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Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 309 definitivo.

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10773/07 cr

DG E II

IT

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 13 giugno 2007 (19.07) (OR. en)

Fascicolo interistituzionale:

2007/0105 (CNS)

10773/07

SM 2 UD 61 ELARG 59

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 11 giugno 2007

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo

all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 309 definitivo.

All.: COM(2007) 309 definitivo

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IT IT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.6.2007

COM(2007) 309 definitivo 2007/0105 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti

contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

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RELAZIONE

L'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino è entrato in vigore il 1° aprile 2002.

Occorre modificare l'accordo al fine di includere i nuovi Stati membri in qualità di parti contraenti.

In seguito all'autorizzazione ricevuta il 25 aprile 2006, la Commissione ha concluso i negoziati con la Repubblica di San Marino riguardo alla modifica dell'accordo.

Le basi giuridiche della proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo sono identiche a quelle dell'accordo.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, la Commissione deve presentare al Consiglio un progetto di protocollo da concludere.

Si propone al Consiglio di adottare la decisione allegata riguardante la conclusione di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino a seguito dell'allargamento dell'UE.

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2007/0105 (CNS) Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti

contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto il protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione1, visto il parere del Parlamento europeo2 considerando quanto segue:

(1) In seguito all'autorizzazione ricevuta il 25 aprile 2006, la Commissione ha concluso i negoziati con la Repubblica di San Marino riguardo ad un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea.

(2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di protocollo.

(3) È opportuno concludere il protocollo,

1 GU C […], […], pag. […].

2 Parere PE

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DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (il

“protocollo”).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio Il Presidente […]

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ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA […]

DATA: […] […]

1. LINEA DI BILANCIO n.a.

STANZIAMENTI:

[…]

2. DENOMINAZIONE DELLA MISURA:

Protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

3. BASE GIURIDICA:

Articoli 133 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE

Articolo 6, paragrafo 2, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

4. OBIETTIVI:

[…]

5. INCIDENZA FINANZIARIA Nessuna

PERIODO DI 12 MESI

(milioni di euro)

ESERCIZIO IN CORSO

[n]

(milioni di euro)

ESERCIZIO SUCCESSIVO

[n+1]

(milioni di euro)

5.0 SPESE

- A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE

(RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI

[…]

Nessuna

[…]

Nessuna

[…]

Nessuna

5.1 ENTRATE

- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)

- SUL PIANO NAZIONALE

[…]

Nessuna

[…]

Nessuna

[…]

Nessuna

[n+2] [n+3] [n+4] [n+5]

5.0.1 PREVISIONI DI SPESA […] […] […] […]

5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA […] […] […] […]

5.2 METODO DI CALCOLO […]

6.0 POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL

CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI 6.1 POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STORNO DI FONDI DA

CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE NO

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO NO

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI FUTURI NO

OSSERVAZIONI:

[…]

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6

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Protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti

contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (GLI “STATI MEMBRI”)

rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

anch'essa rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea, da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, dall'altra,

VISTO l'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991 (“l'accordo”), entrato in vigore il 1° aprile 2002,

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (“i nuovi Stati membri”) all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2007,

CONSIDERANDO che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell'accordo, CONSIDERANDO che il trattato di adesione riconosce al Consiglio dell'Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli attuali Stati membri e dei nuovi Stati membri, un protocollo sull'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

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Articolo 1

I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell'accordo: essi adottano e osservano, analogamente agli attuali Stati membri, l'accordo e le dichiarazioni ad esso allegate.

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è approvato dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Repubblica di San Marino, conformemente alle rispettive procedure.

2. Le parti si comunicano senza indugio l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Articolo 5

I testi dell'accordo e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue bulgara e rumena.

Essi sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede, analogamente ai testi nelle altre lingue in cui l'accordo e le dichiarazioni allegate sono stilati.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a … il giorno …… di … duemilasette.

Per il Consiglio dell'Unione europea [ ... ]

Per la Repubblica di San Marino [ ... ]

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