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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BARI CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L ANNO 2010

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(1)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

BARI

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2010

(2)

Art. 1 – Definizioni

AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

DISTRIBUTORE LOCALE: è il gestore della rete elettrica di distribuzione (di seguito

“GdR”) a cui risulta allacciato il sito di prelievo. Il GdR è il concessionario del servizio di Trasporto.

FASCE ORARIE: Le fasce orarie sono quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e saranno eventualmente modificate automaticamente in conformità ad eventuali future variazioni normative che l’AEEG deciderà di introdurre.

GIORNI FERIALI: Per giorni feriali si intendono i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì

.

NORMATIVA: Si intende l’insieme delle delibere dell’AEEG, le procedure e i contratti tipo stabiliti dai gestori di rete, Leggi, Decreti, Circolari e quant’altro emesso da soggetti legittimati alla regolamentazione del settore dell’energia elettrica, in tutti i suoi aspetti.

SITO: Si intende la singola unità produttiva, a cui è associato un punto di prelievo dell’energia elettrica, dotata di un proprio sistema di misura

Art. 2 – Oggetto dell’appalto

1. Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito indicata Stazione Appaltante e/o Cliente, con il presente capitolato intende regolare la procedura aperta svolta con modalità telematica avente per oggetto la fornitura di energia elettrica per il periodo compreso dal 01.01.2010 al 31.12.2010 di tipo continuo e ininterrompibile, al fine di alimentare i propri siti di consumo. La durata della fornitura oggetto del presente appalto è pari ad 1 (uno) anno, con opzione di proroga contrattuale all’anno di fornitura 2011.

2. La Stazione Appaltante stipulerà con il soggetto aggiudicatario un contratto che, garantirà per tutto il periodo di validità una continuità di approvvigionamento di energia elettrica di cui la Stazione Appaltante necessita. Pertanto, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a fornire l’energia elettrica per ciascuno dei n° 1.443 Punti di Prelievo indicati negli Allegati A e B, caratterizzati da numero di presa, POD, livello di tensione e potenza disponibile.

3. Le Parti hanno facoltà, nel corso della validità contrattuale, di utilizzare l’opzione di estensione contrattuale di cui al comma 1, nel caso in cui convengano ad un prezzo medio di fornitura anno 2011 pari al prezzo “Idex Yearly Future Dicembre 2011” di chiusura del giorno precedente e pubblicato sul sito internet www.borsaitaliana.it

4. Il consumo annuo presunto della fornitura posto a base di gara, che comunque non impegna la Stazione Appaltante, è previsto in circa 583.637.245 KWh, per il periodo dal 01.01.2010 fino al 31.12.2010, comprensivo dei punti di prelievo in Alta, Media e Bassa tensione, così come definito negli Allegati A e B, indicativamente ripartiti come di seguito:

Livello di tensione F1 F2 F3 F0 Totale

AT 51.358.112 39.786.454 85.844.563 176.989.130

MT 116.031.412 85.108.251 158.613.197 0 359.752.860

BT 16.007.018 10.814.503 18.236.712 0 45.058.233

BT mono 0 0 0 1.837.022 1.837.022

Totale complessivo 183.396.542 135.709.208 262.694.472 1.837.022 583.637.244

(3)

5. I valori risultanti degli Allegati A e B sono da considerarsi indicativi quale consumi annui presunti a base di gara

Art. 3 – Descrizione della fornitura L’intera fornitura è suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto 1 comprendente n. 4 punti di prelievo in AT (Alta Tensione) contenuti nell’Allegato A per un consumo stimato di 176.989.130 KWh e caratterizzato dal seguente profilo

