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DIRITTO ECCLESIASTICO

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Academic year: 2022

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Fabio FRANCESCHI – Melinda NARDELLA

COMPENDIO di

DIRITTO

ECCLESIASTICO

Aggiornato a:

• D.l. 14 gennaio 2021, n. 2: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

• Cass. civ., sez. VI, ord. 1° dicembre 2020, n. 27447: Enti reli- giosi ed esenzione Tasi

• Cass. civ., sez. I., sent. 11 novembre 2020, n. 25310: “Kafa- lah” negoziale e ricongiungimento familiare

• Cass. civ., sez. lav., ord. 18 settembre 2020, n. 19618: Espo- sizione del crocifisso nelle aule scolastiche

X edizione

2021

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Secondo la dottrina tradizionale “enti centrali” sono quegli enti dotati di personalità giuridica che costituiscono la Santa Sede in senso lato (Congregazioni, Tribunali, Uffici della Santa Sede). La norma di riferimento è l’art. 11 del Trattato del 1929, la quale va intesa quale divieto di intromissione dello Stato nelle attività relative all’alto magistero della Chiesa, e non quale immunità dalla giurisdizione italiana qualora gli enti centrali o i loro amministratori compiano atti giuridicamente rilevanti per l’ordinamento italiano.

11. I RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA SANTA SEDE E DE- GLI ENTI CENTRALI.

I rapporti di lavoro dei dipendenti vaticani sono sottoposti ad un particolare regime fiscale.

Secondo il dettato dell’art. 17 Tratt. le retribuzioni di qualsiasi tipo corrisposte ai dipendenti, anche non di ruolo, della Santa Sede, degli enti centrali della Chiesa e degli enti gestiti in forma diretta dalla stessa, sono esenti da tributi nei confronti della Repubblica italiana e di ogni eventuale diverso ente.

Per la gestione dei rapporti di lavoro presso la Sede apostolica nel 1989 è stato istituito l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), avente specifica competenza in materia di «lavoro, in tutte le sue forme ed espressioni, prestato dal personale alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica» (art. 2, Statuto).

Le principali funzioni svolte dell’ULSA sono, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto:

• favorire il miglioramento delle condizioni economiche, assistenziali e previdenziali dei dipendenti;

• promuovere la conciliazione, e, in mancanza, procedere alla decisione delle controversie individuali, plurime o collettive, in TI RICORDI CHE…

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CAPITOLO VI | LA SANTA SEDE E LO STATO CITTÀ DEL VATICANO

materia di lavoro fra l’amministrazione e i suoi dipendenti (o ex- dipendenti). La conciliazione si svolge davanti al Direttore dell’ufficio. In caso di esito negativo, la controversia viene sottoposta all’esame e alla decisione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, i cui componenti sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato.

Problemi peculiari sono sorti in relazione alla sussistenza (o meno) della giurisdizione italiana sulle controversie di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e/o dello Stato della Città del Vaticano, che svolgono le loro prestazioni nel territorio italiano.

La giurisprudenza, al riguardo, ha ritenuto doversi all’uopo applicare l’orientamento già adottato nei rapporti di lavoro di dipendenti italiani con ambasciate straniere, distinguendo tra:

• mansioni istituzionali, ove l’impiegato svolga un’attività propria della organizzazione a cui appartiene (come, p.e., un giornalista della radio vaticana), nel qual caso è stata esclusa la competenza della giurisdizione italiana per le controversie di lavoro, salvo quelle aventi natura meramente patrimoniale;

• mansioni comuni (o neutre), ove l’impiegato svolga un’attività che potrebbe essere prestata in favore di un qualsiasi altro datore di lavoro (come, p.e., il lavoro di autista, di segreteria, ecc.), nel qual caso è stata, invece, riconosciuta la competenza della giurisdizione italiana.

