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GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 CAPITOLATO TECNICO. Allegato B

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GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 CAPITOLATO TECNICO

Allegato “B”

INDICE

PREMESSA ... 2

ARTICOLO 1 - GLOSSARIO ... 2

ARTICOLO 2 - OGGETTO ... 3

2.1 Oggetto e Modalità di Esecuzione ... 3

2.2 Forniture non disalimentabili ... 3

ARTICOLO 3 - DURATA ... 3

ARTICOLO 4 – ORDINATIVI DI FORNITURA ... 3

4.1 Rapporto contrattuale ... 3

4.2 Garanzie di pagamento ... 4

ARTICOLO 5 - FATTURAZIONE ... 4

5.1 La fatturazione ... 4

5.2 Termini di Pagamento... 5

5.3 Fatturazione Aggregata ... 5

ARTICOLO 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ... 6

ARTICOLO 7 - IMPEGNO DI POTENZA ... 6

ARTICOLO 8 - PREZZI DI FORNITURA ... 6

ARTICOLO 9 - OPZIONE VERDE ... 7

ARTICOLO 10 - QUALITÀ DELLA FORNITURA ... 7

ARTICOLO 11 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO ... 7

ARTICOLO 12 - REPORTISTICA ... 8

ARTICOLO 13 – GESTIONE DEI RECLAMI ... 8

ARTICOLO 14 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI ... 9

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA ... 9

ARTICOLO 16 – GESTIONE DELLA CONNESSIONE ... 9

ARTICOLO 17 - VERIFICHE SULLE FATTURE ... 10

(2)

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all’art. 2, a favore degli Enti che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e il CEA – Consorzio Energia Acque.

ARTICOLO 1 - GLOSSARIO

Nell’ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.E.E.G.S.I.: Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e Servizi Idrici.

Enti: gli Enti consorziati CEA che utilizzano la convenzione.

Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.

Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita).

Fasce di contratto: ore di Picco (PK), le ore dell’anno comprese fra le 8 e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì; ore di Fuori Picco (OP), le restanti ore dell’anno.

Fornitore: impresa aggiudicataria della fornitura.

Stazione Appaltante: C.E.A. – Consorzio Energia Acque, con sede legale in Ferrara, Via Annibale Zucchini, 13 AB – 44122 Ferrara (di seguito anche solo CEA).

Misura dell’energia elettrica: attività finalizzata all’ottenimento di misure dell’energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva.

Misuratore : dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica.

Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell’energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell’A.E.E.G.S.I. n. 292/06.

Misuratore orario: misuratore dell’energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell’Allegato A alla deliberazione dell’A.E.E.G.S.I. n. 5/04.

Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non differenziata per periodo temporale.

Opzione Verde: opzione facoltativa, attivabile per i singoli Punti di Prelievo al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell’energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa).

Ordinativo di Fornitura: il documento di cui all’allegato 4, con il quale gli Enti comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta, con le modalità e condizioni previste in convenzione. Il Fornitore potrà concordare con CEA l’impostazione dell’allegato 4 per adeguarlo alle proprie esigenze.

Contratto di Fornitura: il documento con cui il Fornitore, per motivi organizzativi, potrà formalizzare il rapporto instaurato con l’Ordinativo di Fornitura, tramite la stipula di un contratto, che non potrà avere condizioni particolari e generali diverse di quelle previste in Convenzione.

Punto di Prelievo: è il singolo punto di connessione tra l’impianto del Distributore e gli impianti degli Enti per la consegna dell’energia elettrica.

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Garanzia di Origine (GO): certificazione, a carattere volontario, rilasciata al produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili e da questi utilizzabile al fine di dimostrare che l’energia dalla stesso venduta è effettivamente prodotta da fonti rinnovabili.

TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione Delibera 19 luglio 2012 01/2012/R/eel e s.m.i..

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 Oggetto e Modalità di Esecuzione

La gara ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e servizi correlati agli Enti Consorziati CEA che ne faranno richiesta.