MESE CONSUMI F1 F2 F3 Totale

Gennaio 3.672.540 3.279.791 6.987.693 13.940.024

Febbraio 3.591.858 2.799.197 5.709.082 12.100.137

Marzo 4.217.933 3.092.200 6.652.194 13.962.327

Aprile 4.171.224 2.774.538 6.916.221 13.861.983

Maggio 4.138.766 3.417.231 7.440.472 14.996.469

Giugno 4.540.634 3.346.961 7.341.000 15.228.595

Luglio 4.949.802 3.791.463 7.421.856 16.163.121

Agosto 4.676.377 3.910.411 8.438.565 17.025.353

Settembre 4.430.642 3.401.696 7.388.399 15.220.738

Ottobre 4.407.008 3.367.308 7.306.599 15.080.915

Novembre 4.316.436 3.304.184 7.129.097 14.749.717

Dicembre 4.244.892 3.301.474 7.113.385 14.659.751

Totale 51.358.112 39.786.454 85.844.563 176.989.130

- Lotto 2 comprendente n. 1439 punti di prelievo in MT (media tensione) e BT (bassa tansione) contenuti nell’Allegato B per un consumo stimati di circa 406.648.115 KWh

MESE CONSUMI DESCRIZIONE FORNITURA F1 F2 F3 F0 Totale

Gennaio BT 1.488.369 1.130.681 1.914.457 0 4.533.507

BT mono 0 0 0 151.779 151.779

MT 8.691.284 7.123.124 13.190.472 0 29.004.880

Gennaio 10.179.653 8.253.805 15.104.929 151.779 33.690.166

Febbraio BT 1.470.181 923.508 1.439.338 0 3.833.027

BT mono 0 0 0 155.497 155.497

MT 9.138.748 6.778.204 11.583.609 0 27.500.561

Febbraio 10.608.929 7.701.712 13.022.947 155.497 31.489.085

Marzo BT 1.507.377 1.010.044 1.705.511 0 4.222.932

BT mono 0 0 0 166.961 166.961

MT 10.145.785 7.211.184 13.270.198 0 30.627.167

Marzo 11.653.162 8.221.228 14.975.709 166.961 35.017.060

Aprile BT 1.401.229 877.128 1.670.476 0 3.948.833

BT mono 0 0 0 163.327 163.327

MT 9.575.250 6.294.337 13.494.153 0 29.363.740

Aprile 10.976.479 7.171.465 15.164.629 163.327 33.475.900

Maggio BT 1.347.325 987.722 1.692.841 0 4.027.888

BT mono 0 0 0 150.983 150.983

MT 9.257.052 7.518.103 14.034.021 0 30.809.176

Maggio 10.604.377 8.505.825 15.726.862 150.983 34.988.047

Giugno BT 1.366.192 915.377 1.527.655 0 3.809.224

BT mono 0 0 0 174.966 174.966

MT 9.691.786 7.058.773 13.022.704 0 29.773.263

Giugno 11.057.978 7.974.150 14.550.359 174.966 33.757.453

Luglio BT 1.400.283 907.109 1.392.065 0 3.699.457

BT mono 0 0 0 208.019 208.019

MT 10.999.094 7.686.306 12.945.655 0 31.631.055

Luglio 12.399.377 8.593.415 14.337.720 208.019 35.538.531

Agosto BT 1.196.774 800.218 1.392.386 0 3.389.378

BT mono 0 0 0 111.264 111.264

MT 10.041.837 7.261.868 14.341.400 0 31.645.105

Agosto 11.238.611 8.062.086 15.733.786 111.264 35.145.747

Settembre BT 1.241.970 839.087 1.414.970 0 3.496.027

BT mono 0 0 0 142.533 142.533

MT 9.898.796 7.246.241 13.561.067 0 30.706.104

Settembre 11.140.766 8.085.328 14.976.037 142.533 34.344.664

Ottobre BT 1.204.711 813.915 1.372.521 0 3.391.147

BT mono 0 0 0 138.257 138.257

MT 9.601.833 7.028.853 13.154.235 0 29.784.921

Ottobre 10.806.543 7.842.768 14.526.756 138.257 33.314.325

Novembre BT 1.165.849 787.660 1.328.246 0 3.281.755

BT mono 0 0 0 133.797 133.797

MT 9.292.096 6.802.116 12.729.905 0 28.824.117

Novembre 10.457.945 7.589.776 14.058.151 133.797 32.239.669

Dicembre BT 1.216.758 822.054 1.386.246 0 3.425.058

BT mono 0 0 0 139.639 139.639

MT 9.697.851 7.099.142 13.285.778 0 30.082.770

Dicembre 10.914.609 7.921.196 14.672.024 139.639 33.647.468

Totale BT 16.007.018 10.814.503 18.236.712 0 45.058.233

BT mono 0 0 0 1.837.022 1.837.022

MT 116.031.412 85.108.251 158.613.197 0 359.752.860

Totale 132.038.430 95.922.754 176.849.909 1.837.022 406.648.115

(4)

