CAPITOLO PRIMO
PROCESSO ESECUTIVO ED ESECUZIONE FORZATA
SOMMARIO: 1.1 Processo esecutivo ed espropriazione forzata: forme e finalità.
- 1.2 L’espropriazione forzata in generale. - 1.3 Il pignoramento. - 1.3.1 Pignoramento mobiliare. - 1.3.2 Pignoramento immobiliare. - 1.3.3 Pignoramento di crediti. - 1.3.4 Vicende anomale. - 1.3.5 Effetti. - 1.4 La vendita forzata. - 1.5 La distribuzione del ricavato.
1.1 Processo esecutivo ed espropriazione forzata:
forme e finalità
Il processo esecutivo è quel procedimento disciplinato dal III libro del c.p.c. che attua coattivamente un diritto di credito già accertato in sede giudiziale o extragiudiziale ma non ancora eseguito spontaneamente. Di conseguenza il titolare del diritto, esercitando l’azione esecutiva disciplinata dal codice di rito, persegue la finalità di soddisfare le sue pretese creditorie.
La funzione di quest’azione va ricercata nella tutela della situazione sostanziale protetta che l'ordinamento deve garantire. Nel caso specifico si tratta di un procedimento strumentale al soddisfacimento creditorio del soggetto titolare di tale pretesa, ove non sia configurabile un'attività sostitutiva dell'utilità spettante sul piano del diritto sostanziale a seguito dell'inattività dell'obbligato.
La dottrina è solita distinguere tra esecuzione indiretta ed esecuzione diretta. Nel primo caso l'ordinamento giuridico agisce direttamente sulla volontà del debitore per indurlo ad adempiere;
siamo in presenza di obblighi infungibili per i quali è necessaria la personale prestazione dell'obbligato. Il codice predispone una serie di conseguenze negative in cui l’obbligato incorrerà qualora non
adempiesse delle conseguenze maggiormente onerose
dell’adempimento dovuto. L’attuazione dell’esecuzione indiretta può avvenire tramite misure coercitive civili, determinando una somma da pagare in base ad un’unità temporale; ad esempio prescrivere il pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore inerzia o violazione dell’obbligo di astensione; oppure attraverso misure coercitive penali andando a configurare un’ipotesi di reato in caso di ulteriori inadempimenti.1
Nell'esecuzione diretta, invece, la prestazione non adempiuta dal debitore viene soddisfatta dall'organo giudiziario, permettendo così al creditore di conseguire l'utilità che gli spetta; riguarda obblighi fungibili per i quali è indifferente, ai fini della soddisfazione del creditore, che la prestazione venga eseguita personalmente dall'obbligato oppure da un terzo, il quale nella circostanza in esame, sarà l'attività dell'ufficio esecutivo.
Pertanto la procedura esecutiva tende a far conseguire al creditore esattamente la stessa utilità che avrebbe ottenuto se il debitore
1 Il testo del 614 bis c.p.c. recita: “Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.”
avesse adempiuto spontaneamente alla prestazione oppure, se ciò non fosse possibile, fa conseguire al creditore un'utilità economicamente equivalente a quella specifica.
Per questa duplice possibilità la dottrina distingue all'interno della categoria dell'esecuzione diretta: il procedimento in forma specifica e quello in forma generica. Tutte le volte in cui sia possibile l'ordinamento giuridico stabilisce che l'esecuzione deve essere attuata in forma specifica. Infatti, il creditore deve conseguire una prestazione identica a quella che gli era dovuta dal debitore, al fine di ottenere esattamente la prestazione cui ha diritto. Si tratta dei procedimenti esecutivi di forma più semplice, attraverso i quali il creditore chiede la consegna di beni mobili oppure il rilascio di beni immobili (artt. 605 e ss. c.p.c.) oppure, l'esecuzione di obblighi di fare o di non fare (artt. 612 e ss. c.p.c.) e per tutti gli altri comportamenti che divergono da quelli menzionati, a condizione che si siano pur sempre fungibili.
Quando non sia possibile soddisfare in forma specifica la pretesa del creditore, l'ordinamento giuridico prevede che questi possa soddisfarsi in forma generica mediante la procedura per espropriazione forzata per i crediti di denaro, che può attuarsi sotto forma di espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513 e ss. c.p.c.), espropriazione presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.) ed espropriazione immobiliare (artt. 555 e ss. c.p.c.).
A queste tipologie si aggiungono altre due forme speciali di espropriazione forzata, ossia l'espropriazione di beni indivisi (artt. 599 e ss. c.p.c.) e l'espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 e ss. c.p.c.).2
1.2
L'espropriazione forzata in generale
Il codice di rito prescrive l'espropriazione forzata quando il diritto del creditore ha per oggetto i crediti pecuniari. Tale tipologia esecutiva trova il suo fondamento sostanziale in due disposizioni del codice civile l'art.2740 e l'art. 2910. Il primo recita, al suo primo comma: “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” (esecuzione a latere debitoris).
