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Impianti Fotovoltaici

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OPUSCOLO DI INFORMAZIONE TECNICA

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C.e.s.i.t. s.r.l.

Centro Servizi Tecnici

www.cesitsrl.it

Impianti Fotovoltaici

NUOVO DECRETO 19/02/2007 PER

L’INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA

Informativa Tecnica

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1. PREMESSA

Un impianto fotovoltaico è un sistema di elementi che opportunamente cablati fra loro riescono a sfruttare la radiazione solare incidente sulla superficie dei pannelli trasformandola in energia elettrica permettendo così di alimentare carichi ad esso connessi ,di far fluire questa energia verso rete ENEL, o di accumulare questa energia in batterie per poi riutilizzarla (caso di utenze isolate)

In generale gli impianti fotovoltaici si possono riassumere in due tipologie principali:

• Impianti stand-alone (isolati)

• Impianti grid-connected (collegati con la rete pubblica ENEL)

La prima tipologia di impianti comprende tutte quelle installazioni isolate che necessita di un sistema di accumulo di energia e vengono principalmente utilizzate per alimentare ad esempio utenze isolate dove sarebbe difficoltoso prevedere una connessione in rete.

La seconda tipologia di impianti è quella connessa alla rete di distribuzione ENEL. Questa tipologia permette di consumare o reimmettere in rete l’energia prodotta da fonte solare non necessitando di batterie visto che sarà la rete ENEL il serbatoio nel quale immettere l’energia prodotta in eccesso. In caso quindi di mancanza di produzione di energia elettrica da parte del nostro impianto sarà la rete a sopperire alla richiesta energetica dell’utenza garantendo una continuità di servizio anche nelle ore notturne dove appunto il nostro impianto non ha produzione.

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2. NUOVO CONTO ENERGIA 2007 (D.M. 19 FEBBRAIO 2007)

Con l’espressione "Conto Energia" si intende il nuovo meccanismo di incentivazione per sistemi solari fotovoltaici, (DM 19 febbraio 2007 integrato) che sostituisce il precedente programma di incentivazione, riprendendone alcune caratteristiche e modificandone altre.

Il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 introduce le regole fondamentale da rispettare per poter accedere alle tariffe incentivanti, molto vantaggiose, cercando così di incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica.

A questi due decreti si affiancano alcuni documenti normativi emanati dalla AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) che regolano i parametri di accesso alle tariffe incentivanti e soprattutto lo scambio o la vendita di energia ad ENEL o ad altre aziende energetiche.

L’organo preposto all’erogazione delle tariffe incentivanti è il GSE (Gestore Servizi Elettrici), a cui spetta il compito di accettare le domande di accesso alle tariffe incentivanti.

Soggetto Responsabile

Il soggetto responsabile è colui che una volta eseguito l’impianto può inoltrare la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in Conto Energia al GSE e più precisamente: Privati, Condomini, Aziende, Enti Pubblici, Associazioni.

Tempi e Modi Per Accedere All’incentivazione

Le domande possono essere inoltrate al GSE in qualsiasi momento dell’anno, rispettando i vari “passi” previsti dal decreto oggetto del presente opuscolo

Quali impianto possono accedere all’incentivo

L’incentivazione riguarda gli impianti di potenza fotovoltaica installata superiore a 1kW, la cui domanda verrà accettata dal GSE e il cui esito verrà comunicato al soggetto responsabile .

Procedura per l’accesso alle tariffe incentivanti

Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti dovrà rispettare la seguente procedura:

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• Inoltrare il progetto preliminare dell’impianto al gestore di rete

• Inoltrare la richiesta di connessione dell’impianto al gestore di rete

• Iniziare e completare la messa in opera dell’impianto fotovoltaico

• Richiedere l’allacciamento al gestore di rete

• Inviare al GSE la documentazione per l’accesso alle tariffe incentivanti N.B.

La documentazione tecnica da inviare deve essere firmata e timbrata da tecnico abilitato iscritto all’albo.

