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Certificazione Materiali (base) e Prodotti: (Regola generale) - punto 11.1

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(1)

11.3 – Acciaio

11.3.2 – Acciaio per calcestruzzo armato

11.3.3 – Acciaio per calcestruzzo armato precompresso 11.3.4 – Acciaio per strutture metalliche e per strutture

composte

NTC 2018 - Cap. 11

MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Certificazione Materiali (base) e Prodotti:

(Regola generale) - punto 11.1

Acciaio per Strutture metalliche : Caso A (marcatura CE)

(tranne: lamiere sottili zincate secondo EN 10346, palancole)

Acciaio c.a/c.a.p.: Caso B (Qualificazione Nazionale)

(2)

1

Cap. 11.3.1.2 (Qualificazione nazionale – Caso B)

«prescrizioni comuni a tutti i tipi di acciaio»

«Controlli di produzione in fabbrica e procedure di qualificazione»

Istanza di qualificazione documentata

Istruttoria (esame documentale)

Prove di qualificazione su base statistica

(laboratorio di cui all’art. 59 DPR 380/2001)

Verifica ispettiva (obbligatoria) presso lo stabilimento di produzione

Rilascio dell’Attestato di qualificazione con validità 5 anni

(3)

«Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile.

«Elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo e dalla impossibilità di manomissione.

«Obbligo del marchio di laminazione per barre e rotoli per c.a.

«La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.»

2

Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità

dei prodotti qualificati

(4)

3

Acciaio per Strutture metalliche : Caso A (marcatura CE) UNI EN 10027-1

Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati

(5)

Esempi di possibile

marchiatura di laminazione su profili IPE, HE, UPN

4

Il passo del marchio dipende dalla dimensione del profilo.

Generalmente varia da un minimo di 1,3 m ad un massimo di 3 m.

Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità

dei prodotti qualificati

(6)

Esempi di possibile marchiatura su lamiere

5

Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità

dei prodotti qualificati

(7)

Esempi di possibile marchiatura su lamiere

Cap. 11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità

dei prodotti qualificati

(8)

7

La norma europea armonizzata EN 10080/2005 è (in prospettiva) il

riferimento specifico per l’acciaio da c.a. e la marcatura CE degli stessi.

•La norma comprende: prodotti di acciaio saldabile (barre diritte, rotoli, bobine, reti

•elettrosaldate e tralicci);

•La norma non comprende: prodotti resistenti alla corrosione (inox, zincato e rivestito).

La norma EN 10080 è stata pubblicata dal CEN il 1° Maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) il 14 dicembre 2005.

Il periodo di coesistenza (con le Norme Tecniche nazionali) era fissato all’1 Settembre 2006 e si sarebbe concluso l’1 Giugno 2007: dopo questa data solo i prodotti marcati CE e conformi alla EN 10080 sarebbero potuti circolare ed essere impiegati

Attualmente l’applicazione della Norma EN 10080 è stata rimandata (prEN10080-2017):

- Motivazioni tecniche (osservazioni Italia su parametri Duttilità)

- Motivazioni giuridico-amministrative (Sentenza Corte Giustizia Europea «Sentenza Elliot»

Cap. 11.3.2 – Acciaio per calcestruzzo armato

(9)

8 Simbolo Fabbricante: Paese Origine e Works number Simbolo Product number

Identificazione del produttore (minimo ogni 1,5m)

(10)

9

(11)

Esempi di marchiatura (nazionale) su acciaio da c.a. in barre

10

(12)

Esempi di marchiatura (nazionale) su acciaio da c.a. in rotoli (trafilato)

11

(13)

Cap. 11 . MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

12

Materiale base:

Carpenterie Caso A (marcatura CE)

Lavorazione secondo Marcatura CE (EN 1090-1)

Acciai da c.a. e Materiali da carpenteria (esclusi da CE):

Caso B (Qualificazione Nazionale)

Lavorazione secondo Qualificazione nazionale (punto 11.3.1.7 delle NTC 2018)

La filiera dei Prodotti strutturali in acciaio (carpenterie – Acciai ca)

Materiale Base Centro trasformazione Cantiere

(Produttori-Acciaierie) (punto 11.3.1.7)

(14)

13

(15)

Prodotti in acciaio e in alluminio per le opere di costruzione che non richiedono la conformità alla norma EN 1090