La seconda norma invece: “il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può far espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedure civile. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perchè compiuto in pregiudizio del creditore” (esecuzione a latere creditoris).
È d’uopo sottolineare che la norma di cui all'art. 2910 c.c., stabilendo la possibilità del creditore di far espropriare i beni del debitore, instaura un diritto di natura processuale del creditore nei confronti dello stato affinché esso si attivi, esercitando il potere espropriativo, per la soddisfazione creditoria; a questo si aggiunge, ovviamente, il diritto sostanziale di credito vantato nei confronti del debitore.
A differenza dell'esecuzione in forma specifica, quindi, l'espropriazione forzata non ha come oggetto proprio il bene dovuto. Si caratterizza per il carattere liquidativo e satisfattivo con cui possono essere soddisfatti coattivamente i crediti aventi ad oggetto una somma di danaro, sia che questo fosse il loro oggetto originario sia che l'oggetto del credito sia divenuto tale soltanto in vista della sua soddisfazione coattiva.
Si possono individuare tre fasi dell'espropriazione forzata: la prima è quella del pignoramento, che si qualifica come primo ed
essenziale momento della procedura esecutiva con una finalità di garanzia specifica, che converte la garanzia patrimoniale generica ex 2470 c.c. in una garanzia concreta, in un diritto processuale creditorio nei confronti di singoli ed individuati elementi attivi appartenenti al patrimonio del debitore. Con il pignoramento, dunque, si procede all'individuazione e alla conservazione dell'elemento attivo debitorio, strumentale alla soddisfazione creditoria.
La seconda fase è la liquidazione; la trasformazione dell'elemento attivo pignorato in una somma di denaro, salvo il caso in cui l'oggetto del pignoramento sia già costituito da una somma di denaro liquida ed esigibile .
La terza fase è rappresentata dalla distribuzione del ricavato presso i creditori, distribuzione che sarà inattuabile qualore la fase della liquidazione non dia un risultato utile.
Giudice competente è il Tribunale. La L. 3-‐8-‐1998, n. 302 ha previsto e disciplinato la possibilità di delegare a notai le operazioni di vendita nell'espropriazione di beni mobili registrati o beni immobili: ciò ha determinato un notevole alleggerimento del carico di procedimenti gravanti sui giudici. Dall'entrata in vigore del cd. decreto competitività 3 la delega è prevista anche per altri professionisti o istituti autorizzati.
Il debitore che voglia contestare il diritto di procedere del creditore può proporre opposizione all'esecuzione; qualora, invece, contesti la regolarità formale della procedura può proporre opposizione agli atti esecutivi.
Facendo una panoramica generale sulle forme espropriative possiamo partire dall’espropriazione forzata mobiliare presso il debitore disciplinata dagli art. 513 e seguenti c.p.c.
3 D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005
Si tratta di una forma di esecuzione forzata avente ad oggetto beni mobili da pignorare nell'abitazione del debitore, negli altri luoghi a lui appartenenti o sulla stessa persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
L'ufficiale giudiziario, autorizzato dal Presidente del Tribunale, può pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi del debitore ma delle quali quest'ultimo può disporre direttamente. Può eseguirsi solo nei giorni feriali, non prima delle 7 e non dopo le 21.
Nella scelta delle cose da pignorare l'ufficiale giudiziario deve preferire quelle di più facile e pronta liquidazione, senza tenere conto delle indicazioni del debitore e, in ogni caso, il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Il pignoramento è compiuto dall'ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto. Se il pignoramento ha per oggetto denaro, titoli di credito o oggetti preziosi, questi sono consegnati al cancelliere del Tribunale che li custodisce fino alla loro definitiva destinazione. Il custode deve conservare e amministrare le cose pignorate, non può utilizzarle senza l'autorizzazione del Giudice e deve rendere il conto della gestione.
Trascorsi dieci giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del denaro; l'assegnazione dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato; la vendita degli altri beni che può avvenire in due modi: senza incanto o a mezzo commissionario (art. 532 c.p.c.); all'incanto (artt. 534-‐540 c.p.c.).
Poi abbiamo l’espropriazione forzata presso terzi la quale figura come una forma di espropriazione che viene ad incidere su beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi o su crediti del
debitore verso i terzi. I soggetti partecipanti sono, oltre al creditore e debitore anche il terzo, come soggetto solo a fini processuali. Il pignoramento ha qui il duplice scopo di impedire al terzo di pagare il debitore accertando la sussistenza del credito. Pertanto, il pignoramento contiene non solo l'ingiunzione al debitore, ma anche l'intimazione al terzo di non disporre delle somme o cose dovute, nonché la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo affinché il terzo renda la dichiarazione di quantità4 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.