Art. 4.- Condizioni generali e particolari di fornitura

1. Il Cliente si impegna ad acquistare dal Fornitore l’energia necessaria a coprire i consumi dei propri siti di cui agli ALLEGATI A e B, per ogni ora dell’anno e per una variazione del quantitativo totale di energia entro il + 20% dei valori complessivi ivi indicati.

I consumi totali previsti per fascia oraria e per tipo di alimentazione ( AT; MT;BT ) in base al fabbisogno attuale per ciascun sito produttivo sono indicativamente riportati nelle tabelle

“ALLEGATI A e B”. Fermo restando l’impegno di fornitura di cui al precedente comma 1, le TABELLE ALLEGATI A e B sono assunte dal Fornitore quale riferimento provvisorio per l’esecuzione del Contratto in relazione al fabbisogno attuale del Cliente.

2. Per la gestione dei servizi che, sulla base della attuale Normativa, sono definiti come “Dispacciamento” (bilanciamento, riserva di rete, ecc.), il Fornitore opererà nei confronti di TERNA sulla base delle regole stabilite dalla Normativa vigente pro tempore. Il Fornitore stipulerà con TERNA, su mandato del Cliente, un contratto di Dispacciamento in prelievo, ai sensi della Delibera n. 111/06, per i siti oggetto della fornitura. Sulla base delle curve di carico dell’anno decorso richieste al/i distributore/i, il Fornitore formulerà il profilo di prelievo ai fini della programmazione

3. Il fattore di potenza medio mensile determinato dai prelievi del Cliente nel singolo punto di riconsegna (sito) deve essere compreso nei limiti previsti dalla Normativa vigente;

qualora il fattore di potenza rilevato non rispettasse tale valore, saranno applicate le condizioni previste dalla Normativa vigente.

4. Il Cliente dichiara di essere regolarmente collegato al sistema elettrico nazionale e di disporre su ogni sito dei prescritti strumenti di misura idonei, ai sensi delle delibere dell’AEEG, per ricevere la fornitura dell’energia elettrica. Eventuali modifiche dell’allacciamento o dei sistemi di misura saranno quindi oggetto dei rapporti diretti tra il Cliente ed il Fornitore, ovvero tra il Cliente ed il Distributore Locale a seconda dei casi previsti dalla Delibera AEEG 333/07. In relazione alla gestione dei rapporti tra il Cliente e il Distributore Locale del sito, su richiesta del Cliente, il Fornitore fornirà la propria assistenza tecnica e consulenza commerciale secondo le tempistiche previste dal Testo Integrato approvato con la Delibera 333/07.

5. Per i siti multiorari, il Cliente si impegna a fornire, se disponibili, i dati orari di consumo dell’anno decorso. Nel caso in cui gli stessi dati non siano disponibili, conferirà al Fornitore apposita delega per la richiesta degli stessi al Distributore di riferimento.

Per i siti del Cliente equipaggiati con apparecchiatura di misura idonea allo scopo, il Fornitore, non appena ne avrà la disponibilità dal Distributore, renderà consultabili gratuitamente attraverso il proprio sito internet, i dati di potenza media attiva e reattiva misurati ogni quarto d’ora e i dati di energia attiva e reattiva rilevati per fascia tariffaria.

L’attivazione di questo servizio è subordinato alla effettiva disponibilità dei dati da parte del concessionario del servizio di trasporto competente per i siti interessati e avverrà alla data in cui il Fornitore riceverà dallo stesso i dati di consumo del Cliente.

Nel caso in cui il Distributore non renda disponibili i dati di misura, il Cliente avrà facoltà di mettere a disposizione nel sito il necessario per l’installazione di un sistema di acquisizione dati (es. alimentazione 220 V e, eventualmente, linea telefonica). Nel caso in cui sia già presente una apparecchiatura di acquisizione delle misure dal contatore del Distributore, il Cliente si impegna a rendere disponibile l’accesso al Fornitore su tale apparecchiatura per la trasmissione dei dati in remoto.

