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proposta di legge n. 57

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proposta di legge n. 57

a iniziativa del Consigliere D’Angelo

presentata in data 23 aprile 2001 ______

NORME PER L’APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE __________

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Signori Consiglieri,

la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 modificata dalla 97/11/CEE e dalla 96/61/CEE ha introdotto nell’ordinamento comunitario la procedu- ra di valutazione di impatto ambientale per progetti aventi significativi effetti sull’ambiente e sulla quali- tà della vita. Il recepimento della direttiva CEE nell’ordinamento italiano è stato lento e soltanto con il d.p.r. 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coor- dinamento previsto dall’articolo 40, comma 1, della legge 146/1994, concernente disposizioni in mate- ria di valutazione di impatto ambientale”, atto di recepimento della direttiva 85/337/CEE, introduce le tipologie progettuali soggette a procedura di VIA di competenza regionale.

La citata legge quadro nazionale in materia di VIA prevede l’emanazione di specifiche leggi regio- nali e già numerose Regioni si sono dotate di una propria legislazione in materia. La Regione Mar- che non ha ancora norme per la valutazione di impatto ambientale ed in attesa della sua definizio- ne vige un regime transitorio previsto dall’articolo 63 bis e ter delle Norme tecniche di attuazione del PPAR di “verifica di compatibilità paesistico-am- bientale” in vigore dal 3 novembre 1989. Dopo undici anni di regime transitorio appare necessario adeguare la normativa regionale a quella comuni- taria. Questo è l’obiettivo della presente proposta di legge; essa è in linea con la legislazione di altre Regioni e pienamente coerente con la legislazione nazionale.

Ulteriori elementi presi in considerazione per la predisposizione della proposta di legge regionale sempre nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria sono il principio della procedura unica e dello sportello unico, i rapporti con le leggi Bassanini sia per quanto riguarda le procedure amministrative e la loro semplificazione che per quanto riguarda le attribuzioni di competenza degli enti locali. La proposta di legge si coordina anche ai contenuti delle leggi regionali 17 maggio 1999, n.

10 “Riordino delle funzioni amministrative della Re- gione e degli Enti Locali” e 2 settembre 1997, n. 60 di istituzione dell’ARPAM.

Riteniamo che l’introduzione di una severa pro- cedura per valutare la compatibilità dei piani, dei progetti, delle opere pubbliche o private, rappre- senta uno degli aspetti fondamentali di una lungi- mirante politica preventiva di protezione dell’am- biente. Gli studi di impatto ambientale tendono ad integrare direttamente nel processo decisionale la variabile sociale e appaiono i più adeguati a dirimere i conflitti sociali che sorgono inevitabil- mente intorno alla localizzazione di una nuova atti- vità. La valutazione di impatto ambientale si pone quindi non solo come strumento di tutela preventi- va dell’ambiente, della salute e della qualità della vita, ma garantisce al contempo la trasparenza amministrativa, l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti lo sviluppo del territorio. Inoltre una corretta procedura di VIA for- nisce garanzie di procedure certe e di tempi definiti ai proponenti di progetti pubblici o privati.

Nelle sue linee essenziali la nostra proposta viene così riassunta:

Articoli 1, 2 e 3 (Oggetto, finalità e definizioni):

viene evidenziato l’obiettivo di introdurre nella legi- slazione regionale il principio della valutazione di impatto ambientale e le norme che la disciplinano in conformità alle disposizioni comunitarie e nazio- nali; viene inoltre definita la terminologia specifica utilizzata nell’articolato.

Articolo 4 (Procedimento e partecipazione): in tutte le fasi del procedimento viene garantita dal- l’autorità competente la partecipazione dei citta- dini interessati alle procedure di VIA.

Articolo 5 (Progetti sottoposti a Via): vengono indicate le tipologie di progetto sottoposte a valuta- zione di impatto ambientale. Negli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3 sono indicate le diverse tipologie di progetti.

Articolo 6 (Casi di esclusione): sono indicati i progetti esclusi dalle procedure di VIA.

Articoli 7, 8 e 9 (Autorità competenti, criteri di individuazione delle amministrazioni interessate e strutture operative per il VIA): vengono individuate le autorità competenti alle procedure di VIA sulla base del criterio della localizzazione territoriale del progetto. Esse individuano al loro interno le struttu- re operative di supporto organizzativo all’autorità competente. Nell’articolo 9 vengono individuate le competenze di tali strutture.

Articolo 10 (Supporto tecnico per l’istruttoria):

le autorità competenti individuate all’articolo 7 si avvalgono dell’ARPAM ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all’istrutto- ria interdisciplinare di cui all’articolo 16.

Articolo 11 (Procedura di verifica): la procedura di verifica, volta a definire se un progetto deve essere assoggettato alla ordinaria procedura di VIA, si svolge sulla base di un progetto preliminare e di una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti. La procedura prevede momenti di informazione dei cittadini e consultazio- ne dei soggetti pubblici.

Articolo 12 (Procedura per la fase preliminare):

la fase preliminare, facoltativa, si avvia per quei progetti obbligatoriamente sottoposti a VIA ed ha l’obiettivo, in consultazione tra proponente ed auto- rità competente, di definire il piano di lavoro per lo studio di impatto ambientale, contenuti, metodo- logia e livello di approfondimento dello studio; il coinvolgimento dei soggetti interessati garantisce la condivisione dell’impostazione degli studi. Tale fase, della durata complessiva di novanta giorni, può concludersi, in assenza di determinazioni del- l’autorità competente, con la possibilità per il pro- ponente di procedere alla elaborazione e presenta- zione dello studio di impatto ambientale sulla base del documento da lui proposto.

Articolo 13 (Studio di impatto ambientale): lo studio di impatto ambientale deve essere allegato ai progetti sottoposti alla procedura di impatto am- bientale. Esso, da predisporsi a cura e spese del proponente, deve essere redatto da esperti in ma- teria ambientale. Il proponente e gli esperti da lui

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incaricati hanno facoltà di accedere alle informa- zioni disponibili presso gli uffici della pubblica am- ministrazione nel rispetto dei limiti posti dalla l.r. 2/

1992 “Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza del- l’attività amministrativa regionale”.

Articoli 14 e 15 (Avvio della procedura di VIA, informazione, pubblicità e partecipazione. Inchie- sta pubblica e contraddittorio): l’avvio della proce- dura di valutazione di impatto ambientale avviene mediante apposita domanda effettuata dal propo- nente di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale corredata: a) dal progetto defi- nitivo dell’opera, b) dallo studio di impatto ambien- tale, c) dalla sintesi non tecnica.