(elenco non esaustivo)

(L’elenco è stato pubblicato dalla Commissione Europea il 7 luglio 2014 in apposita FAQ)

EN 1090 e STRUTTURE IN ACCIAIO

• Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti strutturali per opere di costruzione secondo EN 15088

• Cuscinetti e componenti in acciaio utilizzati nei cuscinetti secondo EN 1337

• Rivetti

• Cabine e armadi elettrici

• Cavi, corde e fili

• Getti

• Dispositivi fissi di segnaletica stradale ad eccezione dei portali

• Kit per il rivestimento delle facciate secondo ETAG 034

• Tubi formati a freddo di acciaio secondo EN 10219-1

• Componenti per controsoffitti

• Facciate continue secondo EN 13830

• Porte

• Giunti di dilatazione per ponti stradali secondo ETAG 032 e ETA pertinenti

• Tende esterne secondo EN 13561

• Recinzioni e ringhiere non strutturali

• Elementi di fissaggio incollati a strutture in legno

• Piastre di fissaggio e altri elementi di fissaggio gettati in calcestruzzo non coperti da codici di progettazione

• Aste portabandiera

• Forgiati

• Tiranti di fondazione (Tirafondi), scarpe di pilastri (bicchieri fondazione)

• Camini in acciaio secondo EN 13084-7

• Lamiere completamente supportate per coperture, facciate e rivestimenti secondo EN 14783

• Cancelli

• Ganci e staffe per muratura secondo EN 845-1

•Tubolari in acciaio finiti a caldo secondo la norma EN 10210-1 14

(16)

• Prodotti piatti e sezioni in acciaio laminati a caldo secondo EN 10025-1

• Porte e portoni per uso industriale e commerciale da garage - senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo secondo EN 13241-1

• Pali per illuminazione pubblica secondo EN 40-5

• Architravi per murature secondo la norma EN 845-2

• Ancoraggi metallici per muratura secondo EN 845-1

• Ancoraggi metallici per calcestruzzo secondo ETAG 001

• Ancoraggi metallici per muratura secondo ETAG 029

• Camini metallici secondo EN 1856-1

• Strutture metalliche prefabbricate in kit secondo ETAG 025

• Componenti e telai in acciaio per cartongesso secondo EN 14195

• Rivestimenti metallici secondo EN 1856-2

• Bulloni non pre-caricabili secondo EN 15048

• Ornamenti

•Porte pedonali, industriali, commerciali, porte da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - caratteristiche di resistenza antincendio e/o controllo del fumo secondo EN 16034

• Pali se non prefabbricati (Piles if not fabricated) Micropali

• Condotte e tubazioni

• Elementi di fissaggio per pistole sparachiodi

• Unità immobiliari prefabbricate secondo ETAG 023

• Kit di scale prefabbricate secondo ETAG 008

• Impianti a fune in acciaio e acciaio inox prefabbricati con terminali

• Sistemi di tiraggio prefabbricati con ETA

• Bulloni precaricabili secondo EN 14399-1

• Recipienti a pressione esclusa la struttura di supporto

• Binari o traversine per i sistemi ferroviari

• Rinforzi in acciaio per calcestruzzo o muratura

• Parapetti stradali, barriere di sicurezza, dissuasori d'urto secondo EN 1317-5

• Prodotti di sicurezza per tetti incluse scale e passerelle

• Ponteggi

• Sculture (opere d'arte in metallo)

• Viti autoforanti e viti autofilettanti

Workshop UniTN: EN 1090 e TRUTTURE IN ACCIAIO

15

(17)

• Pannelli isolanti autoportanti (pannelli sandwich) secondo EN 14509

• Lamiere autoportanti per coperture, facciate e rivestimenti secondo EN 14782 usate in classe strutturale III, come definito nella EN 1993- 1-3 e EN 1999-1-4.

