• Non ci sono risultati.

GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE N. 94/ES del 18.03.2015

Oggetto: Convenzione art. 11 L. 68/99 n. 12 del 17.06.2014 con l’azienda GEOSULCIS – ANNULLAMENTO

IL DIRIGENTE

Visto l’art.1 della L. 59 del 16.03.1997 ed il D.Lgs. n. 469 del 23.12.1997 recanti il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 05.12.2005 concernente la “Disciplina dei Servizi e delle Politiche del Lavoro”;

Vista la legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare:

- gli artt. 11, 12 e 14 che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;

- l’art. 11 che prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;

- il co. 2 del medesimo art. 11 che consente anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative (o di orientamento), l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

Vista

- la delibera n. 72 del 15/07/2008 della Giunta Provinciale con la quale sono stati approvati i Criteri di attuazione delle Convenzioni ex art 11 legge 68/99;

- la determinazione n. 243 del 17.06.2014 con la quale veniva approvata la convenzione n.

12 del 17.06.2014 art. 11 legge 68/99 avente per oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.

68/99 per n. 3 lavoratori disabili da avviare secondo il programma di inserimento concordato;

- la determinazione n. 426 del 12.11.2014 con la quale la convenzione veniva modificata per venire incontro alle esigenze dell’azienda;

(2)

Considerato

- che il programma di inserimento concordato prevedeva l’avvio di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione prorogato alla data del 30.11.2014 ma che nemmeno tale proroga è stata rispettata;

- che ad oggi l’azienda non ha provveduto ad ottemperare agli obblighi di assunzione dei disabili né tantomeno agli obblighi derivanti dalla convenzione n. 12 del 17.06.2014;

Vista la necessità di annullare la convenzione art. 11 L. 68/99 n. 12 del 17.06.2014 sottoscritta con l’azienda GEOSULCIS, con sede legale a Elmas (CA) e dichiarare la stessa inottemperante agli obblighi di assunzione dei disabili in quanto in possesso di una scopertura pari a 3 unità;

Considerato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

Di annullare la Convenzione art. 11 L. 68/99 n. 12 del 17/06/2014 con l’ Azienda GEOSULCIS, con sede legale a Elmas (CA), e dichiarare la stessa inottemperante agli obblighi di assunzione dei disabili in quanto in possesso di una scopertura pari a 3 unità;

Di disporre la segnalazione della scopertura all’Ufficio Ispettivo del Ministero del Lavoro.

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Speranza Schirru

Riferimenti

Documenti correlati

La Commissione, dopo un'attenta disamina della recente giurisprudenza in merito alla non ammissione della Società Cooperativa Sociale Sinergie Onlus con sede

- società e le associazioni sportive, con sede legale nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, affiliate ad una delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal

di impegnare, a favore dell’impresa individuale F.lli Putzolu, con sede legale ad Domusnovas in zona via Salvo d’acquisto, partita IVA 01722950928 la somma complessiva di €

Preso atto della nota trasmessa dall'Ufficio legale della provincia du Cagliari nella quale sollecita il pagamento delle spese sostenute dalla stessa per l'affitto dello

di Massimiliano Luche e Massimiliano Sardu – con sede legale in Iglesias (CI), Vico Francia 31/E , appaltatrice dei lavori citati in premessa, a subappaltare, nei

Lai Oscar, titolare dell’autoscuola “Amica”, comunica il trasferimento della sede di esercizio e della sede legale da Via Trieste, 71 a Via Deffenu, 13 nel Comune di Carbonia;. Visto

Zanda Valerio Michele, rappresentante legale dell’autoscuola “Sardegna”, relativa al trasferimento della sede di esercizio dell’autoscuola dal Comune di Carbonia,

81/08 organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda e nomina il responsabile e gli addetti che possono essere anche esterni alla stessa