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Libretto caldaia: chi paga?

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Libretto caldaia: chi paga?

Autore: Chiara Arroi | 19/03/2018

È la carta d’identità del tuo impianto di riscaldamento. È obbligatorio averla, custodirla e compilarla dopo ogni intervento: ma chi sostiene i costi?

Con la caldaia non si scherza. È prima di tutto una questione di sicurezza. E poi di efficienza energetica, quindi di rispetto ambientale e di risparmio economico.

Motivo per cui l’installazione, la manutenzione, il controllo dell’efficienza vengono regolamentati per legge. È una rogna lo sappiamo. Un promemoria in più da aggiungere sul nostro frigorifero pieno di bigliettini colorati di scadenze da

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ricordare. E sono soldi da spendere ogni volta che il tecnico varca la soglia di casa con i suoi attrezzi da revisione e sua la penna in mano, pronta a compilare, terminato l’intervento, il libretto d’impianto. Ma se non siamo noi i proprietari di casa? Se siamo solo affittuari, dobbiamo tirar fuori noi i soldi? Per la manutenzione e il libretto della caldaia, chi paga? Vediamo qualche risposta.

Controlli caldaia: sono obbligatori?

Se qualcuno viene a dirti che il controllo annuale della caldaia è obbligatorio per legge, tu rispondigli che si sbaglia. Non sei affatto obbligato a far venire il tecnico ogni anno per fare i controlli (certo se lo fai è tutta sicurezza guadagnata), ma devi comunque rispettare una certa periodicità. Questa varia in base al tipo di impianto installato a casa tua (o nella casa in cui abiti) e ti viene comunicata dalla ditta installatrice. È comunque riportata sul libretto di impianto, che ci dice con quale periodicità eseguire i controlli. In mancanza di indicazioni, c’è sempre la legge [1]

a ricordarci con che frequenza dobbiamo provvedere a far controllare la nostra caldaia.

Quando diciamo controllo della caldaia, intendiamo il controllo dei fumi di combustione (per intenderci quello che veglia sull’efficienza energetica della nostra caldaia, e quindi sulla salvaguardia del nostro portafoglio e dell’ambiente).

Ecco con che frequentava effettuato:

ogni 2 anni, per le caldaie alimentate a combustibile liquido o solido, di potenza termica compresa fra 10 e 100 kW;

ogni anno, per le caldaie alimentate a combustibile liquido o solido, di potenza termica superiore a 100 kW;

ogni 4 anni, per le caldaie alimentate a gas, metano o gpl, di potenza termica compresa fra 10 e 100 kW;

ogni 2 anni, per le caldaie alimentate a gas, metano o gpl, di potenza termica superiore a 100 kW.

Oltre queste scadenze, ogni volta che sostituiamo un impianto, eseguiamo una prima accensione o modifichiamo l’efficienza energetica, siamo comunque obbligati a fare il controllo.

In sostanza quindi: sì, il controllo periodico della caldaia è obbligatorio e importante, ma non sempre in modo annuale.

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Manutenzione e controllo sono la stessa cosa?

Diciamo di no. Quando parliamo di controlli – come accennato – parliamo del controllo dei fumi, quello che regola l’efficienza energetica del nostro impianto. In pratica si analizza la combustione per verificarne il rendimento e la concentrazione del monossido di carbonio, e quindi il livello di fumosità.

Quando parliamo di manutenzione invece ci riferiamo alla più generale verifica sul funzionamento dell’impianto, sulla pulizia del bruciatore e sullo scambiatore di calore. Anche se il controllo annuale non è obbligatorio, una buona manutenzione rende il tuo impianto più sicuro e ti fa risparmiare. È quindi consigliabile fare una manutenzione una volta l’anno.

L’insieme di queste due premure, renderà la tua caldaia, e quindi casa tua decisamente più sicura, riducendo il rischio di perdite di gas, di incendi del combustibile e altre tipologie di incidenti domestici. Inoltre ottimizzi il risparmio energetico.

Per legge il controllo della caldaia viene effettuato da ditte specializzate, che hanno determinati requisiti richiesti per legge [2]. Sono in pratica ditte abilitate. A loro dovrai rivolgerti per un controllo fumi conforme alla legge.

Il tecnico che arriverà a casa tua, procederà al controllo e alla manutenzione, compilerà il famoso libretto della caldaia e ti rilascerà il certificato di conformità, consegnandoti il rapporto di manutenzione e controllo, con l’esito del controllo dei fumi.

Controllo caldaia: a chi spetta?

Se sei il proprietario di una casa la risposta è presto detta. Ma se la casa non è tua e tu sei solo l’inquilino in affitto, a chi spetta e chi paga il controllo periodico della caldaia?

Non pensare di svignartela solo perché non è casa tua. Le spese e la responsabilità della manutenzione e del controllo della caldaia spettano per legge al responsabile dell’impianto [3]: quindi al proprietario che abita in una casa di proprietà e

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all’inquilino in una casa presa in affitto (o al comodatario).

Quindi se abiti in una casa presa in affitto sarai tu a dovertene occupare. E devi anche occuparti di chiamare il tecnico manutentore. Questo perché rientra tra le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto (che spettano a chi occupa l’appartamento).

Diverso sarebbe se dovessi sostituire completamente la caldaia, effettuare una manutenzione straordinaria o installarla. In questi casi spetta al proprietario di casa farlo a sue spese, perché sono interventi straordinari.

