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ALTRE CORTI CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA

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231 ALTRE CORTI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

C-835/19 – Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione IX; ordinanza 26 novembre 2020; Pres. (f.f.) e Est. Šváby, Avv. gen. Campos Sánchez-Bordona;

Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta-Ativa s.p.a. c.

Presidenza Consiglio dei ministri e altri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia).

Unione europea – Concessioni – Direttiva 2014/23/Ue – Concessioni autostradali – Principio di libera organizzazione – Project financing – Ap- plicazione delle norme sull’affidamento delle con- cessioni autostradali – Interpretazione – Criteri.

Direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, artt. 2, 30; d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi po- stali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, artt. 178, c. 8-bis, 183.

L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della di- rettiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 30 e i considerando 5 e 68 di tale diret- tiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle am- ministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016. (1)

(1) La massima in epigrafe afferma la compatibilità con il diritto euro unitario della disciplina nazionale – sancita all’art.

178, c. 8-bis, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – che vieta alle ammi- nistrazioni di procedere agli affidamenti delle concessioni auto- stradali scadute o in scadenza facendo ricorso all’istituto della finanza di progetto di cui all’art. 183 del citato decreto. La Cor- te di giustizia perviene a tale conclusione attraverso un’interpretazione sistematica degli artt. 2, par. 1, cc. 1-2, e 30, par. 1, della direttiva n. 2014/23/Ue nonché dei considerando nn. 5 e 68 nonché valorizzando il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione (c.d. principio di libera organizzazione o di autorganizzazione). Tale principio però – come precisato dalla Corte di giustizia – non è illimitato;

esso deve essere, infatti, esercitato operando un costante bilan- ciamento con i principi di concorrenza, di libertà di circolazio- ne delle merci, di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di divieto di discriminazioni, di mutuo riconoscimento, di pro- porzionalità e di trasparenza.

La questione interpretativa deferita alla Corte di giustizia ricade nel perimetro applicativo della direttiva 2014/23/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione che – unita- mente alle direttive 2014/24/Ue sugli appalti pubblici e 2014/25/Ue sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali – ha ridefinito il nuovo assetto regolamentare dei contratti pub- blici. Tali direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi, anche codice dei contratti).

Sotto il profilo della teoria generale, i contratti di conces- sione si caratterizzano, rispetto agli appalti, per la traslazione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda, dell’offerta o di entrambi. Detto rischio si considera trasferito quando al con- cessionario, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti, esponendolo alle fluttuazioni di mercato. Per il buon esito dell’operazione e la corretta allocazione dei rischi è comunque necessario che sia previsto l’equilibrio economico-finanziario del contratto. Sulle concessioni amministrative v. ex plurimis, O. Ranelletti, Teoria generale delle autorizzazioni e concessio- ni amministrative, Parte I: Concetto e natura delle autorizza- zioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, IV, 7-83;

C. Vitta, voce Concessioni, in Noviss. dig. it., III, Torino, 1959;

E. Silvestri, voce Concessione amministrativa, in Enc. dir, VIII, Milano, Giuffrè, 1961; M D’Alberti, Le concessioni am- ministrative. Aspetti della contrattualità delle pubbliche ammi- nistrazioni, Napoli, Jovene, 1981; B. Mameli, Concessioni amministrative, in S. Cassese (a cura di) Dizionario di diritto pubblico, vol. II, Milano, Giuffrè, 2006; F. Fracchia, voce Con- cessione amministrativa, in Enc. dir., Annali I, Milano, Giuffrè, 2007.

Sui rapporti tra appalti e concessioni cfr. ex plurimis, U.

Pototschnig, Concessione e appalto nell’esercizio dei pubblici servizi, in Jus, 1955, 393-425; Commissione europea (2000/C 121/02), Comunicazione interpretativa della Commissione sul- le concessioni nel diritto comunitario, Bruxelles, 2000; Com- missione europea, COM(2004) 327, Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario degli ap- palti pubblici e delle concessioni, Bruxelles, 2004; Commissio- ne europea, COM(2005) 569, Comunicazione della Commis- sione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Eco- nomico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sui par- tenariati pubblico-privati e sul diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni, Bruxelles, 2005; Commissio- ne europea, (2008/C 91/02), Comunicazione interpretativa del- la Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariato pubblico- privati istituzionalizzati (PPPI), Bruxelles, 2008.

Nel recepire la direttiva 2014/23/Ue, il codice dei contratti pubblici introduce, per la prima volta, una disciplina organica di portata generale per i contratti di concessione di lavori e ser- vizi ed una regolamentazione di dettaglio per il settore auto- stradale.

