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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

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Academic year: 2022

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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Ambito di applicazione

1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto (le "CGA") pubblicate sul sito istituzionale (https://www.eurofins.it/) regolano le relazioni contrattuali, tra:

(a) la società del Gruppo EUROFINS ("Eurofins");

(b) i suoi fornitori e/o prestatori di servizi (singolarmente, il "Fornitore").

Esse si applicano (i) a qualsiasi acquisto di beni e/o attrezzature (i "Prodotti") dal Fornitore da parte di Eurofins e/o (ii) a qualsiasi fornitura di servizi (i "Servizi") da parte del Fornitore a favore di Eurofins (i Servizi e i Prodotti, definiti di seguito come gli "Articoli") in quanto sono allegate e parte integrante dell’ordine (“l’Ordine”) di volta in volta presentato da Eurofins (le CGA e l’Ordine unitamente – oltre l’eventuale accordo quadro di cui al punto 1.3. che segue, sono definite come il “Contratto” e/o “l’Accordo”) a partire dalla data in cui il Fornitore:

- ha accettato l’ordine (d’ora in poi l’”Ordine”) di Eurofins in forma scritta (ovvero a mezzo e-mail e/o via PEC);

- si ritiene che le abbia accettate iniziando o continuando (i) la fornitura dei Servizi e/o (ii) la fornitura dei Prodotti.

1.2. È possibile modificare le CGA esclusivamente mediante accordo quadro scritto firmato da un rappresentante autorizzato di Eurofins e dal Fornitore, che specificherà espressamente che esso prevale sulle presenti CGA in mancanza del quale le presenti resteranno in vigore e prevarranno su tale accordo.

1.3. Le CGA e l'eventuale accordo quadro, unitamente all’Ordine, costituiscono parte integrante dell'intero accordo tra le parti.

1.4. Eurofins e il Fornitore unitamente sono denominati le Parti.

2. Documenti contrattuali

2.1. Il Fornitore ed Eurofins concordano espressamente che le disposizioni delle presenti CGA prevalgono su qualsiasi termine e condizione del Fornitore. Le stesse CGS si intendono tacitamente accettate. Pertanto, in deroga a qualsiasi clausola contraria contenuta nelle condizioni generali di vendita del Fornitore, o in qualsiasi altro documento emesso dal Fornitore quest’ultimo accettando le eventuali CGA (come da clausola 1.1), rinuncia a qualsiasi clausola delle sue condizioni generali, e più in particolare alle disposizioni relative a:

- la formazione dell'accordo;

- la cessazione dell'accordo;

- il prezzo;

- la fatturazione;

- la consegna;

- la garanzia contro le non conformità e/o i difetti;

- l'indennizzo e la responsabilità; e

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2 - la riservatezza.

3. Informazioni - Conclusione - Modifiche

3.1. Il Fornitore si impegna a fornire, nel più breve tempo possibile e nel rispetto del principio di buona fede, ad Eurofins tutte le informazioni rilevanti per consentire a quest’ultima di formulare il proprio Ordine (le "Informazioni").

Il Fornitore dovrà inoltre richiamare immediatamente l'attenzione di Eurofins su qualsiasi discrepanza o incoerenza tra (a) le CGA e (b) qualsiasi disposizione di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla vendita dei Prodotti e/o alla fornitura dei Servizi.

3.2. L'accordo tra Eurofins e il Fornitore sarà concluso una volta che il Fornitore avrà accettato l’Ordine.

Le Parti convengono che il Fornitore è tenuto ad accettare l’Ordine di Eurofins entro e non oltre 15 giorni lavorativi a partire dal ricevimento dello stesso. Trascorso detto termine l’Ordine perderà la propria validità ed efficacia. Le Parti convengono per giorni lavorativi si intendono i giorni indicati nel Contratto Collettivo nazione del Commercio (CCNL).

3.3. La mancata obiezione di Eurofins a termini e condizioni contrastanti, contrari od aggiuntivi non sarà da considerarsi come un'accettazione da parte di Eurofins di tali termini e condizioni, né una rinuncia alle disposizioni delle presenti CGA.

4. Durata Gli Accordi possono:

- avere esecuzione istantanea (gli "Accordi ad esecuzione istantanea"); o

- prevedere l'esecuzione continuata od a rate (gli "Accordi ad esecuzione continuata").

Gli Accordi ad esecuzione continuata con una durata fissa saranno automaticamente e tacitamente rinnovati di volta in volta alla fine del periodo iniziale per ulteriori periodi successivi di 1 (un) anno ciascuno.

5. Prezzo / Fatturazione / Pagamento 5.1. Prezzi

5.1.1. I prezzi sono fissi e al netto di IVA. Le Parti convengono che i prezzi applicabili sono esclusivamente quelli presenti nell’Ordine di Eurofins. Nel caso in cui il Fornitore dovesse emettere delle fatture riportando prezzi discordati rispetto a quelli contenuti nell’Ordine prevarrà il prezzo indicato in quest’ultimo.

5.1.2. Nessun costo può essere addebitato a Eurofins per preventivi, campioni, spedizioni di prova e materiali di prova.

5.1.3. I prezzi includono tutti i costi relativi all'esecuzione dell'accordo, nonché qualsiasi tassa e/o imposta applicabile e coprono il pagamento di tutte le consegne e i servizi commissionati al Fornitore (compresi, in particolare, i costi di preparazione e imballaggio per la spedizione e i costi di spedizione).

5.1.4. Qualsiasi costo aggiuntivo di qualsiasi natura richiede il previo consenso scritto di Eurofins.

5.1.5. Eurofins non effettuerà nessun pagamento anticipato.

5.1.6. Qualora il prezzo totale degli articoli dipenda dal tempo impiegato dal Fornitore, il Fornitore offrirà i suoi servizi ad un prezzo tutto compreso non rivedibile ovvero esprimendo un numero massimo di ore o unità ad una tariffa oraria o unitaria non rivedibile.

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5.1.7. Fatte salve le disposizioni precedenti, Eurofins beneficerà immediatamente delle riduzioni di prezzo attuate dal Fornitore prima della data di consegna dell'articolo.

