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COMANDO ARTIGLIERIA DIREZIONE DI INTENDENZA

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COMANDO ARTIGLIERIA

DIREZIONE DI INTENDENZA

Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori nelle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Ed. 2021

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COMANDO ARTIGLIERIA

DIREZIONE DI INTENDENZA

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ogni sua successiva modificazione e integrazione ed in particolare la Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76 (decreto semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale e testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

VISTE le linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate, con particolare riguardo alle indicazioni di cui al punto 5.1.6 nella parte in cui prevede l’istituzione dell’elenco fornitori;

AVVALENDOMI delle facoltà concessemi dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema “Codice dell’ordinamento militare” e s.m.i. e dal D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” nel testo ratione temporis vigente;

APPROVO

il presente regolamento e ne dispongo la pubblicazione sul sito Istituzionale nella sezione

“amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti”.

L’originale del presente documento sarà custodito presso la Sezione contratti e acquisti della Direzione di Intendenza.

Bracciano, 01/01/2021

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INDICE

PREMESSA pagina 4

Articolo 1 - Oggetto ed ambito del Regolamento pagina 4 Articolo 2 - Definizioni pagina 5

Articolo 3 - Ambito applicativo pagina 5

Articolo 4 - Struttura dell’elenco fornitori pagina 6 Articolo 5 - Modalità d’iscrizione pagina 8

Articolo 6 - Requisiti per l’iscrizione all’elenco fornitori pagina 8 Articolo 7 -Verifica dei requisiti pagina 9

Articolo 8 - Validità dell’iscrizione all’albo fornitori ed aggiornamenti pagina 9 Articolo 9 - Criteri di scelta degli Operatori economici pagina 10

Articolo l0 - Trattamento dati personali pagina 10 4

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PREMESSA

In relazione agli obiettivi di finanza pubblica è stata costituita, con provvedimento ordinativo, la Direzione di Intendenza del Comando Artiglieria, i cui compiti tra gli altri, sono riconducibili alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi e all’appalto dei lavori attraverso l’acquisizione centralizzata presso un’unica amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 comma l del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, e degli artt. 2, 33, par. I della Direttiva Europea 2014/24/UE.

In tale contesto, per consentire un corretto orientamento degli Operatori economici, l’attività contrattua1e verrà svolta a favore delle seguenti Unità amministrate:

Comando Artiglieria di Bracciano (RM) con:

· Reggimento Addestrativo;

· NIF del 52° Reggimento Art. Ter. “TORINO”;

5° Reggimento Art. Ter. “SUPERGA” di Portogruaro (VE);

7° Reggimento Difesa NBC “CREMONA” di Civitavecchia.

ARTICOLO 1 - OGGETTO ED AMBITO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento in armonia con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1097 datata 26.10.2016, aggiornata alla legge n.120/2020 di conversione del dl 76/2020, disciplina:

a) l’istituzione, l’implementazione e la gestione dell’elenco fornitori di beni e servizi e di prestatori d’opere e di lavori inteso come archivio telematico nel quale saranno raccolti i dati di carattere economico, tecnico, nonché dati concernenti l’oggetto dell’attività svolta dagli Operatori economici, ivi iscritti, interessati alla realizzazione di lavori e opere o alla fornitura di beni e servizi, in favore di tutte le unità supportate amministrativamente dalla Direzione di Intendenza del Comando Artiglieria, ne fissa i criteri per la candidatura e l’iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento;

b) le modalità di conduzione delle indagini di mercato;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito delle indagini di mercato, ovvero attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A., ovvero infine da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

L’elenco fornitori è aperto a tutti gli Operatori economici che intendano avere rapporti contrattuali con la Direzione di Intendenza del Comando Artiglieria e dal quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la medesima può attingere per l’affidamento delle forniture di beni e servizi e l’appalto di lavori e opere rientranti nelle categorie definite nel presente Regolamento.

Lo scopo della formazione dell’elenco fornitori è quello di dotarsi di un utile strumento di consultazione, un albo articolato in diverse categorie merceologiche e fasce di importo, funzionale alla selezione degli Operatori economici da invitare nelle procedure di affidamento di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 attraverso criteri di selezione certi e trasparenti.