In ordine al primo profilo, il d.lgs. n. 50/2016 contempla aspetti essenziali della fattispecie concessoria, quali l’allocazione dei rischi e l’equilibrio economico-finanziario dei contratti, la fase iniziale di affidamento, da realizzarsi mediante procedure competitive, nonché quella successiva di esecuzione del rapporto. Specifica attenzione viene dedicata alla durata dei contratti di concessione, contemperando, da un lato, l’interesse dell’operatore economico ad ottenere un’adeguata remunera- zione del capitale, dall’altro l’esigenza di evitare la sottrazione di beni al mercato per periodi eccessivi con conseguente crea- zione di ingiustificate rendite di posizione. In merito alla nuova disciplina dei contratti di concessione e il conseguente impatto sull’assetto strutturale interno del mercato dei contratti pubbli-

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ci, v. ex plurimis H. Caroli Casavola, Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni, in Urbanistica e Appalti, 2014, 12, 1135-1150; M. Ricchi, La nuova direttiva comunita- ria delle concessioni e l’impatto sul codice dei contratti pubbli- ci, ibidem, 7, 741-757; G. Greco, La direttiva in materia di concessioni, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2015, 1095-1126;

M. Macchia, Il nuovo codice dei contratti pubblici. I contratti di concessione, in Giornale dir. amm., 2016, 4, 476-482; F.

Fracchia, Concessions and public contracts: the italian case, in Munus, 2018, 8, 1125-1134. Per un’analisi della regolamenta- zione spagnola, cfr. F. Hernandez Gonzales The implementa- tion of directive 2014/23/Eu in Spain: the new service conces- sion, ibidem, 1163-1190.

Con specifico riferimento al settore autostradale, il nuovo codice si muove nella direzione di superare l’assetto previgente prevalentemente caratterizzato dalla presenza di operatori affi- datari di concessioni di lunga durata, ottenute senza l’espletamento di procedure competitive e oggetto di successiva estensione temporale. A tal fine, viene sancito il tendenziale divieto di proroga delle concessioni autostradali scadute e, con- testualmente, fissato l’obbligo di affidare i nuovi contratti tra- mite procedure di evidenza pubblica, da avviarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei rapporti in essere. In questo assetto, l’art. 178, c. 8-bis, d.lgs. n. 50/2016 fa espresso divieto alle amministrazioni di procedere agli affidamenti delle conces- sioni autostradali scadute o in scadenza, facendo ricorso all’istituto della finanza di progetto. Viene comunque mantenu- ta la possibilità, nel rispetto del principio di libertà di autorga- nizzazione delle amministrazioni, di procedere, in alternativa alla gara pubblica, all’affidamento diretto delle concessioni au- tostradali secondo il modello dell’in house providing. La valo- rizzazione del principio di autorganizzazione è pienamente in linea con gli approdi della teoria economica sulle aste e, in par- ticolare, con il teorema dell’equivalenza elaborato da W.

Vickrey, Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders, in Journal of finance, 1961, 16, 8-37. La logica sotto- stante al principio di autorganizzazione è fornire alle ammini- strazioni un ventaglio di opzioni che, favorendo l’interlocuzione con i potenziali aggiudicatari del contratto pubblico, riducano l’asimmetria informativa che caratterizza i rapporti tra la stessa e i players. I benefici del ricorso a forme di contrattazione e/o procedure più flessibili sono maggiormen- te apprezzabili nel caso di contratti complessi, in cui general- mente lo svantaggio informativo della pubblica amministrazio- ne è più consistente. Per un’analisi in una prospettiva di law and economics del principio in esame v. A. Peta, Gli appalti di lavori nel nuovo codice: un’analisi gius-economica delle prin- cipali misure, in Questioni di economia e finanza, Roma, 2017, n. 400; con specifico riguardo al settore delle concessioni, v. G.

Fidone, Le concessioni di lavori e servizi alla vigilia del rece- pimento della direttiva 2014/23/Ue, in Riv. it. dir. pubbl. co- munit., 2015, 101-193. Per i precedenti giurisprudenziali sul principio di libera organizzazione cfr. ex plurimis, Corte cost., 27 maggio 2020, n. 100, in Foro it., 2020, I, 3032 con nota di richiami di G. D’Auria; Corte giust., Sez. IX, ordinanza 6 feb- braio 2020, C-89/19 a C-91/19, in Urbanistica e appalti, 2020, 3, 353-354 con nota di C. Contessa, La Corte di Giustizia legit- tima i limiti nazionali agli affidamenti “in house”, 354-360.

