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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

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Academic year: 2022

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RE\1259832IT.docx PE733.835v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

Parlamento europeo

2019-2024

Documento di seduta

B9-0367/2022 5.7.2022

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

sulla decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'aborto negli Stati Uniti e la necessità di tutelare il diritto all'aborto e la salute delle donne nell'UE

(2022/2742(RSP))

Margarita de la Pisa Carrión a nome del gruppo ECR

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B9-0367/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'aborto negli Stati Uniti e la necessità di tutelare il diritto all'aborto e la salute delle donne nell'UE

(2022/2742(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 24 giugno 2022 nella causa Dobbs c. Jackson Women's Health Organization, secondo cui la Costituzione degli Stati Uniti non conferisce un diritto all'aborto, e il ribaltamento delle sentenze Roe c. Wade del 1973 e Planned Parenthood c. Casey del 1992,

– visto l'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabilisce che l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR), proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il cui articolo 3 afferma che "ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona" e a norma dell'articolo 18, secondo cui "ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione",

– visti l'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto alla vita e l'articolo 8 dello stesso testo giuridico sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla non ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto,

– vista la Dichiarazione dei diritti del fanciullo citata nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, il cui preambolo afferma che il fanciullo necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

– visto l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui

"ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione" e che "il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio",

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2007, il cui articolo 2 afferma che ogni individuo ha diritto alla vita,

– visto l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, in base al quale il diritto alla vita è considerato inerente alla persona umana, che tale diritto deve essere protetto dalla legge e che nessuno può essere arbitrariamente privato di tale diritto,

– visto l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2007, che sancisce il diritto all'integrità fisica della persona, la protezione di situazioni relative alla

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vita umana in tutte le fasi, il divieto di pratiche eugeniche legate alla selezione delle persone e il divieto di trasformare il corpo umano o parti di esso in fonti di lucro, – vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e

della dignità umana per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina che, all'articolo 4, stabilisce, in materia di obblighi professionali e norme di condotta, che qualsiasi intervento nel settore sanitario, compresa la ricerca, debba essere effettuato nel rispetto degli obblighi e delle norme professionali pertinenti, – vista la Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina del 4 aprile 1997, – vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla salute e i diritti sessuali e

riproduttivi1,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'UE travalica i suoi poteri allorché interferisce nelle decisioni degli organi giudiziari, siano essi, come nel caso di specie, la Corte suprema degli Stati Uniti o quelli dei paesi dell'Unione, in quanto ciò costituisce un'ingerenza grave e

ingiustificata nella loro sovranità;

B. considerando che il presunto diritto all'aborto negli Stati Uniti non gode di alcuna protezione costituzionale, come dimostrato dalla recente sentenza della Corte suprema statunitense del 24 giugno 2022 nella causa Dobbs c. Jackson Women's Health

Organisation, che ha ribaltato la sentenza Roe/ Wade del 1973 e Planned Parenthood c.

Casey del 1992;

C. considerando che la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 24 giugno 2022 nella causa Dobbs c. Jackson Women's Health Organization ha messo in evidenza l'errata interpretazione dei diritti alla vita privata del primo, quarto, quinto, nono e quattordicesimo emendamento in Roe/ Wade e l'errata interpretazione delle libertà garantite dal quattordicesimo emendamento in Planned Parenthood c. Casey;

D. considerando che il quattordicesimo emendamento prevede che "nessuno Stato può privare alcuna persona della vita, della libertà o della proprietà senza un giusto processo";

E. considerando che nel quattordicesimo emendamento, quale ratificato dai legislatori statali, il termine "persona" intende tutti gli esseri umani non ancora nati; considerando che la Corte suprema ha riconosciuto nella causa 1818 US contro Palmer che il termine

"persona" comprende tutta l'umanità e che Levy/ Louisiana definisce "persona" tutti gli esseri "umani, viventi ed esistenti";

F. considerando che la recente sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 24

giugno chiarisce che il presunto diritto all'aborto non può essere incluso in un diritto più ampio alla vita privata o essere limitato a una "decisione intima e personale", vale a dire

1 GU C 468 del 15.12.2016, pag. 66.

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alla sfera strettamente soggettiva dell'individuo;

G. considerando che la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 24 giugno 2022 nella causa Dobbs contro Jackson Women's Health Organisation rifiuta di riconoscere l'aborto come diritto costituzionale in quanto non risponde a una realtà "profondamente radicata nella storia e nella tradizione della nazione" e non è una componente essenziale del regime di "libertà ordinata" tutelato dalla clausola del giusto processo;

H. considerando che la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 24 giugno 2022 afferma che "la Corte deve premunirsi contro la naturale tendenza umana a confondere ciò che il quattordicesimo emendamento protegge con i pareri ardenti" che la Corte stessa può avere;