5.1.8. Qualora, in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell’Accordo, Eurofins venga a conoscenza del fatto che il Fornitore, le sue affiliate o qualsiasi società collegata/associata al Fornitore a livello mondiale, abbia praticato o stia praticando un prezzo inferiore a qualsiasi società collegata/associata ad Eurofins, per un bene e/o prodotto e/o un Servizio simile od identico, in circostanze simili od identiche, tale prezzo sarà applicato da quel momento anche ad Eurofins. Di conseguenza il maggior prezzo che sarà stato eventualmente corrisposto da Eurofins dovrà essere restituito dal Fornitore tramite l’emissione di una nota di credito ovvero tramite l’emissione di una fattura attiva da parte di Eurofins. La scelta tra l’una o l’altra modalità di recupero del credito maturato verrà effettuata da Eurofins a propria esclusiva discrezionalità.

5.1.9. Fatte salve le altre disposizioni del CGA o dell’Accordo, le modifiche di prezzo, di commissioni o di tariffe, così come qualsiasi modifica dei termini di pagamento (la "Modifica") si applicheranno solo ai Contratti ad Esecuzione continuata a partire dal primo gennaio di ogni anno (la "Data di Efficacia") a condizione che:

- il Fornitore abbia informato Eurofins del cambiamento proposto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che sia stata ricevuta da Eurofins almeno tre (3) mesi prima della Data di Efficacia; e - Eurofins abbia accettato la Modifica prima della Data di Efficacia.

5.2. Fatture

5.2.1. Tutte le fatture devono essere inviate ad Eurofins all'indirizzo specificato nell’Ordine, salvo diversa indicazione scritta di Eurofins, e devono includere tutte le informazioni obbligatorie previste dalle normative fiscali in vigore.

5.2.2. Ogni fattura riporterà, in particolare, un numero di fattura, la data della fattura, l'indirizzo di rimessa del Fornitore, il numero di offerta/Ordine di acquisto, la descrizione dei Prodotti/Servizi, la quantità, il prezzo unitario, il prezzo totale, il numero di partita IVA di Eurofins, il numero di partita IVA del Fornitore e gli eventuali costi vari (es. spese di gestione, ghiaccio secco, costo del trasporto ecc.), le coordinate bancarie.

5.2.3. Il Fornitore emetterà le fatture solo dopo la consegna dei Prodotti o l'esecuzione dei Servizi, salvo diverso accordo scritto tra Eurofins e il Fornitore. Nel caso in cui le fatture vengano emesse prima della data di consegna, Eurofins terrà conto della data di consegna e/o di esecuzione del servizio come data di inizio del pagamento.

5.3. Pagamento

5.3.1. Il pagamento sarà effettuato entro 75 (settantacinque) giorni fine mese (oppure entro il diverso termine previsto dall’Ordine) dalla data di ricevimento di una fattura accettabile da parte del Fornitore, o dalla consegna del bene e/o esecuzione del servizio, secondo quanto disciplinato dall’art. 5.2.3 che precede.

5.3.2. I registri di Eurofins costituiranno una prova sufficiente di avvenuto pagamento, a meno che il Fornitore non sia in grado di fornire prove del contrario.

5.3.3. Il Fornitore accetta che Eurofins possa compensare qualsiasi somma dovuta dal Fornitore con qualsiasi somma che Eurofins deve al Fornitore.

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6. Imballaggio - Consegna - Ritardo - Spedizione - Assicurazione 6.1. Imballaggio

6.1.1. I Prodotti devono essere imballati correttamente, in un imballaggio appropriato e riportante il codice dell’Ordine e del prodotto e/o bene ivi contenuto.

Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno derivante da un imballaggio, etichettatura o marcatura inadeguata od impropria, così come sarà responsabile della mancata consegna dei Prodotti acquistati, ma non recapitati benché indicati nell’imballaggio.

6.1.2. Il Fornitore dovrà, a sue spese, ottenere tutti gli sdoganamenti, le licenze di esportazione, le approvazioni e autorizzazioni richieste e necessarie per spedire e/o esportare i Prodotti.

6.2. Consegna

6.2.1. La consegna dei prodotti o dei materiali sarà effettuata sulla base dell’Incoterm DDP (Delivery Duty Paid), salvo accordo diverso tra le Parti. DDP ha il significato attribuito negli Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale.

6.2.2. Tutti gli articoli sono forniti e accompagnati da tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per un uso corretto e sicuro, comprese tutte le informazioni, i documenti e le istruzioni richieste da qualsiasi legge o regolamento applicabile, a seconda dei casi.

6.2.3. In caso di consegna di materiali pericolosi ai sensi della Direttiva 2001/58/CE del 27 luglio 2001, le informazioni sul prodotto - in particolare le schede di sicurezza CE aggiornate in italiano o in inglese - devono essere inviate a Eurofins a tempo debito prima della consegna. Lo stesso vale per le informazioni sulle restrizioni alla commercializzazione richieste dalla legge. Devono essere rispettate le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di trasporto di merci pericolose.

6.2.4. In generale, l'uso di materiali cancerogeni, tossici per la riproduzione o mutageni deve essere evitato.

Qualora siano necessarie deroghe rispetto alla presente clausola, Eurofins dovrà essere informata per iscritto prima della consegna/utilizzo. Le misure di protezione conseguenti devono essere concordate congiuntamente.

6.2.5. Più in generale, quando gli Prodotti incorporano o contengono prodotti chimici o merci o sostanze nocive e pericolose, gli stessi devono essere accompagnati da specifiche scritte e dettagliate della composizione e delle caratteristiche di tali merci o sostanze e da tutte le leggi, i regolamenti e gli altri requisiti relativi a tali merci o sostanze al fine di consentire a Eurofins di trasportare, conservare, lavorare, utilizzare e smaltire tali prodotti in modo corretto e sicuro.

Nel caso di strumenti, attrezzature e processi che comportano l'uso di sostanze chimiche sotto forma di materie prime e/o materiali di consumo, il Fornitore fornirà a Eurofins schede di "sicurezza dati" al momento della consegna.

6.2.6. La consegna dei Prodotti dovrà altresì avvenire entro la data stabilita nell’Ordine oppure se esistenti sulla base di altri accordi intervenuti tra le Parti.

Il Fornitore informerà immediatamente Eurofins, per iscritto, di qualsiasi circostanza nota o sospetta che possa causare un ritardo nella consegna, indicando il periodo stimato di ritardo.

