Gazzetta fHeiale
DEL REGNO D' ITALIA
Anno 1905 Roma
-Marted! 21 febbraio Num6f0 43
DIREZIONE Si ubblica in Roma tutti i iorni
nonfestiv¡ AXXIXISTRAZIONE
in ViaLarganel Palasso Baleani in ViaLarga nel Pa1azzo Bai raf
.&bhOnaax11enti Insex•9cioni
la Roma, presso PAmmluistrazione:annoL.st;semestreL.is;trimestroL. O Attig udiziar.i. . . . .L. O.sa perogni linoa o spaziodi 1:aas
adomiollio enelItegno: , , so; , a go; a a se Altri annunzi. . . . . . * O•5
PergliStati delPUnione postale: > > ses » » ta; • • ** Dirigereto riehlenteper leinnersioni emelunivamentealla Pergli altriStatial aggiungonole tassepostali• Assensinists•œsfonegregia Gazzetta.
Gli abbonamenti mi prendono presso P Amministrazione e g!I Per lemodalitàdelterichwate dtusernoalvedaitsi le avvertenze111 tes.a WiBelpostali;doeorreno dal I•d'ognimese, alfoglio degli annunz:
Os nsaneroseparato in Roma cent. 10- nel
Regno
cent, 15 - arretrato in Romacent. 20-nel Regno cent. .90-atr Estero cent. 3.3 Se il giornale si compone d'altre 16pagine, il prezzo si aumentaproporzionatamente.
SO RE31ARIO
- PARTH UNTIOIALE
I.eggi
e deareti: B. dooreto n. 721 che approva e contiene la convenzionefra
la R. amministrazione ed ilmunicipio
di Venezia per la determinazione dei rivi interni della citta e dellagiurisdizione
sui medesimi - B. decreton. 24 che approva e contiene il
regolamento
dipolizia
stradale eper
garantire
la liberta della circolazione e la sicuressa del transito sulle stradepubbliche-RR.deoreti
un. XIIe IIIZ
(parte supplementare)
per la istatuzione in Catania ed in Venezia dicollegi
diprobi.eiri rispetti-
samenteper le industrie
agreemaria,
dellapanißoazione, pastipeassone
edafßni
- Eelazione e B. decreto sulloscioglimento
delConsiglio
comunale di Minerbeo(Bologna)
-Minintero dell'interno:
Disposizioni fatte
nelpersonale dipendente-Minintero
della guerra:Ricompense
al ea-Jor militare - Minintero del tesoro: Direzione
generale
del Debito
pubblico
-Rettißche
d'intestazione - Avviso per smarrimento di ricevuta - Direzionegenerale
del tesoro:Prezzodel cambio
pei certißcati
dipagamento
dei dasidoganali
diimportazione
- Ministerod'agricoltura,
in- dustria e commercio -1spettorato generale
dell'industriaedel commercio: Media dei corsi del consolidato a con- tanti nelle varie Borse del
Regno
-- Concorsi.PARTE NON UFFICIAI.E
Camera dei
deputati:
ßeduta del 20febbraio
- Diarioestero - L'Istituto internazionale di
agricoltura
- Notizie vario -Telegrammi dell'Agenzia ßtefani
-Bol-1ettino meteorloo - Insersioni.
LEGGI E DEC¯ELETI
Ilnumero W1della raccolta
ufßciale
delleleggi
e dei decreti delRegno
contiene il seguente decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Itazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 luglio 1888, in forza del quale
il porto di Venezia fu classificato nella prima categoria
per le opere interessanti la sicurezza della navigazione generale, la difesa militare
ela sicurezza dello Stato,
e'nella prima classe della categoria seconda, per quanto
riflette le opere interessanti il commercio, a' termini
oper gli effetti degli articoli 1, Ge 7 della legge 2 apri-
le 1885,
n.3095, serie terza, testo unico, sui porti, spiaggio
efari;
Ritenuto che, in
causadi controversie
sorte trala Amministrazione dei lavori pubblici ed il municipio di
Venezia intorno alla manutenzione ed alla giurisdizione
dei canali classificati
trale opere marittime
edi quelli
di interesse locale, ð sorta la necessità di definire
eregolare meglio i rapporti
ele competenze delle ammi- nistrazioni medesime nei riguardi dei canali facenti
parte del porto
edi quelli minori che,
nonservendo precipuamente al commercio marittimo, hanno ufficio
oimportanza di vie ordinarie nell'abitato urbano
;liitenuto che
conConvenzione in data 17 giugno 1902, approvata dal Consiglio comunale di Venezia
condeli- berazioni 12 ottobre 1903
o2 maggio 1904 si deter- minano i rivi
ecanali interni della
città edell'isola della Giudecca che
cessanodi
esserecompresi fra le opere portuali interessanti il commercio,
ela cui giu-
risdizione spetta quindi interamente al Comune
stessoil quale
ne assumel'onere della manutenzione
;Si stabilisce inoltre che il canale Scomenzera, dal canale della Giudecca al Canal Grande, sia considerato per tutta la
suaestensione,
comeopera portuale into-
ressante il commercio,
esi conviene sopra altre oppor-
tunedisposizioni relative alla consegna dei Canali, allo
