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Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di agosto (5.8.

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Repertorio n.35345 Raccolta n.13332 VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di agosto (5.8.2013) a Fermo, nel mio studio in via Speranza 175, alle ore diciannove.

Avanti me dott. FRANCESCO CIUCCARELLI, Notaio alla sede di Fermo, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente:

CESETTI ALBERTO, nato a Servigliano li 3 dicembre 1955 ed ivi residente in viale Fermi 14, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministratore Unico e rappresentante della società "CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALI SRL" (in breve CE.SE.IN. SRL), con sede a Servigliano, Via Garibaldi n. 99, capitale sociale Euro 26.500,00, numero del Registro delle Imprese di Fermo e codice fiscale numero 01634940447 (n.161606 del R.E.A.).

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata, in seconda convocazione, in questo luogo, giorno e per le ore diciotto e quarantacinque, l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica articoli 20 "ORGANO AMMINISTRATIVO" e 22

"CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" dello statuto sociale con possibilità di nominare, oltre ad un Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da almeno due membri.

PARTE ORDINARIA

1) Nomina/Riconferma Organo Amministrativo, durata della carica e determinazione del Compenso.

Assunta la presidenza ai sensi di statuto e chiamato me notaio a svolgere le funzioni di segretario, il signor CESETTI ALBERTO constata e mi fa constare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante tempestiva comunicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno;

- sono presenti in proprio o per delega i soci che risultano indicati come tali nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- detti soci rappresentano i 18362/26500

(diciottomilatrecentosessantadue ventiseimilacinquecentesimi) del capitale sociale;

- è presente l'Organo Amministrativo nella sua persona;

- non esiste Organo di Controllo;

- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Prende la parola la stesso Presidente e in relazione al primo punto dell'ordine del giorno, dà atto che, a seguito del recente rinnovo dell'organo amministrativo, sono sorte difficoltà circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di trasporto conto terzi, che la società svolge;

pertanto appare opportuno procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione, nel quale dovranno essere inseriti soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di trasporto conto terzi.

Peraltro l'attuale statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di cinque membri;

nell'ottica del contenimento dei costi, egli propone di

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modificare lo statuto nel senso di consentire la nomina di un Consiglio composto da due o più membri.

Dà quindi lettura del testo statutario degli artt.20 e 22, illustrando dettagliatamente il meccanismo di nomina dei componenti l'organo amministrativo, che ricalca quello vigente.

Il presidente invita quindi l'assemblea a discutere e a deliberare in proposito.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità D E L I B E R A

1) di prevedere che la società possa essere amministrata anche da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due membri;

2) di modificare conseguentemente il testo degli artt.20 e 22 dello statuto come segue:

"Art.20) ORGANO AMMINISTRATIVO - La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due membri.

Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione con numero di membri pari, ai soci di parte pubblica spetta la nomina della metà dei membri e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione; ai soci di parte privata spetta la nomina dell’altra metà dei membri e la nomina dell’amministratore delegato; se il Consiglio è composto da due soli membri, ai soci di parte pubblica compete il diritto di nominare anche l'amministratore delegato.

Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione con numero di membri dispari, ai soci di parte pubblica spetta la nomina della maggioranza dei membri e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione; ai soci di parte privata spetta la parte restante dei membri e la nomina dell’amministratore delegato.

In ogni caso, il numero degli amministratori designati dalla parte pubblica non può essere superiore alle soglie tempo per tempo vigenti.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il tempo che verrà determinato all'atto della nomina, fino ad un massimo di cinque anni o sino a dimissioni o revoca.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art.2382 del codice civile".

"Art.22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo due membri, secondo quanto stabilito dall’art.20, co.1.

Resta salva la facoltà dei soci privati di rinunciare alla

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nomina di parte dei membri del Consiglio di Amministrazione ad essa spettanti.

Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, che procederà a ratificare la nomina; i consiglieri così nominati durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Se però viene meno la metà o più degli Amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri o dei sindaci o dal revisore.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r.

da spedirsi almeno tre giorni prima o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax o e-mail da inviarsi almeno un giorno prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore.

