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COMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*ORIGINALE*

ATTO N. 39

del

28/06/2013

OGGETTO: MODIFICA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

L'anno 2013 , il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente

Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente Battistelli Franco Componente del Consiglio Presente Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente Mancinelli Lio Componente del Consiglio Presente Gambini Stefano Componente del Consiglio Presente Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Assente Damiani Mario Componente del Consiglio Presente Papi Katiuscia Componente del Consiglio Assente Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente

Assegnati n .11 In carica n. 11

Presenti n . 9 Assenti n. 2

Assiste il Segretario PANTALEONI DOTT. AUGUSTO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Verbena Alvaro nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri: Marco Cassetta, Mauro Andreani, Michele Toniaccini.

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata,

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: MODIFICA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

PREMESSO che con D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (come modificato con Legge 13 maggio 1999, n.

133, art. 12 e Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 28), si è istituita a decorrere dall’esercizio finanziario 1999, la compartecipazione, non obbligatoria, all’imposta sul reddito delle persone fisiche a livello comunale, denominata addizionale comunale all’IRPEF;

VISTO l’articolo 1, commi 142 e successivi, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007), il quale apporta modifiche all’articolo 1 del decreto Lgs. 360/98 istitutivo dell’addizionale Comunale all’Irpef ed in particolare:

1) La sostituzione del comma 3, che dispone l’adozione da parte dei comuni, di apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 12.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni per la disciplina della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2;

2) L’inserimento del comma 3 bis, il quale prevede che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.02.2000 con cui è stata istituita nel Comune di Deruta, a partire dal 1° gennaio 2000, l’ addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 %;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30.01.2001 con cui è stata stabilita e confermata, con decorrenza 01.01.2001, l'aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF pari allo 0,2%;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2002 con cui è stata applicata, con decorrenza 01.01.2002, l'aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF pari allo 0,4%

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 17.09.2002 è stata applicata, con decorrenza 01.01.2003, l'aliquota dell’ addizionale comunale IRPEF pari allo 0,5%;

RICHIAMATE le diverse leggi finanziarie per gli anni 2003 (l.n. 289/2002), 2004 (l.n. 350/2003), 2005 (l.n. 311/2004) e 2006 (l.n. 266/2005) che hanno bloccato la potestà degli Enti Locali di aumentare la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale in attesa della riforma relativa al federalismo fiscale;

RILEVATO che la legge sopra citata n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – nel riaprire la possibilità per i Comuni di variare la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale ne eleva il limite massimo portandolo allo 0,8%;

(3)

VISTE le deliberazioni:

- G.C. n. 50 del 24.02.2004, G.C. n. 21 del 25.01.2005, G.C. n. 46 del 28.02.2006, G.C. n. 44 del 27.02.2007, è stata stabilita e confermata, per i rispettivi esercizi, l'aliquota dell’addizionale comunale IRPEF pari allo 0,5% anche a seguito del blocco ripristinato dall’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall’art.

1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

RILEVATO che il D.L. n° 138 del 13.08.2011, convertito dalla legge n° 148 del 14.09.2011 all’art. 1 comma 11, ha disposto la cessazione della sospensione della potestà di variazione della misura dell’aliquota dell’addizionale comunale a decorrere dall’anno 2012;

RILEVATO che il Comune può pertanto disporre la variazione dell’aliquota sino al limite massimo dello 0,8%;

RICHIAMATA infine la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06.03.2012 con la quale è stata applicata, con decorrenza 01.01.2012, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF pari allo 0,7% ed adottato il relativo regolamento;

ATTESO che la richiamata norma del D.L. n° 138/2011 consente la diversificazione dell’aliquota in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

RILEVATO che il Comune ha la facoltà di stabilire soglie di esenzione ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n° 360/1998 e che tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l’addizionale si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente del Bilancio comunale, anche alla luce dei progressivi tagli dei trasferimenti statali e nella volontà di mantenere inalterati gli standard fin qui raggiunti nella gestione dei servizi comunali a favore dei cittadini;

RITENUTO, sulla scorta di analisi compiute sulla situazione dei redditi irpef del Comune di Deruta degli ultimi anni, di procedere all’aumento dell’addizionale irpef nella misura dello 0,1%, portando l’aliquota dallo 0,7% allo 0,8%;

DATO ATTO che sulla base delle stime effettuate dall’Ufficio Ragioneria la modifica in tal senso, dell’aliquota applicata, permetterà di realizzare un gettito complessivo di €. 772.000,00 con un incremento di €. 105.000,00 rispetto al gettito accertato nel 2012;

RITENUTO inoltre, nell’ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, di confermare la soglia di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF per i redditi sino a € 9.000,00;

ATTESO che le scelte qui descritte in materia di addizionale comunale all’irpef consentiranno, almeno in parte, di ammortizzare gli effetti negativi derivanti dalle diverse manovre di finanza pubblica che si sono succedute dal 2010 ad oggi – in particolare i tagli alle risorse del federalismo – ex trasferimenti statali;

RITENUTO, altresì, di modificare conseguentemente l’art. 2 comma 1 del regolamento “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’irpef” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06.03.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 05.07.2012 nel

(4)

testo allegato alla presente per costituirne parte integrante (all. A);

ATTESO che ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.Lgs. n° 360/1998 l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 01 gennaio dell’anno di riferimento;

ATTESO, altresì, che il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e in saldo. L’acconto è fissato nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota ai redditi dell’anno precedente;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura dell’anno precedente salvo che la pubblicazione della delibera e del regolamento che fissino eventualmente misure diverse siano effettuate entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento.