esonero
da ogni gravame dei servizi pubblici dipendenti
dallo Stato
eall'obbligo nel Comune di rispettare lo
concessiom in corso ;
Considerato che i canali dei quali si cede la giurisdi-
zione
nonhanno rapporto
conla navigazione
eil
com-mercio marittimo
;sicchð col toglierli dalla tabella delle
opero costituenti il porto, allegata al decreto Iteale in
738 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
principio ricordato,
nonsi fa che riconoscere ed
am- metterela realtà delle
cose;Ritonuto che, nei riguardi finanziari, la Convenzione ò vantaggiosa per lo Stato, in quanto lo
esonerada
unaragguardevole spesa di manutenzione;
eche la buona manutenzione dei canali interni, garantita dalla
conve-nienza
edall'interesse del municipio di Venezia
comeflagli obblighi che
esso assume, restapure assicurata dalla ingerenza che spetterà sempre allo Stato nella conservazione della laguna, specialmente in forza del regolamento lagunare 20 dicembre 1841;
Ritenuto che
non occorrasentire sulla Convenziono
inoggetto il parere dei Comuni
edelle Provincie
te- nute a concorsonelle spese del porto di Venezia perch&
la Convenzione stessa
nonaltera le competenze passive
stabilito llall'elenco
annossoal decreto di classifica 30 lu-
glio 1888,
n.5629;
Uditi
ipareri del Consiglio superiore dei lavori pub- bli-i, d,1 Consiglio del commercio, del Consiglio supe- rioro di Marina
edel Consiglio di Stato
;Veduto il regolamento lagunare 20 dicembro 1841,
n.
41,253(4993
A.S., la legge 2 aprile 1885,
n.3095, (soria 3'),
testounico, ed il regolamento 9 maggio 1901,
n.
327.
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavo:i pubblici;
Abbiamo decretato
edecrotiamo
:1. E
approvata
o rosaesecutoria la Convenzione 17
g:ugno 1902 approvata dal Consiglio comunale di Ve-
nozia condeliberazioni 12 ottobre 1903
e2 maggio
1904
;in forza della quale i canali
erivi interni di
detta città
edell'isola della Giudecca, elencati all'arti- colo
Inella Convenzione medesima
edistinti in tinta bleu nella pianta allegata, passano nella giurisdizione
del
comunedi Venezia.
2. Il
canalo Scomenzara, dal canale dolla Giudecca al Canal Grande, ò classificato
trale opero portuali in-
tu estan:i
il commercio.
3. Por quanto
nonè invocato dalla Convenzione summentovata, rimangono fermi il decreto Reale 30 lu-
glio 1888,
n.5620,
oil relativo elenco degli enti locali interessati al
Portodi Venezia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spotti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato a
San Rossore, addì 20 ottobre 1904.
VITTORIO EMANUELE.
TEDESCO.
Visto, Il
guardasigilli:
RONCHETTLSCIliCIA DI CONVENZIONE fra la II. amministra-
/ maoil il municipio di Venezia per la determi-
uionodei
rivi internidella città
odella giurisdi-
nono
sui medesimi.
Prenosso che col decreto Roale 30
luglio 1888,
n. 5629, colqualo
lalaguna
di Venezia veniva classificatacomeporto
diprinta
categoria,
sicomprendevano,
tra icanali d'interesselocale,
equindi
non acarico dello Stato, i canali e rivi interni della cittå di Ve- nezia edisola della Giudocca, escluso il bacino della stazione for- roviaria marittima ed il suo canalodiaccesso fino a
comprendere
la banchina dei
magazzini generali
di Santa Marta,ilcanale Sco- menzeraper tutto il tratto servienteagli approdi
della stazionema- rittimaedella banchinadiSanta Marta, il Canal Grando dall'isola diSanta Chiaraallapunta
dellaDogana
della Salute, i rivi di Cà Foscari, di SantaMargherita,
di San Nicolb, dell'Olio, del Malibran, di Santa Marina, dei Mondicanti, o diCannaregio,
iquali
canalisono
compresi
tra le opere interessanti il commercio.Essendosi riconosciuta dalla R.-amministrazioneedal
municipio
di Venezia la convenienza di modificare in parte la classificazione dei rivi interni della città m maniera
più rispondente
allemutatecondizioni dei servizi
pubblici
sulle vie di acqua e di unificare inoltre lagiurisdizione
su' medesimi.Fra i
signori
cav. Alberto Torriing.
capo delgonio
civile di Venezia,quale rappresentante
della R. amministrazione ed ilcomm. avv.
Filippo
Grimani fu PierLuigi
sindaeo di Venezia,quale rappresentanto
delComuno, viene convenutoquanto
segue:Art. 1.
Sono considerati rivi di interesse esclusivamente comunalo i rivi interni della città di Venezia ed isola della Giudocca rac-
chiusi entro
l'abitato, segnati
con tinta bleu nellapianta
che siallega.
