GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE N. 94/ES del 18.03.2015
Oggetto: Convenzione art. 11 L. 68/99 n. 12 del 17.06.2014 con l’azienda GEOSULCIS – ANNULLAMENTO
IL DIRIGENTE
Visto l’art.1 della L. 59 del 16.03.1997 ed il D.Lgs. n. 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”;
Vista la legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare:
- gli artt. 11, 12 e 14 che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- l’art. 11 che prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;
- il co. 2 del medesimo art. 11 che consente anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative (o di orientamento), l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;
Vista
- la delibera n. 72 del 15/07/2008 della Giunta Provinciale con la quale sono stati approvati i Criteri di attuazione delle Convenzioni ex art 11 legge 68/99;
- la determinazione n. 243 del 17.06.2014 con la quale veniva approvata la convenzione n.
12 del 17.06.2014 art. 11 legge 68/99 avente per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.
68/99 per n. 3 lavoratori disabili da avviare secondo il programma di inserimento concordato;
- la determinazione n. 426 del 12.11.2014 con la quale la convenzione veniva modificata per venire incontro alle esigenze dell’azienda;
Considerato
- che il programma di inserimento concordato prevedeva l’avvio di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione prorogato alla data del 30.11.2014 ma che nemmeno tale proroga è stata rispettata;
- che ad oggi l’azienda non ha provveduto ad ottemperare agli obblighi di assunzione dei disabili né tantomeno agli obblighi derivanti dalla convenzione n. 12 del 17.06.2014;
Vista la necessità di annullare la convenzione art. 11 L. 68/99 n. 12 del 17.06.2014 sottoscritta con l’azienda GEOSULCIS, con sede legale a Elmas (CA) e dichiarare la stessa inottemperante agli obblighi di assunzione dei disabili in quanto in possesso di una scopertura pari a 3 unità;
Considerato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
Di annullare la Convenzione art. 11 L. 68/99 n. 12 del 17/06/2014 con l’ Azienda GEOSULCIS, con sede legale a Elmas (CA), e dichiarare la stessa inottemperante agli obblighi di assunzione dei disabili in quanto in possesso di una scopertura pari a 3 unità;
Di disporre la segnalazione della scopertura all’Ufficio Ispettivo del Ministero del Lavoro.
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Speranza Schirru