In seguito alla notifica dell'atto di pignoramento, il terzo è assoggettato agli obblighi del custode relativamente alle cose o alle somme dovute e nei limiti dell'importo del credito aumentato della metà, assumendo una responsabilità personale nei confronti del creditore pignorante (art. 546 c.p.c.). Per l'intervento dei creditori, l'assegnazione e la vendita di cose mobili del debitore pignorate presso il terzo valgono le regole previste per l'espropriazione mobiliare presso il debitore.
L'unica particolarità riguarda l'assegnazione e la vendita di crediti poiché se si tratta di somme esigibili immediatamente o in un termine non superiore a 90 giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento; qualora si tratti di somme esigibili in un termine maggiore, se i creditori non ne chiedono l'assegnazione i crediti si vendono secondo le forme previste per la vendita di cose mobili.
4 La dichiarazione di quantità del terzo, ossia la specificazione delle cose o delle
somme di cui è debitore o di cui si trova in possesso e dica quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c.
Altro modello è l’espropriazione forzata immobiliare. Essa è quel tipo di espropriazione avente ad oggetto i beni immobili del debitore con le loro pertinenze, nonché i diritti reali di godimento su beni immobili. Si differenzia da quella mobiliare oltre che per l'oggetto anche per le conseguenze connesse alla pubblicità immobiliare. Diversamente dal pignoramento mobiliare, la scelta dei beni è fatta dallo stesso creditore in un momento anteriore. Inoltre, tale pignoramento attraversa due diverse fasi: la notifica del pignoramento al debitore e la successiva trascrizione dell'atto nei registri immobiliari. Il pignoramento si perfeziona nei confronti del terzo dalla data della trascrizione, e nei confronti del debitore dal momento della notifica.
Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e degli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Tuttavia il giudice dell'esecuzione può nominare custode una persona diversa dal debitore. È obbligatoria la scelta di una persona diversa se l'immobile non è occupato dal debitore. Trascorsi 10 giorni dal pignoramento il creditore pignorante e ogni creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, può chiedere la vendita dell'immobile.
Se non ci sono opposizioni o se si raggiunge un accordo, il Giudice dispone la vendita senza incanto, assegnando un termine per le offerte, fissando l'udienza per decidere sulle stesse e per la gara tra più offerenti, ovvero per i provvedimenti da adottare in assenza di offerte. Il giudice in caso di accoglimento dell'offerta emette un decreto con cui determina le modalità e il termine di versamento del prezzo, a seguito del quale disporrà il trasferimento del bene.
Soltanto se la vendita senza incanto non va a buon fine si procede alla vendita all'incanto; la quale è caratterizzata dalla gara pubblica dei concorrenti nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice
dell'esecuzione. Il bene è aggiudicato all'ultimo maggiore offerente (il tempo massimo per poter rilanciare un'offerta maggiore è di tre minuti dall'ultima offerta). Tale aggiudicazione è provvisoria, poiché entro dieci giorni possono essere fatte nuove offerte superiori di 1/5 rispetto al prezzo raggiunto nell'incanto. Se ciò accade si fa luogo ad una gara tra coloro che hanno fatto le nuove offerte e il primo aggiudicatario. A tale gara possono partecipare gli offerenti in aumento, l'aggiudicatario e gli offerenti al precedente incanto.
La fase conclusiva della vendita immobiliare è rappresentata dal decreto di trasferimento del bene, da emanarsi dopo il versamento del prezzo, col quale il giudice dispone anche la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene e ingiunge al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. La distribuzione della somma ricavata dalla vendita è effettuata dal giudice o dal professionista in caso di delega delle operazioni.5
Una forma speciale, regolata dagli artt. 599-‐601 c.p.c. è l’espropriazione forzata di beni indivisi che ha luogo quando oggetto di esecuzione è la quota ideale di un bene immobile. Essa ha lo scopo di evitare che i comproprietari, accordandosi con il debitore, arrechino un pregiudizio al creditore. In tale ipotesi il Giudice: può separare la quota in natura spettante al debitore; può vendere la quota spettante al debitore lasciando intatta la comunione con sostituzione del debitore con l'acquirente; può disporre la divisione secondo le regole generali. Ai sensi del novellato art. 600, co. 2, c.p.c. come modificato dal D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005, a decorrere dal 1 marzo 2006 se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile il Giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota
indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c..