La riunione del Consiglio è valida anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. Se un consigliere non partecipa alle riunioni senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte consecutive, si intende decaduto dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione composto da due membri, per la validità della riunione occorre la presenza di tutti gli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale la decisione a cui accede il Presidente, salvo che per il caso in cui il Consiglio sia composto da due soli membri; in tal caso, la deliberazione si intende come non adottata".

Il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto, contenente le modifiche sopra deliberate, testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

A questo punto, passandosi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il dott. CESETTI ALBERTO dichiara di dimettersi dalla carica di Amministratore Unico; dà atto quindi che occorre procedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità D E L I B E R A

di nominare un Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, composto dai signori CESETTI ALBERTO, sopra generalizzato - Presidente ed Amministratore Delegato (espressione di parte pubblica) e STECA LUCIO, nato a Fermo il 13 dicembre 1956 e residente a Porto San Giorgio in Viale della Vittoria n. 232, c.f.STC LCU 56T13 D542I - Consigliere

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(espressione di parte privata), presente, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Al signor CESETTI ALBERTO spetta la rappresentanza legale della società.

L'assemblea attribuisce al Presidente e Amministratore Delegato un compenso annuo di Euro 4.800,00 (quattromilaottocento) lordi; al signor STECA LUCIO non viene attribuito alcun compenso.

I nominati dichiarano di accettare le cariche, non essendovi contro di loro motivi di ineleggibilità o di decadenza e chiedono l'iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese, delegando all'uopo me Notaio.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono le ore diciannove e quarantacinque.

Il Comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me quindi letto - in presenza dell'assemblea - ai Comparenti, che lo approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore venti e dieci minuti.

Occupate otto facciate e quanto della presente di tre fogli.

Firmato: Cesetti Alberto Steca Lucio

Francesco Ciuccarelli Notaio

STATUTO

Art.1) DENOMINAZIONE – E’ costituita una societa' a responsabilita' limitata a capitale misto pubblico - privato sotto la denominazione sociale "CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALI S.r.l." (in breve CE.SE.IN. S.r.l.).

Art.2) SEDE - La societa' ha sede in Comune di Servigliano.

Art.3) DURATA – La durata della Societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art.4) OGGETTO – La societa' ha per oggetto sociale le seguenti attivita' di erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, in regime di affidamento “in house providing”:

- la gestione dei servizi di distribuzione del gas metano ad uso civile ed industriale;

- la programmazione, la progettazione (avvalendosi di professionisti abilitati), l'indirizzo, il coordinamento, la manutenzione, la revisione, la trasformazione, l'integrazione ed il completamento di impianti e servizi di distribuzione di gas metano ad uso civile ed industriale;

- il recupero, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, i trattamenti e la gestione di cicli anche al fine di ottenere materie prime secondarie, lo smaltimento in conto

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proprio e in conto terzi, di rifiuti solidi urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e/o nocivi, di qualsiasi specie, sia in forma solida che liquida, compresi i reflui urbani;

- la progettazione (avvalendosi, qualora necessario, di professionisti abilitati), l'installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti di raccolta, di smaltimento e di stoccaggio di rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, nonché di impianti per lo smaltimento e la depurazione delle acque di scarico e del percolato; nonché di impianti di gassificazione ed attivita' affini;

- la gestione di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti;

- la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia, del calore e dei gas, ivi inclusi derivanti da materiale conferito in discarica;

_ l’attivita' di consulenza e studio nelle materie ambientali ed energetiche avvalendosi, ove necessario, di professionisti abilitati; l’acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche;

- la produzione e la distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda;

- l'attivita' di consulenza e promozione atta a favorire il recupero dei materiali dai rifiuti e la commercializzazione degli stessi, nonché lo studio di nuove fonti di energia;

- la fornitura e la gestione di servizi nei settori dell'energia, gas, acqua, calore, illuminazione, igiene ambientale, rifiuti, bonifiche, recuperi ambientali, verde pubblico, impianti e strutture di interesse pubblico, riqualificazione urbana e territoriale;

- l'autotrasporto in conto proprio e/o terzi;

- la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali ed ogni altro servizio di interesse pubblico che si ritenesse opportuno affidare o la societa' ritenesse opportuno acquisire;

