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COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL ESERCITO - Direzione di Intendenza dell Esercito Codice Fiscale

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COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO

- Direzione di Intendenza dell’Esercito – Codice Fiscale 93079800509

Pisa, vds. Data segnatura digitale

All: // PDC: Ten. Giovanni LATEGANA

Ann: 4 uadsezcontr1@comfose.esercito.difesa.it

RDO 2678227

LOTTO 1 - CIG 84926493A9 - Importo a base di gara € 64.900,95 + I.V.A.

LOTTO 2 - CIG 849265047C - Importo a base di gara € 5.595,59 + I.V.A.

LOTTO 3 – CIG 849265154F - Importo a base di gara € 8.181,90 + I.V.A.

1. OGGETTO DELLA RICHIESTA

Questo Ente intende svolgere procedura di affidamento sottosoglia ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni) per la fornitura di cancelleria per il comparto Forze Speciali. come specificato nel Capitolato Tecnico in Annesso 1 Lotto 1, Annesso 2 Lotto 2, Annesso 3 Lotto 3.

La presente RDO non è impegnativa per l’Amministrazione Militare, che si intenderà vincolata solo a seguito di eventuale stipula di atto negoziale, subordinato alla copertura finanziaria.

Consegna avvenuta successivamente alla tempistica indicata nel presente disciplinare, determina l’impossibilità della stazione appaltante di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto nei tempi previsti al successivo paragrafo 12, stante la tempistica imposta dal MEF per l’effettuazione dei pagamenti riferiti all’anno 2020.

2. CONDIZIONI GENERALI

La presente commessa, per tutto quanto non previsto nella presente e nei capitolati tecnici allegati, si svolgerà sotto l’osservanza del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici o appresso denominato semplicemente “Codice”) e della normativa di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, al D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) al D.P.R.

15.03.2010 n. 90 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare) ed al D.P.R. 15/11/2012, n. 236, per quanto applicabili.

3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La presentazione dell’offerta, nei termini previsti, da parte dell’Operatore economico (OE) concorrente, unitamente ai documenti chiesti, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo procedura telematica, trattandosi di Richiesta di Offerta (RDO) inserita sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Si precisa che saranno, comunque, prese in esame solo le offerte relative all’intero lotto. Non saranno, pertanto, ammesse offerte parziali e, di conseguenza, la Ditta sarà esclusa dalla gara.

In particolare, l’OE dovrà far pervenire nei termini fissati nella RDO, esclusivamente a mezzo piattaforma MEPA, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

− Autocertificazione come da schema in Annesso 4 al presente disciplinare;

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− Documento riportante il PASSoe rilasciato da AVCPASS ai fini delle successive verifiche in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

− Eventuale documentazione relativa all’avvalimento ex art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

− Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi ex artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

b. OFFERTA ECONOMICA:

− Offerta economica come da fac-simile di sistema, riportante lo sconto percentuale unico (percentuali di ribasso) applicato sui prezzi posti a base di gara;

− in caso di subappalto, esplicita indicazione di volersi avvalere del subappalto, corredando l’offerta della dichiarazione richiesta al successivo paragrafo 8..

Nel caso contrario, dichiarazione di non volersi avvalere del subappalto;

L’inosservanza delle sopraelencate prescrizioni o la mancata presentazione dei sopramenzionati documenti o l’incompleta indicazione dei dati richiesti o la mancanza di firma digitale su tutta o parte della documentazione richiesta, costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, con esclusione di quelle afferenti all’OFFERTA ECONOMICA e all’OFFERTA TECNICA, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (autodichiarazione, PASSoe) sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

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Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, sarà nominata apposita commissione ex art. 216 comma 12 del Codice, formata da n. 3 membri (di cui uno con funzioni di presidente) effettivi a questa Stazione Appaltante, che valuterà, in una o più sedute riservate, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà formalmente al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

La commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti, provvederà a chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame da parte della commissione degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e/o non giustificative.

5. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

Le operazioni di aggiudicazione saranno eseguite dal RUP per la fase di affidamento ex art. 159, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale procederà all’effettuazione delle procedure in MEPA. Si procederà alla verifica della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e a quella relativa all’OFFERTA ECONOMICA.

Ai sensi dell’art. 95, comma 4 let. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (criterio del minor prezzo), la proposta di aggiudicazione è formulata a favore del concorrente che avrà proposto il valore economico (in euro, indicando due sole cifre decimali) più basso riferito all’esecuzione della fornitura dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico in Annesso 1, Annesso 2 e Annesso 3.

Saranno valutate solamente le offerte presentate conformemente a quanto specificato al precedente para 3.

In caso di offerte uguali, si procederà a richiedere alle Ditte che hanno praticato lo stesso prezzo un ulteriore sconto sull’offerta proposta.

I prezzi offerti saranno considerati invariabili, dunque non soggetti a revisione.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al para. 4., la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procede a:

1) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

2) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 36, commi 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione comunque è subordinata:

- al controllo della regolarità contributiva della Ditta ai sensi dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla regolarità del casellario ANAC. In caso di accertamento negativo, la Ditta sarà esclusa e si procederà ad effettuare le stesse procedure di controllo con le Ditte a seguire in graduatoria fino alla prima Ditta avente DURC e casellario ANAC regolare;

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- al controllo del possesso del requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, let.

a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dovrà risultare dal Certificato della Camera di Commercio Industria artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.)..

Ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, la stazione appaltante potrà comunque procedere a richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, in ordine di graduatoria.

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, let. b), del Codice, è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (cd. stand still).

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il contratto è stipulato “in modalità elettronica”, mediante il fac simile di sistema previsto dal Mepa (Documento di stipula Contratto RDO).

Il contratto sarà stipulato dal Capo Servizio Amministrativo della Direzione di Intendenza del Comando delle Forze Speciali dell’Esercito ai sensi dell’art. 565, comma 1, let. c) del D.P.R.

15/03/2010, n. 90.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

6. GARANZIA DEFINITIVA (cd. CAUZIONE)

All’atto della stipula dell’atto negoziale, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità previste all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore dell’importo contrattuale netto della presente commessa. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale cauzione sarà svincolata al termine della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il deposito dovrà essere costituito in una delle seguenti modalità (a scelta del contraente):

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

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- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La suddetta garanzia, emessa a favore del Servizio Amministrativo di questo Ente, dovrà essere prestata esclusivamente in forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dalle imprese autorizzate.

Si precisa che nelle predette fideiussioni e polizze dovranno essere inserite le seguenti clausole:

− la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;

− la rinuncia all’eccezione dell’art. 1957, comma 2, del codice civile;

− l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni;

− che la garanzia seguiterà ad essere prestata oltre la scadenza prevista fino al rilascio del nulla osta di svincolo da parte della Stazione Appaltante;

− che l’eventuale pagamento del valore della garanzia dovrà essere effettuato dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Dette garanzie non dovranno contenere condizioni e/o limitazioni di sorta.

Ai sensi del citato art. 103, comma 9, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice dovranno essere conformi al Decreto 19/01/2018, n. 31 del MISE “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

7. SUBAPPALTO

L’esecuzione delle prestazioni è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 40% del valore subappaltabile.

Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta (vds. para. 3., let. c., terzo alinea), apposita dichiarazione nella quale siano chiaramente indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

L’Impresa deve, inoltre, trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’autorizzazione al subappalto è, altresì, subordinata all’esito regolare delle verifiche e controlli ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che saranno effettuate dalla Stazione Appaltante sul subappaltatore.

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Nelle fattispecie disciplinate dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione Ordinante provvederà ad effettuare il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori direttamente a tali soggetti, previa emissione di regolare fattura elettronica intestata all’Amministrazione Ordinante nei modi e nei termini successivamente indicati.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed alle società anche consortili.