La valutazione dell’impatto ambientale del pro- getto comporta l’informazione e la partecipazione dei cittadini nonché il coinvolgimento dei soggetti pubblici interessati al progetto. Al fine di garantire l’effettiva informazione dei cittadini l’autorità com- petente può disporre lo svolgimento di una inchie- sta pubblica con audizioni aperte al pubblico con possibilità di presentare osservazioni, memorie e controdeduzioni.

Articolo 16 (Istruttoria interdisciplinare): le strut- ture operative per la VIA individuate all’articolo 9 ai fini dell’emanazione della pronuncia di compatibili- tà ambientale si rapportano con le strutture che svolgono le attività tecnico-scientifiche di cui all’ar- ticolo 10, con gli organi tecnici delle altre Ammini- strazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 14 e se necessario possono avvalersi di consulenze specialistiche esterne. Entro novan- ta giorni dall’inizio del procedimento le strutture operative concludono l’istruttoria redigendo un rap- porto interdisciplinare sull’impatto ambientale del progetto.

Articolo 17 (Procedura unica integrata): in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a VIA comporti l’acquisizione, da differenti Ammini- strazioni pubbliche non statali, di pareri, nulla osta, autorizzazioni, l’autorità competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata. Nel caso in cui l’emanazione di tali atti spetti ad una Amministrazione statale l’autorità competente indi- ce apposita Conferenza interna di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/1990 ai fini dell’acquisizione degli atti stessi.

Articolo 18 (Pronuncia di compatibilità ambien- tale): la pronuncia di compatibilità ambientale è emanata dall’autorità competente ed in assenza di tale giudizio è fatto divieto di dare corso ai lavori;

dalla pronuncia decorrono i termini (tre anni) per l’inizio dei lavori.

Articolo 19 (Esercizio dei poteri sostitutivi): il Presidente della Giunta regionale su istanza del proponente, qualora le autorità competenti non provvedono all’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, provvede ad assegnare un termine per l’adempimento decorso inutilmente il quale provvede alla nomina di un commissario ad acta.

Articolo 20 (Impatti ambientali interregionali):

per i progetti localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti o per i progetti che producono impatti rilevanti sull’ambiente di altre regioni confi- nanti la pronuncia di impatto ambientale deve essere emanata d’intesa con le Regioni cointe- ressate.

Articolo 21 (Partecipazione regionale al proce- dimento statale di VIA): la Regione partecipa alla procedura di VIA di competenza statale formulan- do il parere, espresso con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione entro trenta giorni del parere delle Province e Comuni interes- sati.

Articolo 22 (Disposizioni attuative delle proce- dure): è di competenza della Giunta regionale l’ap- provazione, con apposita deliberazione, delle nor- me tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al titolo III.

Articolo 23 (Sanzioni amministrative): i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo previ- ste dalla presente legge. Spetta ad essi inoltre l’applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti di chi realizzi un progetto o gestisca un’opera in violazione delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale o in totale assenza di essa. I Comuni in tali casi ordina- no la sospensione dei lavori o l’interruzione del- l’esercizio e dispongono l’adeguamento alle pre- scrizioni derivanti dalla pronuncia di compatibilità ambientali. Essi ordinano inoltre, ove occorra, il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 24 (Compiti inerenti alla sperimenta- zione e all’aggiornamento professionale): è di com- petenza delle Regioni promuovere ricerche e sperimentazioni in materia di procedure di VIA.

Articoli 25 e 26 (Modifica degli allegati, decor- renza degli effetti delle procedure): in questi articoli si prevede la possibilità di modifica degli allegati da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, in relazione al rapido cambia- mento del panorama normativo ed in relazione a esigenze di tutela del territorio regionale.

Viene stabilito inoltre che le disposizioni proce- durali relative alla valutazione di impatto ambienta- le, disciplinate dal titolo III, hanno effetto per i pro- getti di competenza regionale decorsi sei mesi dal- l’entrata in vigore della presente legge e per quelli di competenza delle Province, dei Comuni e degli Enti-parco regionali decorsi dodici mesi.

Articolo 27 (Disposizioni transitorie sulla VIA):

nel rispetto dei termini stabiliti all’articolo 26, fino all’entrata in vigore delle disposizioni procedurali sulla VIA sono sottoposti alla procedura di valuta- zione di impatto ambientale i progetti individuati nell’allegato 3 alla presente legge.

Articolo 28 (Abrogazioni): vengono precisate le norme della l.r. 34/1992 e delle NTA del PPAR abrogate o modificate dalla presente legge.

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TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto del- la direttiva 85-337-CEE, come modificata dalla 97- 11 CE, ed altresì della 96-61-CE, nonché in con- formità con gli indirizzi di cui al d.p.r. 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento dell’at- tuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, della legge 1° luglio 1997, n. 189 recante disposi- zioni per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali e degli indirizzi generali previsti dal PRS e dal PIT, i contenuti e le procedure per la valutazione di impatto ambienta- le, in seguito denominata VIA, relativa a progetti per la realizzazione di opere, impianti e altri interventi di competenza regionale, anche in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ai sensi del quale è individuata altresì l’Autorità competente all’effettuazione della proce- dura di VIA, in relazione alle specifiche categorie dei progetti ed interventi, di iniziativa pubblica e privata.

2. La presente legge definisce inoltre le modalità di partecipazione della Regione alla procedura di VIA ogni volta che il progetto coinvol- ga più Regioni, nonché ove sia prevista alla proce- dura di VIA di competenza statale.

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione, nell’ambito della programma- zione territoriale, socio-economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibi- le, garantisce che le decisioni amministrative relati- ve ai progetti ed agli interventi di cui all’articolo 1, siano prese nel rispetto delle esigenze di salva- guardia e tutela:

a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonché del miglioramento della qualità della vita;

b) della protezione e conservazione delle risorse naturali;

c) della sicurezza del territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la procedura di VIA, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 4, individua, descrive e valuta preventivamente l’im- patto ambientale dei progetti ed interventi pubbli- ci e privati alla stessa sottoposti, con riguardo agli effetti sull’ambiente, inteso come sistema interrelato di risorse naturali e umane, ed in partico- lare, sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l’aria, l’acqua, il clima, le risor-

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se naturali, l’equilibrio ecologico, l’ambiente edifi- cato, il patrimonio storico, archeologico, architet- tonico e artistico, il paesaggio e l’ambiente so- cio-economico.