6.2.7. In caso di ritardo nella consegna, anche se il rinvio della data inizialmente fissata fosse espressamente accettato da Eurofins, il Fornitore si impegna a pagare, sotto forma di nota di credito, a Eurofins una penale pari all'1% (uno per cento) per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolata sulla base dell'importo, IVA esclusa, degli Articoli non consegnati e applicabile sulla fattura del mese corrente.

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Tuttavia, la penale sarà limitata al 15% dell'importo, IVA esclusa, degli Articoli non consegnati. Essa sarà dovuta senza che sia necessaria una notifica scritta, e non pregiudicherà il diritto di Eurofins di chiedere un ulteriore risarcimento per il danno subito.

6.2.8. In caso di ritardo nella consegna, anche se la data iniziale posticipata sarà stata accettata da Eurofins, il Fornitore si impegna a pagare a Eurofins, sotto forma di nota di credito, una penale pari al dieci per cento (10%) dell'importo totale, IVA esclusa, degli Articoli non consegnati per giorno lavorativo di ritardo. Tale penale dovrà essere pagata senza alcuna notifica formale, con il diritto per Eurofins di richiedere un ulteriore risarcimento dei danni.

6.2.9. Qualora il Fornitore non rispetti il programma di consegna, Eurofins, senza pregiudizio per altri rimedi, potrà ricorrere a servizi di corriere espresso e la differenza tra il costo del servizio di corriere espresso e i costi di trasporto originali sarà compensata dal Fornitore.

Il mancato rispetto del programma di consegna è un evento di inadempienza (come definito di seguito) che giustifica la risoluzione dell’Accordo da parte di Eurofins, salvo che la stessa non acconsenta alla riduzione dell’Ordine e quindi del corrispettivo, per un quantitativo di Prodotti pari almeno al 30% del quantitativo indicato nell’Ordine

6.2.10. Il Fornitore non prenderà impegni materiali o accordi di produzione in eccesso rispetto alla quantità, o in anticipo rispetto al tempo necessario, per rispettare il programma di consegna e, se non diversamente specificato nell’Accordo, nessuna consegna sarà effettuata in anticipo rispetto al programma di consegna.

Ad esclusiva discrezione di Eurofins, le spedizioni anticipate possono essere restituite a rischio e spese del Fornitore. Eurofins si riserva il diritto di conservare i Prodotti spediti in anticipo e di effettuare il pagamento come se la consegna fosse avvenuta secondo il programma di consegna.

6.2.11. Il Fornitore si impegna a fare consegnare la merce presso i locali indicati da Eurofins, utilizzando personale munito del cosiddetto “green pass”, ovvero di idoneo certificato valido ai sensi della normativa italiana per il contenimento della pandemia da Sars–Covid 19, fino a quando quest’ultima non rimarrà in vigore.

6.3. Spedizione

6.3.1. La spedizione sarà effettuata con i mezzi e gli spedizionieri eventualmente stabiliti nell’Ordine.

6.3.2. Se non diversamente concordato nell'Ordine, le spese di spedizione devono essere incluse nel prezzo.

6.3.3. Nel caso in cui sia stato concordato che le spese di spedizione siano a carico di Eurofins, tali spese di spedizione saranno rimborsate al Fornitore solo sulla base di una fattura di ricevuta.

6.3.4. La spedizione dei Prodotti è a rischio esclusivo del Fornitore.

6.4. Assicurazione

6.4.1. Il Fornitore si impegna a sottoscrivere a proprie spese tutte le assicurazioni necessarie per coprire la responsabilità che incorre in relazione all'esecuzione dell’Ordine per quanto riguarda i danni fisici, materiali e consequenziali.

6.4.2. Il Fornitore si impegna a fornire a Eurofins, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula dell’Accordo, qualsiasi documento che attesti la sottoscrizione della suddetta assicurazione.

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In seguito, il Fornitore deve fornire detti documenti annualmente e automaticamente a Eurofins.

6.4.3. In ogni caso, il Fornitore metterà a disposizione di Eurofins su richiesta qualsiasi documento che attesti la sottoscrizione di un'assicurazione che copra gli Articoli fino alla loro consegna nel luogo di consegna concordato.

7. Trasferimento del titolo di proprietà e trasferimento dei rischi

7.1. La proprietà dei Prodotti passerà a Eurofins solo al ricevimento da parte della stessa dei prodotti nel luogo di consegna concordato (il "Trasferimento della Proprietà").

7.2. Tutti i prodotti devono essere liberi da qualsiasi vincolo o gravame.

7.3. I rischi sono trasferiti a Eurofins contestualmente al Trasferimento della Proprietà dei Prodotti.

8. Rapporto tra le Parti

Il rapporto del Fornitore con Eurofins sarà quello di un appaltatore indipendente e nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato come la creazione di un rapporto datore di lavoro/dipendente, partnership, joint venture, agenzia, o altra relazione di qualsiasi tipo. I dipendenti, gli agenti e i rappresentanti del Fornitore (di seguito collettivamente "Dipendenti") che eseguono servizi ai sensi del presente Accordo saranno sempre sotto la direzione e il controllo del Fornitore. Il Fornitore pagherà tutti i salari, stipendi e altri importi dovuti ai suoi dipendenti in relazione alle prestazioni ai sensi del presente Accordo, e sarà responsabile di tutti i rapporti e gli obblighi per i suoi dipendenti, compresi, ma non solo, la previdenza sociale e le ritenute fiscali sul reddito, l'indennità di disoccupazione, la compensazione dei lavoratori, e il reporting sulle pari opportunità di lavoro.

Il Fornitore si impegna a lavorare solo con personale regolarmente assunto nel più rigoroso rispetto delle disposizioni legali, contrattuali e regolamentari, in particolare per quanto riguarda il titolo di lavoro, la dichiarazione di assunzione, l'orario di lavoro, il riposo obbligatorio, le ferie, la retribuzione, la busta paga, la salute e la sicurezza.

