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GUIDA ALL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2012 COMUNE DI MONTICHIARI

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GUIDA ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU 2012 COMUNE DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia

CHE COS’E’ L’IMU E CHI LA PAGA

I'imposta municipale propria (IMU) è stata istituita in via sperimentale in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal primo gennaio 2012, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ha per presupposto il possesso di qualunque immobile (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli), ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Sono tenuti al pagamento dell’IMU:

• il proprietario di fabbricati, terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati;

• il titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

• l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;

• il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziari.

I versamenti IMU effettuati per l’abitazione principale e le relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumentale, devono essere effettuati interamente al Comune. Per i versamenti IMU effettuati per gli altri immobili, occorre invece suddividere il pagamento in due quote: una riservata allo Stato, calcolata con l’aliquota dello 0,38 per cento, ed una destinata al Comune per la restante parte d’imposta.

COME SI CALCOLA

Per calcolare l’IMU si determina prima la base imponibile, che è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, e poi su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è data dal valore degli immobili con riferimento a diversi parametri:

1) per i fabbricati iscritti al Catasto il valore è ottenuto applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2) Per i terreni agricoli il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito

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dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

3) Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2012 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ALIQUOTE IMU ANNO 2012

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/09/2012 sono state deliberate le seguenti aliquote:

0,4 % aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per il Comune di Montichiari è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,4%

per l'abitazione principale e della detrazione anche nel caso di unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

Ai soli fini dell'applicazione dell’IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Conseguentemente, l’imposta dovrà essere pagata interamente dal coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,4%

prevista per l'abitazione principale, alla detrazione e all’eventuale maggiorazione per i figli conviventi di età non superiore a ventisei anni.

0,96 % aliquota ordinaria.

0,76 % per le unità immobiliari (compresa una sola pertinenza per categoria catastale per ogni categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli), purché l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza. Per beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo del Comune l’apposito modulo di dichiarazione entro il termine della prima rata di acconto, fatto salvo il caso che la condizione dell’aliquota agevolata si sia verificata in data successiva. La mancata presentazione della dichiarazione entro il sopradetto termine comporta la perdita del beneficio l’anno stesso. Per l’anno 2012 la richiesta deve essere presentata entro e non oltre la data di

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acconto dell’annualità 2013;

0,94 % aliquota per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale D (con esclusione delle categorie D/5 e D/10) e per gli immobili classificati nella categoria catastale C/3 (laboratori artigianali);

0,86 % aliquota per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (non compresi nella casistica di cui al successivo punto) , e per gli immobili delle categorie C/4 e C/5;

0,76 % aliquota per gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi) i cui proprietari siano persone fisiche e svolgano una attività economica all’interno dello stesso locale nella forma giuridica di impresa individuale. In caso di contitolarità nella proprietà del locale tra chi svolge e non svolge l’attività economica, l’agevolazione si estende a tutti i contitolari dell’immobile purché non vi siano in essere contratti di utilizzo dei locali a titolo oneroso. Per beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo del Comune l’apposito modulo di dichiarazione entro il termine della prima rata di acconto, fatto salvo il caso che la condizione dell’aliquota agevolata si sia verificata in data successiva. La mancata presentazione della dichiarazione entro il sopradetto termine comporta la perdita del beneficio l’anno stesso. Per l’anno 2012 la richiesta deve essere presentata entro e non oltre la data di acconto dell’annualità 2013;

0,76 % aliquota per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale B (uffici pubblici, servizi sociali, culturali, assistenza etc.);

0,76 % aliquota per tutti i terreni agricoli condotti o non condotti direttamente dal proprietario;

0,76 % aliquota per tutti gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché agli alloggi Aler o ex Iacp;

0,99 % aliquota per gli immobili classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito e assicurazione);

0,99 % aliquota per mille per le aree fabbricabili.

0,2 % aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ossia gli immobili classificati nella categoria catastale D/10 o altra categoria;

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applica l’aliquota prevista nella misura del 0,4 % con le seguenti detrazioni:

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- detrazione di € 200,00 da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

- ulteriore detrazione, per gli anni 2012 e 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

- ulteriore detrazione pari a 50,00 € per ciascun figlio del medesimo nucleo familiare con età superiore a 26 anni portatore di handicap con una invalidità superiore a 49%;

- ulteriore detrazione pari a € 50,00 € per ogni immobile i cui proprietari siano pensionati percettori dell’assegno sociale non superiore a € 7.730,32 nel caso di unico proprietario ovvero non superiore a € 13.047,97 nel caso di coniugi proprietari, purché non siano proprietari di altri immobili o terreni.

AGEVOLAZIONI

IMMOBILI STORICI. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.

VERSAMENTO

L'IMU può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 18 giugno 2012, è pari 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote e la detrazione base. La seconda rata, da versare entro il 17 dicembre 2012, è a saldo dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Per la prima rata, il contribuente ha dovuto calcolare l’imposta applicando le aliquote base e la detrazione previste dal D.L. 201/2011 (4 per mille abitazione principale, 2 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale, 7,6 per mille per tutti gli altri immobili) alla situazione imponibile relativa al 2012 ed effettuare il versamento del 50% dell’imposta dovuta, a titolo di acconto.