8. ADEMPIMENTI IN TEMA DI TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di contratto, relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei lavoratori. La ditta si obbliga inoltre a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Si rescinderà il contratto ed incamererà la cauzione nei seguenti casi:

− se durante l’esecuzione della commessa e comunque prima del mandato di pagamento la ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza dei predetti obblighi. L’aliquota delle somme, come sopra trattenute, sarà corrisposta alla ditta soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro che ha fatto denuncia né la ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per ritardato pagamento;

− qualora la ditta aggiudicataria non corrisponda gli emolumenti, come dovuti, al proprio personale, si procederà ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore) ovvero, la stazione appaltante inviterà la ditta a provvedere al pagamento delle retribuzioni entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, questa Amministrazione pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate;

− in applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, sulla base delle modalità procedurali indicate dall’INPS – Direzione Centrale delle Entrate con Circolare n. 54 del 13.04.2012, in caso di ottenimento di due Documenti Unici di Regolarità Contributiva, acquisiti all’atto di eventuali controlli periodici eseguiti d’ufficio da questo Ente ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, che segnalino un’inadempienza contributiva.

In particolare la ditta dovrà dichiarare di essere in regola con:

a. il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti;

b. il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, delle imposte e tasse a vario titolo dovute ai sensi della legislazione vigente;

c. la corresponsione dei trattamenti retributivi dovuti al personale dipendente secondo i CCNL di settore.

Inoltre qualora la ditta concessionaria abbandoni il servizio o disdica il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l’Amministrazione, oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione della concessione del servizio ad altre imprese e fino alla scadenza naturale del contratto.

9. ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali sono a totale carico della Ditta/Società aggiudicataria, ad eccezione dell’I.V.A. che ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 è a carico dell’Amministrazione.

Nella fattispecie, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, Legge 190/2014, l’IVA verrà trattenuta da questa Amministrazione e versata all’Erario (split payment).

10. PREZZI

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7

I prezzi offerti saranno considerati invariabili, dunque non soggetti a revisione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469 del codice civile, l’atto negoziale sarà aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunceranno esplicitamente all’applicazione degli artt. 1467 e 1664 del codice stesso.

11. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Qualora la Ditta/Società prescelta comunichi l’annullamento dell’offerta presentata, o non si presenti per la firma della scrittura privata o non sottoscriva tale atto negoziale, l’Ente affiderà il servizio alla seconda Ditta/Società miglior offerente e procederà all’incameramento della garanzia provvisoria.

In ogni caso, alla Ditta/Società inadempiente potrà essere chiesta, a titolo risarcitorio, la differenza fra lo sconto praticato e quello della seconda miglior offerente.

In caso di inadempimenti contrattuali il Comando procederà secondo quanto previsto dall’art.

124 e seguenti del DPR n. 236/2012.

In ottemperanza al combinato disposto di cui all’art. 125, comma 1., del DPR n. 236/2012 e all’art. 113 bis, comma 2., del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata una penale in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto. Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’ammontare delle penali sarà trattenuto secondo le disposizioni di cui all’art. 125, comma 2., del DPR n. 236/2012.

Le eventuali penali di cui all’art. 113 bis comma 2 del codice sono applicate, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore di esecuzione (DEC), responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, in sede di liquidazione contrattuale del servizio.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini l’applicazione di un importo della penale superiore al massimo previsto, il DEC promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108, comma 3 del codice.

Ai fini dell’applicazione delle penali, il DEC assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve presentare le controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato, è redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore. Il DEC, se avrà valutato negativamente le eventuali controdeduzioni, procederà alla comunicazione al RUP per l’irrogazione delle penali.