In materia di concessioni autostradali in giurisprudenza, v.

Corte conti, Sez. centrale controllo gestione, 18 dicembre 2019, n. 18, in questa Rivista, 2020, fasc. 1, 124. In dottrina, cfr. M.

Macchia, Le concessioni autostradali nella riforma del codice dei contratti pubblici, in Riv. giur. Mezz., 2016, 3, 829-840;

Ordinanza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 30 della direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (G.U. 2014, L 94, p. 1), in combinato disposto con il considerando 68 di tale direttiva.

(Omissis)

Contesto normativo Diritto dell’Unione

3. I considerando 5, 8 e 68 della direttiva 2014/23 così recitano:

«(5) La presente direttiva riconosce e riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere le modalità di gestione ritenute più appro- priate per l’esecuzione di lavori e la fornitura di servi- zi. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di eseguire lavori o fornire servizi direttamente al pubblico o di esternalizzare tale

L. Saltari, A. Tonetti, Il regime giuridico delle autostrade in Italia, in Europa e nelle principali esperienze straniere, Mila- no, Giuffrè, 2017; P. Miele, Brevi riflessioni sulle concessioni autostradali, in questa Rivista, 2020, fasc. 1, 127-132. Sul pun- to, v. anche Banca d’Italia, Indagine conoscitiva in materia di concessione autostradali. Testimonianza del Capo di Servizio di struttura economica della Banca d’Italia, Roma, 11 giugno 2015.

In materia di finanza di progetto v. Corte conti europea, Re- lazione speciale Partenariati pubblico-privato nell’Ue: carenze diffuse e benefici limitati, 2018. In dottrina, cfr. ex plurimis M.P. Chiti, Il partenariato pubblico privato e la nuova direttiva concessioni, in G.F. Cartei, M. Ricchi (a cura di) Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato: temi europei, istituti nazionali e operatività, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 3- 22; R. Cori, C. Giorgiantonio, I. Paradisi, Allocazione dei rischi e incentivi per il contraente privato: un’analisi delle conven- zioni di project financing in Italia, in Banca d’Italia, Le infra- strutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Roma, 2011, 7, 259; G. Lewis, P. Bajari, Procurement contrac- ting with time incentives: theory and evidence, in The Quarter- ly Journal of Economics, 2011, vol. 126, 1173-1211; C. Benti- vogli, E. Panicara, A. Tidu, La finanza di progetto, in M. Bian- co, P. Sestito (a cura di), I servizi pubblici locali, Bologna, Il Mulino, 2010, 253-277; C. Giorgiantonio, V. Giovanniello, Infrastrutture e project financing in Italia: il ruolo (possibile) della regolamentazione, in Questioni di economia e finanza n.

56, Banca d’Italia, Roma, 2009; B. Raganelli, Finanza di pro- getto e opere pubbliche: quali incentivi? Torino, Giappichelli, 2009; E. Iossa, F. Antellini Russo, Potenzialità e criticità del Partenariato Pubblico Privato in Italia, in Riv. polit. econ., 2008, 98, 125-158. Sul punto v. inoltre Commissione europea, COM(2009) 615, Comunicazione della Commissione al Parla- mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato,Bru- xelles, 2009. Sui criteri di contabilizzazione delle opere realiz- zate in partenariato, cfr. Eurostat, Treatment of public-private partnership, 2004; Eurostat, Manual on Government Deficit and Debt, 2019. [A.PETA]

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fornitura delegandola a terzi. Gli Stati membri o le au- torità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire e specificare le caratteristiche dei servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, conformemente al diritto dell’Unione, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico.

[...]

(8) Nel caso di concessioni pari o superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coor- dinamento minimo delle procedure nazionali per l’aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del Tfue, nell’ottica di garantire l’apertura delle con- cessioni alla concorrenza e un adeguato livello di cer- tezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovreb- bero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati e garantire un certo livello di flessi- bilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme qua- lora lo ritenessero opportuno, in particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi. [...]

(68) Di norma le concessioni sono accordi com- plessi di lunga durata con i quali il concessionario as- sume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti ag- giudicatori e rientranti di norma nell’ambito di compe- tenza di queste ultime.

Per tale ragione, fatta salva l’osservanza della pre- sente direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, dovrebbe essere lasciata alle ammini- strazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori un’ampia flessibilità nel definire e organizzare la pro- cedura di selezione del concessionario. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza du- rante l’intera procedura di aggiudicazione, è opportu- no prevedere garanzie minime per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, ivi comprese informa- zioni sulla natura e l’ambito di applicazione della con- cessione, la limitazione del numero di candidati, la diffusione delle informazioni ai candidati e agli offe- renti e la disponibilità di registrazioni appropriate. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati».