Il Fornitore metterà a disposizione la potenza e i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti nella misura espressa per tensione di consegna e fascia oraria nell’

Allegato 2 - “Indicazioni sui consumi” al presente documento. I consumi riportati sono quelli fatti registrare dai Consorziati CEA nel corso del 2015, aumentati dei fabbisogni espressi da taluni Enti interessati ad aderire alla Convenzione di cui alla presente Gara. La sintesi viene fornita a titolo puramente indicativo, sulla base delle informazioni in possesso di CEA.

Tali dati non sono pertanto vincolanti né per CEA né per gli Enti Consorziati. L’esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi presumibili consumi saranno comunicati dagli Enti al Fornitore con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.

2.2 Forniture non disalimentabili

tutte le forniture effettuate ai Consorzi di Bonifica Consorziati CEA, per gli usi di irrigazione e di scolo delle acque, trattandosi di attività da eseguire in favore di terzi ed indispensabili all’agricoltura, quali gli usi di irrigazione e/o di servizi di sicurezza idraulica a tutela del territorio, devono considerarsi non disalimentabili.

ARTICOLO 3 - DURATA

La Convenzione, come meglio specificato all’Art. 1.2 del Disciplinare di gara, sarà valida dalla data della sua attivazione fino alla scadenza fissata al 31/12/2017 e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta di CEA, qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito il Quantitativo massimo della Convenzione, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

ARTICOLO 4 – ORDINATIVI DI FORNITURA 4.1 Rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale tra le parti si instaurerà con gli Ordinativi di Fornitura trasmessi al Fornitore dagli Enti Contraenti, anche tramite la stazione appaltante, alle condizioni previste dalla Convenzione e dalla lex specialis di gara.

Per motivi organizzativi, il Fornitore potrà formalizzare il rapporto instaurato con l’Ordinativo di Fornitura, tramite la stipula di un contratto, che non potrà avere condizioni particolari e generali diverse di quelle previste in Convenzione.

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Con l’accettazione dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell’energia elettrica.

Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, gli Enti conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all’assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione.

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente gli Enti, girando agli stessi tali oneri tramite la fatturazione mensile per singolo punto di prelievo, senza alcuna maggiorazione.

4.2 Garanzie di pagamento

Per gli Enti Consorziati CEA, elencati nell’allegato F del Disciplinare di Gara, in relazione alla loro provata solvibilità e alla natura giuridica degli stessi, il Fornitore non potrà subordinare l’accettazione dell’Ordinativo di Fornitura al rilascio di garanzie (deposito cauzionale – fideiussione) del corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento relative all’Ordinativo di Fornitura stesso.

Per nuovi Consorziati che intendessero aderire alla Convenzione, il Fornitore avrà facoltà di subordinare l’accettazione degli ordinativi, in relazione al grado di solvibilità verificato, alla prestazione di garanzie di pagamento, determinate in ragione di tre mesi del fatturato annuo previsto.

In presenza di ingiustificati ritardi nei pagamenti, anche in relazione alla non sospendibilità delle forniture, condizione di cui all’Art. 2.2 del presente Capitolato, il Fornitore potrà risolvere il rapporto agendo nei confronti del cliente come espresso all’Articolo 17, comma 5 dello Schema di Convenzione.

ARTICOLO 5 - FATTURAZIONE 5.1 La fatturazione

avrà cadenza mensile e la fattura, disponendo delle letture dei misuratori, dovrà essere emessa entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

In mancanza delle letture rilevate dai misuratori, la fattura potrà essere emessa solo dopo detta data e comunque entro l’ultimo giorno del mese, con letture stimate, prendendo a riferimento il consumo del corrispondente mese dell’anno precedente; allo scopo l’ Ente, contestualmente alla trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, fornirà all’aggiudicatario un file in formato xls con il consumo mensile per ogni singolo punto di consegna, attivo nell’anno precedente.