Il ricorso all’elenco fornitori, a garanzia della parità di trattamento degli Operatori economici ivi inseriti, avverrà nel pieno rispetto dei principi di apertura al mercato, di rotazione, trasparenza e di semplificazione delle procedure. La pubblicazione e diffusione del presente Regolamento, la trasmissione della documentazione necessaria per l’inserimento delle domande nell’elenco, non costituiscono in alcun modo l’avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

L’iscrizione degli Operatori economici nell’elenco fornitori non costituisce graduatoria, non prevede alcuna attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, non costituisce infine alcun vincolo in capo alla stazione appaltante per l’assegnazione delle forniture.

Resta inteso che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, laddove nel corso di validità dell’elenco fornitori dovessero rendersi disponibili Convenzioni CONSIP riferite a categorie merceologiche presenti nell’elenco fornitori dell’Ente, la Direzione di Intendenza del Comando Artiglieria procederà agli acquisti di beni e servizi rientranti in dette categorie utilizzando esclusivamente le Convenzioni attivate da CONSIP S.p.A..

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

Stazione appaltante/Ente: la Direzione di Intendenza del Comando Artiglieria (cfr. art. 3, comma l, lettera o) del Codice degli appalti);

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Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ogni sua successiva modificazione e integrazione;

Regolamento: il presente documento, adottato in armonia con le finalità indicate nel precedente articolo l;

Elenco fornitori: la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che identifica la struttura e l’oggetto dell’attività oltre ad ogni altro utile elemento di classificazione degli Operatori economici iscritti e che è governato nella sua gestione dalle disposizioni del presente regolamento;

Operatore economico: il soggetto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera p), del Codice, offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

Istanza di iscrizione: l’istanza contenente le dichiarazioni e le informazioni chieste nel presente Regolamento all’operatore economico ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della successiva, eventuale, inclusione nell’elenco fornitori;

Istanza di rinnovazione: la richiesta presentata dall’operatore economico di conferma della propria iscrizione all’elenco fornitori con trasmissione delle informazioni e delle dichiarazioni personali necessarie;

Richiesta di aggiornamento: la comunicazione mediante la quale l’operatore economico già iscritto aggiorna, per variazione, i dati trasmessi con l’istanza di iscrizione;

Contratto: l’atto negoziale di appalto o di concessione avente per oggetto l’acquisizione di servizi o di beni, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posto in essere dalla Direzione di Intendenza del Comando Artiglieria;

Codice fornitore: la sequenza alfa-numerica che identifica l’operatore economico iscritto nell’elenco.

ARTICOLO 3 - AMBITO APPLICATIVO

Fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in ossequio all’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dalle centrali di committenza di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, la stazione appaltante, potrà procedere, nel corso dell’esercizio finanziario, all’affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del codice con deroga fino al 31 dicembre 2021 in base all’art. 1, comma 1, 2, 3, 4 del dl 76/2020 (decreto semplificazioni), utilizzando l’elenco fornitori in parola per i seguenti affidamenti:

Beni e Servizi

per importo inferiore a 40.000 euro, affidamento diretto/trattativa diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o eventualmente procedura negoziata per forniture di servizi con durata annuale.

Per importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro procedura negoziata o affidamento diretto/trattativa diretta;

per importo pari o superiore a 75.000,00 euro fino alle soglie di cui all’art. 35 del dlgs 50/2016 e s.m.i.

(139.000,00 euro per forniture di beni e servizi indicati nell’allegato VIII del Codice – 214.000,00 euro beni e servizi non menzionati nell’allegato VIII del Codice) procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Lavori

per importo inferiore a 40.000 euro, affidamento diretto/trattativa diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o eventualmente procedura negoziata.

Per importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro procedura negoziata o affidamento diretto/trattativa diretta;

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con procedura negoziata per importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 previa consultazione di almeno cinque operatori economici; importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a un milione di euro previa consultazione di almeno dieci operatori economici; importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del dlgs 50/2016 e s.m.i (5.350.000.00 euro valido anche per le concessioni) previa consultazione di almeno quindici operatori economici.

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Gli importi sopra elencati, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, sono oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice, per effetto di modifiche legislative interne o comunitarie.

È fatta salva la facoltà della Direzione di Intendenza di scegliere gli Operatori economici da invitare anche senza far ricorso all’elenco fornitori di cui al presente Regolamento qualora, in relazione all’

appalto che si intende affidare, non vi siano Operatori economici iscritti nell’elenco fornitori in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di concorrenti previsto per legge ovvero non sia possibile reperire idonei Operatori economici.

ARTICOLO 4 - STRUTTURA DELL’ELENCO FORNITORI

L’elenco fornitori è strutturato in 3 macro aree suddivise in categorie merceologiche identificate per descrizione del prodotto/servizio.

