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CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA

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CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA E L'ENTE “DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS” PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – ANNO 2019

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione n. VI/47508 del 29/12/99 la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di contratto tra l’ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. in data 30/04/2015 tra la ex ASL di Pavia ora ATS di Pavia e l’Ente “DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS” è stato stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l’erogazione di prestazioni di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza;

3. l’art. 11 del suddetto schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme

legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

4. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto o risoluzione immediata la sussistenza

di una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla

DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, successivamente integrata dalla DGR 16 marzo 2015, n. X/3275 sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte

delle strutture accreditate di diritto privato con la Pubblica Amministrazione, alle quali si

rimanda integralmente;

Cod. 2.7.06 Rep.

Cod. Fiscale n. 02613260187

ESENTE DA IMPOSIZIONE DI BOLLO AI SENSI DI LEGGE

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6. l’ATS è tenuta a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art.1,

comma 39, della L. n. 243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i.;

7. ai sensi della DGR n. IX/937 del 01/12/2010 il valore delle tariffe ed il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti o in via di sottoscrizione;

8. ai sensi della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015, gli erogatori

aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell’ambito del progetto CNS-SISS;

9. con DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di

Gestione del Servizio Socio Sanitario per l’anno 2019;

10. tutte le strutture pubbliche e private accreditate ed a contratto sono tenute a codificare e

rendicontare le prestazioni rese secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare per tutte le attività erogate comprese quelle in regime di libera professione intramuraria e

di solvenza;

11. tutte le strutture pubbliche e private che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 dell’art.

2-bis del D.Lgs n. 33/2013 sono tenuti agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse e si impegnano ad

improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nel rispetto dei precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 aprile 2013, n.

62) e Codice di Comportamento aziendale (Decreto ATS Pavia n. 22/DGi del 26/01/2018), in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n.

190, Piano triennale di prevenzione della corruzione).

Visto l’art. 15 della L.R. n. 33/2009 come modificato dalla L.R. n. 23/2015 in materia di

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autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie.

Richiamato il rispetto della legge n. 248 del 04/08/2006 in materia di pubblicità nell’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario regionale.

Tutto ciò premesso, ad integrazione del contratto sottoscritto in data 30/04/2015 le cui

disposizioni rimangono in vigore tra le parti per quanto non diversamente previsto dal presente atto integrativo o da norme successivamente emanate ed integralmente recepite

tra

l’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE di Pavia, con sede in Pavia - Via Indipendenza 3, qui rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Mara Azzi, nata a Viadana (MN) l’08/06/1959, in tale veste in virtù della DGR n. XI/1060 del 17/12/2018

e

l'Ente DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS con sede legale in TORTONA (PV), Piazza Duomo, 12 (C.F.94007200069/Partita IVA 01829840063) nella

persona di S.E. Padre Vittorio Francesco Viola nato a Biella il 04/10/1965, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore , il quale delega alla sottoscrizione del presente atto Don

Cesare De Paoli nato a Mezzana Rabattone (PV) il 27/10/1947, in qualità di Procuratore speciale domiciliato per il presente atto presso il medesimo Ente per la struttura denominata

“VILLA MEARDI” sita in Retorbido (PV), il cui assetto organizzativo è pari a n. 12 posti in residenzialità e n. 6 posti in semiresidenzialità di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato al successivo art.

10 integrano i rapporti contrattuali instaurati in precedenza tra le medesime parti.

In applicazione del comma 6 art.15 L.R n. 33/09 come modificato dalla L.R .n. 23/15 art.1 lettera u, “la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di

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valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabiliti dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate”.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di attività legata all'erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali di neuropsichiatria dell’infanzia e

dell’adolescenza per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia, nel rispetto dell’assetto organizzativo e funzionale dell’Ente aggiornato come agli atti di ATS e rappresentato nell’applicativo dedicato A.S.A.N.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di

neuropsichiatria residenziale e semiresidenziale territoriale sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di erogazione a decorrere dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019.