6. L’energia non può essere utilizzata in località diverse da quelle previste nel presente Capitolato, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

(5)

7. Tutti i corrispettivi previsti nel Capitolato ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Capitolato a carico del Fornitore, senza facoltà di rivalsa.

. Art. 5 – Struttura di prezzo relativa alla fornitura

1. Il prezzo unitario P0Fi per la somministrazione dell’energia con le modalità previste nel presente capitolato è differenziato per le diverse fasce orarie così come definite dalla delibera AEEG n. 181/06, e risulta fisso ed invariante per l’intera durata contrattuale.

I prezzi comprendono:

gli oneri di trasporto sulle reti estere vigenti al momento della stipula del contratto;

i corrispettivi per lo sbilanciamento di cui all’art. 40 dell’Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni

il contributo dovuto per l’assegnazione di capacità di importazione assegnate da TERNA;

le bande di capacità produttiva CIP 6 attribuibili al Cliente;

gli eventuali oneri derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche ed integrazioni in materia di emissione di CO2 in atmosfera.

Dai prezzi unitari P0Fi risultano inveceesclusi:

le perdite sulle reti di trasmissione e distribuzione come definite dalla Delibera AEGG n° 111/06

Le maggiorazioni dei corrispettivi (componenti “A”) di cui all’art. 2 della delibera AEEG n. 108/00 del 15 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Le previste componenti UC

I costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente fra il Cliente ed il Distributore Locale

I corrispettivi CD, INT e DP

Eventuali altri corrispettivi o voci aggiuntive stabilite dall’AEEG per il mercato libero

2. Ai fini della predisposizione dell’offerta economica il concorrente dovrà indicare, per ciascun lotto L di riferimento, il prezzo medio pesato, da calcolarsi utilizzando la seguente formula:

PmL10 = ( P0Fi * EFi) / EFi

dove:

P0Fi = Prezzo offerto dal concorrente per ciascun lotto L e per ciascuna fascia Fi

EFi = energia per ciascun lotto e per ciascuna fascia così come indicata all’art. 3 del presente capitolato tecnico

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Per ciascun lotto L, la Stazione Appaltante, definisce i seguenti “prezzi strike” PL10:

• P110 = 64,60 €/MWh per il lotto 1

• P210 = 66,60 €/MWh per il lotto 2

3. Non saranno ritenute valide offerte vincolate al rilascio di alcuna garanzia fideiussoria da parte della Stazione Appaltante

4. L’offerta dovrà essere corredata da un’autocertifcazione ai sensi del DPR 445/00 attestante che l’energia elettrica venduta alla Stazione Appaltante provenga nella misura non inferiore al 5% da produzione da fonti rinnovabili

5. Gli eventuali oneri che il Fornitore sarà tenuto a pagare al Distributore Locale o ad altro soggetto legittimato in relazione a quanto sopra, saranno riconosciuti dal Cliente e inseriti nella prima fattura successiva alla data di comunicazione degli oneri stessi dal Distributore Locale al Fornitore

Art. 6 – Fatturazione e pagamenti

1. Entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal secondo mese di validità del Contratto, il Fornitore fatturerà al Cliente, per ogni sito di cui agli ALLEGATI A e B, gli importi mensili corrispondenti all’energia consumata e agli oneri di cui all’articolo 5.

Le fatture mensili saranno relative sia al mese di fornitura in oggetto che ad eventuali conguagli su mesi/periodi precedenti e le relative componenti di costo dovranno essere esplicitate in appositi files in formato excel, elaborati secondo i modelli allegati

“Dettaglio fatture” e “Riepilogo fatture”, che saranno anticipate al Cliente prima dell’invio delle predette fatture. Tali fatture dovranno, anche, essere pubblicate in una sezione riservata del sito internet del Fornitore e successivamente inviate sia in formato pdf su un opportuno supporto magnetico (DVD o Compact Disc) sia in formato cartaceo al seguente indirizzo:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

Direzione Generale – Unità Energia Viale Vittorio Emanuele Orlando, 8

70123 Bari

Entro il termine del decimo giorno lavorativo di ciascun mese saranno rese disponibili dal Fornitore sul proprio portale internet, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, tabelle riepilogative in formato excel riportanti i dati di consumo di ciascun utenza (identificata attraverso il numero presa, POD, l’indirizzo e il comune) con la suddivisione dell’energia in fasce, nonché tutte le componenti di costo presenti in fattura (flusso informativo).