I. considerando che la recente sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 24 giugno fornisce motivi di riesame per annullare il precedente di Roe contro Wade e Planned Parenthood c. Casey in quanto soddisfa i criteri necessari della natura e dell'errore di interpretazione della Corte, della qualità della motivazione, dell'esistenza di fattibilità e degli oneri dovuti, dell'effetto su altri settori del diritto e degli interessi per affidamento;

J. considerando che la recente sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 24 giugno evidenzia, nella sua analisi storica delle leggi statunitensi in tema di aborto prima della causa Roe, le diverse sensibilità da cui scaturisce una grande pluralità di opinioni spesso contrastanti, che non sono state e non possono essere influenzate da un'unica ponderazione ideologica;

K. considerando che l'UE travalica i suoi poteri allorché interferisce nelle decisioni degli organi giudiziari, siano, come nel caso di specie, la Corte suprema degli Stati Uniti o i paesi dell'UE, in quanto costituisce un'ingerenza grave e ingiustificata nella loro sovranità;

L. considerando che la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 24 giugno sottolinea che l'aborto non può essere trattato alla stregua di un diritto costituzionale, che dovrebbe essere inteso come una diluizione del suo presunto status di diritto fondamentale, in quanto perde la sua natura universale, inviolabile e immutabile, che è inerente al suo legame con i diritti umani;

M. considerando che seguire l'ordine naturale dell'essere umano significa tener conto dell'ordine razionale derivante dalle verità universali e immutabili, come fare il bene ed evitare il male, che hanno guidato tutti i popoli in qualsiasi fase della storia;

N. considerando che nell'Unione l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di salute ed educazione sessuale, riproduzione e aborto rientrano esclusivamente nella competenza legislativa degli Stati membri;

O. considerando che la vita ha un valore assoluto e che una società sana riconoscerà tale valore;

P. considerando che gli esseri umani dispongono di autoconsapevolezza, il che li rende trascendenti e gli consente di ricercare il significato della vita;

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Q. considerando che la dignità è inerente alla condizione umana e non può mai essere messa in discussione;

R. considerando che una persona e la sua vita sono fine a se stesse e che ciò non può essere soggetto ad alcuna condizione;

S. considerando che la libertà decisionale presuppone il riconoscimento della verità e della realtà al fine di evitare qualsiasi inganno;

T. considerando che gli esseri umani devono fare buon uso della propria libertà ed esercitarla per il proprio bene e il bene altrui;

U. considerando che l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali che garantiscono un livello elevato di protezione della salute umana;

V. considerando che l'aborto è l'interruzione della vita nell'utero;

W. considerando che vi è un chiaro fine di lucro alla base della pratica dell'aborto, che è utilizzata da istituzioni e organizzazioni nel perseguimento di interessi materialistici e utilitaristici che sono contrari alla difesa della vita e della dignità umana;

X. considerando che il concetto di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti è un eufemismo che si è sviluppato in contrasto con la difesa della vita e che pregiudica la dignità delle donne;

1. rileva che l'UE non ha alcuna competenza in materia di elaborazione e attuazione di politiche relative alla salute sessuale e all'educazione sessuale nonché alla riproduzione e all'aborto a livello nazionale o internazionale;

2. osserva che la sentenza della Corte suprema statunitense nella causa Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, del 24 giugno 2022, costituisce il precedente più recente per concludere che non esiste alcun diritto all'aborto fondato sulla Costituzione degli Stati Uniti;

3. sottolinea che nel legiferare in materia di diritti e libertà dei cittadini è necessario tener conto della storia e delle tradizioni e che ciò non è avvenuto quando è stata emanata la sentenza Roe v. Wade;

4. osserva che la libertà non è assoluta, ma è disciplinata dalla legge e dal diritto a un giusto processo, il che tutela nei confronti della riduzione della libertà derivante da un semplice parere o dal cambiamento dei desideri degli individui; sottolinea inoltre che il corretto esercizio della libertà implica la difesa dei soggetti più vulnerabili e fragili e deve essere coerente con il bene e la verità;

5. sottolinea che, analogamente a quanto evidenziato dalla Corte suprema statunitense, in Europa esiste una pluralità di sensibilità per quanto riguarda il diritto all'aborto; ritiene che, di conseguenza, l'UE debba rispettare gli Stati membri nell'affrontare la questione senza tentare di influenzarli imponendo una visione unica, il che limita la libertà di

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pensiero e di coscienza sancita nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e contravviene alla definizione stessa di Stato di diritto;

6. afferma che l'ordine naturale è iscritto nel cuore delle persone;

7. rileva che l'accesso all'aborto non è riconosciuto come un diritto umano a norma del diritto internazionale, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei trattati pertinenti o della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'UE;

8. sottolinea che l'aborto non può mai essere considerato un diritto umano in quanto viola la base stessa dei diritti umani ed è in contrasto con la natura umana stessa; sottolinea inoltre che dichiarare l'aborto un diritto umano priverebbe le democrazie sovrane della capacità di disciplinare autonomamente tale questione;