- l'affitto e/o l'acquisto di aziende operanti nei settori di cui al presente oggetto sociale;

- l'acquisto, la cessione anche parziale, la licenza anche non esclusiva, la gestione e lo sfruttamento economico in genere di marchi e brevetti;

La societa' puo' compiere tutti gli atti occorrenti ad

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esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi' tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Societa' e Privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- partecipare a consorzi ed a cooperative;

- assumere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni azionarie, quote ed interessenze in societa' ed enti sia italiani che stranieri aventi oggetto affine od analogo al proprio, nel rispetto delle disposizioni in vigore e comunque non a fini di collocamento.

Tutte le attivita' dell’oggetto sociale potranno essere svolte dalla Societa' in regime di affidamento diretto, mediante contratto di servizio tra le Societa' ed i soci pubblici di questa, nel rispetto della normativa vigente di diritto interno e di diritto comunitario. L’affidamento avviene ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 ed all’art. 113 D.

Lgs. n° 267/2000, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-bis L. n.133/2008.

Art.5) DOMICILIO DEI SOCI - Il domicilio dei soci, per i rapporti con la societa', e' quello risultante dal libro soci.

E’ onere dei soci comunicare alla societa' anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail; in mancanza, non sara' possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

Le comunicazioni da effettuarsi mediante raccomandata a.r.

possono essere effettuate anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori, sottoscritta in calce per ricevuta.

Art.6) CAPITALE – Il capitale e' di euro 26.500,00 (ventiseimilacinquecento).

Il capitale sociale puo' essere aumentato con deliberazione dell’assemblea dei soci anche con conferimenti in natura.

In caso di aumento di capitale, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano richiesta all’atto della sottoscrizione, spetta inoltre il diritto di sottoscrivere, in proporzione alle partecipazioni possedute, la parte dell’aumento non sottoscritta dagli altri soci.

L’aumento di capitale puo' essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In caso di riduzione del capitale per perdite, puo' essere omesso il

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deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'art.2482 bis. In ogni caso, gli amministratori nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

Art.7) FINANZIAMENTI DEI SOCI - I finanziamenti dei soci alla societa' non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario. La societa' ha inoltre facolta' di raccogliere risparmio tra i soci, nel rispetto della normativa vigente.

Art.8) CONFERIMENTI - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di prestazione di polizza di assicurazione o di fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi, le polizza o fideiussione possono essere sostituite con il versamento cauzionale del corrispondente importo in denaro presso la societa'.

L’acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della societa' nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

La quota del socio in mora nell’esecuzione del conferimento puo' essere venduta all’incanto.

Art.9) PARTECIPAZIONI - Le partecipazioni possono essere di diverso ammontare, purché pari ad un euro o suoi multipli e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione di tutti i soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della societa' o la distribuzione degli utili. Tali diritti sono personali, non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa e possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Art.10) TRASFERIMENTO INTER VIVOS – PRELAZIONE - Le quote sociali possono essere trasferite per atto inter vivos o mortis causa.

Nel caso di trasferimento tra vivi della quota, o dei diritti di sottoscrizione in caso di aumento di capitale, anche a titolo gratuito, occorrera' il consenso preventivo dei soci non cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura, precisandosi che il diritto di prelazione di cui appresso e'

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riservato esclusivamente ai soci pubblici quando a cedere la partecipazione e' un socio pubblico ed esclusivamente ai soci privati quando a cedere la partecipazione e' un socio privato;

pertanto il diritto di prelazione sussiste solo nell'ambito della qualificazione delle quote di appartenenza.

Per trasferimento si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quali, a titolo esemplificativo, la compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in societa' o la costituzione di rendita.

Il socio che intende cedere la propria quota, una porzione della stessa o i diritti di sottoscrizione sopra indicati, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando le generalita' dell'acquirente, il prezzo o il valore della quota o dei diritti e le modalita' di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni da tale notizia, i soci facenti parte della stessa categoria possono esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata A/R, comunicare la loro decisione all'alienante. L'eventuale contestazione circa il prezzo o valore della quota dovra' essere comunicata con la medesima modalita'.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potra' essere esercitato pro quota dagli altri, sempre nell'ambito della categoria di appartenenza.

