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Soci di AMGA Legnano S.p.A, affidanti ad ALA il servizio igiene ambientale:

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Academic year: 2022

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Pagina 1 di 17 Schema di Convenzione, ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fra gli Enti Locali soci di Amga Legnano S.p.A., gli Enti Locali soci di A.S.M. s.r.l. e gli Enti Locali soci di A.M.S.C. S.p.A. per l’esercizio del controllo analogo sulla Società AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l. .

L'anno duemilasedici, il giorno ... del mese di ………. , in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, presso la sede amministrativa e operativa di AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l. (di seguito ALA), fra i Comuni

Soci di AMGA Legnano S.p.A, affidanti ad ALA il servizio igiene ambientale:

ARCONATE, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

BUSCATE, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

CANEGRATE, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

LEGNANO, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

MAGNAGO, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

PARABIAGO, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

SAN GIORGIO SU LEGNANO, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

VILLA CORTESE, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

DAIRAGO, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

(2)

Pagina 2 di 17

ROBECCHETTO CON INDUNO, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

TURBIGO, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

soci di A. S. M. s.r.l. affidanti ad ALA il servizio igiene ambientale:

BOFFALORA SOPRA TICINO, rappresentato dal Sindaco pro tempore munito degli occorrenti poteri

CUGGIONO, rappresentato dal Sindaco pro tempore munito degli occorrenti poteri

MAGENTA, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

MARCALLO CON CASONE, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

OSSONA, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri

ROBECCO SUL NAVIGLIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri (affidamento fino a maggio)

e soci di A.M.S.C. S.p.A. affidanti ad ALA il servizio igiene ambientale

- GALLARATE, rappresentato dal Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri.

Ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e società in forza delle seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

………

(3)

Pagina 3 di 17 PREMESSO CHE

a. la società a totale partecipazione pubblica Aemme Linea Ambiente s.r.l., con sede legale in Magenta, via Crivelli n. 39 e sede operativa ed amministrativa in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, capitale sociale euro ……….. codice fiscale --- REA MI ………., ha quali soci:

- la società interamente pubblica AMGA Legnano S.p.a., con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, detentrice dell’72% del capitale sociale e

- la società interamente pubblica A.S.M. Magenta s.r.l., con sede in Magenta, via Crivelli n. 53, detentrice del 18% del capitale sociale

- la società interamente pubblica A.M.S.C. S.p.A., con sede in Gallarate, via Aleardo Aleardi n. 70, detentrice del 10% del capitale sociale

rispettivamente partecipate come in appresso indicato:

Socio ASM MAGENTA Quote di partecipazione

Socio affidatario servizio igiene

Comune di Magenta 61,9% S

Comune di Boffalora

Ticino 8,96% S

Comune di Mesero 7,22% N

Comune di Robecco sul

Naviglio 6,14% S/N

Comune di Marcallo con

Casone 5,31 S

Comune di Santo Stefano

Ticino 3,94% N

Comune di Ossona 3,21% S

(4)

Pagina 4 di 17

Comune di Bernate Ticino 3,02% N

Comune di Corbetta 0,27% N

Comune di Cuggiono 0,03% S

Socio AMGA LEGNANO Percentuale di

partecipazione Socio affidatario servizio igiene

Comune di Legnano 65,29% S

Comune di Parabiago 17,54% S

Comune di Canegrate 7,51% S

Comune di Villa Cortese 5,13% S

Comune di Arconate 4,33% S

Comune di Buscate 0,13% S

Comune di Magnago 0,06 % S

Comune di San Giorgio su

Legnano 0,01%

S

Comune di Dairago 0,01% S

Comune di Robecchetto

con Induno 0,01% S

Comune di Turbigo 0,01% S

Socio AMSC Percentuale di partecipazione

Socio affidatario servizio igiene

Comune di Gallarate 99,89% S

Comune di Somma

Lombardo 0,02% N

Comune di Cassano

Magnago 0,01% N

Comune di Solbiate Arno 0,01% N

Comune di Sesto Calende 0,01% N

(5)

