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Perdite su crediti da cessioni pro-soluto: il contribuente deve provare che siano oggettivamente definitive

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Academic year: 2022

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Perdite su crediti da cessioni pro-soluto:

il contribuente deve provare

che siano oggettivamente definitive

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. D’Orazio - Ord. n. 2229 del 13 gennaio 2022, dep. il 25 gen- naio 2022) (stralcio)

Redditi di impresa - Perdite su crediti - Cessioni pro-soluto - Elementi certi e precisi - Necessita` - Ele- menti che a monte hanno indotto alla cessione - Rilevanza - Assoggettamento del debitore a procedu- ra concorsuale - Valenza presuntiva - Sussistenza - Perdita oggettivamente definitiva - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza

Con riferimento alle ipotesi di perdite su crediti, ai sensi dell’art. 101, comma 5, del T.U.I.R., determinate da cessioni pro soluto, gli elementi di certezza e precisione non riguardano solo la perdita emergente dalla cessione in se´ considerata, ma anche gli elementi che, a monte, hanno indotto alla cessione medesima, come dimostrato anche dalla valenza “presuntiva” attribuita nell’ambito della medesima norma all’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale. E` onere, quindi, del contribuente, in caso di cessione di crediti pro soluto, documen- tare, attraverso elementi certi e precisi, che la perdita risultante dalla cessione sia da intendersi come oggettiva- mente definitiva.

(Oggetto della controversia: avviso di accertamento IRES, anno 2004) Fatto

Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, per quel che ancora qui rileva, rigettava l’appello principale propo- sto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della C o m m i s s i o n e t r i b u t a r i a p r o v i n c i a l e d i R o m a ( n . 12732/2013), che aveva accolto in parte le doglianze della societa` contribuente Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., segnatamente con riferimento agli oneri diversi e di gestio- ne e utilizzo del fondo rischi garanzie finanziarie, per l’an- no 2004. Nell’atto di appello l’Agenzia evidenziava, in ordi- ne all’utilizzo del fondo rischi garanzie finanziarie, che l’importo di euro 9.160.700,22 era generato da un’operazio- ne di customer financing, attuata nel 2003; si trattava di un credito detenuto da Ericsson Credit nei confronti di Is-Tim, garantito da Ericsson Telecomunicazioni, ceduto alla Deut- sche Bank; quindi v’era stato lo svincolo della garanzia rila- sciata, con conseguente eliminazione del rischio in capo al- la Ericsson Telecomunicazioni e conseguentemente il fon- do rischi per garanzie finanziarie risultava utilizzato per euro 9.160.700,22. Per l’Agenzia delle entrate, tale costo non presentava il requisito della deducibilita`, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, commi 4 e 5, per la man- canza di inerenza. Nella motivazione della sentenza si evi- denziava che, alla fine del secondo semestre del 2004, poi- che´ l’insoluto di Is-Tim nei confronti di Ericsson Credit, so- cieta` finanziaria del gruppo Ericsson, garantito dalla con- tribuente Ericsson Telecomunicazioni, era rimasto invaria- to, quest’ultima aveva acconsentito a che il credito di Erics-

son Credit venisse acquistato da parte della Deutsche Bank, a fronte del pagamento di una commissione pari all’8% del credito, corrispondente a circa 9.000.000 di euro, che ven- ne posta a carico della societa` contribuente Ericsson Tele- comunicazioni. La fattispecie veniva qualificata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, sussistendo, pe- raltro, i requisiti della certezza e precisione con riferimento alla perdita per effetto della cessione pro-soluto dei crediti.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’A- genzia delle entrate, depositando memoria scritta.

3. Resiste con controricorso la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (TEI), depositando anche memoria scritta.

Diritto

Considerato che:

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle en- trate deduce la “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art.