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.l. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e che l’art. 1 comma 142 della legge n°

296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all’irpef al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2013 è stato differito al 30 settembre 2013 dall'art. 10 della legge di conversione del DL 35/2013;

Sentita in merito la 1^ Commissione Consiliare Permanente - Bilancio Finanze – nelle seduta del 25.06.2013;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:

1) di determinare per l’anno d’imposta 2013 l’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0.8%;

2) di modificare quindi il comma 1 dell’art. 2 del “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’irpef” nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante (all. A);

3) di confermare, a norma dell’art. 3 del Regolamento quivi allegato, la soglia di esenzione per i redditi sino a € 9.000,00 al di sotto della quale l’addizionale comunale all’irpef non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l’addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360798, come sostituito dall’art. 11 della Legge 18.10.2001 n. 272 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo la previsione normativa di cui al D.L. 201/2011, art. 13 comma 15, come convertito dalla relativa legge.

5) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’istruttore e responsabile: Dott.ssa Monica Brunozzi

(5)

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l’applicazione, nel Comune di Deruta, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art.2 - Determinazione dell'aliquota

1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata, per l’anno 2013, nella misura dello 0,8%.

2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell’aliquota si intende prorogata di anno in anno.

3. La variazione dell’aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.

L’aliquota di cui al comma 1. e la soglia di esenzione di cui al successivo articolo 3. si intendono confermate per gli anni successivi salvo deliberazione di modifica del presente regolamento adottata nei termini di legge.

Art.3 – Esenzioni

1. L’addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l’importo di Euro 9.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 9.000,00 l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art.4 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

(6)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 22.05.2008;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 in data 6 marzo 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, recante “ Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegatil bilancio 2012”;

- il decreto sindacale n. 1/2013, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, D. Lgs. n. 267/2000.

Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.lgs n. 267/2000;

Il Consiglio comunale decide, all'unanimità, di svolgere una discussione unica sugli argomenti, a partire dal punto 6 dell’ordine del giorno, che costituiscono gli allegati al bilancio di previsione fino a ricomprendere lo stesso documento contabile (il cui esame e votazione è previsto al punto numero 11 dell'ordine del giorno di questa stessa seduta).

Trattasi degli argomenti che vanno dal numero 6 al numero 11 compreso.

Pertanto il dibattito unico sui punti 6,7,8,9,10 e 11 sarà verbalizzato esclusivamente sulla deliberazione relativa a quest’ultimo mentre la conseguente votazione, unitamente alle relative dichiarazioni di voto sarà effettuata separatamente per ciascun punto .

Si procede alla votazione che dà il seguente esito:

Favorevoli all’approvazione = 7 ( Verbena, Battistelli, Mancinelli, Toniaccini, Virgili, Andreani e Gambini)

Contrari all’approvazione = 2 ( Damiani e Cassetta)

Con separata votazione il Consiglio comunale si pronuncia, poi, sulla proposta di rendere l'atto sottopostogli immediatamente eseguibile.

La votazione dà il seguente esito :

(7)

Contrari all’immediata eseguibilità = 2 ( Damiani e Cassetta)

D E L I B E R A

Per quanto in premessa, di approvare il documento istruttorio riportato nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con i seguenti contenuti dispositivi:

1) di determinare per l’anno d’imposta 2013 l’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0.8%;

2) di modificare quindi il comma 1 dell’art. 2 del “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’irpef” nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante (all. A);

3) di confermare, a norma dell’art. 3 del Regolamento quivi allegato, la soglia di esenzione per i redditi sino a € 9.000,00 al di sotto della quale l’addizionale comunale all’irpef non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l’addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360798, come sostituito dall’art. 11 della Legge 18.10.2001 n. 272 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo la previsione normativa di cui al D.L. 201/2011, art. 13 comma 15, come convertito dalla relativa legge.

5) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO CAPO IL SINDACO

PANTALEONI DOTT.

AUGUSTO

Presidente del Consiglio

(8)

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l’applicazione, nel Comune di Deruta, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art.2 - Determinazione dell'aliquota

1. L’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata, per l’anno 2013, nella misura dello 0,8%.

2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell’aliquota si intende prorogata di anno in anno.

3. La variazione dell’aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.

L’aliquota di cui al comma 1. e la soglia di esenzione di cui al successivo articolo 3. si intendono confermate per gli anni successivi salvo deliberazione di modifica del presente regolamento adottata nei termini di legge.

Art.3 – Esenzioni

1. L’addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l’importo di Euro 9.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 9.000,00 l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art.4 - Disposizioni di rinvio

(9)

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

OGGETTO: MODIFICA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere FAVOREVOLE

Deruta, lì 24 giugno 2013 IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT.SSA MONICA BRUNOZZI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. FORMULATA DALL’UFFICIO

OGGETTO: MODIFICA DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

Visto con parere FAVOREVOLE

(10)

Deruta , lì 24/06/2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Monica Brunozzi

(11)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione:

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 15/10/2013 al 30/10/2013;

Deruta, lì 15/10/2013

IL SEGRETARIO CAPO Dr. Marco Taralla

ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà esecutiva il 23/07/2013, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

Deruta, lì 15/10/2013 IL SEGRETARIO CAPO

Dr. Marco Taralla

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