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La responsabilità dei soci della società cessata

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La responsabilità dei soci della società cessata

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 17 febbraio 2014

la rassegna giurisprudenziale del mese di febbraio si dedica ad un importante tema giurisprudenziale: quali responsabilità rimangono in capo ai soci di una società cessata?

Premessa

Continuiamo la nostra illustrazione delle sentenze relative alla fattispecie della liquidazione della società. Dopo aver riportato le principali sentenze relative alla responsabilità del liquidatore, è il turno di quelle che hanno per oggetto la responsabilità dei soci per le obbligazioni contratte dalla società ormai estinta, anche in riferimento ai processi pendenti all’atto della cancellazione.

Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, infatti diventa incerta la sorte dei debiti aziendali rimasti insoddisfatti, siano essi già esistenti sia sopravvenuti all’estinzione. Ciò vale anche per i debiti tributari, rispetto ai quali sussistono molteplici incertezze applicative che favoriscono la nascita di dispute tra l’Amministrazione Finanziaria e i contribuenti. Negli ultimi momenti di vita dell’azienda può accadere che i soci incassino dei dividendi o ricevano dalla società dei beni senza che l’organo rappresentativo soddisfi le imposte della società; o ancora, è possibile che la società venda un fabbricato e il liquidatore, omettendo di dichiarare al Fisco il plusvalore realizzato e di versare i correlati tributi, assegni il corrispettivo ai soci anziché soddisfare i debiti tributari. In tali ipotesi, i soci dell’azienda debitrice potrebbero individuare nella cancellazione dell’azienda dal Registro delle imprese un rimedio per sottrarsi all’adempimento dei debiti sociali; in questi casi l’Agenzia delle Entrate è legittimata a promuovere l’azione di responsabilità di cui all’art.36 del Dpr n. 602/73 per tutelare il proprio credito. Ma spesso l’iniziativa erariale non va a buon fine perché avviata dopo l’avvenuta cancellazione societaria.

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Successione nel contenzioso dei soci di società estinta

Se la società viene meno i soci, a prescindere dal fatto che abbiano, a suo tempo, impugnato l’atto nei confronti della società o che abbiano partecipato al processo, succedono automaticamente nel contenzioso, siccome si tratta di debiti a loro attribuibili

(Cassazione sezione tributaria, sentenza n. 21773/2013)

Cancellazione della società dal Registro imprese e successione nei soci dei rapporti pendenti

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Con riferimento ai beni o ai diritti di cui sia mancata la liquidazione – escluso che la sussistenza dei medesimi possa impedire l’estinzione della società cancellata – si viene a determinare un meccanismo successorio analogo a quello posto alla base del subingresso dei soci nei debiti sociali. La società cancellata, in quanto estinta, perde la legittimazione a stare in giudizio; quindi le obbligazioni gravanti sulla società estinta si trasferiscano in capo ai soci. La ratio va individuata nella volontà di impedire che la società debitrice, con la propria cancellazione, possa impedire al creditore di far valere il proprio diritto e tale risultato può essere pienamente raggiunto solo riconoscendo che, una volta venuto meno l’ente collettivo ed emerso il “sostrato personale che, in qualche misura, ne è alla base”, i soci divengano gli effettivi titolari dei debiti sociali non liquidati. (Cassazione, SS.UU civili, sentenza n. 6071/2013)

Ancora sulle conseguenze della cancellazione della società dal Registro imprese nei rapporti sociali pendenti

Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Altresì, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

(Cassazione, SS.UU civili, sentenza n. 6070/2013)

La cartella della società estinta notificata al liquidatore

Una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire nè nei confronti della persona giuridica, non più esistente, nè nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 14880/2012)

Responsabilità dei soci in caso di debiti della società cessata

I soci, i quali abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in

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assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 11968/2012)

Ancora sulla responsabilità dei soci in caso di debiti della società cessata

In relazione alla posizione tributaria della società per il quale si sia verificata una causa di estinzione, il debito fiscale rimasto insoddisfatto costituisce sempre un debito della società, solamente garantito dal socio nei termini tratti dalla corrispondente disciplina del tipo sociale.

Per cui la mancanza di riferimenti al fatto che il socio abbia riscosso, o meno, la propria quota in base al bilancio finale di liquidazione impedisce di affermare l’esistenza della condizione rapportabile all’interesse ad agire.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7679/2012)

Cancellazione della società nelle more del processo tributario

La cancellazione della società di capitali dal Registro delle imprese determina l’irreversibile estinzione dell’ente, nonostante vi siano rapporti giuridici pendenti, e ciò non viene meno nel caso dei debiti di natura fiscale. Tanto premesso, occorre evidenziare che, una volta estinta la società, il socio, ai sensi dell’art. 2495 c.c., risponde dei debiti sociali solo nella misura in cui abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. Se la società viene cancellata nelle more del contenzioso, il socio, da un lato, non può essere paragonato ad un erede, quindi non vi è alcun fenomeno di successione universale, dall’altro, dall’altro, risponde nei limiti dell’art. 2495 c.c., ed è entro tali limiti che può verificarsi la successione nel processo. E’ quindi necessario che l’Amministrazione finanziaria, affinché il processo instaurato dalla società successivamente estinta contro l’atto a lei notificato continui, dimostri il presupposto per la successione del socio nel processo, costituito come detto dall’aver riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7676/2012)

Estinzione della società e soggetti presso cui rivalersi

La cancellazione di una società di capitali dal Registro imprese comporta la sua estinzione, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società cancellata nel corso del processo. Una volta estinta la società, le pretese erariali possono essere fatte valere nei confronti di soci, amministratori e liquidatori al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, quindi, per il liquidatore occorre, tra l’altro, che egli abbia omesso di adempiere a debiti erariali soddisfacendo creditori

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che, nelle gradazione stabilita dal codice civile, non dovevano essere preferiti. Si tratta comunque di un’azione di natura civilistica che prescinde dall’elemento soggettivo, e non si verifica nessuna successione nel debito sociale a danno di soci/liquidatori/amministratori.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7327/2012)

Responsabilità del liquidatore ex art. 36 Dpr 602/73

In presenza di debiti erariali privi del necessario requisito della definitività, il comportamento tenuto dal liquidatore per aver pagato altri debiti nel corso della liquidazione, ancorché di rango inferiore a quelli erariali, non può essere ascritta alcuna specifica responsabilità prevista dall’articolo 36 del dpr 602/73.

(Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagna sede di Bologna, sentenza n. 42/I/2012)

In caso di atto notificato a società estinta, chi è legittimato a proporre ricorso?

La cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta che, in ipotesi di sopravvenienze, dopo la cancellazione, tra i soci si configuri una sorta di comunione ordinaria, con la conseguenza che sono questi ultimi, in nome proprio e non in nome del soggetto estinto, che possono chiedere il rimborso.

(Cassazione, sentenza n. 22863/2011)

Ancora in tema di legittimazione attiva alla impugnazione di atto notificato a società cancellata

La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente societario a mente dell’art. 2495 c.c. – nel testo novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – con conseguente inammissibilità dell’impugnazione formulata da soggetto giuridico non più esistente.

(Cassazione, sentenza n. 21195/2010)

Estinzione della società durante il processo tributario

In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le

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società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell’esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore al 1° gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo precedentemente cancellata dal registro delle imprese, nonché la notificazione dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore nei confronti della medesima società, anch’essa in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003).

(Cassazione, sentenze nn. 4060, 4061 e 4062/2010)

17 febbraio 2014 Danilo Sciuto

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