Art. 3 (Definizioni)

1. Agli effetti della presente legge si intende con:

a) impatto ambientale: l’insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull’ambiente;

b) studio di impatto ambientale: l’insieme coordina- to degli studi e delle analisi ambientali di un progetto volto ad individuare e valutare, attraver- so approfondimenti progressivi, gli impatti spe- cifici e complessi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta maggiormente compatibile con l’am- biente, nonché i possibili interventi di mitigazione e compensazione ambientale, com- presa la non realizzazione;

c) progetto: l’insieme degli elaborati tecnici de- scrittivi della realizzazione di un’opera, di un impianto o altro intervento sull’ambiente natura- le o sul paesaggio, di iniziativa pubblica o priva- ta, da redigersi nel rispetto dei criteri dettati dall’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n.

109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento di attuazione previsto dall’arti- colo 3 della stessa legge;

d) autorità competente: la pubblica amministrazio- ne o l’ente di gestione a cui è affidata l’effettua- zione del procedimento di VIA individuata ai sensi dell’articolo 7.

e) autorità proponente o committente: il soggetto, rispettivamente di natura pubblica o privata, in seguito definito semplicemente “il proponen- te” che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplina- te dalla presente legge;

f) pronuncia di compatibilità ambientale: il prov- vedimento dell’autorità competente che contie- ne il giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto, opera o altro intervento;

g) procedimento per la valutazione dell’impatto ambientale: l’insieme delle diverse fasi proce- dimentali culminanti nella pronuncia di impatto ambientale di un progetto, opera o intervento.

Esse comprendono:

1) procedura di verifica, tesa a valutare la ne- cessità o meno del ricorso all’effettuazione della VIA, in relazione alle caratteristiche progettuali dell’opera, impianto o altro inter- vento;

2) fase preliminare, meramente eventuale, me- diante la quale il soggetto proponente, in

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contraddittorio con l’autorità competente, individua gli elementi ed i temi oggetto dello studio di impatto ambientale;

3) procedura di valutazione, la fase procedi- mentale essenziale, finalizzata alla pronun- cia di impatto ambientale, mediante il giudi- zio di compatibilità o meno dell’opera, impian- to o altro intervento progettato;

h) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redat- ta con linguaggio non tecnico a fini divulga- tivo/conoscitivi, contenente la descrizione delle opere di cui si tratti. Essa deve obbligatoriamen- te fornire le informazioni ed i dati maggior- mente significativi contenuti nello studio di impatto ambientale, ivi comprese le carto- grafie illustrative del progetto, ed essere su- scettibile di agevole riproduzione;

i) garante dell’informazione: il pubblico dipenden- te, diverso dal responsabile del procedimento, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l’informazione ai cittadini ed alle formazioni sociali, così da favorirne la par- tecipazione, e, in particolare, di fornire a chiun- que, a richiesta, copia degli atti depositati ai sensi del comma 1 dell’articolo 15, anche utiliz- zando le reti telematiche. Il garante è scelto nell’ambito dell’ufficio relazioni con il pubblico previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 “Razionalizzazione dell’organizza- zione delle amministrazioni pubbliche e revisio- ne della disciplina in materia di pubblico impie- go”, o nell’ambito delle strutture individuate ai fini dell’informazione ambientale ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 “Attuazione della direttiva 90/313/

CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale” e, in ogni caso, all’interno della struttura dell’ente com- petente.

Art. 4

(Procedimento e partecipazione)

1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:

a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente;

b) l’informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;

c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perse- guirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.

2. L’autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1, garantisce la parteci- pazione dei cittadini interessati alle procedure di VIA, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando in particolare l’inter- vento di chiunque intenda fornire utili elementi

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conoscitivi e valutativi concernenti i possibili ef- fetti dell’intervento progettato, tenuto conto del- le caratteristiche del progetto e della sua loca- lizzazione.

Art. 5

(Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale)

1. I progetti di cui agli allegati A1, A2 ed A3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambienta- le ai sensi dell’articolo 12 e seguenti.

2. I progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica disciplinata dall’articolo 11.

3. Sono comunque sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 12 e se- guenti, i progetti di cui ai commi 1 e 2, ricadenti, anche parzialmente, all’interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative aree contigue, ovvero all’interno dei siti individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC), nonché presenti all’interno del progetto comunitario Bio Italy; all’in- terno delle aree istituite ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 30 dicembre 1974 n. 52, dell’articolo 3 del d.p.r.

8 settembre 1997, n. 357 e quelle individuate dagli strumenti di pianificazione di ogni livello. In tali casi le soglie dimensionali indicate negli allegati sono ridotte del 50 per cento.

4. Sono inoltre sottoposti a valutazione di im- patto ambientale i progetti riguardanti modifiche alle opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere ricomprese negli allegati A1, A2, A3;

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ha facoltà di assoggettare a pro- cedura di VIA specifici progetti, qualora il progetto possa influire in modo rilevante sull’ambiente. In tali casi, la relativa competenza è attribuita alla Regione.

Art. 6 (Casi di esclusione)

1. Sono esclusi dalle procedure di VIA gli inter- venti disposti in via d’urgenza, dall’autorità compe- tente, conformemente con le leggi vigenti, sia per salvaguardare l’incolumità delle persone da un pe- ricolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza in base all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della pro- tezione civile”. Sono inoltre esclusi dalle procedu- re di VIA i progetti relativi ad opere o interventi destinati a scopi di difesa nazionale.

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TITOLO II

Soggetti del procedimento Art. 7

(Autorità competente)

1. Sono di competenza regionale tutte le procedure di VIA relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1 e B1 alla presente legge, nonché quelli di cui al comma 5 dell’articolo 5. A tal fine, la Giunta regionale provve- de, con apposita deliberazione, ad assumere la pronuncia di cui all’articolo 19.

2. Sono di competenza delle Province tutte le procedure di VIA relative:

a) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A2 e B2;

b) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A3 e B3, la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni.

3. Qualora la localizzazione del progetto inte- ressi il territorio di due o più province, si considera autorità competente la Provincia che risulti coinvolta in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento dell’altra o delle altre Province in- teressate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8.

4. Sono di competenza dei Comuni le proce- dure relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A3 e B3, che ricadano interamen- te nell’ambito del territorio del Comune.