101, comma 5, e art. 109, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La deducibilita` dell’importo di euro 9.160.700,22 era sorta da un’operazione di customer finan- cing attuata nel 2003; infatti, la Ericsson Telecomunicazio- ni S.p.A., nel 2000, aveva stipulato un contratto con l’opera- tore turco Is-Tim per la fornitura di una rete GSM in Tur- chia; tale contratto era stato realizzato in parte direttamen- te, ed in parte tramite una societa` controllata turca, la Ericsson Iletisim AS, posseduta al 99,6% dalla societa` con- tribuente; al termine del 2002, l’insoluto del cliente turco aveva raggiunto un importo considerevole, sicche´ entrambe le societa` avevano provveduto ad effettuare accantonamen-

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ti al fondo rischi su crediti. Il bilancio della Ericsson Ileti- sim presentava una consistente perdita, a fronte della quale la Ericsson Telecomunicazioni aveva provveduto ad effet- tuare accantonamenti ad un fondo destinato alla copertura della perdita, qualora realizzata, ammontante nel 2002 a circa 31.000.000 di euro. E` stata quindi posta in essere un’operazione di customer financing, della durata di un an- no, tramite la Ericsson Credit, societa` consociata facente parte del gruppo internazionale Ericsson; la Ericsson Tele- comunicazioni ha rilasciato una garanzia a favore della Ericsson Credit a fronte di un eventuale insolvenza del cliente; con tale operazione non era variato il rischio di in- solvenza del cliente turco, mutando solo la natura dello stesso, da rischio di crediti a rischio di garanzia. E` stata poi completata la fusione tra il gestore mobile turco Is-Tim e l’operatore statale di telefonia fissa Turk Telecom; sareb- be dunque migliorato il grado di solvibilita` del credito dete- nuto da Ericsson Credit; nel corso dell’anno 2004, il credito detenuto da Ericsson Credit, e garantito da Ericsson Tele- comunicazioni, e` stato ceduto, pro-soluto, alla Deutsche Bank e contestualmente v’e` stato lo svincolo della fideius- sione rilasciata, con conseguente eliminazione del rischio in capo alla Ericsson Telecomunicazioni; tutto cio` a fronte del pagamento da parte di Ericsson Telecomunicazioni di una commissione pari all’8%, di circa euro 9.200.000,00, corrispondente esattamente al costo sostenuto dalla Erics- son Credit per la cessione del credito alla Deutsche Bank;

in realta`, pero`, per l’Agenzia delle entrate, a seguito della fusione tra Is-Tim e l’operatore statale di telefonia fissa Turk Telecom, il rischio di inesigibilita` del credito vantato da Ericsson Credit si era notevolmente ridotto; inoltre, la cessione del credito, con la formula pro-soluto, era stata ef- fettuata da parte di Ericsson Credit e non da Ericsson Tele- comunicazioni; solo la Ericsson Credit avrebbe potuto de- durre i costi derivanti dall’operazione di cessione del credi- to, in quanto erano inerenti alla propria attivita`; inoltre, la cessione del credito da parte di Ericsson Credit rientrava nelle scelte imprenditoriali di quest’ultima, che avrebbe an- che potuto decidere di attendere di incassare direttamente il credito dalla societa` turca; in tale circostanza la garanzia si sarebbe naturalmente svincolata al momento del paga- mento e la Ericsson Telecomunicazioni non avrebbe soste- nuto alcun onere; non si comprendeva, quindi, perche´ la societa` contribuente dovesse farsi totalmente carico di un onere dipendente da una operazione totalmente indipen- dente dall’operazione di finanziamento per il quale la ga- ranzia fideiussoria era stata prestata. Di qui la mancanza di inerenza dell’onere sopportato. Non vi erano, comunque, i presupposti di certezza e precisione per la deducibilita`

delle perdite su crediti, in quanto il soggetto debitore, il cliente turco Is-Tim, aveva effettuato un’operazione di fu- sione, tra gli altri, con l’operatore statale di telefonia fissa, migliorando il proprio grado di solvibilita`. Pertanto, i costi derivanti dall’operazione di cessione del credito erano de- ducibili unicamente da Ericsson Credit; la cessione del cre- dito pro-soluto aveva costituito una libera scelta imprendi- toriale di Ericsson Credit ed era, comunque, un’operazione del tutto indipendente rispetto alla prestazione della garan- zia fideiussoria da parte di Ericsson Telecomunicazioni.