Pagina 5 di 17

Comune di Vergiate 0,01% N

Comune di Saltrio 0,01% N

Comune di Cadrezzate 0,01% N

Comune di Brebbia < 0,005% N

Comune di Cairate < 0,005% N

Comune di Arsago Seprio < 0,005% N

Comune di Golasecca < 0,005% N

Comune di Ranco < 0,005% N

Comune di Vizzola Ticino < 0,005% N

B. ALA è società deputata all’erogazione del servizio igiene ambientale (servizio pubblico locale di interesse generale) nell’interesse dei Comuni soci indiretti (in quanto soci delle rispettive società controllanti) affidatari del servizio;

c. la normativa comunitaria vigente, stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l’erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti in house, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

d. il Legislatore è intervenuto a completare la materia con l’articolo 34 del decreto legge n. 179/2012, ai commi da 13 a 18; il Legislatore è intervenuto inoltre con il D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ad integrare il citato D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inserendo, fra l’altro, l’art.

147 quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate, applicato dal 2014 agli Enti Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 agli Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

e. il controllo analogo si intende come funzione di indirizzo, controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell’ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni

(6)

Pagina 6 di 17 controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;

f. nel caso in cui gli enti locali soci siano più d’uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da assicurare l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo, costituendo l’interfaccia con l’impresa pubblica controllata ed esercitino i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;

g. quanto sopra trova conferma in ultimo nella Direttiva Comunitaria 2014/23/CE che definisce, tra l’altro, i requisiti necessari affinché il controllo possa qualificarsi come analogo;

h. per quanto attiene ai Gruppi societari, la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456/2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l’Autorità Nazionale Anticorruzione ex AVCP (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010) e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) hanno chiarito come il modello in house possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l’altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero, dallo Statuto del soggetto partecipato, affidati all’Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione;

i. ai sensi delle precitate disposizioni, è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione di ALA quale organismo deputato allo svolgimento di servizi

(7)

Pagina 7 di 17 pubblici locali di interesse economico generale;

j. per effetto delle modifiche allo Statuto sociale di ALA, approvate con deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 20 marzo 2015, la Società risulta già configurata come soggetto a partecipazione pubblica necessariamente totalitaria, vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci;

k. l'articolo 22 del predetto Statuto, quale risultante dalle succitate modifiche, già prevede la sottoposizione delle decisioni più rilevanti della società all’indirizzo di un organismo, denominato Coordinamento dei soci, partecipato dagli Enti Locali soci diretti o indiretti, al fine di garantirsi reciprocamente un adeguato controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali.

l. ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero “la delega di funzioni”

da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno o più di essi, che operano in luogo e per conto degli enti deleganti;

m. i Soci di ALA intendono ora dare attuazione alla citata disposizione statutaria, e realizzare pertanto un controllo analogo sulla società partecipata, da esercitarsi in via diretta da parte dei soci affidatari del servizio di igiene ambientale, attraverso un Organismo a ciò deputato, denominato Comitato di controllo analogo, mediante la sottoscrizione della presente Convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche Convenzione);

n. esigenze di contenimento di costi, nell’attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento degli organi societari, quali gli organismi esercenti il controllo analogo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

(8)

Pagina 8 di 17 Articolo 1 – Scopo della convenzione.

1. I Soci affidatari del servizio igiene urbana alla società AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

(d’ora in poi anche solo i Soci affidatari) nel dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo in house per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, al fine di garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata. La Società Aemme Linea Ambiente rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell’interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall‘art. 97 Costituzione.

3. Si dà espressamente atto che la presente Convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i Soci affidatari del servizio igiene ambientale per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata deliberata dai partecipanti secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti forme e modelli organizzativi.

Articolo 2 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. I Soci affidatari del servizio igiene urbana convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.

(9)

Pagina 9 di 17 2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.

3. Rimane comunque in facoltà dei Soci affidatari determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto dalla maggioranza dei due terzi dei Soci sottoscrittori della Convenzione.

4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione e con le medesime forme e procedure adottate per l’approvazione della convenzione stessa.

5. Sono ammesse libere modifiche alla Convenzione al fine di adeguarne le disposizioni alla nuova normativa di settore di volta in volta in vigore.

Articolo 3 – Capitale di Aemme Linea Ambiente s.r.l..

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico in ALA non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata delle società stesse.

Articolo 4 – Comitato di coordinamento. Controllo dei soci affidatari.