Infine abbiamo l’espropriazione forzata contro il terzo proprietario la quale è una forma di espropriazione che trova applicazione in tutti i casi in cui il proprietario del bene espropriato, pur essendo estraneo al rapporto debitorio, è gravato da responsabilità per debito altrui. Essa, dunque, si attua ai sensi degli artt. 602-‐604 c.p.c.: quando il terzo è proprietario di un bene gravato da ipoteca o di cosa soggetta a pegno; quando il terzo ha acquistato beni gravati da ipoteca o cose date in pegno; quando l'alienazione del bene da parte del debitore è stata revocata per frode ex art. 2901 c.c. Poiché tale espropriazione colpisce un soggetto diverso dal debitore, la legge tutela la particolare situazione del terzo disponendo che in generale gli atti d'espropriazione si compiono anche nei confronti di questi.6
1.3 Il Pignoramento
Il pignoramento ex art. 491 c.p.c. è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata, con esso si vanno ad individuare e conservare i diritti del debitore sottoposti ad espropriazione. Il pignoramento dovrà adattarsi alle diverse modalità di circolazione dei diritti nel nostro ordinamento vale a dire, mobiliare, immobiliare, di crediti.
L'art 492 c.p.c. costituisce la norma generale che disciplina la forma del pignoramento; norma che è stata modificata con la riforma del 2006, la quale ha aggiunto otto commi alla precedente disposizione. Facendo un sunto della norma suddetta: essa dispone
6 Cfr. F.
DEL GIUDICE, Dizionario Giuridico De Simone, edizione Simone, Napoli, 2012.
che: il primo atto è l'ingiunzione all'esecutato con cui l'ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi dal porre in essere qualunque atto diretto a sottrarre i beni pignorati e i suoi frutti eventuali; di conseguenza l'ufficiale giudiziario, con lo stesso atto, invita il debitore al deposito, presso la cancelleria del tribunale, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, quest'ultimo è un onere che sorge non ex lege ma dall'avviso effettuato all'atto di pignoramento; ratio della norma, dunque, è la verifica dell'interesse al processo del debitore ed infatti la mancata dichiarazione equivale ad una contumacia. Quarto e quinto comma indicano il dovere debitorio di manifestare il proprio patrimonio, dovere che trova il suo presupposto nell'insufficienza dei beni pignorati o le lungaggini della loro liquidazione; nel caso in cui si verifichi tale presupposto, l'ufficiale giudiziario solleciterà il debitore a rendere nota l'esistenza di ulteriori beni assoggettabili a pignoramento; omessa o falsa dichiarazione costituiscono illecito penale. Oltre a questa modalità, al comma 7 si prevede un ulteriore meccanismo in base al quale il creditore , per il reperimento di altri beni, può chiedere all'ufficiale giudiziario di svolgere ulteriori ricerche presso l'anagrafe tributaria.7
1.3.1
Pignoramento mobiliare
In base all'art. 513 c.p.c. il creditore consegna la richiesta di pignoramento mobiliare all'ufficiale giudiziario, avente ad oggetto i diritti trasferibili appartenenti al debitore esecutato. Secondo il dettato normativo, andrebbe effettuata una ricognizione della consistenza del patrimonio debitorio ma, come è ben immaginabile,
7 F.
P. LUISO, Diritto Processuale Civile 3, Il processo esecutivo, Giuffrè Editore,
si tratterebbe di una operazione tanto lunga quanto difficoltosa. Di conseguenza, per evitare tale dispendiosa ricognizione, si è giunti ad una semplificazione, individuata nell'elemento processuale (rilevante solamente nel processo esecutivo) dell'appartenenza: essa può non coincidere con la proprietà dei beni, ma serve solo all'individuazione dei beni pignorabili. La sua nozione si ricava dalla dislocazione spaziale di tali beni mobili di cui l'esecutato abbia la disponibilità. Qualora effettivamente l'appartenenza di taluni beni non coincida con la proprietà degli stessi, si potrà agire con l'opposizione di terzo ex 619 c.p.c. La definizione si ricava dal già menzionato art. 513 c.p.c. il quale dispone che: i beni pignorabili son tutti quelli ubicati in beni immobili appartenenti al debitore , non si parla di proprietà ma l'unica cosa che rileva è la disponibilità del debitore.
Al comma terzo della norma in esame si prevede che il Giudice, su ricorso del creditore, possa autorizzare il pignoramento anche in luoghi non appartenenti al debitore, ma dei quali egli possa comunque direttamente disporne senza che ci possa essere il rifiuto dell'appartenente dell'immobile. Infine possono sottoporsi a pignoramento le cose del debitore che sono nella disponibilità del terzo, qui è necessario che questi vi acconsenta riconoscendo la proprietà debitoria, altrimenti occorrerà ricorrere al pignoramento presso terzi.