Inoltre, la sentenza impugnata non aveva affrontato l’esa- me relativo ai benefici conseguibili su altri fronti da parte della societa` contribuente.

1.1. Il motivo e` infondato.

1.2 (Omissis)

3. Quanto alla cessione del credito pro-soluto, si rileva che, per questa Corte, nei pochi precedenti rinvenuti, l’ipotesi del-

la cessione del credito pro-soluto “a prezzo vile” rientra tra le

“perdite su crediti” (Cass., Sez. 5, 03/03/2021, n. 5787).

In particolare, con la sentenza n. 13181 del 4 ottobre 2000, questa Corte ha affermato che i crediti possono essere ri- compresi nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante. La distinzione tra le due voci si rinviene nell’art. 2424-bis c.c., in base al quale “gli elementi patrimoniali destinati ad esse- re utilizzati durevolmente debbano essere iscritti fra le im- mobilizzazioni”. Pertanto, nel caso esaminato da quella de- cisione, trattandosi di crediti verso clienti, gli stessi non po- tevano rientrare fra le immobilizzazioni finanziarie e dove- vano essere iscritti, in uno schema di Stato patrimoniale, nell’attivo circolante, generando possibili perdite. Tali per- dite non potevano essere confuse con le minusvalenze. Tale ultimo concetto, infatti, riguardava il minor valore di rea- lizzo di beni inseriti nello Stato patrimoniale, tra cui pote- vano essere incluse le svalutazioni di immobilizzazioni fi- nanziarie che non costituivano partecipazioni, rispetto al costo di acquisizione, dedotte le eventuali quote di ammor- tamento per quanto atteneva i beni materiali strumentali.

Piu` recentemente questa Corte (Cass., 24/07/2014, n. 16823) ha ripreso tale tema (perdite derivanti da cessione di credi- to), in ragione dello squilibrio fra il valore nominale dei cre- diti ceduti ed il corrispettivo pattuito per la cessione. Si e` ri- badito, quindi, che la cessione pro-soluto dei crediti ritenuti inesigibili non da` luogo a minusvalenze patrimoniali deduci- bili, ma comporta la deducibilita` degli stessi solo laddove ri- corrono le condizioni di cui al T.U.I.R., art. 101, comma 5. E` necessario, allora, che le perdite risultino da elementi certi precisi ovvero che il debitore sia stata assoggettata procedu- re concorsuali, non comportando la cessione pro-soluto “co- munque” la deducibilita` delle perdite, ancorche´ in assenza di previsione in bilancio di un fondo accantonamento rischi su crediti, la cui esistenza comporta che le perdite sono deduci- bili soltanto per l’eventuale quota non coperta dall’accanto- namento stesso (Cass., 11/11/2000, n. 15563).

Il corrispettivo pattuito per la cessione di un credito non ha in se´ alcun rilievo ai fini dell’accertamento dell’esistenza di elementi “certi” e “precisi”, di cui al T.U.I.R., art. 101, comma 5, in quanto e` necessario che si dimostri che tale cessione corrisponda ad una effettiva riduzione di valore reale del credito stesso. Pertanto, solo nel caso di assogget- tamento del debitore a procedure concorsuali si verifica un automatismo nella deducibilita` delle perdite su crediti, pro- prio per le garanzie che le procedure concorsuali fornisco- no sul piano della certezza della insolvibilita` e della preci- sione dell’entita` delle perdite. Al contrario, in tutti gli altri casi e` richiesta la prova dell’esistenza di elementi certi e precisi per la deducibilita` delle perdite su crediti.