1. Al fine di disciplinare sulla Società ALA l’esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci affidatari istituiscono il Comitato di controllo analogo (il “Comitato”), composto in modo tale che:

- al socio AMGA Legnano spetti la nomina di due membri (permanenti) individuati dai Comuni detentori le quote di maggioranza (Legnano e Parabiago) del capitale sociale, e di due membri scelti fra le Amministrazioni Comunali socie di AMGA e affidatarie del servizio non ricomprese fra quelle che abbiano diritto al membro permanente, in rappresentanza dei Soci affidatari di AMGA Legnano S.p.A., che parteciperanno - a rotazione - alle adunanze;

(10)

Pagina 10 di 17 - al socio ASM spetti la nomina di un membro (permanente) individuato dal Comune detentore le quote di maggioranza (Magenta) del capitale sociale e di un membro scelto fra le Amministrazioni Comunali socie di ASM e affidatarie del servizio non ricomprese fra quelle che abbiano diritto al membro permanente, in rappresentanza dei Soci affidatari di ASM s.r.l., che parteciperanno - a rotazione - alle adunanze;

- al socio AMSC spetti la nomina un membro (permanente) individuato dal Comune detentore le quote di maggioranza (Gallarate) del capitale sociale, non annoverando – allo stato – nella sua compagine altri soci affidatari del servizio igiene ambientale.

Il sistema di rotazione verrà determinato nel seguente modo:

- ad ogni società, alla quale spetta nominare almeno un rappresentante non permanente tra i Soci affidatari del servizio, verrà assegnata una teca nella quale saranno risposti i nominativi (raccolti in bigliettini ripiegati su loro stessi) di ciascun rappresentante dei Soci affidatari prescelto dai competenti organi comunali;

- antecedentemente alla prima convocazione del Comitato, si provvederà alla formazione degli elenchi di rotazione, procedendo ad estrarre dalle teche tanti bigliettini corrispondenti al numero dei membri dei rappresentanti dei Soci affidatari di spettanza di ciascun Socio di ALA (es. per AMGA verranno estratti due nominativi), così da formare un gruppo di rappresentanti temporanei per ogni adunanza (che vanno ad aggiungersi a quelli permanenti), fino ad esaurimento delle liste;

- tali elenchi saranno validi fino al 31 dicembre 2016; allo scadere del termine, il Comitato provvederà ad effettuare un nuovo elenco di rotazione con apposita estrazione, valevole dodici mesi.

- Nel caso di ingresso di un nuovo Comune affidatario del servizio ad ALA, si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 10, comma 4.

(11)

Pagina 11 di 17 2. Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci affidatari e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci affidatari sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Comitato effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Comitato può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori con delega della Società.

3. Al Comitato spetta altresì la disamina preventiva

- delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima;

- dei bilanci (previsionale e d’esercizio);

- dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società;

- degli altri atti sottoposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479 codice civile, nonché gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria possono essere approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci solo previo parere del Comitato, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme del Codice Civile in materia di società per azioni.

L’Assemblea Ordinaria, ove deliberi in senso difforme dal parere del Comitato, sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione ed a trasmetterne copia al Comitato di coordinamento.

4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull’attività della Società. Oltre ai documenti previsti dal punto 3 del presente articolo, la Società inoltra al Comitato idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell’attività della società riferiti ai semestri, che indichino gli scostamenti dal budget. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso agli atti della Società.

(12)

Pagina 12 di 17 5. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli

Enti Soci affidatari, che possono chiederne l’audizione.

6. In ogni caso, ciascun socio affidatario avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti Locali (con particolare riferimento all’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000). Qualora, invece, i soci richiedano informazioni o documenti concernenti l’attività della società nel complesso (ad esempio informazioni di carattere patrimoniale, economico – finanziario, societario, ecc.) la relativa richiesta andrà inoltrata alla società ed al Comitato, ed il relativo riscontro sarà fornito dal Comitato;

7. Inoltre la Società dovrà trasmettere al Comitato la seguente documentazione:

a. Gli ordini del Giorno di convocazione dei Consigli di Amministrazione della società contestualmente all’invio dei medesimi ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

b. I verbali dei Consigli di Amministrazione della società, laddove non ostino specifici elementi di riservatezza dei verbali stessi; in tali casi la trasmissione del verbale potrà essere sostituita da un sunto delle deliberazioni assunte;

c. ogni attività o progetto, limitatamente alle attività di maggiore importanza, che non sia ricompreso delle linee strategiche della Relazione Previsionale- Budget approvato dal Comitato e dall’Assemblea;

d. la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’assemblea, in luogo dei 15 gg. previsti ordinariamente dalla legge per gli azionisti;

e. ogni operazione immobiliare;

f. mutui, avalli, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;

g. proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del

(13)

Pagina 13 di 17 capitale.