In conseguenza di tale nuova delimitazione dei rivi comunali cessano di essere
compresi
fra le operaportuali
interessanti il commercio iseguenti
rivi:a)
Canal Granda dalponte
di ferrocongiungente
la sta- zione marittima conquella
di SantaLucia,
fino allapunta
dellaDogana
dellaSalute;
b)
i rivi di CaFoscari,
di SantaMarghorita,
di San Nicolo, dal Canal Grande fino al canale dellaGiudecca;
c)
i rivi dell'Olio, del Malibran, di Santa Marinaedei Mon- dicanti dal Canal Grando al canale delle FondamontoNuove;
d)
il rio diCannaregio
dal Canal Grando al canaleLagu-
nare di San Secondo.
Cessa pure d'essere a carico dello Stato o viene considerato
come rivo intorno comunale il rio di San Pietro di Castello
(dal traguardo
della torretta sud dellaporta
dell'Arsenale fino al suosbocco nel canale di San
Marco)
finora compreso fra i canali la- gunari.Art. 2.
Sarà invece considerato come opera
portuale,
interessante il commorcio, il canalo Scomenzera dal canale dolla Giudacca alCa- nal Grando..^rt. 3.
La
giurisdizione
sui rivi interni comunali, di cui all'art.1, spetterà pienamento
ed esclusiYamente al comune di Von<za,choprovvedera
alla loromanutenzione,
salvi o riservati sui canali medesimi tutti i diritti delpubblico
Damanio, laingerenza
dolloStato al fino di assicurare la conservazione della
laguna
ai ter- mini delvigonto regolamento lagunare
20 dicembre 1841 o diquella qualsiasi legge
che in avveniro lo sostituisse omodificasse e le attribuzioni che loleggi
dello Stato riservano alla autoritàpolitica,
neiriguardi
dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumitàpubblica.
Art. 4.
I rivi
specificati
nelle lettero A, B, C,D,
dell'art. 1, ed il rio di San Pietro saranno dalla R amministrazione dei lavoripub-
bliciconsegnati
al Comune nello stato di manutenzione in cui si troveranno all'atto della consegna.Art. 5.
Saranno esenti da
ogni
gravamo di tasso od altro onoro a fa-vore del Comune tntti i sorvizi
pubblici dipondenti
dallo Stato, che si effettuassero nei rivi o nei canali come sopraconsegnati
al Comuno ancho con
occupaziono
dispazi sugli
stessi o sulloGAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO DTTALIA 739
loro
sponde
por stazione di barche o altre necessitàconseguenti
ai servizi medesimi.
Art. 6.
Il Comune si
obbliga
arispettare
fino alla loro scadenza lecon-eessioni in corso. Qualora no fosse nocessaria la revoca per inte-
resso
pubblico provvederà
d'accordo coll'autorità che ha fatta la concessione.Art. 7.
La R. amministrazione dei lavori
pubblici provvedera
surichie•sta del
Munioiþio
a oho nei contrattid'appalto
per escavo deica-mali
lagunari
sia inclusa una clausola che facciaobbligo agli
as-suntori di
eseguire agli
stessiprezzi
e condizioni del loro con- tratto collo Statogli
eventuali escavi adraga
che si rendessero necessari nolCanal-Grande. L'importo
relativo verrapagato
di- rottamento dal Comuneagli appaltatori.
Art. 8.
La valadità della
presente
convenzione ð subordinata nei ri-guardi
della R. amministrazioneall'approvaziono
deicompetenti
Ministeri e nei
riguardi
delMunicipio all'Apprövazione
del Consi.glio
ootnunale o dell'autoritàsuperiore.
Venezia,
il 17giugno
1902.Per la R. amministrazione
l'infeFN.ere
capo delgenio
civile A. TORRI.Per 11 comune di Venezia Il sindaco F.
GitfMANI.
(Vi
sono ibolli).
Il
presente
schema di convenzione à conforme allo schema ori-gingl6
diConvenžiono deliberato
dalConsiglio
comunale di Vene-zia gšIlo sedâte del 20 e 30
giugno
1902edapprovato dalla
Giuntaprovinóiale
amministrativa nella seduta del 3 settembre1902,
n.
15,040,
edIIe váriazioni successivamente deliberato inseguito
a richiesta dai diversi Ministeriintoressati,
dalla Giuntamunicipale
di Venezia facente atto di
Consiglio
con deliberazione 14luglio 1903,
n.34,560, approvata
dalla Giuntaprovinciale
amininistrativa nella seduta del 23luglio 1903,
ai nn.1232-23,
o ratincata dalConsiglio
comunale con deliberazione in data 3 ottobre 1903, vi- stata l'11 novembre1903,
Al n.24.337,
e dalConsiglio
comunale di Venezia colla deliberazione 2maggio 1904,
vistata il 29 stesso al n. 994l.'
Veneziã, 11
18 ottobro 1904.Il sindaco F. GRIMANI.
Il Numero si della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei deoreti delRegno
contiene il seguente decreto:VITTORIO EMANUELE III
lier grazia di Dio
oper volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il 11. decreto 10
marzo1881,
n.124, col quale
fu approvato il regolamento sulla polizia stradale
;Visto il R. decreto 13 aprile 1890,
n.6843, sulla
citedläione delle locomotive sulle strado ordinarie ed il Nostro decreto 28 luglio 1901,
n.416, per la circola- ziono delle automobili sulle strade stesse;
Uditi il- Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Santik il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pai lavori pubblici ed interim per le poste
ei tele-
grafi
edei Nostri ministri segretari di Stato per l'in- terno, per le finanze, per la guerra, per l'agricoltura,
industria
ecommercio
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:Art.