Cio` significa che ai sensi del T.U.I.R., art. 101, comma 5, con riferimento alle ipotesi di perdite su crediti determina- te da cessioni pro-soluto, gli elementi di certezza e precisio- ne non riguardano solo la perdita emergente dalla cessione in se´ considerata, ma anche gli elementi che, a monte, han- no indotto alla cessione medesima, come dimostrato anche dalla valenza “presuntiva” attribuita nell’ambito della me- desima norma all’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale (Cass., Sez. 5, 20/11/2001, n. 14568, sempre in tema di deducibilita` delle perdite derivanti da cessione pro- soluto di crediti ritenuti inesigibili; piu` recentemente Cass., Sez. 5, 26/02/2020, n. 5183).

E` onere, quindi, del contribuente, in caso di cessione di crediti pro-soluto, documentare, attraverso elementi certi e precisi, che la perdita risultante dalla cessione sia da inten- dersi come oggettivamente definitiva.

Del resto, il discrimine tra “perdite su crediti” e “svalutazio- ne di crediti” si correla alla “definitivita`” del venir meno

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della posta attiva, nel senso che, alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del credito quando esso e` divenu- to definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quando il credito e` solo temporaneamente non realizzabile (Cass., Sez. 5, 04/05/2018, n. 10686). Le perdite su crediti possono essere dedotte soltanto per la parte eccedente l’am- montare dell’accantonamento dei rischi su crediti nei pre- cedenti esercizi (Cass., Sez. 5, 03/04/2019, n. 9237).

Particolarmente chiara e`, poi, la pronuncia di questa Corte (Cass., 06/10/2011, n. 20450), con cui si e` rilevato che il corri- spettivo per la cessione del credito non ha alcun rilievo ove non si dimostri che esso corrispondeva ad una effettiva ridu- zione di valore reale del credito stesso, riduzione che, pero`, non puo` essere giustificata se non “con una riduzione della garanzia patrimoniale generale” offerta dalla societa` debitrice in misura tale da rendere impossibile la realizzazione comple- ta del credito in questione. Non ha, del pari, alcun rilievo la circostanza che la cessione fosse o meno riconducibile in se stessa ad una razionale scelta imprenditoriale, l’unico dato ri- levante essendo la riduzione del valore reale del credito.

2.1. Resta, peraltro, necessaria la sussistenza del requisito fondamentale della “inerenza”, T.U.I.R. ex art. 109, comma 5, che vale per tutte le componenti negative di reddito, sia- no esse minusvalenze ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 1, siano esse perdite su crediti, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5 (Cass., Sez. 5, 14/01/2015, n. 447).

Si e` anche recentemente affermato, da parte di questa Corte che, ai fini della deducibilita` della perdita su crediti, quali componenti negativi del reddito di impresa, il contribuente deve fornire la prova circa la loro inerenza all’attivita` im- prenditoriale (Cass., Sez. 6-5, 08/04/2019, n. 9784). Infatti, in tale decisione si e` evidenziato che anche la dimostrazione, fornita dal contribuente dell’esistenza del credito, fatturato e accertato giudizialmente, e dell’insolvibilita` del debitore, per- sino conclamata dalla dichiarazione di fallimento e dalla no- ta del curatore attestante la mancanza di riparto per i crediti chirografari, unitamente all’utilizzabilita` della perdita di cre- dito per l’anno d’imposta in cui venne pronunziata la dichia- razione di fallimento, non esimono, comunque, il contri- buente dal comprovare che la deduzione si riferisse ad una pregressa tassazione del ricavo, poi divenuto inesigibile.

In dottrina si e` chiarito che la perdita deve trovare colloca- zione temporale nel periodo d’imposta in cui diviene effica- ce l’atto traslativo (cessione del credito) e l’impresa si priva cosı` in tutto o in parte della titolarita` del diritto.