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verra' determinato sulla base della situazione patrimoniale della societa', tenendo conto del suo valore di mercato, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede societa'; alla determinazione dell’esperto si applica il primo comma dell’art.1349 del codice civile. Le relative spese andranno ripartite per meta' a carico del socio cedente e per l’altra meta' a carico dei soci che esercitano la prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente; in tal caso le spese saranno ad esclusivo carico del cedente.

È facolta' dell'alienante rinunziare al trasferimento qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'alienazione non avra' efficacia verso la societa'.

Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse puo' essere costituito il diritto di usufrutto solo con il

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consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovra' riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l’art. 2352 del codice civile.

Art.11) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Art.12) RECESSO - Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge.

Il recesso deve essere esercitato nei termini e con le modalita' previste dall'art.2437 bis e non puo' essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

In considerazione dei limiti previsti dal presente statuto al trasferimento mortis causa delle partecipazioni, compete agli eredi o legatari dei soci il diritto alla liquidazione della partecipazione.

Art.13) ESCLUSIONE - Non sono previste specifiche cause di esclusione.

Art.14) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE - In caso di recesso di un socio, il socio receduto ha il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione, che avverra' nei termini e modi previsti dalla legge.

In caso di disaccordo sulla valutazione, le spese per la perizia saranno ripartite per meta' a carico della societa' o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l’altra meta' a carico del socio receduto, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% rispetto al valore indicato dalla societa'; in tal caso le spese saranno ad esclusivo carico della societa'.

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della societa', si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

Art.15) TITOLI DI DEBITO - La societa' puo' emettere titoli di debito, con deliberazione dell’assemblea dei soci adottata con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Art.16) DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o piu' amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

I soci pubblici, singolarmente e nel loro complesso, esercitano sulla Societa' un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel rispetto della normativa vigente di diritto interno e comunitario, in maniera tale che il legame che unisce il Socio pubblico alla Societa' ha carattere organizzativo e non richiede, per lo svolgimento dell’attivita', l’esperimento di

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procedure ad evidenza pubblica.

La Societa' dovra' svolgere nei confronti dei Soci pubblici che la compongono la maggior parte della propria attivita'.

Nel caso di affidamenti diretti in regime “in house providing”, l’affidamento dovra' essere temporalmente definito e, comunque, non potra' superare la durata stabilita dalla legge per i contratti pubblici.

È attribuito all’Assemblea dei Soci un potere ispettivo, di vigilanza e di controllo sulle operazione della societa' e sulle deliberazioni dell’organo di amministrazione, nonché un potere di controllo sulla qualita' dell’amministrazione. È attribuito, inoltre, all’Assemblea il parere preventivo in ordine a: programmi annuali e pluriennali; regolamenti interni e carte dei servizi; designazione dei rappresentanti della societa', ove occorra, in enti, istituti e societa';

alienazione, compravendita e permuta di immobili nonché costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili;

assunzione di mutui, prestazioni di garanzie e fidejussioni e/o forme di indebitamento a medio e lungo termine, per

importi superiori ad Euro 1.500.000,00

(unmilionecinquecentomila).

L’Assemblea potra' indicare all’organo di amministrazione i piu' rilevanti obiettivi strategici da perseguire.

In ogni caso, almeno la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto dai soci pubblici: la restante parte del capitale sociale potra' essere detenuto da soci privati, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La partecipazione di soci privati alla compagine societaria e' ammessa solo nel caso in cui si tratti di soci operativi e non meramente finanziatori e la loro scelta dovra' avvenire sulla base di un piano strategico operativo e finanziario che costituira' la base dell’affidamento diretto, nonché previa indicazione delle modalita' di dismissione della quota di capitale in possesso del socio privato.

Art.17) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - Le decisioni dei soci possono essere adottate esclusivamente con il metodo assembleare.

Art.18) ASSEMBLEA - L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Puo' essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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L'assemblea puo' essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito della Regione Marche.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria nei casi previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni socio puo' farsi rappresentare, da altri soci o da cittadini italiani residenti nel comune del socio delegante stesso, o per quanto riguarda il socio Provincia, da cittadini residenti nel territorio dei Comuni soci della Societa', mediante delega scritta, salvi i limiti previsti dalla normativa per le societa' per azioni.

