DELIBERAZIONE N.
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DELIBERAZIONE N. 46/36 46/36 46/36 46/36 DELDELDELDEL 16.11.201116.11.201116.11.201116.11.2011
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Oggetto:
Oggetto:
Oggetto:
Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. n. n. 152/2006 e152/2006 e152/2006 e152/2006 e s.m.
s.m.s.m.
s.m.i. e della Di. e della Di. e della Di. e della Delib.elib.elib.elib.GGGG....RRRR.... n. n. n. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento
“Progetto integrato di coltivazione minera
“Progetto integrato di coltivazione minera“Progetto integrato di coltivazione minera
“Progetto integrato di coltivazione mineraria e valutazione di impatto ambientale ria e valutazione di impatto ambientale ria e valutazione di impatto ambientale ria e valutazione di impatto ambientale della cava Sa Mina” in comune di Fonni, agro di Villagrande
della cava Sa Mina” in comune di Fonni, agro di Villagrandedella cava Sa Mina” in comune di Fonni, agro di Villagrande
della cava Sa Mina” in comune di Fonni, agro di Villagrande SSSStrisaili. Proponente: trisaili. Proponente: trisaili. Proponente: trisaili. Proponente:
OMER S.r.l.
OMER S.r.l.OMER S.r.l.
OMER S.r.l.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società OMER S.r.l. ha presentato, ad aprile 2009, e regolarizzato nell’agosto successivo, l’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento denominato “Progetto integrato di coltivazione mineraria e valutazione di impatto ambientale della cava Sa Mina” in comune di Fonni, agro di Villagrande Strisaili” ascrivibile al punto 8, lettera i) - cave e torbiere dell’allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008 e assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto ricadente all’interno della perimetrazione del SIC e della ZPS ITB021103 - Monti del Gennargentu.
Il progetto prevede la ripresa dell’attività di coltivazione della cava con l’estrazione, nell’arco di 14 anni, di circa 700.000 mc di calcare metamorfico per la produzione di inerti, su una superficie di 3,9 ettari, compresa tra le quota di 1.180 metri e 1.090 metri s.l.m. La coltivazione, che prevede l’impiego di esplosivi, è impostata per gradoni discendenti ciascuno costituente un lotto che sarà recuperato prima della coltivazione del gradone successivo; dopo il recupero il versante coltivato presenterà una configurazione a scarpata unica di pendenza pari a circa 37°. Il materiale estratto è trattato nell’impianto di frantumazione e selezione ubicato nel piazzale principale.
Il recupero, che interesserà anche un’ulteriore superficie di circa 4.000 mq, occupata dall’impianto di frantumazione e dai servizi (gruppo elettrogeno, deposito attrezzi, casa custode, deposito materiali), è finalizzato alla rinaturalizzazione dei luoghi mediante la ricostituzione del terreno vegetale e l’impianto di essenze vegetali autoctone, reperite in vivai specializzati.
In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 1 settembre 2009, in seguito alla regolarizzazione dell’istanza con la trasmissione dello Studio di incidenza di cui all’allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e con il deposito della prescritta documentazione e le
pubblicazioni di rito, a seguito delle quali non sono pervenute osservazioni. Alla presentazione pubblica dell’intervento, svoltasi in data 28 ottobre 2009, non vi è stata partecipazione di pubblico.
In data 9 dicembre 2009 si è svolta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della società proponente e ai funzionari del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, i rappresentanti dell’ARPAS e della Provincia Ogliastra. A seguito della conferenza sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, che la Società ha consegnato a più riprese tra novembre 2010 e marzo 2011.