1.È approvato l'annesso regolamento di polizia stradale
e
per garantire la libertà di circolazione
ela sicurezza del transito, firmato, d'ordine Nostro, dai predetti mi-
nistri.
Art. 2.
I regolamenti approvati nei menzionati RR. decreti 10
marzo1881,
n.124, 13 aprile 1890,
n.6843,
e2.8 luglio 1901,
n.416,
sonoabrogati.
.Ordiniamo che il presente decreto, muníto del sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufBeiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì 8 gennaio 1905.
VITTORIO EMANUELE.
GIÕLITTI.
TEDESCO.
A. MAJORANA.
E. PEDOTTI.
RAVA.
Visto,
Ilguardasigilli:
RONCHETTI.REGOLAMENTO di polizia stradale
eper garantire la
liberth della circolazione
ela sicurezza del transito sulle strade pubblidhe.
TITOLO I.
Disposigioni
relative alla conservazione deIIe stradenazionali, provinelati
e comunali.Caro I.
Atti vietati.
Art. 1.
É
viotato achiunque
di:1. Far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e
pian- tagioni
cheappartengono
alla stradastessa,alterarne la formaed invaderne il suolo(art.
55 e 22 dellaleggo
suilavori pubblici).
2.
Danneggiare
lepietre
e i cartelli indicatori e le colonnemiliari o chilometriche.
3.
Impedire
il libero scolo dello acque nei fossi laterali alla strada e stabilievi maceratoi di canapa o di lino(art.
56 dellalegge).
4.
Impediro
il libero deflusso dello acquechesi scaricano dallo strade sui terrenipiù
bassi(art.
56 dellalegge).
5. Condurre a
pascolaro
bestiame diqualunquo
sortalungo
icigli,
le scarpo ed i fossi stradali(art.
62 dellalogge).
6. Far scendero il bestiame sulle scarpa della strada per ab- beverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno pra- ticati
gli opportuni
abbeveratoi a carico di chi diragione,
sotto le norme daprescriversi
dall'autoritàcompetente (art.
63 dellalegge).
7. Condurro a strascico sullo strade
legnami
diqualunque
sorta o dimensione, ancorchè in
parte
siano sostenuti da ruoto(art.
61 dellalegge).
8. Usare delle
treggie,
salvo inquanto
servono al solo tra-sporto degli
istrumenti aratorî(art.
64 dollalogge).
9. Usare dello slitte
quando
le strado non siano coperte dighiaccio
o di neve(art.
64 dellalegge).
140 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
10.
Aprire canali,
fossi, o farequalunque
escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loroprofonditå, partendo
dal
ciglio
esterno del fosso stradale, ovequesto
esiste, oppure dalpiede
della scarpa, se la strada ð in rilevato(art.
68 dellalegge).
Una tale distanza non
pub
essere mai minore di 3metri, quan-tunque
l'escavazione del terreno sia menoprofonda.
Per le strade di
montagna, l'apertura
di canali è tollerata finoalla distanza di mezzo metro dal confine della
proprietà
stradale(art.
72 dellalegge).
11. Costruire case, altre fabbriche, o muri di cinta
lungo
le strade fuoridegli
abitati, a distanza minore di 3 metri dalciglio
stradale
(art.
60 dellalegge).
Per le strade di
montagna,
la distanza dei fabbricati basta che sia tale daimpedire
che lo stillicidio cada sulpiano
stradale, osulla scarpa del
rilevato,
ed i muri di cinta sono tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine dellaproprietå
stradale(art.
72 dellalegge).
12. Costruire fornaci, facine, o fonderie, a distanza minore di 50 metri dal
ciglio
stradale.13. Piantare alberi e
siepi
lateralmente alla stradaadistanza minore delleseguenti (art.
69 dellalegge):
a)
pergli
alberi di alto fasto, metri 3, misurati dalciglio
della
strada;
b)
per lesiepi
tenute all'altezza nonmaggiore
di unmetroe mezzo sul terreno, centimetri 50, misurati dal
ciglio
esterno delfosso,
ovequesto esista,
oppure dalpiede
della scarpa dove la strada è in rilevato.In
ogni
caso, la distanza nonpuð
essere mai minore di unmetro misurato dal
ciglio
dellastrada;
c) per le
siepi
dimaggiore
altezza, la distanza sarà di tre me'ri, misurati pure dalciglio
della strada.Per le strale di montagna, le
piantagioni
di alberi esiepi
de-gono
essere tollerate sino alla distanza di mezzo metro dal con-Ane della
proprieth
stradale(art.
72 dellalegge).
14. Piantare terreni a bosco a distanza minore di 100 metri dal
oiglio
della strada.Per le strade di
montagna,
lepiantagioni
sono tollerate finoalla distanza di mezzo metro dal confine della
proprietå
stradale.Nondimeno,
lopianto,
lesiepi
ed i boschi ora esistenti al fiancodella strada, sono to11erati,
qualora
non rechino un riconosciutopregiudizio,
ma,giungendo
a maturita o adeperimento,
non pos- sono venirsurrogati
fuorchò alla distanza sovra stabilita(art.
