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CONCLUSIONI
La dichiarazione dei redditi precompilata, utilizzata già da tempo in molti Stati europei ed extra-europei, è stata introdotta in Italia in via sperimentale dall’anno 2015, allo scopo di dare attuazione a quel processo di semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, volto alla modernizzazione del Paese e al miglioramento della compliance fiscale.
La riuscita dell’”operazione precompilata” dipende, in primo luogo, dalla disponibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una banca dati il più possibile completa e aggiornata. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, che predispone le dichiarazioni precompilate, può contare su un ricco patrimonio informativo contenuto nell’Anagrafe tributaria, la banca dati utilizzata per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fiscalità dei contribuenti in possesso del codice fiscale. Il funzionamento del sistema di precompilazione dipende, poi, dal grado di approfondimento dei dati provenienti dai soggetti terzi e dall’efficacia ed efficienza del processo di trasmissione delle informazioni reddituali, patrimoniali e relative agli oneri deducibili e detraibili.
La predisposizione della dichiarazione, infatti, costituisce il punto di arrivo di un complesso sistema di incrocio di informazioni, tanto più efficace quanto più completi e aggiornati risultano i dati in possesso dell’Anagrafe tributaria e quanto più preciso e tempestivo risulta il flusso di dati pervenuti all’Amministrazione da parte dei soggetti terzi. Tuttavia, la necessità di reperimento di una notevole quantità di informazioni in tempi relativamente brevi, determina inevitabilmente un aggravio in termini di adempimenti nei confronti dei soggetti che sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione le informazioni richieste. Tale ripercussione fa da contraltare all’auspicata semplificazione a beneficio dei contribuenti, ma è inevitabile ai fini del funzionamento del complesso sistema di predisposizione delle dichiarazioni.
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Il fine ultimo del progetto di precompilazione è la predisposizione di dichiarazioni corrette ed esaustive, tali da poter essere accettate dai contribuenti senza necessità di operare modifiche, con notevoli vantaggi in termini di minori costi ed oneri connessi agli adempimenti dichiarativi. Merita sottolineare, tuttavia, che i contribuenti non sono gli unici beneficiari dei vantaggi connessi al buon funzionamento del sistema. E’possibile, infatti, riscontrarne benefici anche a favore della stessa Amministrazione finanziaria, che potrà conseguentemente ridurre i controlli formali e di liquidazione, spostando le risorse disponibili verso controlli di natura sostanziale e concentrando i relativi sforzi su posizioni dove è più probabile che si annidi l’evasione. In questa prospettiva, un contributo importante è dato dall’attività di assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti, che con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni offrono una garanzia della correttezza dei dati in esse contenuti, consolidando il ruolo di operatori specializzati su cui l’Amministrazione può fare affidamento in un’ottica di collaborazione.
Con riferimento a tali ultimi soggetti, però, occorre ribadire come il nuovo sistema di responsabilità introdotto con le modifiche apportate alla disciplina del modello 730, in base al quale il pagamento dell’imposta - e non solo di sanzioni e interessi - in caso di errori che comportano l’infedeltà del visto di conformità, è traslato in capo agli intermediari stessi, desti non pochi dubbi in termini di incostituzionalità della norma che lo prevede. Probabilmente, sarebbe opportuno ripensare al sistema di responsabilità che si è venuto a configurare, conformandolo al principio secondo cui le imposte sono in ogni caso a carico del contribuente, nel rispetto dell’articolo 53 della Costituzione.
Come è stato anticipato, il progetto avviato di recente nel nostro Paese sta attualmente attraversando una fase di sperimentazione: la precompilazione concerne il solo modello 730, rivolto ad una determinata categoria di contribuenti (dipendenti e pensionati) e contiene solo alcune delle spese detraibili o deducibili che è possibile indicare in dichiarazione (comunicate da banche, assicurazioni, enti previdenziali). Tuttavia, già a partire dall’anno 2016, le dichiarazioni predisposte dall’Agenzia delle entrate per l’anno d’imposta 2015 conterranno
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anche i dati relativi alle spese sanitarie, che di norma interessano una cospicua fetta di destinatari del 730 precompilato. Si presume, pertanto, che il numero di dichiarazioni accettate senza modifiche nel prossimo anno di sperimentazione subisca un incremento notevole.
Infine, si auspica che, con l’ausilio di mezzi di informatizzazione e di telecomunicazione sempre più evoluti, il sistema di precompilazione possa coinvolgere, in futuro, altri modelli dichiarativi e, quindi, una più vasta platea di contribuenti.