Lo stesso articolo indica i luoghi nei quali debba essere svolta la ricerca con irrilevanza delle eventuali dichiarazioni del debitore sulla non coincidenza fra appartenenza e proprietà. L'ufficiale giudiziario andrà a preferire i beni di maggior valore e più facilmente liquidabili, in seguito dovrà descriverli accompagnato da uno stimatore, con rappresentazione fotografica; si ammettono dilazioni di tale procedimento attraverso la possibilità di esperire un primo pignoramento provvisorio e un successivo definitivo. Infine, redatto il
verbale, l'ufficiale giudiziario asporta e colloca i beni in un deposito; l'art 521 c.p.c. indica le incompatibilità con il ruolo di custode per prevenire l'acquisto a titolo originario ex 1153 c.c., ragione per cui la persona scelta dovrà essere fidata.8
1.3.2
Pignoramento immobiliare
Le norme di riferimento sono gli art 555 ss c.p.c.. Anche in questo caso l'oggetto dovrà essere un diritto trasferibile come proprietà, usufrutto, nuda proprietà, enfiteusi, superficie. L'accertamento della titolarità del diritto è molto agevolata dall'esistenza dei pubblici registri immobiliari e dal fenomeno dell'usucapione. L'appartenenza si ricava dalla sola affermazione del creditore procedente che il debitore ha un certo diritto trasferibile su un immobile; la descrizione è fatta dal creditore attraverso gli estremi catastali. L'atto del pignoramento, richiesto dal creditore, deve avere la forma scritta ed essere sottoscritto da questi, in seguito si allega anche l'ingiunzione dell' ufficiale giudiziario e si procede alla trascrizione del pignoramento nel registro immobiliare, atto dal quale inizia la decorrenza degli effetti del pignoramento. Tale forma di pignoramento non richiede il possesso, ergo per quanto concerne la custodia: nel caso in cui il possessore sia l'esecutato allora ne diverrà custode; nel caso in cui l'immobile non sia occupato da questi, il giudice dovrà sostituirlo nella custodia; la ratio della sostituzione è l'opportunità che i rapporti con il terzo che occuperà il bene siano tenuti da un soggetto che offra maggiori garanzie. Custodia che cessa al momento in cui si dispone la vendita. Il custode amministra e
8 F.
P. LUISO, Diritto Processuale Civile 3, Il processo esecutivo, Giuffrè Editore,
gestisce l'immobile dopo la preventiva autorizzazione giudiziaria, è nominato e sostituito tramite ordinanza del giudice non impugnabile ma controllabile attraverso l'opposizione agli atti esecutivi; il provvedimento di aggiudicazione è motivo di revoca all'autorizzazione ad abitare l'immobile ed in tal caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo verso l'esecutato per il creditore per ottenere la disponibilità.9
1.3.3
Pignoramento dei crediti
Per eseguire tale modalità di pignoramento non è sufficiente nè l'appartenenza né l'affermazione del creditore. Il pignoramento si ha con la notifica all'esecutato e al terzo di un atto in cui si indica il credito , titolo esecutivo , indicazione generica di somme dovute dal terzo, fissazione di un udienza dinanzi al tribunale del luogo di residenza del terzo con indicazione della pec del creditore procedente. Fin qui la disciplina è comune; poi diverge al variare della tipologia del credito e cioè: se il terzo sia il datore di lavoro, questi sarà citato a comparire all'udienza fissata; se invece si tratta di un altro soggetto egli sarà invitato a dichiarare tali informazioni tramite lettera raccomandata. Dalla notifica si producono gli effetti del pignoramento in via provvisoria e condizionati al completamento del procedimento ex art 543 c.p.c.
Il terzo dalla notifica assume la posizione del custode e non deve più adempiere al debitore esecutato a pena di ripetizione dell'adempimento nei confronti del creditore. Successivamente dobbiamo distinguere: se il credito pignorato è un credito di lavoro, il
9 F.
P. LUISO, Diritto Processuale Civile 3, Il processo esecutivo, Giuffrè Editore,
terzo deve confermare se è realmente debitore di quella somma e nel caso di conformità della dichiarazione si consolideranno gli effetti, che come detto in precedenza erano provvisori. Qualora invece il terzo neghi o non si presenti la disciplina sarà la medesima dei crediti non di lavoro e cioè : l'udienza va in ogni caso fissata, anche se il terzo può effettuare la dichiarazione tramite lettera raccomandata e quindi non è necessaria la sua presenza. Se egli renderà una dichiarazione conforme al contenuto dell'atto il processo andrà avanti, se invece il creditore non riceve risposta e lo dichiara in udienza, il giudice fisserà un’udienza successiva con ordinanza da notificare al terzo entro 10 giorni prima di quest'ultima. Da quanto detto è chiaro che il pignoramento dei crediti costituisce una fattispecie a formazione progressiva, con produzione di effetti in via provvisoria condizionati al completamento della fattispecie, in caso in cui non vi sia tale perfezionamento gli effetti saranno eliminati retroattivamente.
La precedente disciplina disponeva l'assegnazione del credito solo dopo l'accertamento dell'esistenza del credito pignorato, la quale si aveva tramite una dichiarazione del terzo conforme o se non conforme non contestata ovvero a seguito di una sentenza.