73 dellalegge).
Per le
piantagioni
presso le citti o Comuni ad uso dipubblico passeggio,
le distanze debbono essere stabilite in conformità deipiani approvati
dall'autoritàcompetente
(art. 70 dellalegge).
Le
disposizioni
di cui ai nn. 11, 12, 13 e 14 non siapplicano
alle strade comunali.
Art 2.
E vietato altresi di
piantare
albori esiopi
diqualunque
sortasul suolo stradale di
ragione
comunale.Le nuovo
piantagioni
nei terreni laterali allo strado comunali si possono fare alla distanza di un motro dalciglio
della strada, oppuro dalciglio
esterno del fosso,quando questo
esiste(art.
Eldella
legge).
I fabbricati ed i muri di cinta possonoesserestabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservaro la debita distanza por lo stillicidio,
quando
lo scolo dello acquepiovane
dei tetti nonvenga diretto fuori del suolo stradale
(art.
82 dellalegge).
Sulle strade comuuah di montagna
paó
essere autorizzato iltrasporto
deilegnami
a strascico, sotto l'osservanza diappositi regolamenti
doliberati daiGonsigli
comunali.CAPO IÍ.
Atti
pel quali
occorre unapreventiva
licenza od unaconcessione delPantorità.Art. 3.
Nessuno
pub,
senza mandato o licenza dell'autoritàcompetonto
fare opere o
depositi
anchetemporanei
sulle strade(art.
55 dellalegge
sui lavoripubblici).
Oltre all'osservanza delle condizioni
speciali
espresse nella li- cenza, il detentore di essa è sempreobbligato
adisporre
le opere ed i materiali e ad usare leopportune
cautele in modo da man-tenere libera la circolazione e sicuro il
passaggio;
e,particolar-
mente, deve, durante la notte,apporre
gli opportuni ripari
e man-tenere accesi i lumi che possano, aconveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi
intrapresi,
o deimateriali, palchi
o steccatiche, comunque, occupassero
qualunque porziono
dellapubblica
via(art.
76,alinea).
Art. 4.
È proibito
di scaricare rei fossi delle strade e di condurre in essi acque diqualunque
natura, salvi i dirittiacquisiti
debita-mente
giustificati
e salve leregolari
concessioni dellacompetente
autorita(art.
58 dellalegge).
Art. 5.
Non
pub
essere stabilita una diramazione dallastrada,
nå un accesso daquesta
ai fondi e fabbricati laterali, senza averne pre- viamenteriportata
licenza dallacompetento
autorita(art.
57dellalegge).
Chi ha ottenuta la
predetta
licenza, deve uniformarsi alle pre-scriziorn m essa contenute, ed, m ogni caso, è sempre_
tenuto a formare e mantenere
gli opportuni ponti
sui fossilaterali,
senza alteraro la sezione della strada, né il suopiano
viabile.Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno 30 me-
tri, essore costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza
fango.
Art. 6.
Per
procedere
allo sradicamento dei boschi laterali alle strade dimontagna,
si deve, inprevisione,
farne denunzia trentagiorni prima
di mettere manoall'opera,
alprefetto,
ilquale
ha facoltàd'impedirlo, qualora
ne possa essero minacciata la sicurezzadella strada dallevalanghe
e dalle frane, oppure diprescrivere
le op- portune cautele, salva sempre l'osservanza delloleggi
e dei rego.lamenti forestali
(art.
71 dellalegge).
Il
presente
articolo non ðapplicabile
alle strade comunali.CAPo III.
Delle licenze e concessioni e delle autorità alle
quali spetta
di accordarle.Art. 7.
La licenza per
gli
atti indicati nelpresente
capo a data dalpre- fetto, se si tratta di stradenazionali,
dallaDeputazione provin-
ciale per le strade
provinciali,
e dalla Giuntamunicipale
per le strade comunali e per le traverse nell'abitato dello strado nazio- nali eprovinciali.
Pub, nondimeno, il sindaco, neicasi
d'urgenza, permettere
oc-cupazioni
che non durino oltre iquindici giorni,
diparte
dellostrade nazionali o
provinciali, purcho
non si rechipregiudizio
alla circolazione.Tanto la Giunta
municipale rispetto
alle traverse,quanto
il sin- daco, debbono immediatamente informaro delle licenze datol'auto- rit'tcompotente,
laqualo puo
modificarle o revocarlo.Art. 8.
La concessione
per condurre lo acque dei
privati
nei fossi dello strado nazionali, per attraversare le strade medesime con corsi di acqua, o per la costruzione di abbeveratoi sono dicompetenza
del Ministero.Le suddette concessioni, per le strade
provinciali,
sono di com- potenza delConsiglio provinciale,
salval'approvazione
delprefetto.
o del Ministero, secondo i casi indicati
negli
art. 243e 246 dellalegge
comunale eprovincialo.