In caso di utilizzo di personale dipendente per l’erogazione del servizio, al fine di verificare la regolarità retributiva e contributiva del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Fornitore al momento della sottoscrizione e successivamente ogni 6 mesi fino al termine del Contratto medesimo e ogniqualvolta ne faccia richiesta, comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

1. Elenco dei lavoratori (dipendenti/collaboratori autonomi), con allegata copia dei relativi contratti di lavoro, di tutti coloro che hanno operato in esecuzione del Contratto;

2. Libro unico del lavoro (LUL) relativo ai lavoratori dipendenti di cui al precedente punto con allegata relativa ricevuta dei bonifici o altra documentazione (es. per autonomi/parasubordinati) comprovante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni relative all’esecuzione del Contratto per l’anno in corso;

3. Modello F24 (pagamento imposte e contributi);

4. Modello UNIEMENS e DM10 virtuale dell’azienda;

5. DURC dell’azienda in corso di validità;

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6. Dichiarazione riferita ai lavoratori dipendenti, relativi alla destinazione dei ratei di TFR, e ove non accantonati, certificazione comprovante il versamento degli stessi.

Sei mesi prima della scadenza del Contratto, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere i documenti di cui ai punti 1. e 5.

Eurofins si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti in caso di mancata consegna dei documenti di cui sopra o di irregolarità degli stessi e comunque nel caso in cui vengano evidenziate situazioni di irregolarità contributiva/retributiva del personale impiegato nel Contratto nonché, in caso di mancata dichiarazione esplicita da parte del Fornitore, di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere.

Per i fornitori aventi sede all'estero:

- un documento che certifichi l’iscrizione nel caso in cui l’iscrizione del Fornitore nel paese in cui ha sede sia obbligatoria;

- un documento che indichi il numero Partita IVA in Italiano, se non è tenuto ad averne uno, un documento che indichi la sua identità e il suo indirizzo o, ove applicabile, le coordinate del suo rappresentante fiscale ad hoc in Italia;

- un documento che attesti la regolarità della sua situazione sociale (Regolamento CEE 883/2004 del 29.04.2004 o convenzione internazionale sulla sicurezza sociale);

- In alcuni casi, un documento rilasciato dall'ente di previdenza sociale italiana che attesti che il fornitore è in regola con le sue dichiarazioni di previdenza sociale e il pagamento dei contributi.

9. Conformità

9.1. Il Fornitore garantisce a Eurofins (la "Garanzia di conformità") che tutti gli articoli, compresi l'imballaggio e l'etichettatura:

- sono conformi alle specifiche, ai progetti, ai disegni, ai campioni, ai simboli o ad altre descrizioni del Fornitore;

- sono conformi alle specifiche, ai disegni, ai campioni, ai simboli o ad altre descrizioni specificate da Eurofins nell'Accordo, ove presenti;

- sono conformi a tutte le leggi e/o regolamenti applicabili; in particolare, il Fornitore garantisce che tutti i materiali con requisiti di approvazione CE o altri requisiti pertinenti saranno conformi a tali requisiti, a riprova dei quali, i materiali recheranno il marchio di approvazione CE;

- sono idonei e adatti allo scopo previsto; e - sono privi di difetti.

9.2. In caso di articoli non conformi, Eurofins notificherà tale non conformità al Fornitore entro 3 (tre) mesi dal ricevimento degli articoli da parte di Eurofins con qualsiasi mezzo di comunicazione.

9.3. Il Fornitore dovrà, entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento dell'avviso di non conformità, sostituire tutti gli articoli non conformi senza costi aggiuntivi per Eurofins.

9.4. Tutti i rischi e le spese di trasporto per la restituzione e la riconsegna sono a carico del Fornitore.

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9.5. Eurofins gode altresì del diritto, a sua esclusiva discrezione, di rescindere il Contratto e richiedere il rimborso degli Articoli non conformi, a seconda dei casi.

9.6. Il Fornitore rimborserà a Eurofins tutti i costi, le spese e i danni sostenuti da Eurofins a causa di tale non conformità.

9.7. La garanzia di conformità si aggiunge a tutte le altre garanzie specificate nel presente documento, e in particolare la Garanzia supplementare (come definita di seguito), o contenuta nell’Accordo o implicita nella legge e sopravvivrà all'accettazione e al pagamento.

9.8. Nel caso in cui il Fornitore non accetti la restituzione di Articoli non conformi o non sostituisca prontamente gli Articoli non conformi, Eurofins, fatti salvi tutti gli ulteriori diritti di cui gode, potrà, a spese del Fornitore, sostituire, correggere o riparare gli Articoli non conformi.

10. Garanzie supplementari

10.1. Il Fornitore concede una garanzia supplementare sugli Articoli (la "Garanzia supplementare") per un periodo di almeno 2 (due) anni a partire dalla data di consegna (il "Periodo di garanzia supplementare").

Durante il periodo di garanzia supplementare, il Fornitore si impegna a riparare o sostituire gli articoli in caso di malfunzionamento, errore, difetto latente o apparente, o mancanza di funzionamento corretto.

Nel caso in cui qualsiasi articolo sia inutilizzabile durante il periodo di garanzia per 48 (quarantotto) ore o più, il periodo di garanzia sarà esteso per la durata dell'inutilizzabilità degli articoli.

10.2. In ogni caso, il Fornitore sarà responsabile e si farà carico di tutte le conseguenze finanziarie dirette e indirette di eventuali danni di qualsiasi natura a persone e/o proprietà, oltre a intraprendere tutte le azioni appropriate richieste da qualsiasi autorità pubblica o su base volontaria e indipendentemente dalla motivazione, vale a dire difetto latente, non conformità a una disposizione legale o regolamento, difetto di sicurezza, ecc.

10.3. Il Fornitore garantisce inoltre la continua disponibilità per Eurofins di materiali, componenti e ricambi ai normali prezzi di mercato o di un prodotto equivalente o migliore (allo stesso prezzo del Prodotto inizialmente ordinato) per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla consegna degli Articoli.

10.4 Qualora Eurofins abbia motivo di ritenere che un dipendente del Fornitore o di una terza parte ingaggiata dal Fornitore non sia idoneo, il Fornitore si impegna a sostituire questa persona il più presto possibile a proprie spese.

11. Conformità con le leggi e i regolamenti applicabili

Il Fornitore deve rispettare la totalità delle leggi e dei regolamenti in vigore, specialmente per quanto riguarda:

- la qualità, la composizione, l'etichettatura e la presentazione dei Prodotti;

- le norme di diritto del lavoro applicabili; in particolare, per quanto riguarda il lavoro minorile;

- gli obblighi doganali o qualsiasi divulgazione a terzi;

- le norme e i regolamenti ambientali.