• Palancole secondo pr EN 10248-1 e prEN 10249-1

• Chiusure oscuranti secondo EN 13659

• Lamiere e nastri in acciaio inox secondo EN 10088-4

• Barre in acciaio inox, aste, fili, profilati secondo EN 10088-5

• Componenti ed elementi in acciaio e in alluminio prodotti in cantiere

• Scale, passerelle e recinzioni in acciaio e in alluminio facenti parte di una macchina

• Getti in acciaio per impieghi strutturali secondo EN 10340

• Acciai da bonifica per costruzioni secondo EN 10343

• Architravi in acciaio secondo EN 845-2

• Componenti strutturali per gru

• Componenti strutturali per strutture offshore

• Pannelli sandwich a faccia metallica strutturali

• Serbatoi - Serbatoi di acciaio prefabbricati secondo EN 12285-2

• Componenti artigianali di tipo tradizionale e non strutturali (ad es. paline segnavento, cassette delle lettere, rastrelliere per biciclette, recinzioni)

• Supporti per segnaletica stradale secondo EN 12899-1

• Connettori per strutture in legno secondo EN 14545

• Elementi di fissaggio tipo tassello per legno secondo EN 14592

Workshop UniTN: EN 1090 e TRUTTURE IN ACCIAIO

16

(18)

Da Circolare esplicativa:

•Obbligo di marcatura CE (caso A o caso C con ETA

– Valutazione Tecnica Europea

) – (accertarsi del possesso della marcatura CE);

– Copia della DoP, riportante la data di spedizione ed il destinatario;

– Copia del certificato di controllo interno 3.1 (UNI EN 10204) del lotto di materiale fornito

– Documento di trasporto con riferimento alla DoP

(oltre a data di spedizione e riferimento alla quantità, al tipo di acciaio e al destinatario).

• Nel caso non sussista l’obbligo di marcatura CE (caso B)

– Copia dell’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale

(ovvia prassi: riportante un timbro con almeno la data di spedizione ed il destinatario)

– Copia del certificato di controllo interno 3.1 (UNI EN 10204) del lotto di materiale fornito

– Documento di trasporto con riferimento all’attestato di qualificazione

(«oltre a

data di spedizione e riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate e al destinatario»).

17

11.3.1.5 Documentazione di accompagnamento

(degli acciai qualificati)

(19)

Le forniture effettuate da un «distributore» devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal «fabbricante» e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso.

Circolare (p.to C 11.3.1.5) ribadisce: Se la fornitura proviene da un «commerciante intermedio» deve essere accompagnata da :

–copia dei documenti rilasciati dal «produttore»

–«completati» con il riferimento al DdT del commerciante

(prassi: sui documenti forniti dal Fabbricante il «commerciante intermedio» deve riportare i riferimenti al Ddt di consegna del produttore e al DdT di consegna da parte del commerciante).

Il CdT deve accertarsi della completezza e verificare la regolarità dei documenti in entrata

18

11.3.1.5 Documentazione di accompagnamento

(degli acciai qualificati)

(20)

19

11.3.1.5 Documentazione di accompagnamento (degli acciai qualificati)

Esempio di

Certificato di ispezione 3.1 (EN 10204)

• Indicazione del Produttore e indirizzo stabilimento di produzione.

• Numero certificato e data.

• Acquirente.

• Norma di riferimento.

• Numero di colata, tipologia profilo e caratteristiche geometriche

• Analisi chimica.

• Risultati prove meccaniche.

• Eventuale logo CE.

(21)

«In considerazione dell’impiego ormai generalizzato degli strumenti informatici, in particolare fruibili attraverso piattaforme “on line” su canale Internet, può non essere necessario che tra i documenti di accompagnamento forniti dal “produttore” compaiano anche la copia dei certificati di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito, purché tali certificati siano resi disponibili, su richiesta del Direttore tecnico del Centro di Trasformazione e/o dal Direttore dei lavori dell’opera di destinazione, anche attraverso i canali informatici di cui sopra»

20

11.3.1.5 Documentazione di accompagnamento (degli acciai qualificati) Circolare esplicativa

Certificato di ispezione 3.1 (EN 10204)

Certificati laboratorio autorizzato (controlli interni periodici)

«Gli stabilimenti di produzione (Produttori) di acciai qualificati, caso B, non sono tenuti ad allegare alle forniture copia dei Certificati rilasciati dal Laboratorio incaricato che effettua i controlli periodici di qualità.

Si precisa infatti, al riguardo, che i predetti Certificati non sono significativi ai fini della fornitura, trattandosi di documenti riservati al Servizio Tecnico Centrale per i controlli finalizzati al mantenimento e rinnovo della qualificazione. Tali Certificati, peraltro, non possono sostituire i Certificati relativi alle prove effettuate a cura del Direttore dei Lavori, che devono essere rilasciati dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 nell’ambito dei controlli obbligatori di cantiere»

(22)

CENTRO DI TRASFORMAZIONE

• Può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5.

• Deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme.

• Il Sistema di Gestione della Qualità del prodotto deve essere

in coerenza con UNI EN ISO

9001, certificato da organismo terzo indipendente (che opera in coerenza con le norme UNI CEI ISO/IEC 17021)

• Il DT di stabilimento deve essere abilitato all’esercizio di idonea professione tecnica.

• Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.

• I centri di trasformazione sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario.

(Qualificazione nazionale)

CENTRI DI TRASFORMAZIONE NTC 11.3.1.7

21

(23)

«adozione di tutta una serie di misure e di accorgimenti tecnici ed organizzativi, volti a garantire il mantenimento di un adeguato livello di controllo e verifica sull’intero processo produttivo e di lavorazione»

• apposito archivio delle commesse adeguatamente verificabile su richiesta degli aventi titolo (Direzione lavori, Ispettori del STC)

(

vedi Punto 11.3.1.4: intermediari, documenti accompagnamento disponibili per 10 anni)

• Esemplificazione di indicazioni tecniche e specifiche di lavorazione;

• Indica i riferimenti:

 UNI EN 13670 (Esecuzione di strutture in calcestruzzo):

 Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale (edizione 2017, pubblicate dal Consiglio Superiore dei LL.PP.)

 Nb EC2 e i relativi Annessi nazionali offrono indicazioni coerenti con NTC per quanto riguarda le dimensioni dei mandrini per la realizzazione di staffe, uncini, barre piegate

(Qualificazione nazionale) CENTRI DI TRASFORMAZIONE Circolare esplicativa: C.11.3.1.7

22

(24)

• (Capitolo 6 Armature lente) Si articola in 5 sottocapitoli :

6.1 Generalità: i requisiti normativi valgono sia per armature lavorate in cantiere sia per quelle prefabbricate

6.2 Materiali

6.3 Taglio, piega, trasporto e stoccaggio 6.4 Saldature (Welding)

6.5 Posa e giunti (Jointsand placing)

L’AnnexD fornisce poi dettagli sui capitoli 6.2 e 6.3

• (Capitolo 6.2 Materiali )

Per gli acciai si rimanda alle normative nazionali ed europee rammentando che devono essere chiaramente identificabili

Leggera ruggine superficiale è accettabile

Le caratteristiche di ancoraggi e giunzioni meccaniche e di materiali diversi dagli acciai devono essere precisate nelle “execution specification” (Progettista)

Acciai zincati devono essere passivati

Vengono forniti dettagli relativi all’utilizzo dei distanziatori

UNI EN 13670

23

(25)

(Capitolo 6.3 Taglio, piega, trasporto e stoccaggio)

Le operazioni di taglio, piegatura, trasporto, stoccaggio ed eventuale saldatura delle armature devono essere conformi a quanto indicato nelle “execution specification”

(Progettista)

Le armature non devono essere danneggiate durante la movimentazione e devono essere stoccate non a contatto col terreno

Ampi dettagli vengono forniti riguardo ai requisiti per la piegatura; in particolare la

piegatura di barre a temperature inferiori a -5°deve essere soggetta a specifica procedura (in

“execution specification”) approvata da DL

La piegatura tramite riscaldamento non è permessa;

La sagomatura delle barre deve rispettare regole precise ( fra le quali l’utilizzo di mandrini adeguati)

(Capitolo 6.4 saldature)

Le saldature sono permesse su acciai classificati saldabili

Le saldature strutturali (portanti) di armature fra di loro e con acciaio strutturale devono essere effettuate in accordo con la UNI EN ISO 17660-1

Le saldature non strutturali (non portanti) di armature fra di loro e con acciaio strutturale devono essere effettuate in accordo con la UNI EN ISO 17660-2

UNI EN 13670

24

(26)

Dimensioni minime per i mandrini di piegatura per i processi di sagomatura

Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale

25

«Qualora i disegni esecutivi riportino sagome con angoli e dimensioni incompatibili con i mandrini minimi di cui alla Tabella – e non sia esplicitata per le stesse apposita autorizzazione di eseguire la sagomatura in deroga alla Norma da parte del Progettista o della Direzione Lavori del cantiere a cui sono destinate le armature – il presagomatore è tenuto a modificare le stesse, laddove la struttura di destinazione lo consenta, affinché rientrino nei parametri di sagomatura richiesti dalla Norma o, in caso contrario, a non realizzarle fintanto che gli venga inviata dal proprio Cliente l’autorizzazione di cui sopra.»