Il Fornitore si impegna ad emettere le fatture di cui sopra non prima di aver ricevuto dal Distributore il 90% dei dati di consumo necessari alla fatturazione. Nel caso in cui i dati di misura relativi ai consumi mensili non risultino disponibili, il Fornitore emetterà fattura provvisoria dandone anche evidenza sia nel file “Dettaglio fatture” sia nel “Riepilogo Fatture”. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi.

Inoltre, per quei corrispettivi di cui all’art. 5 che vengono determinati mensilmente a consuntivo da TERNA, la fatturazione del mese di fornitura, sarà effettuata con i valori di acconto pubblicati più recenti e, successivamente, aggiornati con quelli definitivi.

2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta fissa il quindicesimo giorno successivo alla ricezione del flusso informativo inviato a mezzo posta

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elettronica così come al precedente comma. Nel caso in cui tale giorno sia festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora una fattura emessa risulti difforme dalle attese del Cliente, questi notificherà al Fornitore la natura e l’entità della controversia e procederà, entro la scadenza indicata, al pagamento parziale della sola quota non oggetto di contestazione.

Le Parti, si impegnano congiuntamente a risolvere tali controversie nel più breve tempo possibile e a saldare per intero tutti gli importi dovuti entro la successiva fatturazione utile.

3. In caso di ritardato pagamento, oltre alle spese sostenute per il recupero del credito, sulla somma dovuta saranno applicati interessi di mora nella misura di 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso EURIBOR 365 con scadenza ad un mese maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta.

Art. 7 – Variazione dei punti di prelievo

In conseguenza di acquisizioni o dismissioni di utenze, ovvero modifica sensibile delle caratteristiche di prelievo o per altre esigenze di Acquedotto Pugliese S.p.A., il Cliente potrà variare il complesso della fornitura richiesta che potrà comprendere anche siti non riportati negli elenchi allegati A e B ma che potranno essere successivamente inclusi.

Il Fornitore non potrà avanzare pretese di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all’elenco ed alle caratteristiche dei punti di prelievo di cui agli Allegati A e B saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con opportuno preavviso. Per i punti di prelievo aggiunti, tali variazioni entreranno in vigore trascorso un mese solare dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell’elenco e delle caratteristiche dei punti di prelievo di cui all’Allegato A e all’Allegato B.

Le modalità e le tempistiche per tutte le richieste inviate dal Cliente al Fornitore sono quelle previste dal Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011 allegato alla Delibera AEEG n° 333/07

Il Fornitore sarà tenuto a fornire al Cliente un aggiornamento settimanale dello stato di avanzamento delle richieste.

Art. 8 – Partecipazione alle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sull’interconnessione non assegnata ai gestori esteri

Ai sensi della normativa per l’importazione vigente pro tempore, il Cliente con l’assistenza del Fornitore o il Fornitore direttamente per la potenza richiedibile dal Cliente parteciperà alla procedura di assegnazione della capacità di interconnessione con l’estero non assegnata direttamente dai gestori esteri, su base annuale, mensile e per eventuali altri periodi di assegnazione stabiliti dalla Normativa, per la potenza massima richiedibile in base alle regole in uso. Le modalità di partecipazione potranno essere le seguenti.

Nel caso in cui sia necessaria o preferibile la partecipazione diretta del Fornitore per la potenza richiedibile dal Cliente, il Cliente si impegna a rendere disponibile

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gratuitamente, in via esclusiva, l’eventuale dichiarazione di interesse alla fornitura, come richiesto dalla normativa vigente.

In questo caso, il Fornitore parteciperà alla procedura di assegnazione e resterà titolare delle bande di capacità di importazione eventualmente assegnate.

