rata entro il 16 gennaio 2011 nonché le successive entro il giorno 16 di ogni mese5 , e l'ultima rata entro il 16 dicembre 2011, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999152.
Poiché l'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2010, le somme già versate non saranno restituite, così come previsto dal comma 46.
SOSPENSIONE DEI TERMINI
L'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza dispone che nei confronti dei soggetti beneficiari "sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva".
ISTRUZIONI OPERATIVE
Al fine di gestire la sospensione sarà creato nell'archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 152, che le Sedi dovranno inserire per ciascuna PAT7 - escluse quelle con data inizio attività successiva al 4 ottobre 2010 - previa verifica dei requisiti di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Allegato n. 1: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Allegato n. 2: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Allegato n. 3: ModuloSospensioneVersamentiGESV
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1. Pubblicata sulla G.U. n.261 dell'8 novembre 2010.
2. Ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/1999.
3. Ai sensi della legge n. 389/1989.
4. Con il modulo allegato alla presente circolare.
5. Art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997 e successive modifiche e art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999.
6. OPCM n. 3903/2010, art. 9, comma 4: "Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".
7. Posizione assicurativa territoriale, prevista dall'articolo 10 del D.M. 12.12.2000.