8. Il Comitato si pronuncia entro 15 giorni calendariali dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza. In caso di mancato pronunciamento del Comitato nel suddetto termine, può prescindersi dal parere dello stesso.

Articolo 5 – Funzionamento del Comitato dei Soci affidatari.

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta d’insediamento, dal Socio affidatario che detiene la maggiore quota di capitale della Società.

2. Il Comitato nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, presso la sede operativa e amministrativa della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 4, comma 3, anche su richiesta di ogni Socio componente il Comitato medesimo. Il Comitato è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione è inviato di norma cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

3. Il Comitato è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri, a condizione che venga raggiunta la partecipazione di tanti soci affidatari pari alla metà più uno della totalità numerica dei componenti il Comitato di controllo. Nell'ipotesi in cui l'argomento trattato riguardi servizi appartenenti ad uno dei Soci affidatari, sarà necessario che quest’ultimo sia presente all’adunanza di trattazione ed esprima il proprio voto favorevole. Delle sedute è redatto apposito verbale.

4. Ove ritenuto opportuno, il Comitato potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da istituirsi a cura del Comitato medesimo.

5. Ogni comunicazione indirizzata al Comitato dovrà essere trasmessa alla Segreteria Tecnica, ove istituita, agli indirizzi comunicati da parte del Comitato.

Articolo 6 – Recepimento della Convenzione.

(14)

Pagina 14 di 17 I Soci affidatari si impegnano, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci di Aemme Linea Ambiente s.r.l.; le Assemblee delle società che partecipano ALA, con apposita deliberazione, impegneranno i Consigli di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo analogo su Aemme Linea Ambiente, di cui all'articolo 1 della Convenzione stessa.

Articolo 7 – Recesso.

1. I Soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.

2. La perdita della qualità di Socio affidatario del servizio igiene ambientale alla Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Articolo 8 – Foro competente

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Busto Arsizio.

Articolo 9 - Sottoscrizione della Convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.

La società Aemme Linea Ambiente s.r.l. ed i suoi soci AMGA Legnano s.p.a.. A.S.M.

s.r.l. e A.M.S.C. S.p.A. sottoscriveranno la presente Convenzione, per adesione, ad esito dell’approvazione della stessa da parte delle rispettive Assemblee dei Soci, previa presa d’atto da parte dei relativi Consigli di Amministrazione.

Articolo 10 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la presente Convenzione.

2. La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le

(15)

Pagina 15 di 17 condizioni ivi contenute.

3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il Socio affidatario acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

4. Spetterà ai membri permanenti del Comitato di controllo analogo stabilire le modalità di rappresentanza del Socio entrante nell’ambito del Comitato medesimo.

Articolo 11 – Superamento di precedenti accordi fra i Soci.

Dalla data di decorrenza della presente Convenzione, si intende superato ogni altro eventuale precedente accordo tra gli Enti Soci affidatari relativo all'attività, alla gestione ed alla governance della Società ALA.

Articolo 12 – Spese e oneri.

1. Le spese della presente Convenzione saranno a carico della Società.

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, Tariffa I, del D.P.R. n. 131/1986.

All. 1: Statuto AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di ARCONATE, Sindaco

Comune di BUSCATE, Sindaco

Comune di CANEGRATE, Sindaco

Comune di LEGNANO, Sindaco

Comune di MAGNAGO Sindaco

Comune di PARABIAGO Sindaco

(16)

Pagina 16 di 17 Comune di VILLA CORTESE Sindaco

Comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO Sindaco

Comune di Cuggiono, Sindaco

Comune di Magenta, Sindaco

Comune di Marcallo con Casone, Sindaco

Comune di Ossona, Sindaco

Comune di Robecco sul Naviglio, Sindaco S/N

Comune di Gallarate, Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto ADESIONE

Le Società partecipate:

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

AEMME Linea Ambiente s.r.l. _________________________________

AMGA Legnano S.p.A. _________________________________

A.S.M. s.r.l. _________________________________

A.M.S.C. S.p.A. _________________________________

(17)

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