Nel caso in cui sia invece necessaria o preferibile la partecipazione diretta del Cliente, quest’ultimo parteciperà all’assegnazione e cederà gratuitamente al Fornitore tutta la capacità di interconnessione che gli verrà assegnata o, nel caso sussista l’obbligo d’uso delle suddetta capacità, il Fornitore fornirà l’energia sottesa alla suddetta capacità di interconnessione ai corrispettivi di cui al precedente articolo 5.

Nel caso in cui le regole di importazione della quota di capacità di interconnessione con l’estero assegnata da TERNA prevedessero l’introduzione di differenti meccanismi di allocazione della suddetta quota, oppure, le regole non consentissero l’applicazione totale di quanto indicato ai precedenti paragrafi, le Parti concorderanno, in buona fede, le modalità di partecipazione, nel presupposto di contemperare i rispettivi interessi, e le modifiche da apportare al contratto con i criteri di cui al successivo art. 13.

Art. 9 – Partecipazione all’assegnazione dell’energia di cui all’art. 3,comma 12 del D.Lgs. 79/99 (“CIP 6”)

Le bande “CIP 6” eventualmente assegnate saranno contrattualizzate dal Fornitore con il GSE, che ne disporrà al fine di incrementare la propria disponibilità di energia. Tale tipologia di contrattualizzazione e gli eventuali aggiornamenti trimestrali del prezzo di assegnazione, determinati in base alla variazione del prezzo medio trimestrale registrato sulla borsa dell’energia elettrica, non sarà oggetto di alcuna modifica del corrispettivo di fornitura praticato al Cliente in ottemperanza al Contratto.

Nel caso in cui risulti invece necessaria o preferibile la partecipazione diretta del Cliente, lo stesso, su richiesta del Fornitore, si impegna a prendere parte alla procedura di assegnazione.

In tal caso, il Cliente effettuerà la richiesta di bande di potenza secondo le indicazioni che darà il Fornitore e, se possibile, cederà a quest’ultimo la capacità di produzione assegnatagli. Al Cliente sarà comunque garantito da parte del Fornitore, in ogni caso, un prezzo complessivo dell’energia pari a quello derivante dall’applicazione dei corrispettivi di cui al precedente articolo 5.

Art. 10 – Assegnazione di energia interrompibile estera, o altre forniture a prezzi agevolati riservate a particolari categorie di clienti

Il Cliente ha facoltà di acquistare quote di energia con caratteristiche di interrompibilità, nonché di energia riservata a soggetti con specifiche caratteristiche o aventi particolari vincoli di prelievo.

Il Cliente si impegna a notificare per iscritto al Fornitore, con preavviso di almeno 15 giorni dalla data di espletamento delle rispettive procedure di assegnazione, il proprio interesse all’acquisto di energia della tipologia indicata nel presente articolo.

Nel caso in cui il Cliente risultasse assegnatario di capacità di importazione interrompibile estera, acquisterà dal Fornitore i quantitativi assegnatigli a condizioni di mercato.

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Art. 11– Aggiornamento delle clausole contrattuali

Il Contratto che le Parti sottoscriveranno si intenderà modificato di diritto, come stabilito dall’art. 2 della delibera n. 78/99 AEEG, mediante l’automatico inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa Autorità vorrà definire.

Qualora l’introduzione di modifiche alle attuali normative, o limitazioni alle disponibilità di energia per il mercato libero proveniente da Importazione e/o “CIP 6” , disposte dalle autorità preposte (MSE, AEEG, TERNA, ecc.), alterino i presupposti alla base del presente Capitolato, si applicherà quanto segue:

a) nel caso dette modifiche non comportino oneri per alcuna delle Parti, il Contratto sarà modificato per recepirle;

b) nel caso dette modifiche comportino oneri per una o entrambe le Parti tali da alterare il rapporto di corrispettività, le Parti medesime provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Art. 12– Mutamenti dei presupposti contrattuali

Nel caso in cui il quadro regolatorio del mercato elettrico italiano dovesse modificarsi sostanzialmente, determinando il venir meno per una o entrambe le Parti della convenienza ad adempiere agli obblighi contrattuali, le Parti si incontreranno per adattare in buona fede i parametri e i termini dell’accordo, con l’impegno reciproco di contemperare i rispettivi interessi.