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9 12. Diritti di proprietà intellettuale

12.1. Il Fornitore garantisce che tutte le licenze richieste in relazione agli articoli sono e rimarranno valide e in pieno vigore e che la portata di tali licenze coprirà adeguatamente l'uso previsto degli articoli.

Tali licenze includono il diritto per Eurofins di trasferire e concedere sublicenze.

12.2. Il Fornitore garantisce che la fabbricazione, la consegna, la vendita e l'uso degli Articoli non violeranno alcun diritto di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, disegni o altri diritti simili) di terzi. La Eurofins si ritiene estranea da ogni responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle disposizioni a difesa dei diritti di brevetto.

Il Fornitore garantisce inoltre che Eurofins ha il diritto di utilizzare e/o riprodurre le immagini degli Articoli su qualsiasi mezzo, incluso il suo sito internet.

Il Fornitore si impegna, su richiesta di Eurofins e a proprie spese, a difendere o assistere nella difesa di qualsiasi causa o azione che possa essere intentata contro Eurofins per qualsiasi violazione o rivendicazione della stessa basata sulla produzione, consegna, uso o rivendita dei prodotti del Fornitore.

Il Fornitore si impegna inoltre a tenere Eurofins indenne da qualsiasi perdita, danno o responsabilità che possa essere sostenuta da Eurofins a causa di qualsiasi violazione o presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante dall'uso o dalla vendita degli articoli.

13. Limitazione di responsabilità / Indennizzo

13.1. Salvo ove previsto diversamente dall’Accordo, Eurofins sarà responsabile soltanto:

- ove il Fornitore possa dimostrare una perdita o un danno diretto e immediato causato dalla cattiva condotta intenzionale di Eurofins o da un atto intenzionale nell'ambito dell’Accordo;

- in caso di lesioni personali risultanti direttamente dall'azione o dalla negligenza di Eurofins; e - qualora Eurofins ne abbia ricevuto comunicazione scritta entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla notifica del reclamo al Fornitore.

13.2. In nessun caso, Eurofins sarà responsabile nei confronti del Fornitore o di terzi per qualsiasi perdita commerciale (compresa la perdita di profitti, entrate, contratti, risparmi previsti, dati, avviamento o spese sostenute) o qualsiasi danno indiretto.

13.3. In ogni caso, la responsabilità di Eurofins per ogni reclamo, indipendentemente dal motivo su cui si basa tale reclamo, e il rimedio esclusivo del Fornitore in base al presente Accordo, sarà limitato al minore dei due importi seguenti:

- perdite o danni diretti e immediati causati da una cattiva condotta intenzionale di Eurofins; e - EUR 50.000,00.

13.4. Il Fornitore manterrà indenne e indennizzerà incondizionatamente Eurofins nella misura massima di qualsiasi responsabilità, perdita, costo, rivendicazione, danno o spesa, comprese, ma non solo, le spese legali ragionevolmente sostenute per la difesa di tutte le responsabilità, costi, rivendicazioni, danni e spese a causa di qualsiasi presunto o effettivo danno alla proprietà o lesione personale derivante da, come risultato di, o in connessione con il lavoro eseguito e/o i Prodotti forniti ai sensi dell’Accordo e dovuto a qualsiasi atto od omissione del Fornitore o dei suoi dipendenti, agenti, subappaltatori.

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10 14. Forza maggiore

14.1 Ciascuna Parte non sarà considerata inadempiente a uno o più obblighi previsti nel presente Accordo o ritenuta responsabile nei confronti dell’altra Parte qualora dimostri che l’inadempimento sia dipeso da causa di forza maggiore, ovvero da uno o più eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo esemplificativo: scioperi, incendi, terremoti, inondazioni, guerre, insurrezioni, atti di vandalismo, sabotaggio, l'invasione, sommossa, emergenza nazionale, pirateria, dirottamenti, atti di terrorismo, embarghi, epidemie.

14.2 Ciascuna delle Parti ha provveduto a ottenere e manterrà sempre in vigore per il periodo di durata del presente Accordo, tutte le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate da tutte le autorità del territorio in cui la Parte stessa opera, nella misura in cui essi sono necessari all’esecuzione dei suoi obblighi in virtù del presente Accordo e sempre nel rispetto di tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti necessari all’esecuzione degli obblighi anzidetti. Al riguardo, ciascuna delle Parti dichiara altresì che la propria attività in esecuzione del presente Accordo non viola né è in contrasto con leggi o regolamenti o provvedimenti di un altro Stato che dovessero applicarsi al settore delle vendite della Parte stessa e/o nel territorio della Repubblica Italiana.

15. Riservatezza

15.1. Le Parti si impegnano, anche per conto delle società collegate a mantenere strettamente riservate e confidenziali per l’intera durata del presente accordo e sino al termine di cinque anni dalla cessazione per qualsiasi motivo dello stesso, tutte le informazioni di qualunque natura (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati e documenti di natura commerciale, finanziaria e gestionale, presenti su qualsiasi supporto), comunque attinenti agli affari e ai prodotti di ciascuna di essa (di seguito le “Informazioni Riservate”) di cui siano venute a conoscenza nell’ambito e per le finalità dell’accordo. Resta espressamente inteso che le Informazioni Riservate, in ogni caso, potranno essere utilizzate esclusivamente nell’ambito del presente accordo e per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso.

15.2. Le Parti si obbligano pertanto, anche per conto delle società collegate a non copiare, trattare o in qualsiasi modo, utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo le informazioni, notizie, dati e documenti relativi a ciascuna di esse o a terzi, acquisiti durante l’esecuzione dell’Accordo, con espresso divieto di riferire, diffondere o comunicare a terzi, in qualsiasi modo e forma, le Informazioni Riservate di cui sopra. Il presente accordo non attribuisce alle Parti, in quanto parti destinatarie delle Informazioni Riservate, alcuna licenza o diritto di usare, riprodurre, sviluppare o sfruttare in alcuna maniera le Informazioni Riservate coperte da diritto di proprietà industriale o intellettuale delle Parti, se non al fine di effettuare quanto descritto e previsto dalle disposizioni del presente Accordo. Con diretta assunzione di responsabilità, le risponderanno ciascuna nei confronti dell’altra dei comportamenti difformi dai requisiti di riservatezza posti in essere dai soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano operato per loro conto nell’ambito e per le finalità dell’Accordo.