Tuttavia, entrambi gli orientamenti, sia quello che utilizza la categoria delle “minusvalenze patrimoniali”, sia quello che ricorre alla categoria delle “perdite su crediti”, conver- gono poi sulla piena rilevanza del differenziale negativo da cessione pro-soluto nel calcolo del reddito dell’impresa ce- dente. Occorre, quindi, poi, valutare, in entrambe le ipotesi, l’inerenza della componente negativa del reddito all’attivita`

imprenditoriale. Pertanto, sia che la cessione del credito pro-soluto sia ricondotta alle minusvalenze patrimoniali di cui al T.U.I.R., art. 101, comma 1, sia se incasellato invece tra le perdite di cui al T.U.I.R., art. 101, comma 5, il diffe- renziale negativo deve confrontarsi con l’ordinario giudizio di inerenza. In tal caso, si sottolinea che l’incongruenza di un onere sulla base del parametro medio dell’imprenditore puo` costituire un forte indicatore della non inerenza della componente negativa e del suo carattere erogatorio, anzi- che´ produttivo. Pertanto, la societa` che ha effettuato la ces- sione di credito pro-soluto deve essere in grado di rappre- sentare le ragioni di convenienza economica che hanno de- terminato l’accettazione di un corrispettivo molto inferiore al valore nominale dei crediti ceduti.

3. Nella specie, dunque, la Commissione regionale, confor- mandosi alla pronuncia di prime cure, ha riconosciuto la sussistenza del requisito di inerenza, con riferimento al pa- gamento da parte della Ericsson Telecomunicazioni della somma di euro 9.160.700,22, erogata per il pagamento del- la commissione relativa alla cessione del credito pro-soluto da parte di Ericsson Credit in favore della Deutsche Bank, con il connesso svincolo della garanzia fideiussoria rilascia- ta da Ericsson Telecomunicazioni in favore della Ericsson Credit, per il finanziamento concesso alla Is-Tim turca per circa 138.000.000 di dollari Usa.

Il giudice d’appello, condividendo “nella sua totalita`” il ragio- namento della Commissione provinciale ha affermato che la fattispecie si colloca nella previsione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5. Ha anche chiarito che la Erics- son Telecomunicazioni, quale societa` appartenente ad un gruppo di rilevanza internazionale, e` soggetta alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS) di cui al Regolamento n. 1306 del 2002; si e` affermato che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi interna- zionale di cui al Regolamento CE n. 1606 del 2002, gli ele- menti certi e precisi sussistono, per la perdita su crediti, in ca- so di cancellazione dei crediti dal bilancio operato in dipen- denza di eventi estintivi, come verificatosi nel caso in esame.

Si rileva che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, fi- no al 31 dicembre 2007 non prevedeva espressamente la fattispecie della “cancellazione dei crediti dal bilancio” in dipendenza di eventi estintivi. Solo dal 12 agosto 2012, a seguito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, comma 5, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 134, si e` stabilito che “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi conta- bili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1686/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di can- cellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi”. Successivamente la Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 160, ha nuovamente modificato il D.P.R. n.

917 del 1986, art. 101, comma 5, eliminando ogni riferi- mento agli “eventi estintivi” ed estendendo la norma dalla societa` che utilizzavano gli IAS (principi contabili interna- zionali) alle imprese OIC-adopter. Pertanto, gli elementi certi e precisi per la perdita dei crediti sussistono in tutti i casi di “derecognition” dei crediti dal bilancio, anche per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, in ipotesi di cessione del credito pro-soluto.

4. Il ragionamento argomentativo del giudice d’appello e`

condivisibile, dovendosi anche tenere conto dell’esistenza di una doppia conforme decisione di merito sul punto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. L’appello, infatti, e` stato propo- sto dall’Agenzia delle entrate e depositato il 20 novembre 2013, sicche´ trova applicazione il disposto di cui all’art.

348-ter c.p.c., per gli appelli depositati a decorrere dall’11 settembre 2012, come previsto dal D.L. n. 83 del 2012.