5. Sono di competenza degli enti-parco regio- nali le procedure di VIA relative a tutte le tipologie progettuali elencate dai commi precedenti, qualo- ra ricadano, anche parzialmente, all’interno dei parchi medesimi.

Art. 8

(Criteri di individuazione delle amministrazioni interessate alle procedure di VIA)

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate amministrazioni interessate da indivi- duarsi sulla base dei criteri di cui al comma 3:

a) rispetto alle procedure di VIA di competenza regionale: le Province, i Comuni e le Comunità montane coinvolte nel progetto sottoposto alla procedura;

b) rispetto alle procedure di competenza provin- ciale: i Comuni e le Comunità montane ricomprese nella relativa circoscrizione territo- riale;

c) rispetto alle procedure di competenza comuna- le, la Comunità montana corrispondente.

2. Sono inoltre individuati quali amministrazioni interessate, i soggetti pubblici competenti al rila- scio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e/o altri atti di assenso, comunque denominati, riguardanti il progetto determinato, sottoposto a procedura di VIA.

3. Le amministrazioni interessate di cui al com- ma 1 sono individuate secondo i seguenti criteri:

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a) nel caso di opere puntuali, le amministrazioni nel territorio delle quali sono localizzati l’opera o gli interventi connessi;

b) nel caso di opere lineari, le amministrazioni il cui territorio sia attraversato dall’opera e dalle opere ed interventi connessi.

4. E’ facoltà dell’autorità competente, nei casi di impatti ambientali di tipo specifico o di partico- lare rilevanza, coinvolgere nella relativa proce- dura di VIA altri Enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.

Art. 9

(Strutture operative per la VIA)

1. La Giunta regionale individua le strutture operative competenti per le procedure di valu- tazione dell’impatto ambientale di competenza regionale. Analogamente provvedono, in confor- mità con i rispettivi ordinamenti, le Province, i Co- muni e gli enti-parco regionali, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Le strutture individuate ai sensi del comma 1 costituiscono il supporto organizzativo dell’autorità competente. Esse provvedono in particolare:

a) agli adempimenti connessi all’avvio delle pro- cedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico- scientifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti;

b) all’attivazione delle fasi di informazione e parte- cipazione previste dalla presente legge;

c) alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della VIA;

d) alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA;

e) agli adempimenti inerenti all’organizzazione del- le conferenze di servizi previste dall’articolo 17;

f) all’elaborazione e proposta degli strumenti or- ganizzativi ed attuativi della presente legge, in collaborazione con le agenzie regionali inte- ressate e le altre strutture pubbliche competen- ti;

g) all’individuazione di appropriate forme di pub- blicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di VIA, ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente legge con riguardo ai contenuti di esse, alle principali considerazioni su cui si fondano, nonché alla previsione di mi- sure utili per prevenire, ridurre e, ove possibile, compensare gli effetti ambientali dannosi;

h) alla pubblicazione semestrale sul B.U.R. di appositi registri contenenti:

1) l’elenco dei progetti sottoposti a procedura di verifica, comprensivo del relativo esito;

2) l’elenco dei progetti da sottoporre a procedura di VIA, a seguito dell’esperimento di quella di verifica.

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3. La Giunta regionale informa annualmente il Ministero dell’ambiente circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi. A tal fine, le Province, i Comuni e gli enti-parco trasmettono alla Regione i relativi dati inerenti le procedure di loro competenza.

Art. 10

(Supporto tecnico per l’istruttoria)

1. La Regione e le altre autorità competenti previste dai commi 2, 4 e 5 dell’articolo 7, ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all’istruttoria interdisciplinare di cui all’arti- colo 16, possono avvalersi dell’ARPAM nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 2 settem- bre 1997, n. 60 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”.

2. Il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente, per lo svolgimento dei com- piti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizza- re; il versamento deve essere effettuato dal propo- nente entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, ai sensi del comma 5 dell’articolo 14.

TITOLO III Procedure

Art. 11 (Procedura di verifica)

1. Sono sottoposti alla procedura di verifica, sulla base dei criteri definiti ai sensi della lettera a) comma 1 dell’articolo 22:

a) i progetti ricompresi negli allegati B1, B2 e B3;

b) i progetti relativi ad interventi di modifica di opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere rientranti nelle tipologie elencate dagli al- legati B1, B2 e B3;

c) i progetti riguardanti modifiche sostanziali ad opere o impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che siano ricompresi nel- le tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull’ambiente;

d) i progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2 e A3, finalizzati esclusivamente od essenzialmente allo sviluppo ed al collaudo di nuovi metodi o prodotti, qualora la durata prevista per l’operatività degli stessi non sia superiore a due anni.

2. Il proponente richiede, con apposita do- manda all’autorità competente, l’attivazione della procedura di verifica. A tal fine allega alla doman- da:

a) il progetto preliminare dell’opera, impianto o altro intervento, corredato altresì da uno specifi-

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co studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell’opera o altro intervento proget- tato e sulle misure necessarie per il suo inseri- mento nel territorio comunale;

b) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vi- genti piani e programmi territoriali ed ambien- tali;

c) una relazione descrittiva che evidenzi le moti- vazioni, le finalità, le alternative di localizza- zione, nonché gli interventi alternativi ipotiz- zabili;

d) ogni altro documento utile ai fini dell’applica- zione degli elementi di verifica di cui all’allegato D.

3. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, il proponente provvede al deposito degli elaborati sopra specificati presso le strutture ope- rative individuate ai sensi dell’articolo 9 e presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 8.

4. Le strutture operative accertano, entro quindici giorni, la completezza degli elaborati pre- sentati dal proponente, provvedendo, ove ne rav- visino la necessità, a richiedere, entro i successivi quindici giorni, non ulteriormente prorogabili, le integrazioni ed i chiarimenti opportuni. La richie- sta di integrazione interrompe i termini del procedi- mento.

5. Le strutture operative, sulla base degli elementi indicati nell’allegato D alla presente leg- ge, acquisiti i pareri delle amministrazioni di cui all’articolo 8, concludono l’istruttoria entro trenta giorni dal deposito della domanda, fatta salva la proroga disposta ai sensi del comma 4, con la redazione di un rapporto contenente la proposta di sottoposizione o meno del progetto alla procedura di VIA

6. L’autorità competente delibera in merito alla sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, provvedendo a comunicare al proponente la relati- va decisione, fatta salva la proroga disposta ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 3.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, in assenza di determinazioni da parte dell’autorità competente, il progetto interessato si intende escluso dalla procedura di VIA

8. L’autorità competente può subordinare l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sul- l’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successi- ve a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite.