«Le modalità operative di sagomatura devono essere definite nelle procedure/istruzioni di lavorazione»

(27)

I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività.

Il STC con il rilascio dell’ Attestato di denuncia attività attesta l’avvenuta dichiarazione di cui sopra.

NTC 2018: la conferma annuale dell’attività al STC, non è più dovuta

Ma:

sono tenuti a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della denuncia di attività

devono comunicare al Servizio Tecnico Centrale le eventuali variazioni apportate al processo di produzione depositato.

26

(28)

27

(29)

28

(30)

29

Cap. 11.3.1.7 Rilascio Attestato di denuncia attività

Istanza documentata Esame istruttorio

(eventuale) Verifica ispettiva presso lo stabilimento

Rilascio dell’Attestato (senza scadenza)

(31)

CENTRI DI TRASFORMAZIONE

NTC 11.3.1.7

(32)

http://sicurnet2.cslp.it

31

(33)

«Si definisce Centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per calcestruzzo armato precompresso, un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal fabbricante di acciaio elementi base (fili, trecce, trefoli, barre, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere per la messa in opera»

Si applicano le disposizioni relative ai Centri di Trasformazione di cui al § 11.3.1.7.

Va effettuato un prelievo di 3 saggi ogni 30 t della stessa categoria di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive

11.3.3.4 – Centri trasformazione

32

11.3.3 Acciaio per c.a.p

(34)

tre forme di controllo obbligatorie:

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;

(Circolare esplicativa n.7/2019: lotto di produzione = colata)

- nei centri di trasformazione;

(Circolare: «forniture di materiale lavorato»);

- di accettazione in cantiere;

(Circolare: lotti di spedizione).

Definizioni

Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.

Da NTC2008:

Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

11.3.1.1 – Controlli

33

11.3.1 Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio

(35)

I produttori ed i successivi intermediari (anche CdT) devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o confezione) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale

34

11.3.1 Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio

11.3.1.4 – Identificazione e rintracciabilità

Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la

conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette

di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

(36)

Prove da effettuare prima dell’invio in cantiere, a cura di laboratorio autorizzato (art.59 DPR 380/01)

a) barre (trazione e piegamento/raddrizzamento) ogni 90 t

della stessa classe di acciaio dello stesso stabilimento

anche se con forniture successive

b) rotoli (anche verifica dell’area di nervatura o dentellatura: metodo geometrico norma UNI EN ISO 15630-1:2010)

ogni 30 t

per ogni macchina per ogni diam. lavorato

della stessa classe di acciaio dello stesso stabilimento

anche se con forniture successive

Il campionamento deve garantire che nell’arco di 3 mesi vengano controllati tutti i fornitori e tutti i diametri per ogni tipologia di acciaio e tutte le macchine raddrizzatrici.

Se non si raggiungono le quantità indicate, almeno 1 controllo ogni giorno di lavorazione

Ciascun «prelievo» (o «controllo») è costituito da 3 «campioni» o spezzoni (stesso diametro) per stesso stabilimento e stessa classe di acciaio

35

11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a.

nei Centri di Trasformazione

(37)

Prove da effettuare:

dopo le lavorazioni e le piegature (dopo il raddrizzamento per rotoli) (*) prima dell’invio in cantiere (**)

Il Direttore di Stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito Registro (di cui deve essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo) (***)

Circolare:

(*) - prelievo dopo lavorazioni: «Ciò non vuol dire che i saggi da sottoporre a prova debbano essere necessariamente ottenuti da ferri piegati e poi raddrizzati, bensì che il Direttore di stabilimento sceglie gli spezzoni di barra da prelevare da una sagoma opportuna nella quale sia presente comunque un tratto rettilineo di lunghezza idonea in accordo a UNIEN ISO 6892-1 (in genere superiore ad un metro), dal quale prelevare lo spezzone, non piegato, da sottoporre a prova.