Invero, anche se l’Agenzia delle entrate ha articolato il mo- tivo del ricorso per cassazione, all’interno della griglia di cui all’art. 360 c.p.c., sotto il profilo della violazione di leg- ge, e segnatamente del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, e art. 109, comma 5, in realta`, il motivo di ricor- so tende a far compiere al giudice legittimita` una nuova va- lutazione dei medesimi elementi istruttori, gia` congrua- mente verificati da parte della Commissione regionale.

5. Peraltro, la motivazione della sentenza del giudice d’ap- pello e`, come detto, condivisibile, in quanto la scelta im- prenditoriale della contribuente Ericsson Telecomunicazio- ni di eliminare la garanzia finanziaria dal proprio bilancio, pagando la commissione di 9,1 milioni di euro per la ces- sione del credito effettuata dal Ericsson Credit in favore

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della Deutsche Bank, e` maturata per la considerazione che il rischio effettivo a carico della contribuente poteva essere superiore al costo della commissione, tenendo conto del- l’imponente finanziamento erogato dal Ericsson Credit in favore della Is-Tim, per oltre 138.000.000 di dollari Usa, con garanzia fideiussoria della Ericsson Telecomunicazio- ni. Inoltre, vi era anche l’esigenza di eliminare dal bilancio di Ericsson Telecomunicazioni, e quindi anche dal bilancio consolidato della capogruppo Ericsson S.p.A., quotata in borsa, una garanzia finanziaria, atipica per una societa` in- dustriale, che aveva appesantito il bilancio con l’iscrizione di fondi rischi di importo elevato, che poteva avere effetti pregiudizievoli dinanzi alla comunita` finanziaria e agli stessi azionisti in borsa.

(Omissis)

8. Le spese del giudizio di legittimita` vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dell’Agenzia delle en- trate e si liquidano come da dispositivo.

9. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate a rimborsare in favore della societa` contribuente le spese del giudizio di legittimi- ta` che si liquidano, in complessivi euro 10.000,00, di cui euro 200,00 per esporsi, oltre IVA e cpa, oltre spese genera- li nella misura forfettaria del 15%.

Commento

di Simone Furian (*)

L’ordinanza n. 2229/2022 in commento e` molto interessante, perche´ effettua una disamina com- pleta della fattispecie relativa alle perdite su cre- diti, con un’ampia ricostruzione di prassi, giuri- sprudenza e dottrina.

La perdita su crediti e` un componente di reddi- to che trae origine da un evento certo e definiti- vo, che rende il credito non piu` recuperabile (1).

Le perdite si differenziano, ai fini civilistici, ri- spetto alle svalutazioni su crediti, in quanto costi- tuiscono componenti di reddito realizzate e non derivano, invece, da un procedimento valutativo.

Nelle societa` di grandi dimensioni, i crediti so- no rilevati inizialmente secondo il criterio del costo ammortizzato, per tener conto dell’attua- lizzazione (2), che non si applica alle societa`

che redigono il bilancio abbreviato e nelle mi- croimprese, le quali rilevano il credito al valore nominale, al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi (3).

In ogni caso, dopo la rilevazione iniziale, i cre- diti sono rilevati in bilancio tenendo conto del valore di presumibile realizzo (4).

Le perdite realizzate su crediti (per esempio a seguito di cessione, o riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, transazione o pre- scrizione) sono classificate (5):

- nella voce B.14 del Conto economico, se relative a crediti iscritti nell’attivo circolante, per la parte che eccede l’importo del credito gia` svalutato;

- nella voce C.17 del Conto economico, se relati- ve a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finan- ziarie.

L’ordinanza in commento si occupa delle perdite su crediti realizzate per effetto di una cessione pro-soluto, ed in proposito premette che - in pre- senza di un differenziale negativo - la cessione pro-soluto del credito non produce una minusva- lenza da realizzo, bensı` una perdita su crediti.