9. Nei casi di cui al comma 8, l’autorità compe- tente provvede altresì alla individuazione dell’ente od organo tecnico competente al controllo del- l’adempimento delle prescrizioni date, nonché al monitoraggio previsto, che è tenuto a trasmettere

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all’autorità competente idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata.

10. Qualora l’autorità competente decida la sottoposizione a procedura di VIA del progetto presentato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 e seguenti.

11. Per i progetti di cui al comma 1 è data facoltà al Consiglio regionale di determinare, con propria deliberazione, criteri e/o condizioni di esclusione dalla procedura, per specifiche tipologie progettuali e per particolari situazioni ambientali e/o territoriali, da individuarsi sulla base degli elementi di cui all’allegato D.

Art. 12

(Procedura per la fase preliminare) 1. Il proponente di un progetto da sottoporre a procedura di VIA ai sensi dell’articolo 5, ha facoltà di richiedere l’avvio di una fase preliminare.

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all’autorità competente apposita doman- da, corredata da un elaborato che, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, con- figuri uno specifico piano di lavoro finalizzato:

a) alla puntuale individuazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, da effettuarsi sulla base di quelli elencati dall’allegato C alla pre- sente legge;

b) all’individuazione delle amministrazioni interes- sate di cui all’articolo 8, nonché degli elaborati necessari ai fini delle eventuali intese, conces- sioni, autorizzazioni, pareri, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati, necessa- ri per la realizzazione del progetto proposto.

3. La domanda di avvio della fase preliminare, corredata dal piano di lavoro previsto dal comma 2, è depositata, oltre che presso le strutture di cui all’articolo 9, presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 8. Qualora il progetto sia stato sottoposto alla procedura di verifica ai sensi del- l’articolo 11, il proponente ha facoltà di rinviare alla documentazione già presentata in quella fase ed in possesso dell’Amministrazione.

4. Le strutture operative effettuano l’istruttoria della domanda proposta ai sensi dei commi prece- denti e, sentite le amministrazioni interessate e le altre comunque competenti al rilascio di autorizza- zioni, pareri, e altri atti di assenso, redigono apposito documento, da utilizzare per le valutazio- ni conseguenti dell’autorità competente di cui ai successivi commi.

5. L’autorità competente verifica, in contraddit- torio con il proponente, la congruità o meno del documento di cui al comma 4 e, previa valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio, delibera in merito ad esso, entro sessanta giorni dal depo- sito della domanda di cui al comma 3, provveden- do, entro i successivi trenta giorni, alla comunica- zione della decisione al proponente ed alle ammini- strazioni interessate.

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6. Decorsi novanta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 3, in assenza di deter- minazioni dell’autorità competente, il proponente può procedere all’elaborazione ed alla presenta- zione dello studio di impatto ambientale sulla base del documento da lui proposto.

7. Nell’ambito delle determinazioni di cui al comma 5, l’autorità competente può prevedere, in considerazione della rilevanza del progetto, uno specifico programma per l’informazione al pubbli- co interessato, con particolare riguardo allo svolgi- mento di inchiesta pubblica, ai sensi dell’articolo 15.

Art. 13

(Studio di impatto ambientale)

1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impat- to ambientale ai sensi dell’articolo 12 e seguenti, deve essere allegato uno studio di impatto ambien- tale, che ne costituisce parte integrante.

2. Lo studio di impatto ambientale, da predi- sporsi a cura e spese del proponente, deve essere redatto, in conformità con le indicazioni contenute nell’allegato C alla presente legge, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti lo studio. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario ed atte- nere strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonché delle componenti dell’am- biente suscettibili di subire pregiudizio dalla realiz- zazione di esso, anche in relazione alla localizza- zione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

3. Ai fini della predisposizione dello studio, il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti all’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in mate- ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni e dalla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 “Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell’attività amministrativa regionale”, nonché dalle relative norme di attuazione.

4. Il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, l’adozione di cautele ido- nee alla tutela del segreto scientifico e di impresa, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia. In tal caso, i dati e le informazioni coperte da segreto sono comunque trasmessi, in apposito plico separato, all’autorità competente, ai fini delle valutazioni relative alla compatibilità am- bientale del progetto ai sensi della presente legge, fatto salvo l’obbligo della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione di essi.

(14)

Art. 14

(Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Informazione, pubblicità e partecipazione) 1. Il proponente di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale richiede, all’au- torità competente, l’avvio del procedimento, me- diante apposita domanda, corredata:

a) dal progetto definitivo dell’opera, impianto e/o altro intervento;

b) dallo studio di impatto ambientale, in conformità con l’articolo 13, e con gli esiti della fase prelimi- nare eventualmente intervenuta ai sensi dell’ar- ticolo 12;

c) dalla sintesi non tecnica;

d) dagli eventuali esiti documentali della proce- dura di cui all’articolo 11;

e) dall’elenco delle amministrazioni interessate di cui all’articolo 8;

f) dall’elenco delle pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, conces- sioni, ed altri atti di assenso comunque deno- minati, ed altresì di quelle competenti all’emana- zione di pareri, o delle quali sia necessario acquisire l’intesa, nonché di ogni altra ammini- strazione comunque interessata alla realizzazio- ne del progetto.

2. Qualora gli elenchi previsti dalle lettere e) ed f) del comma 1 siano stati acquisiti in precedenti fasi procedurali, ai sensi della presente legge, il proponente può rinviare alla documentazione già in possesso dell’autorità competente.

3. La domanda di cui al comma 1, corredata dai relativi allegati, è depositata, contestualmente, presso l’autorità competente e presso le ammini- strazioni di cui all’articolo 8. Il proponente, entro dieci giorni dall’avvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a darne specifico avviso su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

L’avviso deve contenere: l’indicazione del propo- nente, quella del progetto presentato e della rela- tiva localizzazione, la sommaria descrizione delle sue finalità e caratteristiche, nonché del dimen- sionamento dell’intervento, l’indicazione degli uffi- ci presso i quali la relativa documentazione è disponibile e consultabile; deve inoltre contenere l’indicazione della sede e della data di presenta- zione del progetto prevista dal comma 6.