4. L’art. 1 di tale direttiva, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, al par. 1 prevede quanto se- gue:

«La presente direttiva stabilisce le norme applica- bili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui valore stimato non è infe- riore alla soglia indicata all’art. 8».

5. L’art. 2 di tale direttiva, rubricato “Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”, al suo paragrafo 1 così dispone:

«La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono libe- ramente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la

prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione.

Tali autorità sono libere di decidere il modo mi- gliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la presta- zione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. [...]».

6. Ai sensi dell’art. 3 di detta direttiva, intitolato

“Principio della parità di trattamento, non discrimina- zione e trasparenza”:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti ag- giudicatori trattano gli operatori economici su un pia- no di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza e proporzionalità.

La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima del valore, non è diretta a escludere [tale procedura] dall’ambito di ap- plicazione della presente direttiva né a favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti ag- giudicatori mirano a garantire la trasparenza della pro- cedura di aggiudicazione e dell’esecuzione del con- tratto, nel rispetto dell’art. 28».

7. L’art. 8 della direttiva 2014/23, rubricato “So- glia e metodi di calcolo del valore stimato delle con- cessioni”, al par. 1 prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a [Eur] 5 186 000 […]».

8. Il titolo II della direttiva 2014/23, che espone i principi generali e le garanzie procedurali relativi all’aggiudicazione di concessioni, contiene gli artt. da 30 a 41.

9. L’art. 30 della direttiva in parola, rubricato

“Principi generali”, ai par. 1 e 2 così dispone:

«1. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente ag- giudicatore sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della presente direttiva.

2. La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione deve rispettare i principi enunciati nell’art. 3. In particolare, nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano av- vantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri».

10. L’art. 37 di tale direttiva, intitolato “Garanzie procedurali”, al paragrafo 6 così recita:

«L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiu- dicatore può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni».

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Diritto italiano

L. 28 gennaio 2016, n. 11

11. L’art. 1, c. 1, lett. lll), l. 28 gennaio 2016, n.

11, deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra- sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici rela- tivi a lavori, servizi e forniture (Guri n. 23 del 29 gen- naio 2016), imponeva al legislatore delegato di fissare le norme per disciplinare l’“avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle nuove con- cessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con partico- lare riferimento all’introduzione di un divieto di clau- sole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuo- va disciplina generale dei contratti di concessione”.

12. Ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. mmm), di tale legge, il legislatore delegato doveva prevedere “una particolare disciplina transitoria per l’affidamento del- le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell’evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicato- re esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall’art. 17 della direttiva [2014/23]”.

Il nuovo codice dei contratti pubblici

13. Dall’art. 180 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici (Guri n. 91 del 19 aprile 2016; in prosieguo: il “nuovo codice dei contratti pubblici”), emerge che i contratti di partenariato pub- blico privato includono segnatamente la finanza di progetto.

14. Ai sensi dell’art. 183 di tale codice, rubricato

“Finanza di progetto”:

«1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavo- ri di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finan- ziabili in tutto o in parte con capitali privati, le ammi- nistrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o par- zialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni ca- so per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è ne- cessario che le relative proposte siano ricomprese ne-

gli strumenti di programmazione approvati dal Mini- stero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’art. 72 ovvero di cui all’art. 36, c. 9, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiu- dicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni ag- giudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi neces- sari per la sua predisposizione in funzione delle diver- se professionalità coinvolte nell’approccio multidisci- plinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualifi- cato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affida- re la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal pre- sente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di at- tività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell’opera. [...]

15. Gli operatori economici possono presentare al- le amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di la- vori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione ag- giudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asse- verato da uno dei soggetti di cui al c. 9, primo perio- do, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve defini- re le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle speci- fiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il proget- to può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastruttu- re e dei trasporti con propri decreti. Il piano economi- co-finanziario comprende l’importo delle spese soste- nute per la predisposizione della proposta, comprensi- vo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisi- ti di cui al c. 17, dalla cauzione di cui all’art. 93, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al c. 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fatti- bilità della proposta. A tal fine l’amministrazione ag- giudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valuta- ta positivamente. Il progetto di fattibilità, eventual- mente modificato, è inserito negli strumenti di pro- grammazione approvati dall’amministrazione aggiudi- catrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per

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l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il proget- to si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione aggiudi- catrice può chiedere ai concorrenti, compreso il pro- ponente, la presentazione di eventuali varianti al pro- getto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, com- preso il promotore, devono essere in possesso dei re- quisiti di cui al c. 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico- finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al c.