Con la riforma del 2012 la non dichiarazione del terzo provoca la considerazione del credito come non contestato e questo sia nei confronti di crediti di lavoro che non; quindi la non contestazione vuol dire che non si potrà avere alcun effetto di accertamento in ordine all'esistenza o meno del credito. Se però il terzo rende una dichiarazione non conforme il giudice risolverà tali contestazioni sorte con ordinanza e ovviamente tale atto tipico del giudice è inidoneo a decidere sull'esistenza dell'obbligo del terzo in quanto il
fine ultimo non è l'accertamento ma l'ordinanza di assegnazione non dotata di effetti preclusivi. 10
1.3.4 Vicende anomale
Può essere utile in questa sede citare alcuni istituti particolari che si collocano a metà strada tra il pignoramento e la vendita forzata. In primis il pignoramento congiunto ex art 493 c.pc., per cui ci può essere un' unica istanza ed un solo atto di pignoramento a tutela di più creditori anche in base a più titoli esecutivi; tale unicità provoca che le eventuali nullità di tale fase si trasmettano per le posizioni di tutti i creditori.
L'unione di pignoramenti ex 523 c.p.c. si ha nel caso in cui diversi ufficiali giudiziari si ritrovino ad effettuare un pignoramento mobiliare; si tratta di un'ipotesi rara in cui si ha un unico pignoramento, quindi si ricalca il fenomeno precedentemente descritto con l'unico distinguo da individuare nell'unicità dell'istanza, nel caso di pignoramento congiunto, non riscontrabile in tale circostanza.
Altra ipotesi è quella del pignoramento successivo ex 493 comma II c.p.c., un esempio può essere esemplificativo: Tizio pignora un bene a Caio il quale in seguito vende il bene a Mevio, Sempronio, altro creditore di Caio, si trova davanti ad un bivio: può intervenire semplicemente nel processo o effettuare il pignoramento successivo. La scelta riposa sulla fiducia riposta da Sempronio sul pignoramento di Tizio e ora vedremo il perché. Sempronio decide di intervenire nel processo: nel caso in cui l'esecuzione di Tizio proceda senza che Caio si opponga, l'alienazione del bene non pregiudica Sempronio che
10 F.
P. LUISO, Diritto Processuale Civile 3, Il processo esecutivo, Giuffrè Editore,
intervenendo, parteciperà alla distribuzione; però se il pignoramento verrà dichiarato nullo Sempronio sarà pregiudicato in quanto il processo non andrà avanti, quindi si avrà un pregiudizio processuale; pregiudizio che si colorerà anche del carattere sostanziale se Caio aliena il bene ed il pignoramento decade in quanto l'atto di alienazione del bene dopo il pignoramento invalido retroattivamente riespande i suoi effetti e Sempronio non potrà instaurare nemmeno un altro processo esecutivo sullo stesso bene. Diversamente, se Sempronio effettuerà un pignoramento successivo, l'eventuale caducazione del pignoramento di Tizio non pregiudicherà quello successivo di Sempronio, il quale sarà protetto dai pregiudizi processuali e sarà non coperto da eventuali pregiudizi sostanziali solo per gli atti che potrebbero essere posti in essere nel lasso di tempo tra il primo e il secondo pignoramento; quindi come detto all'inizio la scelta di Sempronio si baserà su una valutazione propria e se è certo della regolarità del primo pignoramento allora interverrà semplicemente, altrimenti effettuerà un pignoramento successivo il quale certamente sarà maggiormente dispendioso ma sicuramente meno rischioso.
L'art 494 c.p.c. disciplina il caso del pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, cioè quando il debitore evita l'esecuzione forzata estinguendo il debito pagando la somma di denaro per l'adempimento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, il quale poi andrà a consegnarla al creditore. Tale previsione è disciplinata al comma I del 494 c.p.c. e da la possibilità di effettuare un pagamento con effetto liberatorio nelle mani di una persona diversa da quella presso cui andrebbe fatto secondo il diritto sostanziale ex art. 1188 c.c.
In questo caso però va detto che residua il rischio che il creditore prenda il denaro e successivamente sia insolvibile dinanzi alla sentenza che riconosca la fondatezza della ripetizione dell'indebito. Il
terzo comma invece ad una coincidenza di condotta fa derivare conseguenza diverse dal comma I. Nel caso precedente il pagamento ha funzione liberatoria, è un adempimento che evita il pignoramento, in questo caso invece la somma di denaro consegnata all'ufficiale giudiziario aumentata del 20% è percepita come oggetto di pignoramento e perciò l'ufficiale giudiziario, appena percepita la somma non la consegna al creditore ma la versa nelle casse dell'esecuzione, redige il verbale e successivamente il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione e così avrà avvio il processo espropriativo. Il soggetto sceglie tale via perchè egli ha intenzione di proporre opposizione in quanto ritiene di poter dimostrare che l'esecuzione non doveva essere posta in essere, e quindi consegna il denaro all'ufficiale come pignoramento per evitare che quest'ultimo si rifaccia sui beni, ed inoltre tale somma non andrà al creditore e nel caso in cui l'opposizione sarà ritenuta fondata allora avrà il vantaggio della restituzione della somma.