MACRO AREA (A): IMMOBILI

CAT. DESCRIZIONE DEL

PRODOTTO/SERVIZIO

A.1 Manutenzione strade e cortili compresa

l'asfaltatura della viabilità interna

A.2 Fornitura e posa in opera di carpenterie ed

infissi

A.3 Lavori e manutenzioni edili

A.4 Lavori e manutenzioni su impianti

elettrici/cabine elettriche

A.5 Lavori su impianti idrici e idraulici

A.6 Manutenzioni e realizzazioni impianti di

videosorveglianza e antintrusione

A.7 Manutenzione e fornitura attrezzature ed

impianti antincendio

A.8 Servizi di architettura e di ingegneria

A.9 Manutenzione e conduzione impianti

termici

A.10 Servizi di pulizia

A.11 Servizi di igiene ambientale

(disinfestazione, derattizzazione, spurgo, ecc.)

A.12 Fornitura materiale elettrico

A.13 Fornitura materiale di ferramenta, edile ed

idraulico

A.14 Manutenzione cancelli elettrici

A.15 Lavori di giardinaggio e potatura alberi

d'alto fusto

A.16 Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti

pericolosi e non pericolosi

A.17 Facchinaggio; manovalanza non connessa

a trasporti

A.18 Fornitura e manutenzione attrezzature per

cucine e mense

A.19 Fornitura attrezzature per palestre

A.20 Alienazione di materiale dichiarato fuori

uso

A.21 Alienazione di pneumatici e camere d'aria

dichiarati fuori servizio

A.22 Fornitura GPL

A.23 Noleggio e manutenzione gruppi

(8)

elettrogeni

A.24 Noleggio docce e bagni chimici

A.25 Fornitura attrezzature e macchinari per

manutenzione aree verdi MACRO AREA (B): INFORMATICA

CAT. DESCRIZIONE DEL

PRODOTTO/SERVIZIO

B.1 Fornitura di Hw (pc, notebook,

stampanti, ecc.)

B.2 Fornitura apparecchiature di rete

compresi server e relativi dispositivi

B.3 Fornitura di licenze SW

B.4 Acquisto materiale di consumo per

stampanti

ARTICOLO 5 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Gli Operatori economici interessati potranno presentare la propria istanza indicando la macro area e la categoria merceologica in cui intendono essere iscritti e, solo per i lavori, anche la classifica di appartenenza (OG - OS). La presentazione dell’istanza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento e sulla base dell’apposito facsimile predisposto dalla stazione appaltante che saranno pubblicati sul sito istituzionale www.esercito.difesa.it. nella sezione

“amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. Nella medesima sezione saranno pubblicate le eventuali variazioni al numero e denominazione delle categorie merceologiche che la stazione appaltante dovesse ritenere di apportare in relazione alle esigenze istituzionali.

L’elenco dei fornitori è un documento dinamico in continuo aggiornamento e pertanto l’iscrizione nello stesso non è soggetta scadenza.

La stazione appaltante ai fini della revisione annuale dell’elenco, entro il primo quadrimestre di ogni anno, provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale le modalità con cui gli Operatori economici potranno richiedere eventuali modifiche e/o implementazione di dati per i conseguenziali aggiornamenti.

Qualsiasi comunicazione/informazione tra la stazione appaltante e gli Operatori economici avrà luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.

Gli Operatori economici potranno proporre istanza di iscrizione all’elenco fornitori con le seguenti limitazioni:

è vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica;

è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;

è vietata la presentazione di istanza di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco fornitori;

in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c..

ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI

Sono ammessi all’iscrizione all’elenco fornitori, gli Operatori economici come risultano nella definizione di cui all’art. 45 del Codice. Per essere inseriti in tale elenco, gli Operatori economici dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione conforme al fac-simile predisposto dalla Direzione di Intendenza, dalla quale risulti:

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l’iscrizione nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore per il quale si chiede l’iscrizione;

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;

di non avere subito condanne per reati connessi all’ esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;

di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d’appalto;

9

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di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, e di non avere in corso alcuna delle procedure suddette.

L’istanza di iscrizione, compilata in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve riportare l’indicazione delle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione.

ARTICOLO 7 -VERIFICA DEI REQUISITI

Nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza, la Direzione di Intendenza procederà alla valutazione della stessa.

