17675/12 mr
DG B 4B
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 12 dicembre 2012 (13.12) (OR. en)
17675/12
DENLEG 120 SAN 328
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Commissione europea
Data: 7 dicembre 2012
Destinatario: Segretariato generale del Consiglio n. doc. Comm.: D024415/02
Oggetto: REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D024415/02.
All.: D024415/02
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, XXX SANCO/12081/2012
(POOL/E3/2012/12081/12081-EN.doc) D024415/02
[…](2012) XXX draft
REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e
bambini nella prima infanzia (Testo rilevante ai fini del SEE)
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REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE del XXX
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e
bambini nella prima infanzia (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 20081, relativo agli additivi alimentari, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 30, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari, nei nutrienti e ne specifica altresì le condizioni d'uso.
(2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari2.
(3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(4) Il 15 dicembre 2009 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione dell'impiego di ascorbato di sodio (E 301) come antiossidante nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE della Commissione riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e che modifica la direttiva 1999/21/CE3.
1 GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
2 GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
3 GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.
(5) Gli ingredienti utilizzati nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento devono soddisfare norme microbiologiche molto più severe degli alimenti in generale, in particolare per quanto riguarda gli enterobatteri e il Cronobacter sakazakii. Per tale motivo ingredienti quali le preparazioni di vitamina D sono sottoposti a un trattamento termico per il quale è necessario un antiossidante solubile in acqua e a pH neutro. L'ascorbato di sodio (E 301) si è dimostrato un antiossidante in grado di rispondere a tale esigenza tecnologica.
(6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 per aggiornare l'elenco UE degli additivi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n.
1333/2008, la Commissione chiede il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
(7) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato l'impiego di ascorbato di sodio (E 301) come additivo alimentare nelle preparazioni vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e nel suo parere dell'8 dicembre 20104 e ha concluso che la proposta di prorogare l'impiego dell'additivo alimentare ascorbato di sodio (E 301) come antiossidante nelle preparazioni vitamina D utilizzate negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento non comporta preoccupazioni per la sicurezza.
(8) È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di ascorbato di sodio (E 301) quale agente antiossidante nelle preparazioni di vitamina D destinate a essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.
(9) Occorre dunque modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4 Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti;
Parere scientifico sull'uso di ascorbato di sodio come additivo alimentare nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate in alimenti per lattanti e per lo svezzamento. EFSA Journal 2010;
8(12):1942.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per la Commissione Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
All'allegato III, sezione B, parte 5 del regolamento (CE) n. 1333/2008, la voce relativa all'additivo alimentare E 301 è sostituita dalla seguente:
"
E 301 Ascorbato di sodio 100 000 mg/kg in
preparazioni vitamina D e 1 mg/l di trasferimento massimo nel prodotto finale
Preparazioni di vitamina D Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE
Trasferimento totale: 75 mg/l Rivestimenti di preparazioni nutritive contenenti acidi grassi polinsaturi
Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
"