4. Entro quindici giorni dal deposito della do- manda di avvio del procedimento ai sensi del comma 3, l’autorità competente provvede alla no- mina del garante dell’informazione di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 3, che opera in collaborazione con le strutture di cui all’articolo 9.

5. Il procedimento s’intende iniziato dalla data di pubblicazione dell’ultimo avviso di deposito; a tal fine il proponente trasmette tempestivamente all’autorità competente la documentazione com- provante l’avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 3. La durata del deposito presso le relative amministrazioni è fissata in quarantacin- que giorni dalla data di inizio del procedimento.

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Entro tale termine, chiunque vi abbia interesse può presentare all’autorità competente osserva- zioni e memorie scritte relative al progetto deposi- tato.

6. Entro quindici giorni dalla data di inizio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del pro- getto e dello studio di impatto ambientale, da svolgersi in una sede il più’ possibile prossima all’area interessata dalla realizzazione del progetto stesso.

7. Le amministrazioni interessate di cui all’articolo 8 devono esprimere il relativo parere entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento, decorsi i quali l’autorità competente procede anche in assenza di esso.

8. Nel caso di progetti localizzati sul territorio di più regioni o che possano determinare rilevanti impatti sul territorio di altre regioni confinanti, l’au- torità competente trasmette la domanda e la docu- mentazione di cui al comma 1 alle Regioni interes- sate, ai fini della loro partecipazione alla conferen- za dei servizi di cui all’articolo 15 della legge 241/

1990.

Art. 15

(Inchiesta pubblica e contraddittorio) 1. Al fine di garantire l’effettiva informazione dei cittadini sui progetti che interessino il territorio di appartenenza, e le condizioni di vita relative, l’autorità competente, decorso il termine di cui al comma 7 dell’articolo 14, può disporre, nei successivi quindici giorni, provvedendo a darne adeguata pubblicità, lo svolgimento di un’inchiesta pubblica, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali, o dell’alto valore dell’opera, o comunque della possibilità che dalla realizzazione del progetto possa conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti.

Sono escluse dall’inchiesta di cui al presente arti- colo le opere ed interventi pubblici di cui al comma 2 dell’articolo 18.

2. L’inchiesta di cui al comma 1 ha luogo presso il Comune nell’ambito del quale il progetto è localizzato, ovvero presso quello maggiormente coinvolto, con riferimento al territorio interessato.

A tal fine, l’autorità competente nomina, entro quindici giorni dall’indizione dell’inchiesta pubbli- ca, un comitato presieduto dal garante per l’infor- mazione e composto da due esperti rispettiva- mente designati dall’autorità competente e dalle altre amministrazioni interessate. Il comitato può altresì essere integrato da un esperto indicato dai cittadini interessati, con le modalità a tal fine definite dall’autorità competente.

3. Il Presidente del comitato dell’inchiesta convoca audizioni aperte al pubblico; può altresì convocare i soggetti che abbiano presentato osservazioni ai sensi del comma 5 dell’articolo

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14, consultare il proponente e gli estensori dello studio di impatto ambientale, i quali possono pre- sentare per iscritto memorie e controdeduzioni.

4. Il Presidente assicura la conclusione dell’in- chiesta entro centocinquanta giorni dall’inizio del procedimento e trasmette tempestivamente all’au- torità competente le memorie pervenute, unita- mente ad una sintetica relazione sullo svolgimento dell’inchiesta, nonché’ il giudizio conclusivo che viene acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’articolo 18.

5. Qualora il proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri, alle osservazio- ni ovvero ai rilievi emersi nel corso dell’inchiesta pubblica o del contraddittorio previsto dal comma 7, ne fa richiesta all’autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così’ modificato.

6. L’autorità competente determina l’esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell’inchiesta e dei compensi spet- tanti al Presidente ed agli esperti a tal fine nomina- ti, in relazione alla complessità ed alla durata degli incarichi relativi ed in base alle tariffe profes- sionali eventualmente applicabili; essi sono soste- nuti dalla autorità competente che vi fa fronte nei modi previsti dall’articolo 10.

7. Anche nel caso in cui non si proceda ad inchiesta pubblica ai sensi del presente articolo, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall’autorità competente, prima della con- clusione della procedura, ad un sintetico contrad- dittorio con i soggetti che abbiano presentato pare- ri od osservazioni. Del verbale del contraddittorio in tal modo acquisto agli atti del procedimento, l’autorità competente tiene conto ai fini della pro- nuncia di cui all’articolo 18.

Art. 16

(Istruttoria interdisciplinare)

1. Le strutture operative, di cui all’articolo 9, svolgono i compiti finalizzati all’istruttoria inter- disciplinare per l’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale. A tal fine, accertata la completezza della documentazione di cui al com- ma 1 dell’articolo 14, esaminati il progetto e lo studio di impatto ambientale, verificati tutti gli elementi ed i dati in loro possesso, predispongo- no un rapporto interdisciplinare sull’impatto am- bientale del progetto.

2. Ai fini di cui al comma 1, le strutture operative si rapportano con le strutture che svol- gono le attività tecnico-scientifiche, di cui all’arti- colo 10, nonché con gli organi tecnici delle altre Amministrazioni di cui alle lettere e) ed f) del com- ma 1 dell’articolo 14; qualora sia necessario proce- dere ad accertamenti o indagini di particolare com- plessità possono avvalersi altresì di consulenze specialistiche esterne.

3. Le strutture operative concludono l’istrutto- ria interdisciplinare entro novanta giorni dall’inizio

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del procedimento, redigendo il rapporto di cui al comma 1, da utilizzare per le successive determi- nazioni dell’autorità competente. Tale termine è elevato a centocinquanta giorni ogni volta che si proceda allo svolgimento di inchiesta pubblica ai sensi dell’articolo 15; può inoltre essere prorogato fino a centocinquanta giorni, su richiesta delle strutture operative, qualora ricorrano comunque esigenze istruttorie di particolare rilevanza o com- plessità. Per le opere e gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 18, il termine è ridotto a sessanta giorni.

4. Il termine previsto dal comma 3 può essere sospeso, su richiesta motivata del proponente, per una durata non superiore a novanta giorni, trascorsi i quali ricomincia a decorrere.

5. Qualora, nel corso dell’istruttoria, si evidenzi l’incompletezza della documentazione presentata dal proponente, le strutture operative provvedono a richiederne le necessarie integrazioni, asse- gnando un termine per l’adempimento; tale richie- sta interrompe la procedura. Qualora il proponen- te non ottemperi alla richiesta di integrazione, non si procede all’ulteriore corso del procedimento. E’

fatta salva la facoltà del proponente di produrre, di propria iniziativa, documentazione integrativa di quella presentata. L’autorità competente provvede affinché il proponente adempia, ove occorra, agli oneri pubblicitari previsti dal comma 3 dell’articolo 14.

