Termini della procedura di conferma dei giudici onorari.
(Delibera del 10 dicembre 2009)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 dicembre 2009, ha adottato la seguente delibera:
"premesso che con delibera consiliare in data 12 marzo e 9 aprile 2009 sono state approvate le modifiche alla circolare Prot. P-10358/2003, concernente i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale;
Osserva.
L'art. 8, comma 3, della circolare 10358/2003 del 26 maggio 2003 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale e successive modificazioni e integrazioni, prevede che
“almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria”.
Il termine di sei mesi era previsto, prima delle modifiche apportate alla circolare dalla delibera del 19 luglio 2007, a pena di inammissibilità; tale previsione è stata eliminata, allo scopo di evitare che una mera dimenticanza da parte degli interessati possa determinare la non conferma di magistrati onorari di sperimentata professionalità, con conseguente ricaduta negativa sulla funzionalità degli uffici giudiziari. Inoltre la nomina di nuovi magistrati onorari, in luogo di quelli non confermati che pure bene hanno operato, oltre a privare l'ufficio giudiziario di un elemento che si è ben integrato, in favore di un nuovo soggetto che dovrà scontare un periodo iniziale di adattamento, comporta la temporanea scopertura del posto - quanto meno per il tempo necessario a coprirlo - e, in caso di magistrati di nuova nomina, la necessità dello svolgimento del tirocinio previsto dall'art. 6 della circolare, con conseguente ulteriore ritardo nella copertura del posto.
L'eliminazione della sanzione della inammissibilità della domanda e la conseguente trasformazione del termine semestrale da perentorio ad ordinatorio non deve però indurre a trascurare la sua osservanza, poiché comunque il suo rispetto garantisce un corretto e tempestivo svolgimento del procedimento amministrativo di conferma ed assicura una adeguata partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo. Inoltre deve sottolinearsi che l'istanza presentata oltre il termine di scadenza dell'incarico (e dunque sei mesi dopo la scadenza del termine ordinatorio) va comunque dichiarata inammissibile ed il magistrato dovrà immediatamente cessare dall'incarico alla sua scadenza naturale.
Infatti la previsione dell'art. 42-quinquies comma 2, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, secondo la quale i giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura anche oltre il termine di scadenza dell'incarico, implica che sia stata presentata una domanda quanto meno ammissibile, e dunque nei termini.
Purtroppo, poiché in alcuni casi è accaduto che le istanze di conferma siano state presentate anche oltre il termine di scadenza del mandato, anche a causa di incertezze interpretative da parte dei capi degli uffici in ordine alla portata delle norme che hanno disposto proroghe nell'incarico ex lege (decreto legge 30 maggio 2008, n. 95; decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; decreto legge 30 giugno 2005, n. 115; decreto legge 9 novembre 2004, n. 266; decreto legge 24 dicembre 2003, n.
354), occorre richiamare alla massima attenzione al rispetto dei termini delle procedure di conferma dei magistrati onorari i dirigenti degli uffici. È opportuno, pertanto, che i Presidenti dei Tribunali, ove ciò non avvenga, tengano uno scadenzario che segnali tempestivamente la necessità di attivare le procedure di conferma dei giudici onorari, onde evitare il verificarsi delle conseguenze negative sulla funzionalità degli uffici già prospettate e per consentire ai vari soggetti coinvolti nel procedimento di svolgere gli accertamenti istruttori necessari ed esprimere le proprie valutazioni nel modo migliore ed all'interessato di partecipare in maniera adeguata al procedimento amministrativo.
Tutto ciò premesso il Consiglio superiore della magistratura
delibera
di invitare i Presidenti dei Tribunali a vigilare sul rispetto dei termini della procedura di conferma dei giudici onorari."