9, primo periodo, la specificazione delle caratteristi- che del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i cc. 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunica- zione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e di- venire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel c. 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al c. 9.

16. La proposta di cui al c. 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i con- tratti di partenariato pubblico privato.[...]».

15. L’art. 216 del nuovo codice dei contratti pub- blici, ai cc. 1 e 23, prevede quanto segue:

«1. Fatto salvo quanto previsto nel presente artico- lo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la proce- dura di scelta del contraente siano pubblicati successi- vamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai qua- li, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. […]

23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguar- danti proposte di concessione ai sensi dell’art. 153 ov- vero dell’art. 175 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 [Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce (supplemento ordinario alla Guri n. 100 del 2 maggio 2006)], per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora appro- vati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del presente

codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanisti- ca».

Il decreto correttivo

16. Il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, disposizioni in- tegrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (supplemento ordinario alla Guri n. 103 del 5 maggio 2017; in prosieguo, il “decreto correttivo”) ha segna- tamente aggiunto, all’art. 178 del nuovo codice dei contratti pubblici, un c. 8-bis che è così formulato:

“Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’art.

183”.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 17. L’Ativa, una società concessionaria della ge- stione di autostrade, gestiva, nel territorio del Piemon- te (Italia), un tratto dell’autostrada A5 di circa 220 chilometri, in forza di più concessioni, l’ultima delle quali scaduta nel 2016.

18. Il 25 settembre 2015 l’Ativa ha presentato al Mit, conformemente all’art. 153, c. 19, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce (supplemento ordinario alla Guri n. 100 del 2 maggio 2006; in prosieguo: il “pre- vigente codice dei contratti pubblici”), una proposta di finanza di progetto per la concessione della gestione dell’autostrada A5, del raccordo autostradale A4/5, del sistema autostradale e tangenziale di Torino (Ita- lia) e dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del nodo idraulico di Ivrea (Italia), di miglioramento sismico e di adeguamento normativo dell’infrastruttura (in prosieguo: la “prima proposta”).

19. Con provvedimento del 29 luglio 2016 (in pro- sieguo: il “primo provvedimento di rigetto”), il Mit ha respinto tale proposta sostenendo, in particolare, da un lato, che la procedura di finanza di progetto non era applicabile alla concessione di gestione di un’autostrada e, dall’altro, che detta proposta non era conforme né alle prescrizioni del previgente codice dei contratti pubblici né all’art. 178 e all’art. 183, c.

15, del nuovo codice dei contratti pubblici.

20. L’Ativa ha adito il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia) con un ricorso diret- to, da un lato, ad annullare il primo provvedimento di rigetto e, dall’altro, ad imporre al Mit di esprimersi sul pubblico interesse o sulla fattibilità della prima propo- sta.

21. A sostegno di tale ricorso, l’Ativa affermava che il Mit non aveva rispettato il termine di tre mesi imposto alle amministrazioni aggiudicatrici dall’art.

153, c. 19, del previgente codice dei contratti pubblici

(6)

236

per valutare le proposte presentate. Pertanto, la sua prima proposta, che era stata presentata nel settembre 2015, avrebbe dovuto, da un lato, essere valutata pri- ma della fine del 2015 e non, come è avvenuto, nel giugno 2016 e, dall’altro, avere come base le disposi- zioni del previgente codice dei contratti pubblici e non quelle del nuovo codice dei contratti pubblici.

22. Il 20 settembre 2016 l’Ativa ha presentato al Mit una seconda proposta di finanza di progetto per i progetti menzionati al punto 18 della presente ordi- nanza, fondata, questa volta, sull’art. 183, c. 15, del nuovo codice dei contratti pubblici. Con provvedi- mento del 22 maggio 2017 e con motivazioni analo- ghe a quelle poste a fondamento del primo provvedi- mento di rigetto, il Mit ha respinto la seconda propo- sta (in prosieguo: il “secondo provvedimento di riget- to”). Il Mit si sarebbe in particolare basato sull’art.

178, c. 8-bis, del nuovo codice dei contratti pubblici, introdotto dal decreto correttivo ed entrato in vigore il 20 maggio 2017. Secondo tale disposizione, le ammi- nistrazioni non potrebbero aggiudicare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto.