15.3. Le Parti si obbligano, assumendosi al riguardo ogni responsabilità nei confronti l’una dell’altra, a custodire e controllare le Informazioni Riservate, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente accordo, tenendosi reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno, spesa, contestazione, che dovesse derivare dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

15.4. Gli impegni ed obblighi di riservatezza che precedono non si applicheranno a Informazioni Riservate o parti di Informazioni Riservate: (i) che siano già in possesso della Parte al momento in cui ci sono state fornite; (ii) che siano o divengano di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione del presente impegno di riservatezza; (iii) che ci siano state rese disponibili da una fonte che, per quanto a conoscenza della Parte, non sia soggetta a obblighi di riservatezza nei confronti dell’altra Parte o (iv) che debbano essere comunicate o divulgate per previsione di legge o di regolamento o in forza di provvedimenti o richieste di pubbliche autorità (inclusa l’autorità giudiziaria e autorità di vigilanza).

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15.5. In qualsiasi momento, a richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente restituirà entro trenta (30) giorni lavorativi le Informazioni Riservate alla Parte Divulgante. La restituzione delle Informazioni Riservate non libererà la Parte Ricevente dalle obbligazioni previste dal presente Accordo. La Parte Ricevente potrà mantenere una copia della documentazione ricevuta (i.e. Informazioni Riservate) ai fini della verifica del rispetto del presente contratto e le copie necessarie ai fini della dimostrazione dell’attività svolta in ossequio alle relative obbligazioni assunte. La Parte Ricevente non dovrà inoltre distruggere copia della documentazione riservata acquisita per il tramite di sistemi di back-up automatici, mantenendo per tali archivi il presente obbligo di riservatezza.

15.6. Fermo quanto sopra EF si riserva il diritto di salvare e elaborare dati personali o commerciali ricevuti dal Cliente, indipendentemente dal fatto che tali dati derivano dal Cliente direttamente o da una terza parte ed attuerà tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli per mantenere tali dati riservati, in conformità alle leggi applicabili.

16. Cessazione dell'accordo 16.1. Recesso senza causa

16.1.1. Eurofins potrà recedere ad nutum dall’intero Contratto o da parte di esso con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni mediante invio di comunicazione all’altra parte a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

16.1.2. E’ convenuto tra le Parti che la parte che farà ricorso al diritto di recesso non sarà tenuta a corrispondere all’altra parte alcuna indennità o risarcimento per qualsivoglia titolo o ragione, fermo restando il corretto adempimento degli obblighi contrattuali ed il pagamento dei corrispettivi e delle spese sostenute per l’attività prestata sino alla data di cessazione del Contratto.

16.2. Risoluzione per inadempimento

16.2.1. Il presente Accordo si intenderà risolto ipso iure ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento degli obblighi di seguito riportati:

a) Insorgenza a carico del Fornitore di una procedura concorsuale;

b) Cessazione dell’esercizio da parte del Fornitore;

c) Ritardo superiore a 30 giorni nella consegna, escluse le circostanze accidentali e quelle di forza maggiore;

d) Inosservanza dei termini stabiliti improrogabili dell’Accordo contratto: il Fornitore ha il dovere di svolgere il servizio anche oltre la data di scadenza ad eccezione della scelta da parte della Eurofins di avvalersi della clausola risolutiva espressa;

e) Perdita delle licenze o dei diritti necessari alla prestazione d’opera;

f) Assenza di qualità dei prodotti forniti;

g) Mancata rimozione e distruzione dei prodotti difettati resi dalla Eurofins;

h) Riservatezza;

i) Trattamento dei dati personali.

16.2.2. La risoluzione diverrà efficace per la Parte inadempiente al ricevimento della comunicazione con cui la Parte non inadempiente dichiarerà di volersi avvalere della precedente clausola. In caso di risoluzione è fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

17. Condotta etica e conformità

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Le Parti considerano la condotta etica un prerequisito per il successo degli affari, e ciascuna Parte ha adottato politiche per garantire sia una buona governance interna che una solida relazione con terze parti affidabili.

Inoltre, ciascuna parte si impegna specificamente nei confronti dell'altra parte affinché:

17.1. tutte le sue attività commerciali e i processi relativi ai suoi affari con l'altra Parte siano pienamente conformi, in ogni momento, a tutte le leggi, i regolamenti, gli altri requisiti legali, le norme e gli standard applicabili nei mercati in cui tale Parte opera e/o ha rapporti contrattuali e, se del caso, al U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977 ("FCPA"), UK Bribery Act 2010 e al codice penale francese come modificato e integrato dalla legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica ("Loi Sapin II");

17.2. tutte le sue transazioni o attività e processi di importazione, esportazione e riesportazione relativi ai suoi affari con l'altra Parte siano condotti nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili in materia di controllo delle importazioni e delle esportazioni, nonché delle restrizioni commerciali governative e delle sanzioni internazionali, comprese, ove applicabili, ma non solo, le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i programmi e le liste di sanzioni dell'OFAC (https://www.treasury.gov/about/organizational- structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets- Control.aspx) e le sanzioni adottate dall'Unione Europea (https://sanctionsmap.eu/#/main).

17.3. Inoltre, il Fornitore dovrà sempre rispettare e far rispettare al proprio personale il Codice Etico del Gruppo Eurofins, la Politica Anticorruzione del Gruppo Eurofins, il Codice Etico dei Fornitori del Gruppo Eurofins e le altre politiche consultabili all'indirizzo https://www.eurofins.com/investor- relations/corporate- governance/eurofins-core-compliance-documents/

17.4. Eurofins si riserva il diritto di verificare che il Fornitore sia in regola con gli obblighi di cui alla sezione 17.3 attraverso verifiche documentali o in loco (direttamente o attraverso i suoi partner e/o società di revisione indipendenti). Il Fornitore si impegna a collaborare pienamente a tale verifica e, in particolare, accetterà le visite in loco, consentirà l'accesso al personale interessato e fornirà tutti i documenti ragionevolmente richiesti durante la verifica.