(**) - prove prima dell’invio in cantiere: «discende dalla ovvia necessità di poter utilmente intervenire, in caso di esiti negativi delle prove, sulla singola fornitura prima che il materiale sia effettivamente impiegato e posto in opera. Le criticità che possano presentarsi in situazioni di ritardo nell’inoltro della certificazione ufficiale da parte del laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. 380/01, sono risolvibili ad esempio attraverso l’implementazione di procedure che prevedano la redazione di rapporti di prova preliminari e il loro tempestivo inoltro al centro di trasformazione, ovvero la consegna del materiale al cantiere di destinazione con apposita clausola, o riserva, relativa al corretto utilizzo del materiale in accordo con la vigente normativa Tecnica». (v. Doc accompagnamento)

(***) - compilazione del Registro prove: «deve essere curata direttamente dal Direttore di stabilimento, che lo firma per validazione; anche in caso di registro in formato elettronico, occorre la necessaria formalizzazione con metodi adeguati (firma elettronica)»

36

11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a.

nei Centri di Trasformazione

(38)

Qualora il risultato di una delle suddette prove non sia conforme [resistenza, allungamento, piegamento e

aderenza], il direttore tecnico dispone la ripetizione della prova su 6 ulteriori

campioni dello stesso diametro.

Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve estendersi, previo avviso al fabbricante,

a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula

generale valida per i controlli sistematici in stabilimento (v.p.to 11.3.2.10.1.3 – Prove di qualificazione/Procedura di valutazione).

L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al fabbricante, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua produzione.

Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità,

aderenza e distacco al nodo saldato: un

singolo risultato negativo sul primo prelievo comporta l’esame di 6 nuovi campioni dello stesso diametro, un ulteriore singolo risultato negativo comporta l’inidoneità della partita.

Circolare: «la norma prevede che analoghi controlli siano effettuati anche per il distacco al nodo saldato. Poiché il successivo punto 11.3.2.11 delle norme non indica specifiche frequenze per tale tipo di prova, sarà cura del singolo Centro predisporre al riguardo apposite Procedure /Istruzioni, tenendo presente quanto espressamente indicato dalla norma»

Inoltre il direttore tecnico deve comunicare il risultato anomalo sia al laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato dal Servizio tecnico centrale del controllo in stabilimento, sia al Servizio tecnico centrale stesso.

37

11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a.

nei Centri di Trasformazione

(39)

38

«Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto.

Per i processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea applicabile»

Processi di saldatura e qualificazione del personale - normativa di riferimento:

EN ISO 17660 - Saldatura degli acciai d'armatura (Parte 1/2: Giunti saldati destinati /non destinati alla trasmissione del carico)

norma Non Armonizzata;

citata in NTC 2018 (ancoraggio barre cap.4.1.6 –dettagli costruttivi; reti e tralicci 11.3.2.5; 11.3.3 Acciaio da cap): non cogente in altre parti delle NTC

Centri di trasformazione: Controllo sulle saldature (11.3.1.7)

Istruttoria STC: solo dichiarazione su assenza di saldature strutturali

Opportunità di Procedure apposite

(40)

L’assemblaggio o unione di due barre d’armatura può essere effettuato mediante dispositivi, o giunzioni meccaniche, che ne garantiscano la continuità.

Tali giunzioni meccaniche devono essere marchiate, tracciabili e messe in opera in accordo alle apposite istruzioni di installazione e, qualora non marcate CE, devono soddisfare i requisiti contenuti nella norma UNI 11240-1:2018.

Le prove sulle giunzioni meccaniche devono essere eseguite in accordo alla norma UNI 11240- 2:2018.

Ai fini della qualificazione di tali prodotti si applica il caso C) del paragrafo 11.1

[Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure

“Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici]

Le prove di accettazione in cantiere devono essere effettuate in conformità alla norma UNI 11240-2:2018 (secondo le usuali modalità di cui al §11.3.4.11.3).

39

11.3.2.9 Giunzioni meccaniche

(41)

I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:

– l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

– una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;

– l’identificazione del Centro di Trasformazione;

– l’identificazione della fornitura cui le prove si riferiscono e l’indicazione dei giorni in cui è stata lavorata;

– il nominativo del Direttore Tecnico che richiede la prova;

– la descrizione e l’identificazione dei campioni da provare;

– la data di prelievo dei campioni da provare;

– la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

– l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;

– le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;

– i valori delle grandezze misurate e l’esito delle prove di piegamento.