23. L’Ativa ha adito il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento del secondo provvedi- mento di rigetto.

24. Con due sentenze del 31 agosto 2018, tale giu- dice ha respinto i ricorsi dell’Ativa.

25. Con la sua prima sentenza, detto giudice ha ri- tenuto che il mancato rispetto da parte del Mit del termine di tre mesi, previsto all’art. 153, c. 19, del previgente codice dei contratti pubblici, non poteva, di per sé solo, inficiare la legittimità del primo provve- dimento di rigetto. Esso ha inoltre respinto il motivo vertente sulla violazione di tale disposizione, asseren- do che quest’ultima prevedeva che la proposta di fi- nanza di progetto dovesse consistere in un progetto preliminare, sulla base del quale si sarebbe svolta la selezione del concessionario. Il Tribunale amministra- tivo regionale per il Piemonte ha pertanto concluso che una proposta la quale, al pari di quella dell’Ativa, contenga un progetto definitivo è inammissibile, poi- ché un tale progetto è richiesto solo in un momento successivo del procedimento.

26. Tale giudice ha altresì ritenuto irrilevante l’argomento secondo cui il Mit non poteva fondare la propria decisione sull’art. 183 del nuovo codice dei contratti pubblici. Infatti, tale disposizione, sebbene adottata successivamente alla presentazione della pri- ma proposta, sarebbe stata vigente al momento dell’adozione del primo provvedimento di rigetto.

27. Con la sua seconda sentenza, detto giudice ha respinto il ricorso avverso il secondo provvedimento di rigetto per motivazioni analoghe a quelle esposte ai punti 25 e 26 della presente ordinanza. Inoltre, ad av- viso del medesimo giudice, la seconda proposta non

sarebbe stata conforme all’art. 183, c. 15, del nuovo codice dei contratti pubblici.

28. L’Ativa ha proposto appello avverso tali due sentenze dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). Essa rileva che l’art. 178, c. 8-bis, del nuovo codice dei contratti pubblici, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in sca- denza facendo ricorso alle procedure di cui all’art. 183 di tale codice, è stato introdotto dopo che essa ha pre- sentato le due proposte di cui trattasi nel procedimento principale, cosicché le sue due proposte dovrebbero essere disciplinate dalle disposizioni del previgente codice dei contratti pubblici. Inoltre, dal momento che il Mit non avrebbe fatto in alcun modo riferimento alle disposizioni del decreto correttivo, l’Ativa non sareb- be stata posta in grado di segnalare le ragioni dell’inapplicabilità delle norme sopravvenute alla con- troversia di cui al procedimento principale, con con- seguente violazione del suo diritto di partecipazione al procedimento.

29. Il Mit ritiene, al contrario, che l’art. 178, c. 8- bis, del nuovo codice dei contratti pubblici sia appli- cabile ratione temporis alla vicenda di cui al procedi- mento principale, in quanto tale disposizione riguarda le concessioni “scadute o in scadenza”. L’applicazione di tale disposizione contribuirebbe del resto a una maggiore apertura concorrenziale e a evitare il conso- lidamento dei precedenti gestori, titolari di concessio- ni in scadenza e che sono state affidate senza gara.

Inoltre, dal principio tempus regit actum discendereb- be che, fatte salve disposizioni transitorie specifiche, ogni fase o atto del procedimento rientra nel regime previsto dalle disposizioni nazionali vigenti alla data in cui tale fase si svolge o alla data di adozione dell’atto che conclude la fase autonoma del procedi- mento in cui esso si inserisce. Nel caso di specie, la controversia di cui al procedimento principale verte- rebbe su una fase propedeutica alla gara che si colloca dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.

30. Inoltre, nella fase propedeutica non si tratte- rebbe di scegliere la migliore offerta sulla base di cri- teri tecnici ed economici predeterminati, ma di valuta- re la preliminare fattibilità di una proposta di progetto e di approvare un progetto da porre a base della gara.

L’autore della proposta assumerebbe la qualificazione di “promotore” e sarebbe invitato a partecipare alla gara soltanto in caso di approvazione del progetto e d’indizione della gara.

31. Una volta approvato il progetto, l’aggiudicazione della concessione avverrebbe solo all’esito della procedura di gara, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale fase sarebbe autonoma dalla precedente e dovrebbe svolgersi secondo le regole dell’evidenza pubblica, fatto salvo il diritto di prelazione riconosciuto al pro- motore dall’art. 183, c. 15, del nuovo codice dei con- tratti pubblici.