17.5. Tutte le precedenti disposizioni della presente sezione saranno considerate come obblighi essenziali, la cui violazione può comportare la risoluzione immediata in conformità con la sezione 16.2 del presente documento e può comportare una richiesta di risarcimento danni.

18. Trattamento dei dati personali

Nell'ambito delle loro relazioni contrattuali, il Fornitore ed Eurofins si impegnano a rispettare le disposizioni legali e regolamentari in vigore in materia di protezione dei dati personali come sancito in particolare dal regolamento europeo n. 2016/679 detto "Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR" e dal D.Lgs. n. 196 del 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (insieme di seguito "Legge applicabile sulla protezione dei dati").

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell’osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Qualora il Fornire per l’esecuzione del Contratto stesso debba trattare dati personali di cui Eurofins è Titolare del Trattamento – scenario comune nel caso di contatti aventi ad oggetto la fornitura di servizi, le Parti

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prendono atto che: Eurofins è Titolare del Trattamento dei Dati (di seguito: il “Titolare”) e il Fornitore è dotato dell’esperienza, dell’affidabilità, della capacità e delle strutture necessarie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assolvere alla funzione di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR" o anche "Normativa sulla Protezione dei Dati"). Ciò premesso, le Parti convengono che il Fornitore, con il presente documento, è designato Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito: Responsabile), ai sensi della Normativa sulla Protezione dei Dati con riferimento alle seguenti:

- operazioni di trattamento: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

- tipo di Dati: dati personali comuni o in casi eccezionali cadi particolari;

- categorie di interessati: potenzialmente sia clienti sia dipendenti sia terzi.

Il Fornitore, in qualità di Responsabile, garantisce che il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del Contratto sarà effettuato per scopi leciti e trasparenti, in conformità al perseguimento delle finalità del Contratto medesimo e nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare.

Tale trattamento non dovrà eccedere tali finalità e dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni della Normativa sulla Protezione dei Dati. In particolare, il Responsabile si impegna a:

 trattare i Dati in modo trasparente e lecito, nel rispetto della Normativa sulla Protezione dei Dati e per le sole finalità connesse all'esecuzione del Contratto;

 garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità all'informativa privacy fornita ai soggetti interessati rispetto ai trattamenti eseguiti per l'esecuzione del Contratto e nel rispetto del consenso da questi espresso, ove necessario ovvero delle altre finalità di trattamento consentite per legge;

 garantire che i dati trattati siano completi, aggiornati e non eccedenti agli scopi del trattamento, garantendo quanto più possibile l’impiego di dati anonimi o opportune modalità (eg.

pseudonimizzazione) che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità;

 garantire che i dati personali non siano comunicati a terzi non autorizzati fuori da casi in cui l'interessato ha espresso il proprio consenso ovvero la comunicazione sia consentita dalla legge (es.

per l'adempimento di un obbligo contrattuale con l'interessato o per obblighi di legge; nell'ambito delle comunicazioni interne per esigenze amministrativo-contabili; per difendere un diritto della Società nell'ambito di un giudizio ovvero in fase di pre-contenzioso);

 individuare e designare i soggetti autorizzati al trattamento e impartire loro le istruzioni, vigilando sul relativo operato, garantendo che gli stessi si siano impegnati alla riservatezza e al rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Responsabile ai sensi della Normativa sulla Protezione dei Dati;

 adottare e dare attuazione alle misure minime di sicurezza idonee ai sensi della Normativa sulla Protezione dei Dati nonché quelle imposte da ogni altra norma di legge o regolamento nello corso dello svolgimento degli incarichi di cui al Contratto;

 consentire al Titolare, anche attraverso un suo delegato ovvero tramite il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") nominato dal Titolare, l’esercizio del potere di controllo e, a tal fine, inviare al Titolare, su sua richiesta, un report in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute ed alle conseguenti misure adottate nonché alle eventuali problematiche riscontrate nell'applicazione delle stesse;

 adottare le misure tecniche e organizzative adeguate intese a consentire all’Interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dalla Normativa sulla Protezione dei Dati, ed agevolare detto esercizio,

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nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta individuata nel Contratto. In particolare, il Responsabile dovrà gestire senza ritardo, su richiesta del Titolare, le eventuali richieste avanzate dagli Interessati, sempre nei limiti dell’ambito di operatività funzionale del Responsabile;

 cooperare con il Titolare in caso di richieste, ispezioni e qualsiasi altra richiesta della competente Autorità di controllo nonché assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni da essa impartite, nei limiti della sfera di competenza del Responsabile;

 rendere al Titolare ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del GDPR. Il Responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Responsabile dovrà informare al più presto il Titolare, affinché questo ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso qualora istruzioni del Titolare, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni dell'Autorità di controllo comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Responsabile, le Parti valuteranno i rispettivi oneri di competenza;

 informare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'avvenuta notizia, il Titolare, ovvero direttamente il DPO nominato dal Titolare, in conformità a quanto indicato dalla Normativa sulla Protezione dei Dati, di eventuali violazioni dei dati, sospettate o effettive (ad es. una violazione dei sistemi di sicurezza che comporti la distruzione, perdita o alterazione accidentale o illegale dei dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati, o la divulgazione o accesso non autorizzato a tali dati), che si siano verificate nell'ambito delle attività di trattamento dei dati personali eseguite per l'esecuzione del Contratto.

 informare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'avvenuta ricezione, il Titolare, ovvero direttamente il DPO del Titolare, di ogni istanza, reclamo, ricorso, segnalazione, richiesta presentata dagli interessati concernente l'esercizio dei propri diritti privacy ai sensi di quanto previsto dalla Normativa sulla Protezione dei Dati. Il Responsabile dovrà garantire inoltre il collegamento con il Titolare e fornire tutte le informazioni necessarie per rispondere alle richieste direttamente inoltrate dagli interessati al Titolare conformemente a quanto previsto della Normativa sulla Protezione dei Dati.