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Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 2012, calcolare l’imposta applicando le aliquote e la detrazione deliberate per l’anno 2012 (sopra esposte nel paragrafo “aliquote”) ed effettuare il versamento a saldo previa deduzione di quanto già corrisposto come acconto.

Per l'anno 2012 relativamente alla sola abitazione principale e alle relative pertinenze il contribuente può scegliere, in alternativa al versamento su due rate, di versare in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando le aliquote base e la detrazione previste dal D.L. 201/2011, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata dovrà essere versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Per l'anno 2012, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, la prima rata deve essere versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata dovrà essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva annua dovuta é uguale o inferiore a 12 euro.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando l’apposita sezione “IMU e altri tributi locali”.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Ente - Comune Montichiari: F471 Codici Tributo:

3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;

3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale -COMUNE;

3914 IMU per i terreni – COMUNE;

3915 IMU per i terreni – STATO;

3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;

3917 IMU aree fabbricabili – STATO;

3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;

3919 IMU peraltri fabbricati – STATO.

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l’imposta di immobili ubicati in comuni diversi.

Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito, gli uffici postali e sul sito del Comune di Montichiari.

ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA ED EVENTUALI PERTINENZE

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rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%

X 160 =

Valore catastale dell'abitazione

x aliquota

acconto 0,4 : 100 =

Imposta annua da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).

+

rendita catastale delle pertinenze rivalutata

del 5%

X 160 =

Valore catastale delle

pertinenze

x aliquota

acconto 0,4 : 100 =

Imposta annua da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).

-

detrazione di imposta + eventuali ulteriori detrazioni (*) =

IMU ANNUA DOVUTA -

IMU versata in acconto =

IMU dovuta a saldo da versare entro il 17/12/2012

(*) La detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le eventuali pertinenze annesse, di Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi risiedono indipendentemente dalla quota di possesso. La detrazione deve essere maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 50,00 euro per i figli disabili di età superiore ai ventisei anni con invalidità superiore al 49%, 50,00 euro per proprietari che siano pensionati percettori dell'assegno sociale.

ALTRI FABBRICATI

rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%

Moltiplicatore (**)

Valore catastale dell'immobile

x aliquota : 100 =

Imposta annua dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).

-

IMU versata in acconto =

IMU dovuta a saldo da versare entro il 17/12/2012

(**) I Moltiplicatori da applicare alle rendite rivalutate per ottenere la base imponibile sono:

· 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della cat. catastale A/10;

· 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

· 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

· 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

· 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;

· 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

TERRENI AGRICOLI

X 110 = reddito dominicale del

terreno rivalutato del

25% X 135 =

Reddito Domenicale del

terreno

x aliquota 0,76 : 100 =

Imposta annua dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).

-

IMU versata in acconto =

IMU dovuta a saldo da versare entro il 17/12/2012

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Per i terreni agricoli il moltiplicatore per ottenere la base imponibile è:

· 110 per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

· 135 per gli altri terreni agricoli.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

AREE FABBRICABILI

valore venale dell’area x aliquota 0,99 : 100 = -

Imposta annua dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).

IMU versata in acconto =

IMU dovuta a saldo da versare entro il 17/12/2012

ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA AL 100%, CON RENDITA DI EURO 700,00 ED UN FIGLIO CONVIVENTE DI ETÀ INFERIORE A 26 ANNI

Rendita catastale rivalutata del 5% : € 735,00 x 160 = € 117.600,00 base imponibile)

Calcolo imposta annua: € 117.600,00 x 0,4 /100 (aliquota) = € 470,40 - € 250,00 (detrazione annua) = € 220,40

Calcolo acconto: € 220,40 (arrotondato a € 220,00) / 2 (primo semestre) = € 110,00 . Calcolo saldo: € 220,40 - € 110,00 = € 110,00

ABITAZIONE LOCATA POSSEDUTA AL 100%, CON RENDITA DI EURO 700,00 Rendita catastale rivalutata del 5%: € 735,00 x 160 = € 117.600,00 (base imponibile) Calcolo imposta annua: € 117.600,00 x 0,96 /100 (aliquota) = € 1.128,96

Calcolo acconto (con aliquota base dello Stato): € 117.600,00 x 0,76 /100 (aliquota) = € 893,76 / 2 = € 446,88

Calcolo saldo: € 1.128,96 (imposta annua) - € 446,88 (acconto versato)= € 682,08 = € 682,00 (arrotondato)

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Tributi del Comune di Montichiari, piano primo, stanza n. 54, tel. 030-9656254/257, fax 030-9656351 - e-mail: tributi@montichiari.it - SITO INTERNET: www.montichiari.it Orari di apertura:

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 10.00-13.00 - giovedì 10.00-13.00 e 16.30-18.00

Riferimenti

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