Ergo ne discende che - al fine di giudicare sulla deducibilita` del componente in questione - va ap- plicato l’art. 101, comma 5, del T.U.I.R., (e non il primo comma), per cui gli elementi di certezza e precisione non riguardano solo la perdita emer- gente dalla cessione in se´ considerata, ma anche gli elementi che, a monte, hanno indotto alla ces- sione medesima, come dimostrato anche dalla valenza “presuntiva” attribuita nell’ambito della medesima norma all’assoggettamento del debito- re a procedura concorsuale (6).

Con questo arresto i giudici di Cassazione sem- brano aderire alla posizione dell’Agenzia delle entrate richiamata nella circolare n. 26/2013, § 2 e 3, che ricomprende nel campo di applicazione dell’art. 101, comma 5, sia le perdite per inesigi- bilita` determinate in base ad un processo valuta- tivo (per cui il credito permane nella sfera giuri-

(*) Avvocato e Dottore commercialista in Milano e Padova - Terrin Associati.

(1) Cosı` documento OIC 15, § 13.

(2) Cosı` art. 2426, primo comma, n. 8 c.c.

(3) Cfr. documento OIC 5, § 47.

(4) Cosı` sempre art. 2426, primo comma, n. 8, c.c.

(5) Cfr. documento OIC 15, § 26.

(6) In proposito i giudici richiamano precedente giurispru- denza della medesima Corte, come Cass. n. 14568/2001, sem- pre in tema di deducibilita` delle perdite derivanti da cessione pro-soluto di crediti ritenuti inesigibili e, piu` recentemente, Cass. n. 5183/2020.

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dica e patrimoniale del creditore, pur se decurta- to o, al limite, azzerato, e permane nell’attivo del- lo Stato patrimoniale), sia le perdite realizzate (ove la titolarita` giuridica del credito viene meno ed il credito e` cancellato dal bilancio).

I giudici precisano che “il discrimine tra ‘perdite su crediti’ e ‘svalutazione di crediti’ si correla al- la ‘definitivita`’ del venir meno della posta attiva, nel senso che, alla stregua di un giudizio pro- gnostico, si ha perdita del credito quando esso e`

divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quando il credito e` solo tempo- raneamente non realizzabile” (7).

Proseguono i giudici, richiamando un preceden- te (8), che il corrispettivo per la cessione del cre- dito non ha alcun rilievo ove non si dimostri che esso corrispondeva ad una effettiva riduzio- ne di valore reale del credito stesso. Pertanto - sia che si utilizzi la categoria delle “minusvalen- ze patrimoniali”, sia la categoria delle “perdite su crediti” (9), per dedurre il differenziale nega- tivo da cessione pro-soluto, “la societa` che ha ef- fettuato la cessione di credito pro-soluto deve essere in grado di rappresentare le ragioni di convenienza economica che hanno determinato l’accettazione di un corrispettivo molto inferio- re al valore nominale dei crediti ceduti”.

Tale impostazione comporta che, anche per le cessioni pro-soluto, ai fini della deducibilita` del- la perdita devono sussistere gli elementi “certi”

e “precisi”, non solo per la perdita emergente dalla cessione in se´ considerata, ma anche quel- li che, a monte, hanno indotto alla cessione me- desima. Il che appare superato, dato che con la Legge n. 147/2013 sembra essere stata introdot- ta una deducibilita` prevista ex lege, che ricorre ogniqualvolta si proceda a cancellare i crediti dal bilancio in applicazione dei principi conta- bili (c.d. derecognition), tra cui figura anche la cessione del credito (compreso factoring con

cessione pro-soluto che comporti il trasferimen- to sostanziale di tutti i rischi).