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea e' presieduta o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea in prima convocazione e' validamente costituita e delibera con le maggioranza assoluta del capitale sociale, fatte salve le diverse disposizioni statutarie.

In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, qualunque sia la percentuale di capitale intervenuto,

Per i casi previsti dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art.2479, l'assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con la maggioranza di almeno un terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, redatto secondo quanto previsto dalla normativa in tema di societa' per azioni.

Art.19) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - Le decisioni dei soci non possono essere prese con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Art.20) ORGANO AMMINISTRATIVO - La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due membri.

Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione con numero di membri pari, ai soci di parte pubblica spetta la nomina della metà dei membri e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione; ai soci di parte privata spetta la nomina

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dell’altra metà dei membri e la nomina dell’amministratore delegato; se il Consiglio è composto da due soli membri, ai soci di parte pubblica compete il diritto di nominare anche l'amministratore delegato.

Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione con numero di membri dispari, ai soci di parte pubblica spetta la nomina della maggioranza dei membri e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione; ai soci di parte privata spetta la parte restante dei membri e la nomina dell’amministratore delegato.

In ogni caso, il numero degli amministratori designati dalla parte pubblica non può essere superiore alle soglie tempo per tempo vigenti.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il tempo che verrà determinato all'atto della nomina, fino ad un massimo di cinque anni o sino a dimissioni o revoca.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art.2382 del codice civile.

Art.21) POTERI - L’organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa'. Per le operazioni inerenti la straordinaria amministrazione di valore superiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) dovra' essere acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci. In ogni caso, ed al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione da parte dei soci pubblici, in caso di atti di straordinaria amministrazione, almeno sette giorni lavorativi prima della seduta del C.d.A.

convocata per decidere in ordine a tali atti, l'organo amministrativo dovra' redigere un’apposita relazione scritta dalla quale dovra' risultare: l’argomento oggetto di decisione; l’eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovra' essere allegato al documento)

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affinché anche gli amministratori ne possano prendere visione.

Tale relazione dovra' essere corredata da una sintetica esposizione dell’oggetto del deliberato.

L’organo di amministrazione e' tenuto, con cadenza almeno annuale, ad inviare all’Assemblea dei Soci una relazione scritta relativa allo stato della Societa', sia con riferimento alle attivita' in essere sia con riferimento alle attivita' che verranno assunte nel breve-medio periodo, con specifico riferimento alla situazione finanziaria e contabile della Societa'.

All'Amministratore delegato, nominato a norma dell’art. 22 del presente statuto, sono attribuiti tutti i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attivita' sociale, e cosi', in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti poteri:

- aderire ad incanti, licitazioni e trattative private con enti pubblici e privati, stipulando i relativi contratti;

- concedere sub-appalti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie ed utili per il buon svolgimento degli scopi sociali;

- comperare e vendere merci e materiali attinenti all'industria sociale, veicoli di ogni genere, negoziare girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni, mandati, fidi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla Societa' a qualunque titolo, vaglia postali, telegrafici e cartoline vaglia, firmare e quietanzare ricevute, liberatorie e discariche, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca e istituto di credito, anche allo scoperto ma nei limiti dei fidi concordati;

- fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico o privato o istituto compresa la Cassa DD.PP., rilasciare gli opportuni discarichi e liberazioni, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle poste e dalle Ferrovie, da qualunque pubblico e privato ufficio di spedizioni;

- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi e revocare i medesimi, intervenire nei giudizi fallimentari quando possa essere richiesto dalle relative procedure, fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso autorita' governative, regionali, provinciali e comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi autorita' o

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commissione di prima ed ulteriore istanza;

- partecipare a collaudi e liquidazioni, nominare, revocare sospendere i dipendenti;

- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso Consigliere delegato;

- rilasciare paghero' diretti, accettare tratte;

- compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle banche o dagli istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere crediti che la Societa' vanti presso i Comuni ed altri enti pubblici, richiedere a terzi garanzie fidejussorie e quant'altro necessario per l'ordinaria gestione della Societa'.