LAGIURISPRUDENZAPIÙSIGNIFICATIVA

CONTROVERSIE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA SANTA SEDE E GIURISDI- ZIONE ITALIANA

La Corte Suprema, pronunciandosi in merito ad una controversia insorta tra un dipendente svolgente mansioni di tipografo e una Università pontificia, ha ritenuto sussistente la competenza giurisdizionale italiana, individuando nell’attività di tipografo una mansione comune, ossia un’attività non strettamente connessa ai fini istituzionali dell’ente. La Corte ha affermato, in tal modo, il

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principio dell’inapplicabilità della immunità giurisdizionale prevista dall’art. 11 Tratt. per gli enti centrali della Chiesa cattolica alle controversie di lavoro aventi ad oggetto mansioni svolte da dipendenti di enti della Santa Sede nel territorio italiano che abbiano natura ausiliaria rispetto alla funzione ecclesiale dell’ente, con il conseguente riconoscimento della giurisdizione italiana in materia (Cass. civ., S.U., sent. 7 luglio 1988 n. 4483).

SCHEDA DI SINTESI

I termini “Chiesa”, “Santa Sede” e “Stato Città del Vaticano” vengono spesso confusi, sebbene indichino realtà giuridiche tra loro differenti. La Chiesa universale, difatti, costituisce un popolo di indole soprannaturale, con una dimensione comunitaria, che si organizza in società per il perseguimento dei suoi fini. Con il termine Santa Sede, invece, si indica sia l’ufficio proprio del Sommo Pontefice, sia gli uffici che si occupano degli affari della Chiesa universale, e che compongono la Curia Romana.

La Santa Sede è persona morale nell’ordinamento canonico ed ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica per antico possesso di Stato nel diritto italiano. Il Trattato del 1929 riconosce alla Santa Sede garanzie di carattere reale e personale, garanzie inerenti allo svolgimento della funzione magistrale e garanzie relative ai rapporti diplomatici. Lo Stato Città del Vaticano, infine, costituito con il Trattato del 1929, è il territorio sul quale è riconosciuta alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana. I suoi elementi costitutivi sono il territorio, il popolo e la sovranità. È uno Stato patrimoniale, strumentale e neutrale. Da un punto vista politico, è una monarchia assoluta ed elettiva il cui sovrano è il Sommo Pontefice, titolare del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Ad esso sono riconosciute dal Trattato talune garanzie in campo giudiziario, fiscale e in materia di notificazione degli atti. Quanto agli “enti centrali della Chiesa”, si tratta di organismi che si occupano del governo supremo della Chiesa, definiti “centrali” in relazione alla loro attività, funzionale all’esercizio della suprema potestà pontificia sulla Chiesa da parte della Santa Sede. A favore di essi l’art. 11 del Trattato lateranense prevede una speciale forma di garanzia che consiste nel divieto di intromissione dello Stato nelle attività relative all’alto magistero della

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CAPITOLO VI | LA SANTA SEDE E LO STATO CITTÀ DEL VATICANO

Chiesa, ossia negli affari interni leciti degli enti centrali. I dipendenti degli enti centrali, della Santa Sede e degli enti gestiti direttamente dalla Chiesa cattolica godono di un particolare regime fiscale. Le retribuzioni ad essi corrisposte sono esenti da tributi nei confronti dello Stato italiano. Le controversie di lavoro sono affidate all’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), istituito nel 1989.

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SCHEMA RIASSUNTIVO

S.C.V.

L’ufficio del Sommo Pontefice e gli uffici che, in nome dello stesso, si occupano degli affari della Chiesa universale (Curia Romana)

È persona morale nell’ordinamento

canonico

È soggetto titolare della soggettività di diritto internazionale È ente ecclesiastico sui

generis nel diritto ita- liano

Santa Sede

Territorio sul quale è riconosciuta alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva e assolata potestà e giurisdizione sovrana

Elementi costitutivi Caratteri

Territorio Popolo Sovranità

Stato patrimoniale Stato strumentale

Stato neutrale ed inviolabile Stato enclave

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