9. ritiene che sia la vita che la salute siano beni inviolabili e inalienabili che costituiscono il fondamento e la garanzia del rispetto dei diritti umani;

10. sottolinea che la vita umana ha un valore infinito e deve essere tutelata; sottolinea che è una nostra naturale responsabilità prenderci cura della vita e proteggerla da qualsiasi forma di aggressione o di violazione della sua dignità; osserva che ogni gravidanza comporta la possibilità della nascita di una persona unica;

11. afferma che qualsiasi forma di violenza e privazione della libertà costituisce un attacco alla libertà e alla dignità umana;

12. ricorda che il nascituro acquisisce una protezione giuridica specifica in tutte le situazioni che gli sono favorevoli mediante l'assimilazione del suo status a quello del neonato;

13. ricorda il diritto delle donne incinte di ricevere un'attenzione e cure adeguate quale sostegno nella situazione di fragilità in cui si trovano;

14. sottolinea che la vita nell'utero è fragile e può richiedere una particolare cura da parte della madre;

15. sottolinea che la libertà di decisione esige che le donne incinte ricevano informazioni obiettive, veritiere e complete sulla loro gravidanza; sottolinea che il fatto di proporre l'aborto ripetutamente o con la forza viola tale libertà di decisione;

16. sottolinea che l'autonomia della paziente deve essere compatibile con la tutela dell'incolumità fisica della madre e del bambino;

17. ricorda il diritto di ogni donna incinta a ricevere cure mediche tempestive al fine di garantire un elevato livello di protezione della sua salute e della salute del suo bambino;

18. ricorda che alcune donne incinte potrebbero trovarsi in una situazione di debolezza, il che implica l'obbligo per gli Stati membri di fornire un sostegno economico, sociale e psicologico e di attuare misure di assistenza;

19. chiede il riconoscimento dell'assistenza fornita dalle istituzioni che offrono sostegno

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alle donne incinte;

20. ricorda che sia al padre che alla madre incombono diritti e doveri, poiché essi hanno una responsabilità ineludibile per quanto concerne la gravidanza, l'infanzia nonché la

crescita e la maturità del bambino;

21. sottolinea che qualsiasi limitazione legale o forzata del numero di figli è contraria al diritto alla vita che è sancito dalla legislazione in materia di diritti umani;

22. ricorda che la sterilizzazione forzata viola la dignità delle donne e costituisce un atto di aggressione a norma dell'articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte penale

internazionale;

23. ricorda che l'aborto forzato rappresenta una violazione dei diritti fondamentali che deve essere pubblicamente condannata e perseguita;

24. chiede una dichiarazione secondo cui l'aborto selettivo delle ragazze è inaccettabile, costituisce una discriminazione fondata sul sesso e deve essere respinto integralmente;

25. osserva che le madri i cui figli possono avere una qualche forma di malformazione fisica o biologica sono spesso incoraggiate ad abortire, il che può comportare il rifiuto di tali persone da parte della società;

26. chiede il riconoscimento del fatto che, in seguito a un aborto, alcune donne subiscono traumi psicologici e nutrono rimorsi, in particolare nei casi in cui non hanno potuto valutare le loro possibilità di scelta in modo libero, consapevole e responsabile a causa della mancanza di istruzione e di informazione;

27. esorta gli Stati membri a esigere il consenso formale dei genitori quando una minore ha intenzione di abortire, poiché essi sono responsabili della sua cura ed educazione;

28. sottolinea che esistono campagne anti gravidanza che screditano gli aspetti della maternità e possono influenzare negativamente le scelte di vita delle persone;

29. chiede una presa di coscienza in merito alla pressione che potrebbe essere esercitata dall'ambiente emotivo, familiare e sociale della donna incinta per forzarla ad abortire, il che ostacola la sua libertà di scelta;

30. sottolinea che esiste un conflitto di interessi nei casi in cui le cliniche a scopo di lucro che offrono servizi di aborto sfruttano la fragilità e la vulnerabilità umana come un'opportunità economica;

31. sottolinea che il diritto all'obiezione di coscienza per gli operatori sanitari è un diritto fondamentale ed essenziale nell'assistenza medica e che tali professionisti non dovrebbero mai essere costretti o subire pressioni ad agire in contrasto con l'etica medica professionale;

32. sottolinea che la libertà di coscienza deve essere rispettata e che le persone devono essere libere di esprimere idee, opinioni e convinzioni diverse;

33. condanna qualsiasi forma di censura di determinate opinioni in difesa della vita nel

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discorso politico e sociale;

34. sottolinea che l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di educazione sessuale nelle scuole è di competenza esclusiva degli Stati membri e che tali politiche devono sempre rispettare la responsabilità dei genitori;

35. ricorda che, fin dal primo stadio embrionale, un nascituro può subire qualsiasi tipo di interferenza o aggressione durante il suo naturale sviluppo gestazionale;

36. sottolinea la necessità di analizzare gli effetti sulla nostra società della legalizzazione di pratiche contrarie alla difesa della vita;

37. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

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