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237

32. Il Consiglio di Stato ritiene, al pari del Mit, che il generale principio di legalità richieda che l’amministrazione si conformi alla legge vigente al momento in cui essa manifesta la propria volontà di organizzare la procedura per la scelta del concessiona- rio. Pertanto, se una proposta di concessione presenta- ta sulla base delle disposizioni della legge previgente non è ancora stata approvata al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, l’amministrazione po- trebbe approvare tale progetto e organizzare la gara solo basandosi sulla nuova disciplina, fatta salva l’applicazione di norme transitorie previste dalla legi- slazione entrata in vigore nel corso del procedimento.

33. Orbene, in materia di concessioni autostradali, il decreto correttivo ha aggiunto un c. 8-bis all’art. 178 del nuovo codice dei contratti pubblici, che vieterebbe di affidare concessioni autostradali scadute o in sca- denza facendo ricorso alla procedura di finanza di progetto prevista dall’art. 183 di tale codice.

34. In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene, in primo luogo, che il secondo provvedimento di rigetto sia legittimo. Infatti, l’art. 178, c. 8-bis, del nuovo co- dice dei contratti pubblici sarebbe entrato in vigore durante la fase preliminare del procedimento e sarebbe quindi applicabile al provvedimento che ha chiuso de- finitivamente la procedura respingendo la proposta del concessionario uscente.

35. In secondo luogo, poiché il primo provvedi- mento di rigetto è stato adottato prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo, il divieto di ricorrere alla finanza di progetto per una concessione autostradale non sarebbe applicabile. Tuttavia, sebbene il Mit non si sia potuto fondare sull’art. 178, c. 8-bis, del nuovo codice dei contratti pubblici per respingere la prima proposta, la violazione di tale disposizione sarebbe irrilevante. Infatti, detta disposizione osterebbe pari- menti all’inserimento, nella programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice, dei progetti di operatori privati che siano già stati oggetto di una va- lutazione di fattibilità favorevole, cosicché l’Ativa sa- rebbe priva di interesse a ottenere l’annullamento del primo provvedimento di rigetto.

36. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia necessario esaminare il motivo sollevato dall’Ativa vertente sul fatto che, impedendo tout court alle amministrazioni concedenti di ricorrere alla finanza di progetto per l’aggiudicazione di una concessione, l’art. 178, c. 8- bis, del nuovo codice dei contratti pubblici violerebbe il principio della “libertà di procedura”, in forza del quale l’amministrazione concedente disporrebbe di un’ampia flessibilità nel definire e organizzare la pro- cedura per la scelta del concessionario, e il cui rispetto si imporrebbe al legislatore nazionale in forza del con- siderando 68 nonché dell’art. 30 e dell’art. 37, par. 6, della direttiva 2014/23.

37. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Cor- te la seguente questione pregiudiziale:

“Se il diritto [dell’Unione] e, in particolare, i prin- cipi fissati dalla direttiva [2014/23], specificamente la libertà di scelta delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e di [parità] di trat- tamento, di cui al considerando 68 e all’art. 30 [di tale direttiva], nell’ambito degli affidamenti delle conces- sioni, ostano alla norma nazionale dell’art. 178, c. 8- bis, del [nuovo codice dei contratti pubblici], che vieta incondizionatamente alle amministrazioni di procede- re agli affidamenti delle concessioni autostradali sca- dute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’art. 183 [del medesimo codice], che disciplina la finanza di progetto”.

Sulla questione pregiudiziale

38. Ai sensi dell’art. 99 del regolamento di proce- dura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato gene- rale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

39. Tale disposizione dev’essere applicata nell’ambito della presente causa.

40. In via preliminare, si deve rilevare che la pre- sente domanda di pronuncia pregiudiziale mira non a stabilire se la procedura di finanza di progetto disci- plinata dall’art. 183 del nuovo codice dei contratti pubblici sia compatibile con la direttiva 2014/23, ben- sì a determinare se uno Stato membro possa imporre alle sue amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a una concessione per la gestione autostradale e, in tal modo, vietare loro di optare per la procedura della fi- nanza di progetto.

41. Con la sua questione, il Consiglio di Stato chiede, in sostanza, se l’art. 2, par.1, c. 1, della diretti- va 2014/23, in combinato disposto con l’art. 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, debba essere in- terpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in sca- denza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all’art. 183 del nuovo codice dei contratti pubblici.

42. Alla luce tanto della formulazione della diretti- va 2014/23 quanto della giurisprudenza recente della Corte in materia di appalti pubblici, tale questione ri- chiede una risposta negativa.

43. In primo luogo, come risulta dall’art. 1 della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il suo considerando 8, il solo oggetto di tale direttiva è stabi- lire le norme applicabili alle procedure di aggiudica- zione di contratti di concessione indette da ammini- strazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui va- lore stimato non è inferiore alla soglia indicata all’art.