Tariffe incentivanti

Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la durata del periodo di incentivazione, è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.

Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2006 e 2007.

Per le domande inoltrate per ciascuno degli anni successivi, le tariffe saranno decurtate del 2%.

Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);

impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;

impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)in sostituzione di coperture in eternit o comunque

contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:

o edifici, A CURA DI:

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o fabbricati,

o strutture edilizie di destinazione agricola;

impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).

Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.

In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali ù si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.

Come rivendere l’energia in rete

Sono state definite due opzioni principale per la remunerazione dell’energia reimmessa in rete:

• Scambio sul posto

• Vendita energia

Asseconda della tipologia di impianto si ha accesso a l’una o all’altra (o ad entrambe) le opzioni. Si riporta qui di seguito uno schema riassuntivo:

• Impianti fotovoltaici da 20 a 1000kWp (picco): Autoconsumo e vendita in surplus

• Impianti fotovoltaici da 1 a 20kWp : Scambio sul posto oppure vendita

4. PERMESSI AUTORIZZAZIONI

L’installazione di impianti fotovoltaici rientra nell’applicazione della Legge Regionale n° 39 del 24 febbraio 2005 “Disposizioni in materia di energia”, che disciplina le varie attività di

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installazione e gestione degli impianti di produzione di energia elettrica da risorse rinnovabili.

Nel caso in cui l’installazione avvenga in un terreno o sulla copertura di un edificio non soggetti a vincoli ambientali/paesaggistici, valgono le seguenti regole:

• Impianto con potenza nominale minore di 3KW; attività libera (non occorre la richiesta di alcun permesso da parte degli enti territoriali);

• Impianto con potenza nominale compresa tra 3 e 10KW; presentazione di una semplice DIA presso l’ente Comunale;

• Impianto con potenza maggiore di 10KW; Presentazione di Autorizzazione Unica allo sportello della Provincia di Pistoia, P.zza della Resistenza, che effettua un

“Procedimento unificato tramite conferenza di servizi tra i soggetti interessati (Provincia, Comune, ENEL, ecc.)”.

Nel caso in cui l’installazione avvenga in un terreno o sulla copertura di un edificio soggetti a vincoli ambientali/paesaggistici ecc, qualsiasi sia la potenza dell’impianto deve essere presentata l’autorizzazione unica Autorizzazione Unica nelle modalità sopra descritte.

5. ESEMPIO BILANCI COSTI/RICAVI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

• Potenza = 3 kW;

• Esempio di installazione: su copertura piana con installazione a console (non integrato architettonicamente);

• Costo impianto messo in opera = 23’000 euro;

• Cofinanziamento in conto capitale = 10’000 euro;

• Spesa dell’Amministrazione Prov.le = 13’000 euro;

• Tariffa incentivante elargita dal Gestore dei Servizi Elettrici = 0,40euro/kWh;

• Energia prodotta annualmente dall’impianto fotovoltaico = 3’750 kWh

• Ammontare dell’incentivo erogato dal GSE per l’energia prodotta = 0.40 x 3’750 = 1’500 euro/anno

• Costo medio dell’energia prelevata dalla rete in bassa tensione escluso i costi fissi =0,18 euro/KWh

• Ammontare dei costi risparmiati sulla bolletta ENEL:0.18x 3750 = 675 euro/anno

• Totale ricavo annuo: 1’500 + 675 = 2’175 euro/anno.

Come si evince dai valori della spesa e dei ricavi sopra riportati ed evidenziati in neretto, l’impianto viene ammortizzato circa in 6 anni.

Poiché l’incentivo del GSE viene elargito per un periodo di 20 anni il ricavo dell’incentivo e dell’energia risparmiata per i successivi sei anni ammonta a: 2'175 x 14= 30’450 euro.

Negli anni successivi al 20° dopo l’installazione tuttavia il cliente beneficerà dei risparmi sulla bolletta pari, come già detto, a 1’377.08 euro/anno.

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