Art. 13– Facoltà di recesso unilaterale

E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto comunicandone al soggetto aggiudicatario la volontà secondo i tempi e le modalità previste dalle Delibere n° 144/07 e n° 79/08 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas in merito alla disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

Art. 14– Risoluzione del contratto

Ferme restando le cause di risoluzione indicate espressamente nel presente capitolato o disposte per legge, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente da ciascuna delle Parti o unilateralmente dal Fornitore a seconda dei casi, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) qualora l’altra Parte divenga insolvente, sia dichiarata fallita, o venga sottoposta ad amministrazione controllata o straordinaria o comunque ad altra procedura

concorsuale;

b) qualora il Cliente apporti di fatto alla propria organizzazione o alle proprie condizioni patrimoniali modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie o tecniche in modo da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute ad ( Fornitore ) c) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della

fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto;

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d) inadempimento del Cliente all’obbligo di pagamento protrattosi oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta.

Art. 15– Impossibilità sopravvenuta

Qualora, dalla data di efficacia del Contratto per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità del Fornitore e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per il Fornitore di assolvere, totalmente o in parte, agli obblighi di fornitura, ovvero di provvedere al trasporto sulle linee interconnesse gestite dal Distributore Locale, il Fornitore, fatta salva la disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A/R.

Se l’impossibilità sopravvenuta attiene all’intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al precedente paragrafo, il Contratto si intenderà risolto.

Art. 16– Forza maggiore

Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile per ritardato o mancato adempimento alle obbligazioni assunte nel Contratto se essi sono dovuti a cause di forza maggiore.

Si intendono quali cause di forza maggiore ogni evento e/o circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui possono essere citati a titolo esemplificativo, ma non limitativo, scioperi, serrate, calamità naturali, eventi bellici, impossibilità nei trasporti, intervento di provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi. Devono intendersi causa di forza maggiore anche eventuali interruzioni e/o sospensioni della somministrazione di energia elettrica da parte del Fornitore e dei prelievi da parte del Cliente dovute a factum principis (anche ascrivibili al Gestore della Rete), per le quali non si procederà all’addebito di corrispettivi né a risoluzione del Contratto.

Allorché si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte che intende invocarla deve darne comunicazione scritta all’altra Parte, indicando l’evento e/o circostanza intercorsi, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 17– Cessione del credito

Il Fornitore non potrà cedere il Contratto ad altri soggetti anche se abbiano titolo ad effettuare la fornitura ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di cessione di azienda da parte del Cliente, rimangono salvi ed impregiudicati gli effetti stabiliti all’art. 2558 cod. civ..

Art. 18– Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali - sia nel corso dell’esecuzione del Contratto che successivamente - tutte le informazioni, i dati e le documentazioni di natura tecnica, commerciale od industriale relative all’altra Parte, delle quali essa dovesse venire a conoscenza in ragione del Contratto, salvo che le comunicazioni siano necessarie per adempiere ad obblighi legali, contabili o amministrativi, ovvero allorchè sia stato ottenuto l’espresso consenso dell’altra Parte.

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Art. 19– Validità e modifiche

Il presente Capitolato ed i relativi ALLEGATI A e B ed il successivo Contratto che sarà sottoscritto costituiscono l’intero accordo che regola i rapporti tra le Parti e supera ogni precedente pattuizione od intesa eventualmente intercorsi tra le medesime.

Successive modifiche al presente testo saranno valide ed efficaci soltanto se approvate per iscritto da entrambe le Parti.

Nel caso una o più delle clausole del Contratto dovesse/dovessero risultare invalida/e e/o dovessero comunque perdere efficacia, il Contratto resterà comunque valido a tutti gli effetti per la parte non inficiata da detta/e clausola/e, a meno che la/e clausola/e in questione sia/siano oggettivamente essenziale/i o sia/siano stata/e determinante/i per una delle Parti ai fini della sottoscrizione del Contratto.

Qualora non venisse fatta valere da una delle Parti una o più clausola/e del Contratto a tutela di un proprio diritto, ciò non potrà essere interpretato come rinuncia al diritto medesimo, la cui validità potrà comunque essere invocata e fatta osservare anche successivamente.

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