Proseguendo su questa linea, nell’ordinanza in commento (che si occupava di una complessa vi- cenda finanziaria) si coglie subito la rilevanza quantitativa del giudizio di inerenza, laddove si legge che la scelta imprenditoriale della contri- buente Ericsson Telecomunicazioni di eliminare la garanzia finanziaria dal proprio bilancio, pa- gando la commissione di 9,1 milioni di euro per la cessione del credito effettuata dal Ericsson Credit in favore della Deutsche Bank, e` maturata per la considerazione che il rischio effettivo a ca- rico della contribuente poteva essere superiore al costo della commissione, tenendo conto dell’im- ponente finanziamento erogato dal Ericsson Cre- dit in favore della Is-Tim, per oltre 138.000.000 di dollari Usa, con garanzia fideiussoria della Ericsson Telecomunicazioni, e che, inoltre, vi era anche l’esigenza di eliminare dal bilancio di Ericsson Telecomunicazioni, e quindi anche dal bilancio consolidato della capogruppo Ericsson S.p.A., quotata in borsa, una garanzia finanzia- ria, atipica per una societa` industriale, che aveva appesantito il bilancio con l’iscrizione di fondi ri- schi di importo elevato, che poteva avere effetti pregiudizievoli dinanzi alla comunita` finanziaria e agli stessi azionisti in borsa.

Tale decisione richiama, quindi, un concetto di inerenza intesa in termini “quantitativi”, confor- m e m e n t e a l l a p r e c e d e n t e o r d i n a n z a n . 5790/2021, discostandosi da un concetto di ine- renza “qualitativa” affermata -sempre di recen- te- dalla Cassazione (10).

Ciononostante, con riferimento al caso di spe- cie, la Cassazione ha riconosciuto il ricorrere del principio di inerenza, sia con riferimento al- la commissione pagata dalla societa` che agli elementi che, a monte, hanno indotto alla ces- sione medesima (11).

(7) Citando Cass. n. 10686/2018.

(8) Cass. n. 20450/2011.

(9) Secondo l’orientamento di parte della dottrina, tra cui anche Assonime (cfr. circolare n. 15/2013) le perdite da realiz- zo avrebbero dovuto essere ricondotte tra le minusvalenze da realizzo, con applicazione dell’art. 101, comma 1, del T.U.I.R., senza necessita` di fare riferimento agli elementi certi e precisi.

(10) Vedasi da ultimo Cass. n. 2224/2021, ove si affermava che “recentemente questa Corte ha descritto compiutamente il riparto dell’onere della prova in materia di inerenza ed il conte- nuto della stessa. Pertanto, si e` sottolineato che ‘l’inerenza inte- gra un giudizio sulla riferibilita` del costo all’attivita` d’impresa, quindi con natura qualitativa’”.

Mentre l’ordinanza n. 5790/20921 aveva affermato che la cessione pro-soluto di un credito, effettuata a un valore inferio- re a quello nominale, genera una perdita su crediti e non una minusvalenza, e che la perdita su crediti e` deducibile sole se

“inerente”, nel senso che la cessione del credito deve avvenire a un valore congruo e rispondere a ragioni di convenienza eco-

nomica, dovendo dimostrare il contribuente, anche in caso di cessione pro-soluto (in cui il cedente non e` responsabile dell’a- dempimento del debitore), che la perdita sia “oggettivamente definitiva”.

(11) Si legge che “La fideiussione rilasciata da Alfa in favore della Alfa Credit, per il finanziamento di 139.000.000.000 di dollari Usa (139 miliardi di dollari) concesso alla Gamma turca (customer financing) era, dunque, accessoria rispetto al credito vantato dalla Credit Alfa nei confronti di Gamma turca. La ces- sione di tale credito pro-soluto alla Beta, senza garanzia della solvenza della debitrice Gamma turca, ha quindi comportato anche l’eliminazione della garanzia fideiussoria da parte della societa` contribuente. Il contratto di garanzia fideiussoria, in- fatti, e` meramente accessorio al debito principale, sicche´ la sussistenza di elementi certi e precisi relativi alla perdita su crediti, in relazione alla cessione del credito effettuata dal Cre- dit Alfa, hanno comportato la sussistenza del requisito di ine- renza anche con riferimento alla commissione pagata dalla so- cieta` contribuente per l’acquisto del credito da parte dei Beta”.

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