Le stesso concessioni, per le strade comunali c per le traverse nell'abitato di strado nazionali o
provinciali,
sono dicompetenza
del
Consiglio
comunale, salval'approvazione,
nei diversi casi, del Ministero, delConsiglio provinciale
o dollaDeputazione provinciale.
GAZZE'ITA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 741
Art. 9.
Le domande per la licenza,
qualunque
sia la classo della strada, possono esserepresentate
alsindaco,
ilquale
viprovvede,
se disua
competenza,
o le trasmette alprefetto
conquelle
osservazioni che crederà del caso.Le domando debbono essere corredate dei
disegni
necessari o debbono contenere la dichiarazioneche, qualora
occorresse unavi- sita sulluogo,
la spesa verrà sostenuta dal richiedente,previo
de-posito
della somma cheverrà
fissata.La domauda e documenti relativi dovranno essere muniti del bollo
competento.
Art. 10.
L'autoritå
competonte,
a' terminidegli
art. 8 e9, provvede
sulledomande, sentito il
proprio
ufneio tecnico.So si tratta di opere,
depositi
olavori,
sui tronchi delle strade nazionali oprovinciali compresi nell'abitato,
ilprovvedere spetta
al sindaoo su conforme deliberazione delConsiglio
comunale.- Art. 11.
Nello licenze e nelle
concessioni
devono essere stabilito lo con-dizioni
e le norme allequali
sonoassoggettate,
tenendo ancheconto dei
regolamenti
dipolizia
locale e deiregolamenti
preve- dutinegli
articoli 23 e 24 dellalegge
sui lavoripubblici,
comealtreal,
secondo i casi, à stabilito il prezzodell'occupazione
e del-l'uso concesso, o l'annuo canone.
S'intendono in tutti i casi accordate:
a)
senzapregiudizio
dei diritti deiterzi;
b) ooll'obbligo
diriparare
tutti i danni derivanti dalle opereo
depositi permossi;
e)
colla facolta all'Amministrazionecompetente
di revocarleo modiflearle, o
d'imporre
altrecondizioni;
d) coll'obbligo
di osservare tutte leprescrizioni
dellalegge,
non che
quello
delpresonte regolamento.
Art, 12.
Lp
licenze sono date per decreto dell'autoritacompetente.
Nelle concessioni indicate nell'art. 8, e per le diramazioni di oui all'art. 5, si
pub
richiedere cho risultino da attopubblico
eche venga
garantito
con cauzionel'adempimento
dello conditioniimposte.
Le concessioni per attraversare le strade nazionali con corsi
d'acqua,
o per condurre le acque nei fossi delle strade medesime,se per un
tempo
indeterminato, sono date per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro sullaproposta
del ministro dei lavoripubbliol,
alquale
sara comunicato perl'esecuzione;
se vi sia un prezzo, od annuo canone, o siasi richiesto l'attopubblico
di ohe al
precedente
capoverso, si debbono osservare per la spe- dizione e l'esecuzione le normesegnate negli
articoli 23 e 27 delregolamento
26 novembre1893,
n.710,
per l'esecuzione dellalegge
10
agosto 1884,
n.2644,
serie3a,
sulle derivazioni delle acquepubbliche.
Le altre concessioni per le strade nazionali riservate al Governo sono date con decreto del ministro deillavori pub-
blici.
Sono eccettuati i casi di urgenza noi
quali potesse
derivaregrave danno dallo attendere
gli
ordini o decreti dell'Amministra- zionecontrale;
inquesti casi,il prefetto pub,
in viaprovvisionale
o col parero dell'UEcio del
genio civile, permettere
looccupazioni,
o l'uso
richiesto, previo obbligo,
con attodi sottomissione daparte degli
interessati, di osservare loprescrizioni
che sarannoemanatedefinitivamento dal Governo sulle loro domande.
Art, 13.
Il
prefetto,
laDeputazione provinciale,
od il sindaco, comuni-cano al
proprio
ußeio tecnicocopia
dei decreti o licenze ac-oordate. *
Art. 14.
Chi ha ottenuto la licenza o la concessione, deve
presentarla
sulluogo
del lavoro, o deldeposito,
adogni
richiestadegli agenti
in·oaricati
dellaeseouzione
delpresente regolamento.
CAPO IŸ.
Doveri del
possessori
dei fondi laterall alle strade e del corsid'acqua
che le attraversano.Art. 15.
I
proprietari
egli
utenti di canali artificiali esistenti lateral- mente od in contatto allo strade, sonoobbligati
adimpediro
laespansione
delle acque sulle medesime edogni guasto
al corpo stradale e suepertinenze (art.
59 dellalegge
sui lavoripub- blici).
Art. 16.
Debbono i
proprietari
mantenere leripe
dei fonai laterali alla strada in istato tale daimpedire
lo scoscondimento del torreno, odingombro
del fosso o delpiano
viabile(ar.t.
60 dollalegge).
Art. 17.
La
irrigazione
dei terreni laterali alle strado deve essere rego- lata in modo che non no derivi alcun danno allemedesimo,
for- mando, secondo ilbisogno,
un controfosso(art,
61 dellaleggo).
Art. 18.
I
proprietari
sonoobbligati
a tenereregolate
lesiepi
vive inmodo da non
restringere
odanneggiare
la strada, ed a far ta-gliare
irami dellepiante
che siprotendono
oltre ilciglio
stradale(art.