La conversione del pignoramento è altro istituto disciplinato dall'art 495 c.p.c., attraverso il quale si ha una sostituzione del bene originariamente pignorato con una somma di denaro; si realizza ex post quello che poteva verificarsi ex 494 c.p.c.
Tale procedimento si articola in due fasi: all'istanza del debitore seguirà un ordinanza del giudice in cui andrà a determinare la somma da versare entro un termine dal debitore, e si fissa un udienza a seguito di tale termine per verificare l'effettivo versamento della somma e in caso positivo, una seconda ordinanza disporrà la liberazione dei beni dal pignoramento, in caso contrario il processo proseguirà con la somma che resterà in seno all'esecuzione.
Art. 496 c.p.c.: riduzione pignoramento; nell'ipotesi in cui il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese o crediti ex 495 c.p.c., il giudice, su istanza di parte, ne disporrà la riduzione,
soluzione possibile solo se il pignoramento sia su più beni , perché ovviamente in caso contrario non sarà possibile dividere a metà un pignoramento.
Dopo il pignoramento effettuato nelle forme indicate, deve esserci in un termine di almeno dieci giorni entro un massimo di novanta la richiesta di liquidazione del bene, fase della liquidazione che non ci sarà se il bene è una somma di denaro, caso in cui si passerà direttamente alla terza fase e cioè la distribuzione del ricavato; in tali casi si ha la cessazione dell'efficacia del pignoramento ex art 497 c.p.c. 11
1.3.5
Effetti
Gli effetti conservativi del pignoramento sono disciplinati dagli articoli 2912 e seguenti del c.c., lo scopo essenziale di tale disciplina è di evitare i due principali pericoli derivanti dal periodo che intercorre tra la richiesta di tutela esecutiva ed il momento in cui essa si realizza. Il primo pericolo, neutralizzato dalla custodia, è quello di eventuali modificazioni della realtà materiale sul bene; rischio che sarebbe ridotto a zero in virtù della sottrazione del bene mobile e della sua messa al sicuro; il secondo rischio è quello attinente alla titolarità del diritto pignorato avverso le ipotesi di atti dispositivi, idonei a sottrarre il bene dalla garanzia del credito. La disciplina di tali effetti, preordinati a quanto detto prima, può essere fatta analizzando le singole norme.
La prima norma è quella dell’art. 2912 c.c. “Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.”
Dal momento del pignoramento i frutti maturati successivamente
11 F.
P. LUISO, Diritto Processuale Civile 3, Il processo esecutivo, Giuffrè Editore,
verranno acquisiti all’esecuzione, in quanto il bene sarà affidato ad un custode che avrà l’obbligo dell’amministrazione di tali beni, da esercitare nell’interesse dell’esecuzione, facendo propri i relativi frutti
ex art. 1148 c.c. in base al quale i frutti sono percepiti dal possessore.
Nel caso in cui custode sia il debitore stesso egli non eserciterà più i suoi poteri come proprietario del bene ma come detenzione nell’interesse dei terzi.
Se il bene oggetto dell’esecuzione è un bene immobile, nel caso in cui esso sia in possesso dell’esecutato si applicherà il 2912 c.c. con tutta la disciplina dei frutti sopraindicata; nel caso in cui il bene sia in possesso di terzi il debitore esecutato non potrà essere il custode in quanto non ne aveva il possesso sin dall’inizio e di conseguenza i frutti continueranno ad essere percepiti dal possessore originario. In queste circostanze il possesso non è acquisito da nessuno, ma viene congelato; perché l’esecutato lo perde, però non lo acquista nessun’altro. Quello che s’instaura con il pignoramento è un diritto processuale e non sostanziale.
L’art. 2913 c.c. in base al quale “Non hanno effetto in pregiudizio
del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.”
Scopo della norma è di prevenire il rischio della concretizzazione della fattispecie ex art. 1153 c.c., attinente al mutamento della titolarità del diritto, in quanto il debitore esecutato potrebbe, alienando ad un terzo in buona fede, far nascere presso questi un diritto che travolge anche gli effetti del pignoramento. Per questa ragione il bene è affidato al custode, il quale avrà la disponibilità materiale del bene e potrà essere solo lui e nessun altro a porre in essere un’alienazione del genere. Lo strumento scelto per evitare il pregiudizio è quello dell’inefficacia relativa sul piano processuale:
l’alienazione trasferisce efficacemente la proprietà sul piano sostanziale erga omnes, ma l’atto sarà inidoneo a fondare l’opposizione ex 619 cpc per l’inefficacia di un atto di disposizione; infatti se questa verrà proposta sarà rigettata. Obiettivo di tale norma è far conservare al creditore procedente i diritti sul bene che spettavano all’esecutato.