L’Assessore continua riferendo che il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso in sede di conferenza istruttoria, della nota prot. n. 39090 del 30.12.2009 con cui il Servizio tutela paesaggistica, oltre a comunicare la presenza del vincolo per effetto dell’art. 142, lett c e d, del D.Lgs. n. 42/2004, afferma che “la prosecuzione dell’attività di coltivazione risulta indispensabile per garantire il recupero paesaggistico del sito”, considerato che la documentazione, così come integrata, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento e alla valutazione di incidenza, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:
1. la superficie estrattiva dovrà essere definita nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto 17.10.2007 e s.m.i., come specificato peraltro specifica nelle integrazioni 2011; la Società proponente dovrà trasmettere al Servizio SAVI la planimetria in cui siano precisate le coordinate dei “capi saldi” citati a pag. 3 del documento di coerenza al citato decreto del 17.10.2007;
2. prima dell’inizio dell’attività estrattiva dovranno essere rimossi e smaltiti, in conformità alle norme vigenti, i materiali ferrosi e altro genere di rifiuti presenti nell'area di cava;
3. come previsto negli elaborati integrativi del 2011, il canale perimetrale a protezione dell’area estrattiva, dovrà essere realizzato in scavo, escludendo l’utilizzo di gabbioni a scatola o altri materiali non naturali di rivestimento o consolidamento;
4. in fase di esercizio:
a. le acque afferenti l’area estrattiva, compresi i gradoni di coltivazione, i piazzali e i cumuli dei materiali destinati al recupero, non possono essere recapitate direttamente nel Rio Correboi; la loro gestione, l’eventuale trattamento e gli scarichi, dovranno avvenire nel
rispetto delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”, per i cui adempimenti il proponente potrà fare riferimento alla competente Provincia dell’Ogliastra;
b. dovranno essere evitate interferenze, anche indirette, che possano danneggiare l’alveo del Rio Correboi e il relativo habitat;
c. dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
i. assicurare la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale, la perdita di fertilità e la dispersione di polveri, anche mediante idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, rigorosamente autoctone;
ii. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
iii. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
iv. in relazione all’impiego degli esplosivi, come previsto negli elaborati integrativi del 2011, al fine di minimizzare i disturbi a carico dell’avifauna nei periodi di riproduzione, sospendere le volate nei periodi compresi tra il mese di marzo e il mese di luglio;
v. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
vi. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;
5. in relazione ai fabbisogni idrici per il trattamento dei materiali e per il contenimento delle polveri, l’eventuale derivazione da sorgenti o corsi d’acqua dovrà essere sottoposta ad apposita procedura autorizzativa presso il competente Servizio del Genio civile di Nuoro, e l’eventuale emungimento di acque sotterranee è soggetto al rilascio di concessione da parte della competente Provincia dell’Ogliastra;
6. in relazione agli interventi di recupero, da realizzare come previsto nell’apposito elaborato integrativo del 2011:
a. i vecchi depositi di sterili, indicati col n. 7 negli allegati 6, 7A, 7B della relazione paesaggistica di dicembre 2010, dovranno essere rimossi a partire dal cumulo ubicato nelle vicinanze dell’alveo del Rio Correboi, in prossimità del confine nord della cava;
l’idoneità al riutilizzo di tutti i materiali rimossi ai fini del recupero, dovrà essere verificata nel rispetto della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
b. il deposito degli scarti di lavorazione prodotti nell’ambito della nuova attività, da ubicare in apposite aree poste a distanza adeguata dal corso d’acqua, e il loro riutilizzo nelle fasi di recupero morfologico dovrà essere definito secondo gli indirizzi del D.Lgs. n.