75 dellalegge).
Quando essi non
operino questo taglio
entro il termine asse-gnato
loro da un avviso delsindaco, potrà
l'Amministraziono far recidere a loro spese i ramisporgenti.
Art. 19.
I fabbricati od i muri di
qualunque
genere esistentilungo
lo strade devono essere conservati in modo da noncompromettere
la sicurezzapubblica (art.
76 dellalegge).
Se il
proprietario
a ciò nonprovvede
ed i fabbricati minaccinorovina,
ilprefetto,
sentito l'Ufneio delgenio civile, può
promuo-vero dal
giudice competente
la facoltà di demolirli a speso dello stessoproprietario,
salvoquel provvedimenti
istantanei che sononelle attribuzioni del sindaco per la
pubblica
sicurezza.Art. 20.
Chi avesso od
acquistasse
il diritto di attraversaro lestradocon corsid'acqua,
ðobbligato
a stabilire o mantenero iponti
o lo altre opere necessarie per ilpassaggio
e la condotta dello acque,e per ovviare ai danni che le medesimo
potessero
arrecare alla strada (art. 32 dellalegge).
Queste opere si oostruiranno secondo le normo da
prescrivorsi
dall'Amministrazione e sotto la
sorveglianza
dell'Ufneio delgenio
civile.
Art. 21.
I
ponti
ed altri edifizi esistenti sopra canali artificiali sonomantenuti e rifatti dai
proprietari
e utenti diquesti,
a menochenon ne
provino
lapreesistenza
alle strado, od abbiano titolo opossesso in contrario
(art.
34 dellalegge).
I
ponti
ed edifizi inlegnamo
esistenti sui canali artificiali che attraversano una strada dovranno, nel caso di ricostruzione, ve- nire rifatti, o di tutto muro, o di muro misto con ferro. Sdho co- cettuate daquesta disposizione
le localitàsoggette
a servità mi- litaro, per lequali,
in forza di concertipresi
o daprendere
col ministro della guerra, si credossoprovvedere
diversamente nel- l'interesse della difesa dello Stato(art.
33 dellalegge).
Occorrendo lo
spostamento
ol'allargamento
di alcuni tratti di strado attraversate da canali artificiali,spotta
aiproprietari
pos- sessori od utenti delle acque, la costruzione in muratura, o in opere miste di muro e ferro, deiponti
ed altri edifizi inlegname,
come la successiva loro manutenzione; se,
invece,
sono di cotto odi
pietra,
la spesa diricostruzione,
o diallargamento
dei medo-simi, è a carico dello Stato, della Provincia o del
Comune,
o la manutenzione di essi a carico deiproprietari, possessori,
od utentidelle acque
(art.
35 dellalegge).
Art. 22.
La costruzione o
riparazione
dei muri od altri similisostegni
lungo le strade, qualora questi
servanounicamente
a difendere o742 GAZZETTA UFFICIALE DEL 1ŒGNO D'ITALIA
sostenere i fondi
adiacenti,
sta a carico deipossessori
dei fondistessi;
sepoi
essi abbiano poroggetto
la stabilità o conserva- zione della strada, sta a carico dello Stato, della Provincia, o del Comune, secondo la classe della strada medesima.La spesa si divide in
ragione
d'interessequando l'opera
abbiascopo
promiscuo (art.
36 dellalegge).
Art. 23.
Il
prefetto,
sulla propostadell'ingegnere
capo, se si tratta di stradenazionali,
dellaDeputazione provinciale
per le strado pro- vinciali, del sindaco per le strade comunali, sentitigli
intoressati, ed avuto il parere delConsiglio
diprefettura, puð
rendere obbli-gatoria
l'esecuzione delle opereprevedute dagli
art. 20, 21 e 28, ad esclusivo carico deipossessori,
comepuð
rendere esecutivo ilriparto
delle spose perquelle
di interessepromiscuo.
Se i
possessori
non siprestano
entro il termine stabilito nel decreto delprefetto,
le opere sieseguiscono
d'ufficio, e le spese siripetono
con le formeprivilegiato
dellepubbliche imposte,
salvoagl'interessati
il ricorso in via amministrativa e salva pure, inogni
caso, l'azionegiudiziaria
di rimborso ai termini dilogge (art.
33 dellalogga).
TITOLO II.
Blsposizioni
relative alla Ilbertà della circola- zione e alla sleurezza del transito.CAPO I.
Disposizioni
diverse per le stradenazionali, provinciali
e comu.nalf.
Art. 24.
Nelle traverse
degli
abitati, il suolo della strada nonpuò
sottovarun
pretesto
veniringombrato,
nè digiorno,
nè di notte, salvetemporanee occupazioni
per csercizio di commercio, od altro uso a comodopubblico,
dietro permesso dell'autoritåcompetente,
a termini dell'art. 7.Art. 25.
Quanto per
impeto
di venti, o perqualsiasi
altraragione,
ve- nissaro a cadere sulpiano
stradale alberipiantati
nei terreni la- terali, ilproprietario
di essi sara tenuto a rimuoverli nelpiù
breve
spazio
ditempo possibile.