L’art. 2914 c.c. “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore
pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento; le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa; le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso; anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.” Tale norma costituisce l’applicazione pratica della precedente,
dettando i criteri per la risoluzione dei conflitti tra l’esecuzione e gli aventi causa; nel caso in cui l’atto di pignoramento sia prioritario rispetto a quello di alienazione scatterà l’inefficacia del 2913 c.c., in caso contrario sarà l’acquirente ad avere la meglio. Un esempio chiarificatore può essere quello in cui vi sia A che pignora un bene a B e ci sia C che vanti diritti sul bene. In tale ipotesi, nel caso si tratti di beni immobili tra C e B prevale chi ha preventivamente trascritto il relativo atto; se si tratti di crediti, nel conflitto tra il pignorante ed il cessionario avrà la meglio chi abbia la priorità tra il pignoramento e la notificazione della cessione; nel caso di conflitto tra creditore pignorante e acquirente di beni mobili colui che ha acquistato il bene mobile prevale sul creditore quando ha conseguito il bene in buona fede prima del pignoramento, ovvero quando il suo acquisto risulta da un atto di data certa anteriore al pignoramento. Premettiamo che
se il debitore venda il bene mobile con data certa ma non abbia trasferito il possesso all’acquirente restando nella disponibilità del debitore e venga pignorato, la dimostrazione dell’acquisto con data certa anteriore al pignoramento farà trionfare l’acquirente in sede di opposizione di terzo; la medesima situazione in sede di pignoramento dove vi sia il creditore pignorante A, B è l’avente causa di C che è il debitore, se C vende il bene a B o B consegue in buona fede il possesso prevalendo su A, oppure B prevale su A in quanto ha un titolo di data certa anteriore al pignoramento. Il pignoramento di un bene alienato con atto di data certa anteriore al pignoramento, l’acquisto continua ad essere prevalente sull’acquisizione del possesso, in virtù di quanto precedentemente detto sul possesso che non verrà trasferito a nessuno ma si congelerà.
Il 2915 c.c. “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore
pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.” Il primo comma della norma detta il principio per cui
se un vincolo è trascritto prima della trascrizione dell’atto di acquisto prevarrà il vincolo; mentre qualora fosse scritto prima l’acquisto, sarà questo ad avere la meglio.
Il secondo comma invece per essere compreso necessita di un richiamo alla disciplina della trascrizione delle domande giudiziali; la trascrizione di queste produce effetti sia dal punto di vista processuale che da quello sostanziale. Sotto il profilo del processo, la
domanda dell’attore anteriore alla trascrizione dell’acquisto del terzo contro il convenuto ricade nell’art. 111 c.p.c. e di conseguenza la sentenza avrà efficacia anche nei confronti dell’avente causa del convenuto, mentre nel caso in cui è la trascrizione dell’atto ad essere preventiva, allora il terzo non sarà travolto dalla sentenza, quindi avrà un vantaggio processuale; l’attore, vittorioso nei confronti del convenuto sulla controversia attinente la proprietà, potrà solamente convenire in giudizio il terzo per affermare anche contro di lui di essere il proprietario; se il terzo, nell’ipotesi citata, è un creditore pignorante la sentenza sarà efficace nei confronti del terzo solamente se la domanda sia stata trascritta anteriormente al pignoramento; ma se al contrario la domanda sarà trascritta successivamente all’atto di pignoramento allora l’efficacia della sentenza verso il terzo verrà meno e non sarà efficace nemmeno nei confronti dell’aggiudicatario. In tale ipotesi se l’attore volesse ottenere una sentenza efficace verso il terzo, dovrà instaurare il contraddittorio nei confronti di questi, che nel caso in cui sia un creditore procedente dovrà essergli proposta la domanda solamente all’interno del processo esecutivo con l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
Sotto il profilo degli effetti sostanziali invece il terzo che trascrive preventivamente il proprio acquisto fa salvo il suo bene e non sarà tenuto restituire nulla, e qualora il terzo fosse un creditore pignorante acquisterà una posizione privilegiata ed intoccabile sul piano sostanziale; infatti in virtù della salvezza acquistata dal creditore pignorante con la preventiva trascrizione del pignoramento, l’eventuale opposizione da parte dell’attore sarà rigettata.
L’art. 2916 c.c. “Nella distribuzione della somma ricavata
dall'esecuzione non si tiene conto: delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; dei privilegi per la cui efficacia è