Sono causa di mancata iscrizione:

la mancata o l’incompleta presentazione della documentazione chiesta;

l’accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione all’esigenze dell’Ente;

il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;

aver avuto rapporti con l’Amministrazione Militare che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere ampiamente documentata e comprovata.

Le imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’elenco fornitori in tutte tre le fasce economiche in cui è suddiviso, con ordine d’iscrizione stabilito in funzione del protocollo di ricezione delle domande prodotte dagli Operatori economici. A tal riguardo si specifica che le fasce economiche sono così suddivise:

fino a 5.000 euro;

superiore a 5.000 fino a 20.000;

superiore a 20.000 fino ai limiti di cui all’art. 35 del Codice.

La Direzione d’Intendenza del Comando Artiglieria comunicherà a mezzo PEC il solo rigetto delle domande alle imprese escluse dall’elenco fornitori, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l’accoglimento, mentre alle imprese iscritte non verrà fatta alcuna comunicazione. Gli Operatori economici la cui domanda risultasse incompleta non potranno essere inseriti nell’elenco fornitori e saranno presi in considerazione solo nel caso in cui le incompletezze siano sanate.

La medesima Direzione di Intendenza procederà a rendere disponibile l’elenco fornitori non appena costituito e con periodicità annuale, a seguito della revisione, sul sito istituzionale innanzi indicato nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza di iscrizione e della relativa documentazione, imputabile a disguidi informatici di qualsiasi natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 - VALIDITÀ ISCRIZIONE ALL’ELENCO ED AGGIORNAMENTI

Le imprese rimarranno iscritte nell’elenco fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione, fatta salva propria richiesta di cancellazione.

Saranno cancellati dall’elenco fornitori gli Operatori economici per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell’esecuzione di forniture o di servizi;

b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l’iscrizione;

c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

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d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti;

e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;

f) qualora dalla certificazione prefettizia risultino sopravvenuti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico:

del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale;

a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona;

a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;

g) richiesta di cancellazione dall’ Albo avanzata dalla ditta iscritta h) non risponda a tre inviti nel biennio.

Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.

La cancellazione sarà comunicata all’Impresa esclusivamente via PEC.

ARTICOLO 9 - CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La stazione appaltante procederà ad invitare alle procedure di affidamento (secondo il criterio di aggiudicazione indicato nella lettera di invito e secondo l’importo da affidare) gli Operatori economici iscritti secondo i seguenti criteri:

ordine di iscrizione all’elenco fornitori: al fine di consentire la massima concorrenza, in relazione all’entità della spesa, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare la platea degli Operatori economici da invitare alle procedure di gara attingendo da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A.;

rotazione degli inviti: saranno seguite le indicazioni di cui alle Linee guida n. 4 dell’ ANAC con riguardo alla distribuzione delle opportunità degli Operatori economici;

aderenza territoriale: con riguardo alle procedure di affidamento finalizzate all’esecuzione di servizi e lavori di modesta entità (fino a 20.000,00 euro) verrà utilizzato il criterio di aderenza territoriale, privilegiando le ditte, che in possesso di specifica attestazione SOA (per i lavori) in corso di validità, abbiano sede nella regione di esecuzione dei servizi/lavori.

In caso di assenza o insufficienza nell’elenco fornitori di Operatori economici in grado di soddisfare l’esigenza oggetto della procedura di affidamento, la stazione appaltante potrà effettuare apposite indagini di mercato (art.36) ovvero eseguire le consultazioni preliminari di mercato di cui all’art. 66 del Codice.

In tal caso sarà pubblicato un avviso sul sito istituzionale, teso a conoscere l’esistenza di Operatori economici in grado di fornire determinati beni o servizi o di effettuare determinati lavori e/o le condizioni di mercato alle quali gli stessi potranno essere forniti. Tale fase tuttavia non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Ad esito della consultazione preliminare si procederà ad invitare gli operatori ritenuti potenzialmente idonei e/o ad eseguire procedura di sorteggio.

ARTICOLO l0 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.l3 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.l96, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati acquisiti verranno trattati con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifica dei dati esposti con altri in possesso dell’ Amministrazione Militare, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di altri enti e pubbliche istituzioni. 11

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I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (pubblici registri, C.C.I.A.A.) sono conservati presso la sede legale della stazione appaltante per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Il titolare del trattamento dati è il Comando Artiglieria e presso la Direzione di Intendenza è possibile ottenere in qualsiasi momento informazioni sul responsabile del procedimento, accedere ai propri dati per verificarne l’utilizzo o eventualmente correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge.

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