Vengono espressamente esclusi dalla delega i seguenti poteri:

- i poteri non delegabili a norma di legge;

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;

- l'assunzione di partecipazione sociale di qualsiasi specie;

- la concessione di fidejussioni da parte della Societa';

- la promozione di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitraria, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati;

- la discussione, accettazione o rifiuto di concordati sia giudiziali che extragiudiziali;

- la stipula di transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze;

- la stipula di accordi collettivi di lavoro;

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e' data facolta' di esercitare, nei casi di urgenza, a firma congiunta con il Consigliere delegato, i poteri propri del consiglio.

Sono esclusi da tale facolta', e saranno percio' esercitati esclusivamente dal Consiglio d'amministrazione o dal Consigliere delegato per quanto di sua competenza,:

- i poteri che per legge devono essere esercitati dal Consiglio;

- la decisione in ordine ad acquisti e vendite di partecipazioni sociali o azionarie;

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;

- la concessione di fidejussioni da parte della Societa';

- la concessione di ipoteche sui beni della Societa'.

Restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale, ivi compresa la dotazione del personale, le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza.

Art.22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Il Consiglio di

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amministrazione è composto da un minimo due membri, secondo quanto stabilito dall’art.20, co.1.

Resta salva la facoltà dei soci privati di rinunciare alla nomina di parte dei membri del Consiglio di Amministrazione ad essa spettanti.

Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, che procederà a ratificare la nomina; i consiglieri così nominati durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Se però viene meno la metà o più degli Amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri o dei sindaci o dal revisore.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r.

da spedirsi almeno tre giorni prima o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax o e-mail da inviarsi almeno un giorno prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore.

La riunione del Consiglio è valida anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. Se un consigliere non partecipa alle riunioni senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte consecutive, si intende decaduto dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione composto da due membri, per la validità della riunione occorre la presenza di tutti gli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale la decisione a cui accede il Presidente, salvo che per il caso in cui il Consiglio sia composto da due soli membri; in tal caso, la deliberazione si intende come non adottata".

Art.23) RAPPRESENTANZA LEGALE - La firma e la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio spetta

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o all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore delegato spetta la rappresentanza sociale, nei limiti dei poteri conferitigli.

Art.24) COMPENSI E RIMBORSO SPESE - Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute, viene attribuita un'indennita' annua stabilita dai soci.

L’attribuzione dei compensi – e la determinazione dell’importo degli stessi – all'Organo Amministrativo - sono regolati dalle specifiche disposizioni di settore, tempo per tempo vigenti.

Art.25) ORGANO DI CONTROLLO - La nomina delL'Organo di Controllo e' facoltativa, salvo quanto previsto dalla legge.

Se nominato, l'organo di controllo puo' essere costituito o da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale, composto ed operante ai sensi della normativa dettata per le societa' per azioni.

Se viene nominato un Collegio, i suoi membri saranno designati come segue: due membri effettivi e due supplenti da parte del socio pubblico; il Presidente del Collegio ai soci privati.

L'assemblea che provvede alla nomina stabilisce la composizione dello stesso e puo' attribuire all'Organo di Controllo l'esercizio della revisione legale dei conti.

Art.26) REVISORE - In alternativa all'Organo di controllo, la revisione legale dei conti puo' essere esercitata da un revisore, nominato ed operante ai sensi della disciplina vigente in materia.

Art.27) ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, che deve essere approvato dai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%

(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art.28) SCIOGLIMENTO - La societa' si scioglie per deliberazione dell’assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e di almeno un terzo del capitale sociale in seconda convocazione, e per le altre cause previste dalla legge.

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Al verificarsi di una causa di scioglimento, l’assemblea dei soci, con le stesse maggioranze di cui al comma precedente, delibera sulla nomina dei liquidatori ai sensi dell'art.2487 del codice civile.

Art.29) COLLEGIO ARBITRALE - Le controversie relative ai rapporti sociali che dovessero insorgere tra soci, tra societa' e soci e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, verranno deferite ad un Collegio Arbitrale, nominati dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la societa'.

Art.30) RINVIO - Per quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

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