8 della direttiva in parola.

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238

44. La direttiva 2014/23 è quindi destinata ad ap- plicarsi solo nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore abbia avviato una procedura di aggiudicazione di una concessione.

45. In secondo luogo, l’art. 2, par. 1, c. 1, della di- rettiva 2014/23 riconosce il principio per cui le autori- tà nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la presta- zione dei propri servizi in conformità del diritto na- zionale e dell’Unione. In tal modo, tali “autorità”, considerate nella loro qualità di autorità investite di un potere normativo e non quali amministrazioni aggiu- dicatrici o enti aggiudicatori, sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi al fine di garantire in particola- re un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibili- tà, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.

46. In terzo luogo, dall’art. 2, par. 1, c. 2, della di- rettiva 2014/23, in combinato disposto con il conside- rando 5 di quest’ultima, emerge che dette autorità pos- sono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in coope- razione con altre autorità o conferendo tali compiti a operatori economici.

47. Risulta pertanto che la direttiva 2014/23 non può privare gli Stati membri della libertà di privilegia- re un modo di gestione a scapito degli altri. Questa li- bertà implica in effetti una scelta che viene effettuata in una fase precedente a quella della procedura di ag- giudicazione e che non può quindi rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva (v., per analogia, sent. 3 ottobre 2019, Irgita, C-285/18, EU:C:2019:829, punto 44, nonché ordinanze del 6 febbraio 2020, Pia Opera Croce Verde Padova, C- 11/19, EU:C:2020:88, punto 41, e del 6 febbraio 2020, Rieco, da C-89/19 a C-91/19, EU:C:2020:87, punto 33).

48. In quarto luogo, tale interpretazione non può essere inficiata dall’asserzione, contenuta all’art. 30, par. 1, di detta direttiva, nonché al considerando 68 della stessa, secondo cui l’amministrazione aggiudica- trice o l’ente aggiudicatore sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto sal- vo il rispetto della medesima direttiva.

49. Infatti, nell’ipotesi in cui le autorità nazionali, regionali o locali abbiano inteso privilegiare un modo di gestione in particolare, le amministrazioni aggiudi- catrici e gli enti aggiudicatori beneficiano solo di una libertà condizionata, che, di conseguenza, può dispie- garsi solo nell’ambito delle scelte politiche preceden- temente operate da dette autorità.

50. In quinto luogo, la libertà delle autorità nazio- nali, regionali o locali, conformemente all’art. 2, para- grafo 1, c. 1, della direttiva 2014/23, di scegliere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi non può tuttavia essere illimita-

ta. Essa deve al contrario essere esercitata nel rispetto delle regole fondamentali del trattato Fue, segnata- mente la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano, come la parità di tratta- mento, il divieto di discriminazione, il mutuo ricono- scimento, la proporzionalità e la trasparenza (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Irgita, C- 285/18, EU:C:2019:829, punto 48 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanze del 6 febbraio 2020, Pia Opera Croce Verde Padova, C-11/19, EU:C:2020:88, punto 45, e del 6 febbraio 2020, Rieco, da C-89/19 a C-91/19, EU:C:2020:87, punto 37).

51. Sebbene spetti al giudice del rinvio, nella con- troversia di cui al procedimento principale, assicurarsi che il divieto per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori di ricorrere alla procedura della finanza di progetto, quale enunciato all’art. 178, c. 8-bis, del nuovo codice dei contratti pubblici, non abbia oltrepassato i limiti menzionati al punto prece- dente della presente ordinanza, sia dall’ordinanza di rinvio sia dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte dal governo italiano e dalla Commissione europea sembra emergere che tale disposizione miras- se a garantire la massima apertura possibile alla con- correnza delle concessioni autostradali. Poiché il set- tore delle concessioni autostradali è stato aperto alla concorrenza solo recentemente, il legislatore italiano avrebbe optato per un sistema di gara pubblico, vie- tando l’alternativa costituita dall’aggiudicazione di tali concessioni mediante finanza di progetto. Così facen- do, l’art. 178, c. 8-bis, del nuovo codice dei contratti pubblici intenderebbe evitare di riconoscere un qual- sivoglia vantaggio, anche solo di fatto, ai concessiona- ri uscenti.

52. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiaran- do che l’art. 2, par. 1, c. 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con l’art. 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto previ- sta all’art. 183 del nuovo codice dei contratti pubblici.

(Omissis)

P.q.m., la Corte (Nona Sezione) dichiara l’art. 2, par. 1, c. 1, della direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’art. 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto previ- sta all’art. 183 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici.

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