Art. 3 - Valorizzazione delle attività di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

Ai sensi della DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 (Regole di gestione del servizio sociosanitario

2019) e s.m.i., all’Ente DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS, per l’anno 2019 si assegna la quota pari a Euro € 1.155.611,00 per le attività di assistenza territoriale

residenziali e semiresidenziali di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza per i cittadini residenti in Regione Lombardia, comprensiva degli importi già indicati nel contratto

provvisorio quadrimestrale sottoscritto in data 31/01/2019 e rimodulati con le assegnazioni di fondi destinati alla contrattualizzazione di n. 1 (uno) posto letto di struttura terapeutica

riabilitativa di NPIA esito del trasferimento di fondi dal budget 43 San di ATS Milano Città Metropolitana pari ad Euro 63.510, all’unica struttura accreditata idonea ad assicurare tale offerta assistenziale nel territorio pavese.

Le parti concordano che al raggiungimento delle predette quote, la struttura non è autorizzata

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ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale.

Art. 4 – Obiettivi specifici di miglioramento

La struttura è tenuta a codificare e rendicontare le prestazioni rese rispettando pienamente tutte le indicazioni della Direzione Generale Welfare con particolare riguardo alla

compilazione del flusso informativo specifico dell’assistenza di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed a partecipare attivamente al contenimento dei costi relativi agli interventi extra contratto secondo le indicazioni dell’ATS.

La struttura, con i propri referenti, si impegna a partecipare attivamente alle iniziative di

formazione, studio e ricerca alle azioni ed iniziative promosse dall’Agenzia in materia di

aderenza ai PDTA delle reti di patologia.

Art. 5 – Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2019 le tariffe in vigore alla data di

effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale tengono

conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle regioni e alle Asl di residenza

che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell’accesso ai servizi e dell’erogazione degli stessi .

Tali prestazioni devono essere erogate secondo i criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l’erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle Ats sui propri erogatori riguardano anche l’appropriatezza e la correttezza delle

prestazioni garantite a cittadini non residenti in regione Lombardia.

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L'erogatore si impegna a programmare le attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, compatibilmente con gli andamenti storici della domanda.

Art. 6 – Pagamenti

L’ATS si impegna ad erogare acconti mensili del budget assegnato previo ricevimento delle fatture, corrispondente:

- alla quota del 95% di un dodicesimo (1/12) del presente contratto per le prestazioni sanitarie

erogate a cittadini lombardi;

- alla quota dell’80% di un dodicesimo (1/12) del valore validato regionale relativo alle prestazioni erogate nel 2018 per i cittadini extraregione. L’ATS si impegna, altresì, ad erogare i saldi, sulla base dei valori derivanti dalla validazione definitiva dei dati da parte

della Direzione Generale Welfare, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture. E’ fatta salva la facoltà dell’Agenzia di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali, o accertamenti di gravi violazioni della

normativa vigente.

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS oltre

che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati dalla normativa regionale in materia, anche all’effettuazione di verifiche sulla corretta applicazione del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della

produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 8 - Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale

I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni impartite con le DGR n.

VIII/8501/2008 e n. VIII/9581/2009 e s.m.i. relativamente alla prescrizione di prestazioni

ambulatoriali effettuata dai propri specialisti, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione

contrattualmente rilevante.

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Art. 9- Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’art.

5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento), applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto, osservando le seguenti disposizioni

e istruzioni:

- utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra l’Ente e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui

dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

- ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di Controllo (art. 33).

- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;

- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE e verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche

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accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L’Ente inoltre:

-raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e

inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Pavia.

L’Ente, prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Pavia, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli’artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

Art. 10 - Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l’intero esercizio 2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR VI/47508/99. Per tutto quanto non previsto nella presente integrazione contrattuale, si fa

rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, e comunque, in caso di emanazione di norme o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti

amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente atto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs n. 159/2011. Il presente contratto è altresì

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DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dell’accreditamento.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente e apposta marca temporale

IL DIRETTORE GENERALE Per IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ATS DI PAVIA ENTE EROGATORE Dott.ssa Mara AZZI S.E. Padre Vittorio Francesco Viola

Il Procuratore Speciale Don Cesare De Paoli

Le parti ex art 1341 CC comma 2 sottoscrivono per accettazione le clausole contenute negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 sopra descritte.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente e apposta marca temporale

IL DIRETTORE GENERALE Per IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ATS DI PAVIA ENTE EROGATORE Dott.ssa Mara AZZI S.E. Padre Vittorio Francesco Viola

Il Procuratore Speciale Don Cesare De Paoli

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