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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

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Academic year: 2022

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I MPOSTA M UNICIPALE P ROPRIA

A NNO 2012

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federa- lismo fiscale municipale, ha istituito con gli articoli 8 e 9 la nuova Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2014.

Con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, la decorrenza al 2012 per renderla applicabile, a regime, dal 2015.

PRESUPPOSTO

Presupposto dell’Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze, aree fabbricabili e terreni come definiti dall’art. 2, D.Lgs. 504/92. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese duran- te il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

CHI DEVE VERSARE L’IMPOSTA

Sono tenuti al versamento dell’imposta:

il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destina- ti, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, con- cessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

DECORRENZA

L’imposta decorre dal dal 1° gennaio 2012 in via sperimentale e dal 1° gennaio 2015 a regime.

BASE IMPONIBILE

Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è pari alla rendita catastale (al 1°

gennaio dell’anno di imposizione) rivalutata del 5% e moltiplicata per:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

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60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati clas- sificati nella categoria catastale D/5

(a decorrere dal 1° gennaio 2013 il moltiplicatore è elevato a 65) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Fabbricati categoria “D” non iscritti in catasto interamente posseduti da im- prese: la base imponibile, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è pari al costo storico al lordo degli ammortamenti molti- plicato per i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito decre- to ministeriale (Per l’anno 2012 è il D.M. 5/4/2012).

Fabbricati rurali iscritti al catasto terreni. Con esclusione di quelli che non costi- tuiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della di- chiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.

214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'im- posta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

Aree fabbricabili: la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubica- zione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per even- tuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi ri- levati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Terreni agricoli: nel Comune di Merate i terreni agricoli sono esentati dall’imposta in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edili- zio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo fa- miliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i compo- nenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafi- ca in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusi- vamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (box e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

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ALIQUOTE

ALIQUOTA ORDINARIA: 9,1‰

ALIQUOTE RIDOTTE:

- abitazione principale e le relative pertinenze: 4,8‰

- fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,0‰

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: euro 200,00 (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione).

se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la de- trazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la desti- nazione medesima si verifica.

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino al limite massimo di euro 400,00. La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013

ESTENSIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE PER ABITA- ZIONE PRINCIPALE

Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazio- ne, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o di- sabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.

USO GRATUITO A PARENTI

Con l’introduzione dell’IMU è stata abrogata la facoltà di assimilare all’abitazione prin- cipale il fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti e le relative pertinenze, che dal 1.1.2012 saranno assoggettati all’aliquota ordinaria.

CASI PARTICOLARI

1.A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo risulta essere il co- niuge assegnatario della casa coniugale, in quanto si considera titolare, ai soli fini I- MU, del diritto di abitazione sul bene. Qualora il coniuge assegnatario dimori e risieda anagraficamente nell’immobile potrà applicare l’aliquota ridotta e la detrazione per a- bitazione principale e per le relative pertinenze. Se nella stessa abitazione convivono i figli, di età non superiore a 26 anni, la maggiorazione di 50 euro andrà per intero al coniuge assegnatario dell’immobile.

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,limitatamente al peri- odo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega

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idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. Agli effetti dell’applicazione della ridu- zione alla metà della base imponibile, il comune può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzio- ne.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il posses- so si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.

Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° se- mestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relati- va agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la sca- denza della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, dovrà essere effettuato a mezzo del modello F24 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.

Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effet- tuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Pertanto, i contribuenti, entro la prima scadenza fissata al prossimo 18 giugno (perche il 16 è sabato), verseranno l’IMU per l’abitazione principale applicando l’aliquota ridot- ta, pari al 4 per mille e la detrazione di 200 euro, mentre per gli altri fabbricati si ap- plicherà l’aliquota di base, pari al 7,6 per mille. Con la seconda rata, versata a saldo entro il prossimo 17 dicembre, il contribuente dovrà rideterminare l’imposta comples- sivamente dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote deliberate dal comune, ed effettuare il conguaglio sulla prima rata

Il versamento non è dovuto se il totale dell’imposta annuale è inferiore o pari ad euro 12,00.

Deve essere effettuato:

 in due rate, di cui:

 la prima in acconto, da versare entro il 18 giugno per un importo pari all’imposta dovuta per il primo semestre, calcolata applicando l’aliquota di base stabilita per legge;

 la seconda da versare entro il 17 dicembre a saldo dell’imposta complessi- vamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, ap- plicando l’aliquota stabilita dal Comune di Merate.

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Per la sola abitazione principale, e relative pertinenze, è data la possibilità, ma non l’obbligo, di effettuare il versamento in tre rate con le seguenti scadenze:

 la prima da versare entro il 18 giugno, e la seconda da versare entro il 17 settembre, in acconto, per un importo, ciascuna, pari ad un terzo all’imposta calcolata applicando l’aliquota dovuta per il primo semestre (4,0‰);

 la seconda rata da versare entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta com- plessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, applicando l’aliquota stabilita dal Comune di Merate (4,8‰).

Il versamento deve essere effettuato, con arrotondamento all’Euro.

QUOTA STATALE

E’ destinata allo Stato una quota dell’imposta pari al 50% della base imponibile com- plessiva degli immobili, con esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

La detrazione di 200,00 euro nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Al Comune spettano, inoltre, le maggiori somme di imposta erariale (a titolo di impo- sta, interessi e sanzioni) scaturenti dall’attività di accertamento e riscossione

DICHIARAZIONE

I contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello mi- nisteriale in distribuzione presso l’Ufficio Tributi del Comune, per gli immobili per i quali, durante l’anno 2011, si sono verificate modificazioni sotto l’aspetto della struttura o desti- nazione (es. passaggio da seconda casa ad abitazione principale, e viceversa, oppure da terreno edificabile a fabbricato, da area agricola ad area fabbricabile), con esclusione del trasferimento della proprietà (es. vendite, acquisti, donazioni, usufrutto) e dei beni perve- nuti per successione.

La dichiarazione dovrà essere consegnata o spedita tramite raccomandata, all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

SITO INTERNET

Sul sito del Comune, www.comune.merate.lc.it, nell’area “BACHECA AVVISI”, “TUTTO IMU”, sono disponibili i modelli da presentare all’ufficio tributi per la richiesta di agevola- zioni, il regolamento ed il file in formato excel per il calcolo dell’imposta.

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IMU 2012 - COMUNE DI MERATE ESTIMI CATASTALI IN EURO

CATEGORIA CLASSE TARIFFA EURO CATEGORIA CLASSE TARIFFA EURO

A2

1 77,4685

C1

1 10,6390

2 95,5445 2 12,3950

3 118,7851 3 14,4608

4 147,1902 4 16,8365

A3 1 69,7217 5 19,6254

2 98,1268 6 22,8274

A4

1 43,3824 7 26,5459

2 50,6128 8 30,8841

3 59,3925 9 35,9454

A5 U 43,8988 10 41,8330

A6 U 36,1520

C2

1 2,2208

A7

1 126,5319 2 2,6339

2 149,7725 3 3,0987

3 175,5953 4 3,6152

A8

1 144,6079

C3

1 3,2020

2 170,4308 2 3,7701

4 232,4056 3 4,4415

A9 1 56,8103 4 5,1646

2 67,1394 C4 1 4,1317

A10 1 284,0513

C6

1 3,6152

2 333,1147 2 4,6481

B1

1 0,7230 3 6,1975

2 0,8780

C7 1 1,7560

3 1,0329 2 2,0658

B2 U 0,9296

B4 U 1,0329

B5 1 0,8780

2 1,0329

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