117/2008, con la predisposizione di un piano di gestione e di caratterizzazione dei materiali da trasmettere al competente Servizio delle Attività Estrattive dell’Assessorato dell’Industria;
c. la pendenza finale del versante di estrazione non dovrà superare il valore previsto di 37°;
d. per la ricostituzione del suolo dovrà essere steso il terreno vegetale precedentemente stoccato, eventualmente integrato con terra vegetale idonea alle finalità del recupero e compatibile con i caratteri pedologici del sito, per uno spessore medio non inferiore a 50 cm; per l’arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi alle norme vigenti;
e. in relazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., nell’ambito degli interventi di recupero ambientale dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni concernenti l’inserimento di specie in natura, tenendo presente il divieto di introduzione di specie e popolazioni non autoctone di cui all’art. 12; pertanto dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone, appartenenti alle associazioni vegetali presenti nel sito; tutto il materiale vegetale di propagazione, comprese le sementi di specie erbacee, dovrà provenire da ecotipi locali, facendo riferimento, per le specie legnose, ai vivai dell'Ente Foreste della Sardegna;
f. sino al raggiungimento dell’obbiettivo di rinaturalizzazione del sito, e comunque per un periodo non inferiore ai tre anni previsti, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso
attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree/arbustive;
g. allo scopo di salvaguardare le opere a verde da ogni forma di pascolamento, le aree recuperate e in fase di recupero, dovranno essere protette mediante una recinzione perimetrale per almeno 5 anni;
h. per gli interventi di rinaturalizzazione del sito, da realizzare in accordo con il Servizio Territoriale ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Lanusei, la Direzione lavori dovrà essere supportata da personale esperto in materie agronomiche e forestali;
7. al termine della coltivazione dovranno essere rimosse tutte le infrastrutture e/o manufatti realizzati in funzione dell’attività estrattiva, comprese le opere di regimazione e raccolta delle acque dilavanti l’area estrattiva, il locale gruppo elettrogeno, la casa del custode e il deposito attrezzi, e dovranno essere recuperate le relative superfici occupate;
8. al fine di consentire il periodico riscontro delle previsioni progettuali, sia in termini di sfruttamento del giacimento che di recupero ambientale, dovrà essere predisposto un accurato piano di monitoraggio delle attività; le relative informazioni, riportate in una “relazione tecnica di aggiornamento e stato di avanzamento dei lavori”, corredata di documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, dovranno essere trasmesse al Servizio SAVI e agli Enti competenti con periodicità triennale. Al termine dei lavori il proponente dovrà altresì inviare una relazione tecnico – descrittiva, corredata di documentazione fotografica, attestante gli interventi realizzati e lo stato finale dei luoghi;
9. il proponente, preliminarmente all’autorizzazione, dovrà:
a. adeguare il “Piano di campionamento e analisi chimica dei sedimenti e delle acque del Rio Correboi – Calaresu” secondo le osservazioni formulate dal Dipartimento di Nuoro dell’ARPAS (trasmesse al Servizio SAVI con nota prot. 7508 del 18.3.2011) in merito alle quali il proponente potrà riferirsi allo stesso Dipartimento;
b. predisporre il piano di monitoraggio delle componenti ambientali secondo le indicazioni da richiedere al Dipartimento di Nuoro dell’ARPAS per quanto riguarda i parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle relative misurazioni;
c. trasmettere al Servizio SAVI e agli Enti competenti gli elaborati progettuali (relazione e planimetria) attestanti il recepimento delle prescrizioni di cui ai punti 1, 6. a., 6. b. e 7
nonché l’eventuale aggiornamento dei costi di recupero e del cronoprogramma, in coerenza con le prescrizioni di cui sopra.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio SAVI.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente
DELIBERA DELIBERADELIBERA DELIBERA
− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale e sulla valutazione di incidenza dell’intervento denominato “Progetto integrato di coltivazione mineraria e valutazione di impatto ambientale della cava Sa Mina” in comune di Fonni, agro di Villagrande Strisaili”, proposto dalla Società OMER S.r.l., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il comune di Villagrande Strisaili, la Provincia dell’Ogliastra, il Servizio Attività estrattive dell’Assessorato regionale dell’Industria, il Servizio Ispettorato ripartimentale del CFVA di Lanusei e l’ARPAS;
− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società in caso di modifiche progettuali o di rinnovo della autorizzazione, dovrà verificare con il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura in materia di VIA.
Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale
Il Direttore Generale Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente
Gabriella Massidda Cappellacci