Come meglio specificato al successivo Art. 16, ai fini della corretta tracciabilità dei flussi finanziari, con la fattura per la fornitura di energia elettrica, il Fornitore non potrà addebitare oneri relativi alla connessione.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il conguaglio con i criteri espressi all’art. 6.2.4 del Disciplinare di Gara.

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Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, la fattura mensile, conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall’AEEGSI, dovrà evidenziare dettagliatamente i consumi, le voci di costo e le tariffe applicate.

5.2 Termini di Pagamento

Le fatture dovranno avere scadenza il giorno 25 del mese successivo a quello di emissione;

nel caso il giorno 25 fosse festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno feriale seguente e dovranno essere trasmesse in forma cartacea all’Ente titolare della fornitura.

Eventuali ritardi nella presentazione della fattura potranno portare a ritardi nei pagamenti, nel caso non saranno riconosciuti al fornitore oneri aggiuntivi da parte dell’Ente Contraente.

5.3 Fatturazione Aggregata

Il Fornitore, a richiesta, metterà a disposizione degli Enti Contraenti un servizio di fatturazione aggregata, attivabile all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, che consenta di gestire un minor numero di documenti contabili,.

Attivando la fatturazione aggregata, l’utente riceverà un’unica fattura mensile ma sempre con il dettaglio di tutti i propri punti di prelievo.

Con la fatturazione aggregata sarà inoltre possibile suddividere l’aggregazione delle fatture con l’indicazione dei capitoli di spesa: raggruppando le utenze in funzione delle esigenze dell’Ente Contraente, nel caso, il Fornitore emetterà mensilmente tante fatture quanti sono i raggruppamenti dichiarati dall’Ente; la fattura riporterà in dettaglio la fatturazione relativa a ciascun POD raggruppato.

Entro il giorno 3 di ogni mese, il fornitore si obbliga a produrre un report contenente l’elenco delle fatture emesse il mese precedente, atto a consentire la registrazione automatica delle stesse; il relativo tracciato dovrà corrispondere a quello riportato nell’Allegato 3 - tracciato report dati per registrazione fatture.

Qualora l’Ente Contraente o la Stazione Appaltante, nel controllo delle fatture emesse dal Fornitore, rilevi errori o imprecisioni *, contesteranno tale irregolarità al Fornitore stesso, che sarà tenuto a sospendere i termini di pagamento.

La nuova data di scadenza fattura verrà espressa con la nota di conferma della correttezza della fattura o, nel caso di rettifica, con la nota relativa all’accettazione del reclamo.

(*) A titolo esemplificativo e non esaustivo, per errori e imprecisioni si intendono:

- Applicazione IVA diversa da quella richiesta;

- per fatture emesse a fronte di lettura effettiva dei misuratori:

o consumi impossibili da realizzare in funzione della potenza installata e del tempo di riferimento;

o valori di potenza prelevata non compatibili con la potenza installata;

o consumi di energia reattiva in misura irragionevole in rapporto all’energia attiva;

- per fatture emesse a fronte di letture stimate:

o consumi superiori a quelli indicati nell’allegato in formato xls prodotto dall’Ente contestualmente all’Ordinativo di Fornitura;

o valori di potenza fatturata superiori al 50% della potenza disponibile.

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ARTICOLO 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, con l’indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi consumi mensili fatti registrare nell’anno precedente, dovranno essere inviati come previsto all’Art. 6 dello Schema di Convenzione.

L’Ente si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera A.E.E.G.S.I.

ARG/elt 107/09 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna a fornire l’energia elettrica dalla Data di Attivazione, ossia dal primo giorno del secondo mese successivo alla Ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di Ricezione dell’Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla Ricezione dell’Ordinativo in caso di Ricezione dell’Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l’Ente Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 7 - IMPEGNO DI POTENZA

Gli Enti non sono tenuti a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall’A.E.E.G.S.I..