6. Il proponente può, in qualsiasi momento, procedere al ritiro della domanda presentata ai sensi dell’articolo 14; il ritiro comporta l’estinzio- ne del procedimento.

Art. 17

(Procedura unica integrata)

1. L’autorità competente garantisce lo svolgi- mento di una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a VIA comporti l’acquisizione, da diffe- renti amministrazioni pubbliche non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché alla tutela della salute dei cittadini, a quella paesaggistico-territoriale, idrogeologica, e della diversità biologica.

2. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i prov- vedimenti autorizzativi e i pareri di cui al comma 1.

3. Per gli effetti di cui al comma 1, la Regione e le Province, per i progetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7, provvedono a convocare, entro dieci giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1 dell’articolo 16, apposite conferenze interne di servizi, disciplinate secondo quanto disposto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integra-

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zioni. Nell’ambito delle conferenze è assicurata la partecipazione dei responsabili dei servizi e delle strutture interne, nonché delle figure professio- nali specificamente competenti ad esprimere le valutazioni sottese al rilascio degli atti di cui ai commi 1 e 2. Per i progetti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7, i Comuni e gli enti-parco provvedono analogamente a quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.

4. Nei casi in cui l’emanazione di uno o più atti tra quelli previsti dai commi 1 e 2 spetti ad un’amministrazione statale, l’autorità competente indice, entro trenta giorni dal ricevimento del rap- porto di cui al comma 1 dell’articolo 16, apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’acquisizione degli atti stessi.

5. Nella prima riunione della conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 4, i partecipanti verificano le procedure, le competenze, nonché gli eventuali altri soggetti da coinvolgere, discipli- nando lo svolgimento delle attività e fissando altre- sì il termine entro il quale, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 18, è possibi- le pervenire alla conclusione dei lavori.

6. Le determinazioni concordate con le moda- lità di cui al presente articolo sostituiscono le auto- rizzazioni e gli altri atti previsti dai commi 1 e 2, esonerando il proponente dall’acquisizione degli stessi.

Art. 18

(Pronuncia di compatibilità ambientale) 1. L’autorità competente assume, in conformi- tà con quanto disposto dall’articolo 17, la pronun- cia di compatibilità ambientale del progetto pre- sentato, entro centocinquanta giorni dall’inizio del procedimento; tale termine è elevato a duecen- todieci giorni qualora si proceda ad indizione di inchiesta pubblica ai sensi dell’articolo 15 o qualora ricorrano comunque le esigenze istruttorie previste dal comma 3 dell’articolo 16. Le determinazioni concordate nell’ambito della conferenza di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 17, costituiscono pronun- cia di compatibilità ambientale del progetto ai sensi del presente articolo.

2. In materia di lavori pubblici, la pronuncia di compatibilità ambientale è resa entro novanta gior- ni dall’inizio del procedimento secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, della legge 109/1994, come modificata per effetto dell’articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

3. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavo- revoli sull’ambiente; detta le condizioni cui subor- dinare la realizzazione del progetto e prevede, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da ef-

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fettuarsi. Essa costituisce condizione ai fini del rila- scio del provvedimento che consente, in via defi- nitiva, la realizzazione dei lavori e deve necessa- riamente precedere tale provvedimento e comun- que intervenire prima dell’inizio dei lavori.

4. Non è consentito in nessun caso procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati.

5. Entro trenta giorni dall’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del presente articolo l’autorità competente provvede alla notificazione di essa al proponente ed alla comunicazione a tutte le amministrazioni ed organi pubblici interessati, compresi quelli competenti ai controlli, nonché alla relativa pubblicazione sul B.U.R.

6. Qualora la pronuncia di compatibilità am- bientale contenga le prescrizioni e preveda i controlli di cui al comma 3, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguente- mente il progetto e provvedendo a trasmettere al- l’autorità competente i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate.

7. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo di tempo limitato, non inferiore in ogni caso a tre anni, da determinarsi di volta in volta, in relazione alle caratteristiche del progetto ed entro il termine di realizzazione del progetto stesso, a pena di decadenza dagli effetti della pronuncia stessa. Ove sussistano motivate necessità, l’autorità competente può prorogare tale termine, per una sola volta, e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.

8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 5, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso in opposizione contro la pronuncia di impatto ambientale, all’auto- rità competente, che provvede alla relativa deci- sione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimen- to del ricorso.

Art. 19

(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Qualora le autorità competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’articolo 7 non provvedano, entro i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 18, all’emanazione della pronuncia di compatibili- tà ambientale, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede, previa deli- berazione della Giunta regionale, ad assegnare un termine per l’adempimento, decorso inutilmente il quale procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.

Art. 20

(Impatti ambientali interregionali)

1. Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, la pronuncia di impatto

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ambientale è emanata d’intesa con le Regioni cointeressate.

2. Per i progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull’ambiente di altre regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta ad informare le Re- gioni interessate, delle quali deve altresì acquisire obbligatoriamente il relativo parere, nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.

Art. 21

(Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA)

1. Ai fini dell’espressione del parere regionale nell’ambito delle procedure di competenza stata- le, la Giunta regionale acquisisce il parere delle Province, dei Comuni e degli Enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto; tali pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta della Regione, decorsi inutilmente i quali procede pre- scindendo dal parere stesso. A tal fine, il propo- nente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso gli enti interessati.

Art. 22

(Disposizioni attuative delle procedure) 1. La Giunta regionale approva, con apposita deliberazione, le “linee/guida” e le specifiche nor- me tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, con particolare riguardo:

a) ai criteri ed ai metodi per l’effettuazione delle procedure disciplinate dall’articolo 11 e seguen- ti;

b) alle modalità applicative e di attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge relativa- mente all’informazione, alla pubblicità ed alla partecipazione degli interessati alle procedure di VIA;

c) alle eventuali modalità semplificate per la pubblicità di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese;

d) agli eventuali criteri per la semplificazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 13, relativamente a progetti indicati da piani o programmi, urbanistici o di settore, che siano già stati valutati positivamente sotto il profilo degli effetti ambientali, fatto salvo, in tali casi, l’obbligo di procedere all’effettuazione della fase preliminare ai sensi dell’articolo 12.

2. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 1 entro centottanta giorni dall’en- trata in vigore della presente legge, provvedendo successivamente, ove occorra, alle necessarie modifiche o integrazioni.

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Art. 23

(Sanzioni amministrative)

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo previste dalla presente legge, provve- dendo altresì all’applicazione delle sanzioni ammi- nistrative.

2. Chiunque realizzi un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge, in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale, ovvero successivamente alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 7 dell’articolo 18, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 150.000.000.

3. Chiunque realizzi un progetto o gestisca l’opera realizzata, in violazione delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità am- bientale secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 18, è soggetto alla sanzione ammi- nistrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 50.000.000 per la violazione com- messa.

4. Il Comune, qualora accerti le violazioni di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le sanzioni ivi previste, ordina anche la sospensione dei lavori o l’interruzione dell’esercizio, e dispone, nei casi di cui al comma 3, l’adeguamento del progetto o delle modalità di esercizio dell’opera alle prescri- zioni derivanti dalla pronuncia di compatibilità ambientale. Ordina inoltre, ove occorra, il ripristino dello stato dei luoghi e l’eventuale adozione di misure per la rimozione delle conseguenze negati- ve prodotte sull’ambiente a spese e cura del sog- getto responsabile delle difformità

5. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema pe- nale”, nonché nel rispetto della normativa regionale in materia di sanzioni amministrative.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali Art. 24

(Compiti inerenti alla sperimentazione, all’aggiornamento ed alla formazione professionale)

1. La Regione promuove ricerche e speri- mentazioni in materia di procedure di VIA, e ne diffonde i risultati, avvalendosi della collaborazione delle agenzie regionali, delle Aziende USL, del- l’università, nonché di altri enti ed istituti culturali, sia italiani che esteri, in base ad apposite conven- zioni.

Art. 25

(Modifica degli allegati)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede, con apposita delibera-

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zione, ove occorra, alla modifica degli allegati alla presente legge; può altresì procedere, con apposita deliberazione, all’adeguamento delle so- glie di cui agli allegati B1, B2, B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, entro il limite massimo del 30 per cento di incre- mento o di decremento.

Art. 26

(Decorrenza degli effetti delle procedure) 1. Per i progetti di competenza regionale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate dal titolo III hanno effetto decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della pre- sente legge, tenuto conto degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 22.

2. Per i progetti di competenza delle Province, dei Comuni e degli enti-parco regionali, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 7, le disposi- zioni procedurali relative alla valutazione di impat- to ambientale disciplinate dal titolo III hanno effet- to decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 9.

Art. 27

(Disposizioni transitorie sulla VIA)

1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni procedurali sulla VIA ai sensi dell’articolo 26, sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”, i progetti individuati nell’al- legato 3 alla medesima legge.

Art. 28

(Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogati i commi 1,2,3,4 dell’articolo 7 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34; per le opere soggette a VIA ai sensi della presente legge, l’autorità com- petente provvede anche al rilascio dell’autorizza- zione eventualmente necessaria ai sensi dell’arti- colo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Le norme della presente legge sostituiscono, per i progetti delle opere e degli interventi compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3, le prescrizioni di cui agli articoli 63 bis e ter delle NTA del PPAR.

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Allegato A1

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE (articolo 7, comma 1)

a) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 150 kV con tracciato di lunghezza compresa tra 3 e 15 Km ed elettrodotti aerei esterni con tensione nominale compresa tra 100 e 150 kV con tracciato di lunghezza superiore a 3 km;

b) porti ed approdi turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza complessiva superiore a 500 m;

c) impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, come definiti nell’allegato D del d.lgs. 22/1997, mediante le operazioni di cui all’allegato B del d.lgs. 22/1997 (ad esclusione dei punti D13, D14 e D15);

d) opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno, fatto salvo quanto riservato alla competenza statale con legge 36/1994, articolo 17;

e) in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra i bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

f) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m. e/o di capacità superiore a 100.000 m3;

g) cave di prestito per opere di interesse regionale o statale con più di 500.000 m3 di materiale estratto, qualora le opere pubbliche cui sono destinate, non siano già sottoposte a VIA;

h) progetti inerenti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, di cui alla legge 896/1986;

i) progetti inerenti permessi di ricerca e concessioni minerarie per l’estrazione di minerali solidi e di gas non combustibili.

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Allegato A2

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA (articolo 7, commi 2 e 3)

a) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la deviazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la deviazione superi i 100 litri al minuto secondo;

b) impianti industriali destinati: alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

c) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate;

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

e) impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante le operazioni di cui all’allegato B lettere D2, D3 e D4 e da D6 a D12 del d.lgs. 22/1997;

f) discariche di rifiuti urbani ed assimilati con una capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (attività prevista dal d.lgs. 22/1997 allegato B punti D1 e D5);

g) discariche di rifiuti speciali non pericolosi (attività prevista dal d.lgs. 22/1997 allegato B punti D1 e D5), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3;

h) centri di stoccaggio di rifiuti speciali con capacità massima superiore a 150.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B del d.lgs. 22/1997, punto D 15);

i) impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti definiti nell’articolo 2, punto 6, della direttiva 91-271-CEE;

j) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

k) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;

l) impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 30.000 posti pollame; 1.500 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 600 posti per scrofe;

m)trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

n) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

o) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/ora;

p) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/ora di acciaio grezzo;

2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo;

q) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno;

(25)

r) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 50 t/giorno per tutti gli altri metalli;

s) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;

t) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno;

u) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione superiore a 20 t/giorno;

v) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali aventi capacità di fusione superiore a 20 t/giorno;

w) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con capacità di produzione superiore a 75 t/giorno ovvero con una densità di colata superiore a 300 kg-m3;

x) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 60 t/giorno;

y) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 250 t/giorno, su base trimestrale;

z) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione sup. a 200 t/giorno su base annua;

aa) macelli e stabilimenti di squartamento aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 30 t/

giorno e impianti per l’eliminazione od il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di un trattamento di oltre 5 t/giorno;

bb) impianti per il pre-trattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 t/giorno.

(26)

Allegato A3

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE (articolo 7, comma 4)

a) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/anno di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ha;

b) tutte le infrastrutture o impianti che possono portare a rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito a quelle che generano campi elettromagnetici (legge 1° luglio 1997, n. 189, articolo 2 bis).

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