• Non ci sono risultati.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI. COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL 24 maggio 2005

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI. COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL 24 maggio 2005"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22 maggio 2005 – Diciottesima giornata ritorno Atalanta-Roma 0-1

Brescia-Messina 2-1 Cagliari-Udinese 1-1

Chievo Verona-Bologna 1-0 Lazio-Fiorentina 1-1

Livorno-Juventus 2-2 Milan-Palermo 3-3 Parma-Siena 0-0 Reggina-Lecce 2-2

Sampdoria-Internazionale 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 24 maggio 2005, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL 24 maggio 2005

(2)

" " " N. 100

1) SERIE A TIM

Gare del 22 maggio 2005 - Diciottesima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che

seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 11.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori esposto, più volte durante l'incontro, striscioni contenenti simboli e parole evocative del regime fascista; per aver, prima della gara e al 30° del primo tempo, fatto esplodere e lanciato in un settore occupato da tifosi avversari alcuni petardi e razzi di segnalazione, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver alcuni suoi sostenitori invaso pacificamente il campo per festeggiare i calciatori della propria squadra, al termine della gara: successivamente taluni di detti sostenitori rivolgevano gesti offensivi all'indirizzo degli avversari; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato due bengala che cadevano all'interno di un'area di rigore, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per due minuti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori lanciato da una curva un razzo pirotecnico che si spegneva durante la traiettoria e un bengala nel recinto di giuoco, al 2° del secondo tempo; per aver, al termine della gara, alcuni sostenitori fatto indebito ingresso sul terreno nel tentativo di raggiungere il settore occupato dai tifosi avversari, venendo peraltro fermati dalle Forze dell'Ordine; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori effettuato, all'ingresso delle squadre in campo, un fitto lancio di rotoli di carta nei pressi di una delle porte, così provocando un ritardo di due minuti nell'inizio della gara; per avere acceso tre fumogeni in una curva, al 30° del primo tempo; per aver fatto scoppiare con fragore un petardo sotto una curva, al 44° del secondo tempo; per aver alcuni sostenitori effettuato pacifica invasione di campo, al termine della gara; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara e al 1° del secondo tempo, acceso un fumogeno sugli spalti; per aver, al 5° del secondo tempo, lanciato un fumogeno acceso nei pressi della bandierina di un corner; per avere, nelle stesse circostanze, lanciato un fumogeno acceso verso un settore occupato dai tifosi avversari, senza raggiungere il bersaglio; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

(3)

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori lanciato, al 48° del secondo tempo, un bengala acceso in un settore occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori esposto, per tutto l'arco della gara, uno striscione di ridotte dimensioni contenente parole gravemente offensive nei confronti della Società e dei tifosi avversari; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, nei minuti iniziali del primo tempo; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOVO Cesare (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FERRARI Matteo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Ottava sanzione).

RUI COSTA Manuel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

STANKOVIC Dejan (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo;

già diffidato (Ottava sanzione).

ZAULI Lamberto (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

DABO Ousmane (Lazio)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

COSTACURTA Alessandro (Milan): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE SESTA SANZIONE

SEMIOLI Franco (Chievo Verona)

(4)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE) BARONE Simone (Palermo)

CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale) DE ROSSI Daniele (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) BOLANO Correa Jorge (Parma)

DE SOUZA TEIXEIRA Juarez (Bologna) GIANNICHEDDA Giuliano (Lazio) LOPEZ BREIJO Luis Diego (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) SCHOPP Markus (Brescia)

TERLIZZI Christian (Palermo) VERGASSOLA Simone (Siena) ZAURI Luciano (Lazio)

AMMONIZIONE NONA SANZIONE

ZANETTI Cristiano (Internazionale) SESTA SANZIONE

CASTELLINI Marcello (Sampdoria) PRIMA SANZIONE

DI LIVIO Angelo (Fiorentina) PIERI Mirko (Udinese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 500,00

CASSANO Antonio (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

CARDONE Giuseppe (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

(5)

AMMONIZIONE NONA SANZIONE TONI Luca (Palermo) SECONDA SANZIONE

LOCATELLI Tomas (Bologna)

Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi

" " "

_________________________________________

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 3 giugno 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 MAGGIO 2005

IL PRESIDENTE Adriano Galliani

Riferimenti

Documenti correlati

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. BOLOGNA per avere

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Internazionale, Palermo, Sampdoria e

SAVIC Stefan (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, al 40° del secondo tempo, a

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. CAGLIARI per avere

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE D'ALESSANDRO Andrea (Piacenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere,

Ammenda di L. LAZIO per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, alla lettura delle formazioni e relativa visualizzazione delle immagini dei singoli calciatori,

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. ASCOLI PICCHIO a titolo

JUVENTUS per avere suoi (giovanissimi...) sostenitori rivolto ripetutamente ad un calciatore della squadra avversaria un coro ingiurioso.. LAZIO per avere suoi sostenitori,