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 8 - PREZZI DI FORNITURA

I prezzi di fornitura, indifferenziati per tensione di fornitura, saranno determinati mensilmente sulla base di quanto stabilito agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di Gara.

Per fasce di contratto, si intendono: ore di Picco (PK), sono le ore dell’anno comprese fra le 8 e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì; ore di Fuori Picco (OP), sono tutte le restanti ore dell’anno.

In presenza di misuratori che non effettuano la distinzione dei consumi per fascia oraria, l’energia verrà attribuita allo ore di Picco e Fuori Picco con il metodo del “Load Profiling”, secondo la delibera ARG/elt 29/08 dell’AEEGSI.

Oltre ai prezzi dell’energia, determinati sulla base di quanto espresso agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di Gara, saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l’IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

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ARTICOLO 9 - OPZIONE VERDE

Il Fornitore, tramite Garanzia d’Origine o Garanzia d’Origine con attributo RECS, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l’Opzione Verde.

Per tale energia il Fornitore applicherà il corrispettivo indicato nel documento Offerta Economica;

detto corrispettivo non è soggetto all’applicazione delle perdite di rete.

Il costo per l’attivazione dell’Opzione Verde è nullo.

La possibilità di richiedere l’Opzione Verde è discrezionale per gli Enti che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

Per l’intera durata della fornitura, il Fornitore è vincolato a rendere disponibile un Logo o un Marchio che verrà concesso in uso agli Enti che abbiano attivato l’Opzione Verde e , se disponibile, la licenza d’uso del sopraindicato Marchio.

Gli Enti che abbiano attivato l’Opzione Verde hanno facoltà di:

- non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore e chiedere al Fornitore di cambiare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d’uso;

- nel caso il Fornitore non accetti i cambiamenti proposti dagli Enti, questi saranno liberi di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il Fornitore, per i Punti di Prelievo che hanno scelto la certificazione di provenienza dell’energia da fonte rinnovabile, dovrà darne evidenza in fattura.

Il Fornitore è obbligato ad attestare, con idonea documentazione, la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l’Opzione Verde.

ARTICOLO 10 - QUALITÀ DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l’energia necessaria, durante l’intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto degli Enti, agirà usando l’ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest’ultimo si accollerà il maggior onere che gli Enti sosterranno per il funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 11 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che gli Enti ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dall’articolo 6 del presente documento. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire agli Enti, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire l’attivazione dei nuovi punti di prelievo allacciati.

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ARTICOLO 12 - REPORTISTICA

Il Fornitore si obbliga, a pena di esclusione, a mettere a disposizione un servizio di Data Management tramite il proprio sito internet:

- al singolo Ente contraente con accesso riservato ai propri dati;

- alla Stazione Appaltante con accesso ai dati di tutti gli Enti contraenti, tramite un’unica password.

Il servizio dovrà consentire:

- il download in formato pdf delle fatture emesse, con possibilità di ricerca tramite:

o codice POD, o numero fattura,

o data emissione e data scadenza pagamento;

- con possibilità di ricerca per codice POD, la visione e il download delle curve di prelievo, per quarto d’ora, dei siti dotati di misuratore orario (GME);

- per ogni punto di prelievo e possibilmente per ragione sociale, la visione e il download di report in formato xls, del fatturato mensile, dei consumi mensili di energia attiva e reattiva nonché dei prelievi di potenza, per fascia oraria;

Il Fornitore si obbliga a mantenere attivo il servizio per almeno ulteriori 12 mesi dalla scadenza dei contratti di fornitura.

Il Fornitore si obbliga altresì a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 5 giorni dalla fine del primo mese successivo a quello ultimo fatturato, un report, in formato xls, aggiornato alla fatturazione eseguita dal primo di gennaio 2017, su tracciato come da Allegato 1.

Il report deve contenere tutti i dati già trasmessi di tutti i POD, allo scopo di poter disporre di un prospetto progressivo di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

In caso si verifichi la necessità di approfondire la fatturazione di uno o più punti di consegna, il fornitore si obbliga a produrre, entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, il report del fatturato progressivo del Distributore Locale interessato.