L’ammontare delle penalità è trattenuto sui crediti maturati dall’appaltatore. In caso di assenza o insufficienza del credito, l’ammontare delle penali è trattenuto sulla cauzione definitiva.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento della commessa avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica in applicazione del Decreto n. 55 del 3/4/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per l’emissione della fattura dovranno essere utilizzati i seguenti Codici:

La fattura dovrà contenere i seguenti dati/allegati:

− descrizione analitica della fornitura;

− estremi del contratto;

− scissione dell’IVA (split payment);

− Codice CIG;

− Scadenza pagamenti: 60 giorni dall’emissione fattura;

REPARTO CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE

COMFOSE e CEADDOS 3K4IXB

4° RGT ALPIPAR GA48EW

28° PAVIA 5EIE2G

9° RGT H0XH1R

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La fattura dovrà essere emessa solo successivamente alla concordanza dei dati di fatturazione con il DEC.

Il pagamento sarà effettuato dalla Direzione di Intendenza di questo Ente a mezzo bonifico postale su presentazione di regolare fattura con i fondi pervenuti sul pertinente capitolo di bilancio. In ottemperanza al D.Lgs. 09.11.2012 n. 192, si concorda espressamente che il pagamento sarà effettuato entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, ovvero, se successiva, dalla data di esecuzione del lavoro, previo verbale di collaudo per la regolare esecuzione, salvo la temporanea indisponibilità di cassa per motivi non dipendenti da questo Comando.

Ai sensi dell’art.1 co. da 629 a 633 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. 633/72 inserendo l’art. 17-ter, l’I.V.A. sarà versata direttamente dall’A.D. in applicazione del c.d. split payment.

Al pagamento si procederà solo in presenza di regolarità del DURC. In caso di irregolarità, si procederà con la procedura di intervento sostitutivo presso le competenti sedi INPS/INAIL (art.

30, c. 5, D.lgs. n. 50/2016).

L’Amministrazione Ordinante procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva della Ditta presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto prescritto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi 986-988, in materia di verifica della morosità dei beneficiari dei pagamenti da parte delle PP.AA., questa Amministrazione, prima di effettuare il pagamento “a qualunque titolo di un importo superiore a 5.000 euro”, procederà a verificare la presenza di una eventuale morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell’assolvimento di un obbligo di versamento, a mezzo l’applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossione. In caso di esito positivo della verifica in parola, si procederà a sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell’agente della riscossione. La quota sottoposta a provvedimento cautelativo rimarrà a disposizione, per 60 gg., degli Agenti della Riscossione, per l’introito a compensazione di quanto dovuto all’Amministrazione Finanziaria. Decorso tale termine senza alcun intervento da parte degli Agenti di Riscossione, sarà possibile per questa Amministrazione liquidare anche la parte sottoposta a sospensiva.

13. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n.

136 e s.m.i. concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto si impegna a regolare tutti i pagamenti relativi al servizio oggetto della presente ricerca di mercato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o strumenti altrimenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare il codice IBAN del conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, fornendo dati anagrafici e codice di fiscale delle stesse, assicurando e garantendo che trattasi di un conto

“dedicato” ai sensi dell’art. 3 - 6 della L. 136/2010. La ditta si obbliga ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14. CESSIONE DEL CREDITO

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Ai sensi dell’art 106, co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Ordinante, titolare del debito ceduto. Rimane comunque salva ed impregiudicata la facoltà dell’A.D. di rifiutare la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione nonché di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’accordo quadro stipulato o ai relativi appalti specifici.

15. PATTO DI INTEGRITÀ

Piano triennale di prevenzione della corruzione relativo al periodo 2020-2022. Legge n.

190/2012 - Patti d’integrità.

Ai sensi della Legge 190/2012, la Ditta, ai fini della partecipazione alla commessa in oggetto, si impegna:

− a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;

− a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della commessa e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

− ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

− ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto d’integrità e degli obblighi in esso contenuti;

− a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

− a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della commessa in causa.