Art. 26.
Pei tiri al
bersaglio,
stabiliirenti, odopifici
che interessano la sicurezza e la salubritapubblica,
ne à fissata la distanza, dalle strade, caso per caso dalprefetto,
sulla dichiarazione dellaDepu-
tazioneprovinciale,
perquanto riguarda
lasalubrith,
ilperi-
colo, o l'incomododegli
stabilimenti odopifici.
Deve essere
provveduto
altresi, secondo ledisposizioni degli
ar- ticoli24,
32, 33 dellaleggo
sullapubblica
sicurezzae dei relativiregolamenti, pei depositi
in vicinanza delle stradenazionali,
oprovinciali,
di materie insalubri opericolose,
e dipolvere
dafuoco e di altre materie
esplodibili,
epei
fatti indioati nell'art 24sudde‡to.
Art. 27
Lo mandre di animali di
qualunque specie
circolanti sullestrade debbono essere
guidate
da un numero sufficiente di con-duttori o
regolate
per modo che nonoccupino più
della metàdella
larghezza
stradale e non si arrestino sulle strademedesime,
sia di
giorno,
che di notte.Art. 28.
Salvo
quanto
èdisposto
dal codicepanale
pergli
animali ma-lefici,
feroci epericolosi,
è vietato altresi di lasciare liberamente vagare per le stradequalsiasi
animale incomodo alpubblico
tran-sito e di lasciarvi abbandonate bestie da tiro, da soma, o da sella.
Gli animali indomiti e
pericolosi
per la sicurezza deiviandanti,
non possono essere condotti
lungo
le strade se non isolatamente ed a condizione che ciascuno di essi abbia un conduttore al- Ineno.Art. 29.
I veicoli a ruote, i cavalli ed altri
animali,
nelle loro fermate, devono esser collocati in modo da lasciar libera alpassaggio
lameth, almeno, della
larghezza
stradale.Ove la strada sia così
angusta
che la metà di essa non basti alpassaggio
dei veicoli, éproibita ogni fermata,
anche breve, ameno che essa sia assolutamente necessaria per
riparare
sulposto
a
qualche guasto.
Art. 30.
Per le strade comunali, devono
provvedere
iregolamenti
di po- lizia locale, a' terminidegh
articoli 126 e 194 dellalegge
comu-nale e
provinciale,
nelle materie che non sonocontemplate dagli
articoli
precedenti.
CAPO II.
Disposlzioni
relative alla circolazione del veicoli sulle stradenazionali, provinciali
e comunali.Art. 31.
Nessuno
puð
per fattoproprio,
sia colladisposizione
del caricosopra il veicolo, sia colla
larghezza
del carico stesso, sia conlo stanziamento del veicolo sul suolo stradale, recare
impedi-
mento alla liberacircolazione ed alla materiale sicurezza del pas- saggio.
Trattandosi del
trasporto
dipesi
o massistraordinari,
o di mezzi eccezionali dilocomozione, puð
l'autoritacompetente
pre- scrivere le condizioni e cantele che sono necessarie nell'inte-resse della sicurezza
pubblica
e della conservazione delle opere stradali.Pub pure ordinare che sopra certi
ponti
che si trovino in con-dizioni eccezionali siano osservate
particolari
cantele circa il peso deiveicoli,
od altro.Queste
prescrizioni
debbono essere scritte inappositi
cartelliche saranno costantemente affissi alle estremita delle stradeedei
ponti
aiquali
si riferiscono.Art. 32.
E
proibito
di fissare i cerchioni aiquarti
delle ruoteconchiodia testa sporgente dalla
superficie
del cerchione.La
superficie
deicerchioni,
cceettuatiquelli
di gomma, devees- sereregolarmente
cilindrica, senza artificiali smussi dispigoli,
sporgenze, o discontinuità in
qualunque
senso.Salvo
quanto
ðdisposto
dal presenteregolamento
per le auto-mobili, gli
entiproprietari
delle strade possono emanarespeciali disposizioni
por lalarghezza
dei detti cerchioni in relazione al loro peso, a caricocompleto,
secondo le condizioni dellesingole
strade.
Art. 33.
E vietato di
applicare
ai veieoli, per uso difreno,
o per altro motivo, aste odoggetti qualunque
che per lalarghezza,
oposi-
zione, sporgano lateralmente
più
del mozzo delle ruote.Art. 34
Salvo
quanto
èdisposto
per i veicoli a motoremeccanico, gli
altri veicoli non possono essere
posti
in circolazione senza avere affissa sulla parte anteriore esterna del loro flanco sinistro unatarga
a fondo bianco che indichi, a caratteri neri beneapparenti,
dell'altezza non minore di centimetricinque,
il nome e cognomedel
proprietario
e del Comune in cui il medesimoha ilsuo domi- cilio.Da
questa prescrizione
sono eccettuate:10 le carrozze che non servono all'uso
pubblico;
20 le vetture di
piazza
numerate per ordine dell'autorità mu-nicipale;
3° i carri e lecarrozze
appartenenti
alle amministrazioni delloStato, quando
abbianocontrassegni distintivi;
4° i carri ad uso esclusivo