Nella necessità della chiusura del bilancio annuale, Il Fornitore, dopo aver trasmesso alla Stazione Appaltante il report Allegato 1 aggiornato alla fatturazione di dicembre 2017, si obbliga a produrre, entro il 10 Aprile 2018, lo stesso report Allegato 1, aggiornato con letture effettive rilevate entro il 31/03/2018.

ARTICOLO 13 – GESTIONE DEI RECLAMI

Gli Enti potranno segnalare al Fornitore, possibilmente tramite il CEA, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi.

Ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie a permettere al Fornitore di evadere la pratica (Codice POD, numero fattura, indirizzo di fornitura, descrizione della disfunzione, nome e recapito telefonico del referente tecnico/amministrativo, ecc…).

Nel caso in cui non vengano fornite le informazioni minime necessarie, il reclamo s’intenderà “non ricevibile” ed il Fornitore, nel rispondere, richiederà di inviare nuovamente il reclamo integrato con le informazioni necessarie all’espletamento dello stesso.

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Il reclamo sarà trasmesso a mezzo mail al Responsabile della fornitura di cui al successivo Art. 15, ovvero tramite PEC.

Il Fornitore è tenuto ad inviare, all’Ente e a CEA, risposta al reclamo entro 20 (venti) giorni solari dalla ricezione, compatibilmente con gli eventuali tempi di risposta del gestore di rete locale, qualora coinvolto.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare entro 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s’intenderà “Chiuso”), ferma restando in ogni caso l‘applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie di disfunzione.

Quanto stabilito nel presente articolo, vale anche in caso di verifica in corso contrattuale da parte di CEA.

ARTICOLO 14 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l’A.E.E.G.S.I. dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

il Fornitore aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, comunicando alla Stazione Appaltante il nominativo, i relativi indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono.

Al responsabile della fornitura è richiesto di:

• essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura,

• gestire le richieste di fissazione del CEA sulla piattaforma TFS, come definito all’art. 6.1.1 del Disciplinare di Gara,

• implementare le azioni necessarie a garantire il livello dei servizi attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste,

• gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dagli Enti e/o da CEA.

Per una corretta prestazione della fornitura, il Fornitore si obbliga di mettere a disposizione ulteriore personale con particolare riferimento all’operatività sulla piattaforma TFS, alla gestione del credito e della connessione; il Responsabile, renderà noti a CEA i nominativi e i recapiti di detto ulteriore personale.

ARTICOLO 16 – GESTIONE DELLA CONNESSIONE

Gli Enti si avvarranno, normalmente, della Stazione Appaltante per i rapporti con il responsabile della fornitura ed eventuale altro personale indicato dal Fornitore.

Il Fornitore avrà conseguentemente il vantaggio di interloquire con una sola controparte per la gestione della Convenzione e dei Contratti, nonché per i problemi tecnico/operativi.

La Stazione Appaltante, in funzione dell’apposita delega rilasciata dai Consorziati manterrà tramite il Fornitore, come previsto dalla vigente normativa, i rapporti con i Gestori di Rete Locale.

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Ai fini del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore si obbliga, per le attività legate alla connessione (contributi di allacciamento, spostamento prese e impianti, verifiche, ecc…), a fatturare i relativi corrispettivi con specifico documento contabile, diverso dalla fattura di periodo.

ARTICOLO 17 - VERIFICHE SULLE FATTURE

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dagli Enti, al fine di verificare la conformità del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, il CEA potrà effettuare i controlli con le modalità che riterrà opportune.

Germano Ghiraldello PRESIDENTE

Allegati:

Allegato 1 - Tracciato report dati di fatturazione;

Allegato 2 – riepilogo consumi ipotizzati;

Allegato 4 – Ordinativo di Fornitura.

Riferimenti

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