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68/99 n.5 del con l’azienda COSACEM – ANNULLAMENTO IL DIRIGENTE Visto l’art.1 della L

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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 365/ES del 01.12.2015

Oggetto: Convenzione art. 11 L. 68/99 n.5 del 11.05.2015 con l’azienda COSACEM – ANNULLAMENTO

IL DIRIGENTE

Visto l’art.1 della L. 59 del 16.03.1997 ed il D.Lgs. n. 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”;

Vista la legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare:

- gli artt. 11, 12 e 14 che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;

- l’art. 11 che prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;

- il co. 2 del medesimo art. 11 che consente anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative (o di orientamento), l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

Vista

- la delibera n. 72 del 15/07/2008 della Giunta Provinciale con la quale sono stati approvati i Criteri di attuazione delle Convenzioni ex art 11 legge 68/99;

- la determinazione n. 140 del 11.05.2015 con la quale veniva approvata la convenzione n. 5 del 11.05.2015 art. 11 legge 68/99 avente per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99 per n. 2 lavoratori disabili da avviare secondo il programma di inserimento concordato;

Considerato

- che il programma di inserimento concordato prevedeva n. 2 assunzioni a tempo determinato di operai specializzati entro il 30.06.2015;

- che ad oggi l’azienda non ha provveduto ad ottemperare agli obblighi di assunzione dei disabili né tantomeno agli obblighi derivanti dalla convenzione n. 5 del 11.05.2015;

(2)

Vista la necessità di annullare la convenzione art. 11 L. 68/99 n. 5 del 11.05.2015 sottoscritta con l’azienda Cosacem, con sede legale a Portoscuso e dichiarare la stessa inottemperante agli obblighi di assunzione dei disabili in quanto in possesso di una scopertura pari a 2 unità;

Considerato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

Di annullare la Convenzione art. 11 L. 68/99 n. 05 del 11/05/2015 con l’ Azienda Cosacem, con sede legale a Portoscuso, e dichiarare la stessa inottemperante agli obblighi di assunzione dei disabili in quanto in possesso di una scopertura pari a 2 unità;

Di disporre la segnalazione della scopertura all’Ufficio Ispettivo del Ministero del Lavoro.

Responsabile del procedimento F.to Dott.ssa Donatella Rubiu

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Speranza Schirru

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