Libretto caldaia: cos’è?

Innanzitutto non si devono sentire coinvolti da questa domanda solo quelli che come impianto hanno la tradizionale caldaia, perché dal 2016 qualunque impianto termico, installato in una casa o in un edificio (caldaia, climatizzatore, pannelli solari, ecc), deve possedere il suo libretto d’impianto [4]: un documento unificato per tutti, all’interno del quale sono presenti 14 schede da compilare in base agli interventi di controllo e manutenzione che vengono effettuati sul proprio impianto.

Questo nuovo libretto sostituisce a tutti gli effetti quello vecchio che – attenzione – non è da buttare, ma da affiancare a quello nuovo. È una sorta di documento d’identità del vostro impianto termico. Ecco perché conterrà tutte le informazioni utili (sostituzioni, manutenzioni, controllo dell’efficienza energetica) a chi verrà eventualmente a fare ispezioni.

Libretto caldaia: è obbligatorio?

Il libretto della caldaia è assolutamente obbligatorio. Anzi, attenzione a non perderlo, perché questo è l’unico modo per accertare che tu sia effettivamente in regola con tutte le questioni riguardanti il tuo impianto di riscaldamento.

Manutenzione e controllo compresi.

In caso di installazione di una nuova caldaia, il libretto ti sarà fornito direttamente dall’installatore. Se invece la caldaia è già installata, sarà il responsabile dell’impianto (quindi tu) a dover procurarsi il nuovo libretto d’impianto: in autonomia oppure chiedendo al manutentore.

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Non gettare nel cestino il vecchio libretto e i vecchi documenti relativi ai precedenti controlli delle caldaie. Allegali piuttosto al nuovo libretto d’impianto.

Libretto caldaia: dove si prende?

Ci sono diversi modi per procurarsi il libretto della caldaia:

nel caso di nuovo installazione, ti sarà rilasciato direttamente dall’installatore;

se hai già la caldaia installata dovrai essere tu (in quanto responsabile dell’impianto) a procurarti il libretto da tenere in casa: puoi farlo scaricandolo dal sito del Ministero dello sviluppo economico (Mise), oppure chiedendolo al tuo manutentore, che in occasione del primo controllo te lo porterà a casa, compilandolo nelle apposite schede riferite al tuo specifico impianto;

puoi inoltre compilare il libretto della caldaia direttamente online (solo in riferimento alle schede pertinenti al tuo impianto) sul sito del Comitato Termotecnico Italiano (Cti). Dopo la compilazione dovrai però stamparlo e custodirlo in casa, pronto a esibirlo in caso di ispezioni.

Libretto caldaia: chi paga?

Ma tutta questa trafila ha un costo? Chi paga per il libretto della caldaia?

Diciamo che puoi tranquillamente scaricare il libretto in modo gratuito dai siti del Mise e del Cti. E in linea teorica devi essere tu, in quanto responsabile dell’impianto, a compilarlo nelle schede pertinenti.

In alternativa, le ditte installatrici e manutentrici che effettuano i controlli delle caldaie offrono questo servizio: cioè su richiesta tua ti portano a casa il libretto e te lo compilano dopo ogni intervento. Essendo un servizio offerto, ti chiederanno di pagarlo. Sulla cifra da pagare dipende dalla ditta. Ti possono essere chiesti 15 euro come anche 50 euro (ovviamente in aggiunta all’intervento di manutenzione).

Chi paga? Ovviamente a pagare questo servizio di compilazione è il responsabile dell’impianto: il proprietario di casa se ci vive oppure l’inquilino in affitto o il comodatario. Se quindi sei in affitto o sei in comodato d’uso, sarai tu a doverti occupare di pagare i controlli e la manutenzione ordinaria dell’impianto.

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Se però hai appena stipulato un contratto d’affitto, il proprietario di casa ha l’obbligo di consegnarti già le carte in regola: quindi gli ultimi controlli effettuati e il libretto della caldaia compilato fino ad allora. Quindi appena entri in un appartamento in affitto il libretto dovrà dartelo il conduttore. Dopodiché sarai tu a sobbarcarti le spese ordinarie successive (controlli e compilazione).

Quindi:

sei in affitto e ti installano la caldaia nuova: il proprietario di casa sosterrà il costo della caldaia, dell’installazione, fornitura libretto compresa;

sei in affitto da tempo: tu inquilino sosterrai le spese ordinarie di controllo e manutenzione con relativa compilazione del libretto;

casa è tua e ci vivi tu: ovviamente sarai tu a doverti occupare di tutto. A meno che tu non abiti in condominio e ci sia un impianto centralizzato (in quel caso la compilazione della caldaia centralizzata spetta di norma all’amministratore e le spese per la manutenzione ordinaria spettano ai condomini).

Libretto caldaia: chi deve custodirlo?

Assodata l’importanza del libretto caldaia e del non perderlo per nessun motivo (essendo la carta d’identità da esibire nel caso di ispezioni), aggiungiamo che l’obbligo di custodire gelosamente questo documento ricade sul responsabile dell’impianto: proprietario di casa o terzo delegato (inquilino o comodatario);

amministratore di condominio.

Note

[1] Allegato A del Dpr n. 74 del 2013. [2] D.M. n. 37/08 del 22 gennaio 2008. [3]

Art. 6 Dpr n. 74/16 del 16 aprile 2016. [4] D.M. 10 febbraio 2014. Autore immagine: Pixabay

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