40

11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a. nei Centri di Trasformazione

Prove eseguite da Laboratori di cui all’art. 59 DPR 380/2001. Certificati

(42)

I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo di cui al §11.3.1.4, rilevato sui campioni da sottoporre a prova a cura del laboratorio incaricato dei controlli.

Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, di ciò deve essere riportata specifica annotazione sul certificato stesso; detti certificati, pertanto, non sono validi ai sensi delle presenti norme. Il lotto deve essere, quindi, respinto e tale non conformità deve essere segnalata al Servizio Tecnico Centrale

Già espresso in p.to 11.3.1.4: «Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il STC le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle NTC e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale».

41

11.3.2.10.3 Controllo su acciai da c.a. nei Centri di Trasformazione

Prove eseguite da Laboratori di cui all’art. 59 DPR 380/2001. Certificati

(43)

(responsabilità del Direttore Lavori)

Sono obbligatori e devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale;

Deve essere effettuato un «prelievo di tre campioni» (spezzoni) ogni 30 t di acciaio della stessa classe, proveniente da stesso stabilimento di produzione o CdT, anche se con forniture successive;

Circolare: «prelievo di 3 saggi» dello stesso diametro, variando diametro nei controlli successivi

«Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso dei requisiti previsti al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di accettazione prescritti al presente paragrafo. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove da effettuarsi presso il laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato delle prove di accettazione in cantiere, siano effettivamente quelli prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove contenente l’indicazione delle strutture cui si riferisce ciascun prelievo.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.»

NB Redigere il Verbale di prelievo

Naturalmente, il Direttore dei Lavori non può utilizzare quali prove di accettazione le prove effettuate dal Centro di Trasformazione.

42

11.3.2.12 – Controlli di accettazione in cantiere

(44)

– (Etichetta) – (DdT)

a)Dichiarazione su documento di trasporto degli estremi dell’Attestato di avvenuta dichiarazione di attività rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale recante il logo o il marchio del Centro di Trasformazione;

b)Attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno (di cui ai paragrafi specifici relativi a ciascun prodotto: §11.3.2.10.3, §11.3.3.5.3, §11.3.4.11.2), del centro di trasformazione con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.

[prassi: attestazione anche su ddT]

c) Dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del cap. 11.3.1.5. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del CdT è consegnata al Direttore dei lavori, se richiesta.

[prassi: attestazione anche su ddT (Circolare al punto C.11.3.1.7 lo suggerisce)]

Il Centro di trasformazione fornisce copia della documentazione di cui ai precedenti punti b) e c) in caso di richiesta delle competenti autorità di vigilanza.

Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda può prendere visione del Registro di cui al § 11.3.2.10.3

43

(11.3.1.7) Documentazione di accompagnamento materiali provenienti dai C. d T.

(45)

Inoltre:

– (visto: Circolare punto C.11.3.2.10.3, annotazione su prove da effettuare prima della consegna) : «consegna del materiale al cantiere di destinazione con apposita clausola, o riserva, relativa al corretto utilizzo del materiale in accordo con la vigente normativa Tecnica»

– sarebbe opportuno allegare: Distinta ferri con Lista di rintracciabilità (riferimento ad acciai impiegati)

– Circolare punto C.11.3.1.7: Documentazione di accompagnamento a disposizione del cliente «attraverso canali informatici» (digitalizzata su sito)

Importanza correttezza doc:

- Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra e rifiutare eventuali forniture non conformi.

- Gli atti di cui sopra sono consegnati al Collaudatore, che dovrà riportare nel certificato di collaudo gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.

(11.3.1.7) Documentazione di accompagnamento materiali provenienti dai C. d T.

(46)

45

E’ prevista la sospensione o, nei casi più gravi o di recidiva, la revoca dell’Attestato di Denuncia dell’attività del centro di trasformazione qualora il Servizio Tecnico Centrale accerti difformità fra i documenti forniti e l’attività effettivamente svolta, la non veridicità delle dichiarazioni prestate oppure la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella vigente normativa tecnica.

(11.3.1.7) Attività di vigilanza STC

(47)

Consiglio Superiore del LL.PP.- Servizio Tecnico Centrale

Ing. Marco PANECALDO

Dirigente della Divisione Tecnica III del STC marco.panecaldo@mit.gov.it

… Grazie per l’attenzione e …

BUON LAVORO

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