La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le sanzioni previste dalla Legge 190/2012. La ditta dichiara che, nell’ultimo triennio, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo (incluso il conferimento di incarichi) con ex dipendenti della Difesa in violazione del comma 16-ter, dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. L della legge 190/2012.

16. CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente lettera d’invito, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.. La Ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R.

62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà produrre conseguenze nei confronti dei collaboratori (eventuale multa, per i casi più lievi, o possibile causa di risoluzione o decadenza del rapporto, per i casi più gravi). Qualora riscontri l’eventuale violazione, l’Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali

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controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l’Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

17. PRESCRIZIONI INTERNO CASERMA

E’ fatto divieto al personale della Ditta/Società aggiudicataria, per imprescindibili esigenze di riservatezza, detenere e/o usare all’interno delle infrastrutture militari apparecchi fotografici, telecamere, registratori, telefoni portatili e/o quant’altro idoneo ad agevolare le violazioni della riservatezza. La Ditta/Società appaltatrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell’Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

18. CAUSE DI RECESSO

L’Amministrazione Aggiudicatrice può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del lavoro appaltato.

Si riserva, altresì, la facoltà di recedere (art. 1373 c.c.) dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse, a seguito dell’attivazione di accordi stipulati dalle S.A. o altri Organi tecnici della Forza Armata, nonché di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per lavori comparabili a quello in oggetto, con condizioni maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad una rinegoziazione del contratto.

Il recesso viene disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

19. CAUSE DI RISOLUZIONE

Si ammettono le clausole risolutive di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’ appalto sarà risolto unilateralmente dall’Amministrazione, con conseguente incameramento della garanzia definitiva di cui al precedente art. 8 e richiesta di eventuali ulteriori danni, in qualsiasi momento possa insorgere/sussistere in capo alla Ditta medesima la perdita/mancanza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’amministrazione recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011.

20. ANTINFORTUNISTICA E IGIENE DEL LAVORO

È obbligo dell'Appaltatore rispettare, per la parte di propria competenza, quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale) e successive modifiche e integrazioni.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Appaltatore si impegna a:

- partecipare alle riunioni promosse dal committente per l'informazione sui rischi ambientali e sulle conseguenti misure di sicurezza definite;

- partecipare alle eventuali riunioni di coordinamento tra imprese, promosse dal committente, al fine di ridurre/eliminare le interferenze tra le diverse imprese appaltatrici e l'eventuale personale interno.

Il personale dell'Appaltatore addetto alla manutenzione dovrà osservare le norme di igiene sul lavoro vigenti durante la durata del contratto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a fornire alle proprie maestranze idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

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Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE (D.E.C.).

Ai sensi dell'art. 159 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, e per le conseguenti ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FORNITURA ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà appositamente nominato un DEC.

24. COMUNICAZIONI PER RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti e ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potranno essere formulate esclusivamente a mezzo area “comunicazioni” della presente RDO sulla piattaforma MEPA e solo in caso di mancato funzionamento del sistema MEPA per problemi tecnici saranno ammesse comunicazioni a mezzo PEC.

25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Responsabile unico del presente procedimento (RUP) per la fase di affidamento (ex art. 159, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è il Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo.

IL CAPO UFFICIO

E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Ten. Col. com. Marcello LO BLANCO

LBLMCL76E13F839 V/59120000035941 04.4Ge9KuTOVCZ80 NNna97SfOpOIWY=

Firmato digitalmente da

LBLMCL76E13F839V/5912000003594104.4G e9KuTOVCZ80NNna97SfOpOIWY=

ND: c=IT, o=Ministero della Difesa, ou=Esercito Italiano, sn=LO BLANCO, givenName=MARCELLO,

cn=LBLMCL76E13F839V/591200000359410 4.4Ge9KuTOVCZ80NNna97SfOpOIWY=, dnQualifier=MMDA03594

Data: 2020.10.29 14:11:57 +01'00'

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