Nel caso in cui il Fornitore intenda avvalersi di soggetti esterni (sub-contrattisti) provvisti della necessaria competenza ed esperienza tecnica, ai fini dell’espletamento delle attività e dei Servizi di cui al Contratto, lo stesso si impegna a:

 informarne preventivamente il Titolare e ad ottenerne l'autorizzazione;

 in ogni caso, a stipulare con i sub-contrattisti un apposito accordo che imponga agli stessi il rispetto dei medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui è vincolato il Fornitore, impegnandosi altresì a trasmettere al Titolare copia dell’accordo sottoscritto con i sub-contrattisti, tenendone un elenco aggiornato;

 qualora tali soggetti abbiano sede in Paesi al di fuori dell’UE, il Responsabile si impegnerà ad adottare tutte le misure previste dalla Normativa sulla Protezione dei Dati al fine di garantire che il trattamento dei dati personali per conto del Titolare avvenga con un livello di protezione adeguato agli standard di tutela previsti dalle disposizioni nazionali ed europee applicabili e nel rispetto delle presenti istruzioni.

Qualora il sub-contrattista nominato responsabile violi i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore quale Responsabile originario conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità per l'inadempimento degli obblighi da parte del sub-contrattista. La presente nomina del Fornitore quale Responsabile avrà efficacia per tutta la durata del Contratto e fino a quando lo stesso per qualsiasi motivo dovesse cessare.

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Nel caso in cui il Contratto richiamato cessa di avere effetto, con conseguente cessazione del trattamento dei Dati Personali da parte del Fornitore, questi su scelta del Titolare dovrà cancellare o restituire tutti i Dati, nonché cancellarne le copie esistenti, salvo la conservazione sia prevista dalla legge applicabile.

Inoltre il Fornitore si obbliga per sé e per i propri collaboratori o Incaricati ad adempiere al dovere di riservatezza per tutti i dati; tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la cessazione del trattamento dei Dati da parte del Fornitore.

19. Legge applicabile / giurisdizione

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non stabilito in queste Condizioni Generali, i Documenti contrattuali sono regolati dalla legge italiana ad esclusione delle norme che regolano i conflitti di competenza e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 11.04.1980, ratificata dalla legge n. 765 del 11.12.1985 nei rapporti con i residenti fuori dall’Italia.

20. Varie ed eventuali

Gli articoli venduti dal Fornitore a Eurofins devono avere il più basso impatto ambientale (durante il loro intero ciclo di vita) e il più positivo impatto sociale (assenza di lavoro minorile, salute e sicurezza sul lavoro, conformità normativa).

Le Parti convengono che in caso di discordanza tra il testo Inglese ed Italiano prevarrà questo ultimo.

Tutti gli emendamenti e le modifiche al CGA e/o all'Accordo sono soggetti all'approvazione scritta delle Parti.

Il Fornitore non potrà cedere l’Accordo o alcuno dei suoi diritti ai sensi dell’Accordo senza il previo consenso scritto di Eurofins.

Nessun mancato esercizio da parte di Eurofins, né alcun ritardo da parte di Eurofins nell’esercizio di alcun diritto o rimedio in virtù del presente documento, sarà da intendersi come una rinuncia allo stesso o a qualsiasi diritto o rimedio in virtù del presente documento, né qualsiasi esercizio singolo o parziale di qualsiasi diritto o rimedio impedirà qualsiasi ulteriore o altro esercizio dello stesso o l'esercizio di qualsiasi altro diritto o rimedio. I diritti e i rimedi qui previsti sono cumulativi e non esclusivi di qualsiasi diritto o rimedio previsto dalla legge.

L’invalidità, l'illegalità o l'inapplicabilità di qualsiasi disposizione delle CGT e/o dell'Accordo non pregiudica il mantenimento in vigore del resto delle CGT e dell'Accordo.

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni previste nel presente atto dovranno essere effettuate - a mezzo raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata o email commerciale- per iscritto ai seguenti indirizzi, non dovendo essere considerate come perfezionate le comunicazioni effettuate in altro modo e/o c/o altri indirizzi:

- Eurofins: L'indirizzo del committente è quello specificato nell’Ordine.

- Fornitore: L'indirizzo del fornitore è quello specificato nell’Accordo.

Le comunicazioni effettuate mediante il servizio postale mediante raccomandata a/r si intenderanno ricevute dal destinatario alla data risultante dal timbro di ricezione postale. Le comunicazioni effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata si intenderanno ricevute al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

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L’eventuale nullità, annullamento o inefficacia di una o alcune disposizioni del presente Accordo non determinerà la nullità, l’annullamento o l’inefficacia delle altre disposizioni dello stesso qualora, alla luce dell’assetto negoziale complessivo realizzato dalle Parti, non risulti che la disposizione dichiarata nulla, annullata o divenuta inefficace sia essenziale nell’interesse di una o più delle Parti. In tal caso, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e con ragionevolezza la sostituzione delle clausole invalide o inefficaci con nuove pattuizioni conformi alla legge, le quali riflettano il più fedelmente possibile l’intento comune delle Parti reso esplicito dal presente Accordo e non incidano sulla validità o sull’efficacia di qualsiasi altra previsione dello stesso.

Eurofins Data

Fornitore

Per accettazione e riconoscimento Data

Eurofins Nome Titolo

Da Nome Titolo

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341, comma 2, e 1342 del codice civile, Eurofins e il Fornitore dichiarano di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli:

1 Ambito di applicazione; 2 Documenti contrattuali; 3 Informazioni-Conclusione-Modifiche; 4 Durata; 5 Prezzo -Fatturazione-Pagamento; 6 Imballaggio – Consegna – Ritardo – Spedizione - Assicurazione; 7 Trasferimento del titolo di proprietà e Trasferimento dei rischi; 8 Rapporto tra le parti; 9 Conformità; 10 Garanzie supplementari; 11 Conformità con le leggi e i regolamenti applicabili; 12. Diritti di proprietà intellettuale; 13. Limitazione di responsabilità-Indennizzi; 14 Forza maggiore; 15 Riservatezza; 16 Cessazione dell’accordo - Recesso senza causa - Risoluzione per inadempimento; 17 Condotta etica e conformità; 19 Trattamento dei dati personali; 19 Legge applicabile-giurisdizione; 20 Varie ed eventuali.

Eurofins Data

Fornitore

Per accettazione e riconoscimento Data

Eurofins Nome Titolo

Da Nome Titolo

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