• Non ci sono risultati.

Streaming: ultime sentenze

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Streaming: ultime sentenze"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Streaming: ultime sentenze

written by Redazione | 26/04/2021

L’offerta in visione di programmi televisivi in streaming non implica di per sé fornitura di una rete di comunicazione destinata alla diffusione televisiva o radiofonica al pubblico.

La visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet

In base all’articolo 31, par. 1, della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), deve ritenersi che un’impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet non deve, per ciò solo, essere considerata impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico.

Corte giustizia UE sez. IV, 13/12/2018, n.298

La mera offerta in visione di programmi

(2)

televisivi in streaming

Le disposizioni della Direttiva 22/2002 devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga, un obbligo di trasmissione di taluni canali di pubblica utilità alle imprese che, senza fornire reti di comunicazione elettronica, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet.

Corte giustizia UE sez. IV, 13/12/2018, n.298

Opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming

Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29 devono essere interpretate nel senso che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non soddisfano i requisiti indicati nelle menzionate disposizioni.

Corte giustizia UE sez. II, 26/04/2017, n.527

Diffusione online illecita del catalogo multimediale

In tema di violazione delle leggi sul diritto d’autore, il gestore di un sito che mette a disposizione del pubblico (mediante visione in streaming o download) un vasto catalogo multimediale di opere cinematografiche e televisive, tutelate dal diritto d’autore, senza le licenze di sfruttamento rilasciate dalla Siae, è punibile ai sensi dell’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) L. n. 633/1941 solo se risulti provata la finalità di lucro, che costituisce un requisito essenziale di punibilità.

Per fine di lucro deve intendersi l’intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa.

(3)

Tribunale Frosinone, 07/02/2017, n.181

Trasmissione in live streaming e violazione del diritto d’autore

L’art. 9 della direttiva 2001/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che escluda una violazione del diritto d’autore in caso di ritrasmissione immediata via cavo, eventualmente anche mediante Internet, nella zona di trasmissione iniziale, di opere diffuse su canali televisivi soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico, dal momento che la trasmissione in live streaming deve considerarsi rientrante fra le ordinarie modalità di “comunicazione al pubblico”, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della citata direttiva.

Corte giustizia UE sez. IV, 01/03/2017, n.275

Contenuti oggetto di diritti televisivi esclusivi

Va accolto il ricorso proposto dal titolare di diritti televisivi esclusivi di trasmissione in diretta su piattaforma digitale delle partite di calcio contro il gestore del portale che ha trasmesso le stesse in live streaming su Internet in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti.

Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 27/07/2016

Diffusione gratuita in streaming delle partite di calcio

Benché il singolo articolo di informazione in ordine al fenomeno della diffusione gratuita in streaming delle partite di calcio di maggiore interesse costituisca legittimo esercizio del diritto di cronaca e di informazione (che si estende anche all’indicazione puntuale degli estremi dei fatti e dei loro autori), il sistematico e ripetuto rinvio, mediante il link contenuto nel comunicato informativo delle singole partite in procinto di svolgimento, sembra avere l’effetto non tanto di

(4)

porre a conoscenza il pubblico dell’illiceità del fenomeno, quanto quello di offrire al pubblico uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei siti ove è possibile vedere gratuitamente l’evento.

D’altro canto, per l’assolvimento della finalità di informare sull’illiceità del fenomeno non appare necessario il ricorso ad un link ipertestuale; essa può essere soddisfatta in modo più corretto ed efficace, attraverso il mero riferimento all’illiceità della diffusione delle partite su siti internet diversi da quelli dei licenziatari.

Pertanto, non decisivo risulta essere il fatto che il link presente nel comunicato informativo rinvia non già ai siti che mettono a disposizione contenuti tutelati dalle esclusive vantate dalla ricorrente, ma ad un articolo contenente l’indicazione di tali fini, in quanto non può ragionevolmente escludersi che, anche mediante tale modalità, venga offerto un apporto causale alla commissione degli illeciti, sia pure in via mediata.

Tribunale Roma Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 05/06/2013

Opere tutelate dal diritto di autore e abusiva messa a disposizione sul web

L’abusiva messa a disposizione su un sito web di opere tutelate dal diritto di autore, tale da consentire l’accesso ad un numero indifferenziato di utenti e la visione in streaming di dette opere, anche mediante i link ad altri siti, costituisce reato ai sensi dell’art. 171 ter l.aut.

Tribunale Arezzo, 15/03/2013

Radio e trasmissione via Internet in streaming

Non sussiste decadenza per non uso quinquennale ex art. 24 c.p.i. del marchio identificativo di una radio privata, atteso che, nonostante la gestione della radio sia stata a suo tempo affidata ad altra società, il marchio ha continuato ad essere utilizzato per simile attività svolta via internet e non più via etere (la radio infatti continuava a trasmettere via internet in streaming).

(5)

Tribunale Bari Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 12/03/2012, n.889

Streaming e downloading

La “comunicazione al pubblico” comprende qualunque atto di trasmissione di contenuti protetti diretti ad un pubblico non presente, ma in grado di riceverli attraverso una modalità di connessione su filo o senza filo, e tra questi la diffusione televisiva via etere, via satellite, via cavo, ivi compresa la modalità streaming, attraverso la televisione via cavo on demand. Su tali basi, gli atti di messa a disposizione on demand che costituiscono una comunicazione al pubblico (fra cui il c.d. streaming) vengono disciplinati dall’art. 80 comma 2 lett. c) l. aut. in maniera omogenea rispetto alla diffusione televisiva via etere ed alla comunicazione via satellite, mentre nella lett. d) della stessa norma, viene stabilito un diverso regime per l’ipotesi della messa a disposizione on demand, che consenta il cd. downloading, prevedendo in particolare, la possibilità per l’utente di effettuare una copia digitale della prestazione resa.

Tribunale Milano, 14/04/2010

Lettore multimediale in streaming

Anche se né l’art. 82, secondo comma, lett. d), Ce né, più in generale, l’art. 82 Ce contengono riferimenti all’effetto anticoncorrenziale della pratica di cui trattasi, nondimeno in linea di principio un comportamento verrà considerato abusivo solo se è idoneo a restringere la concorrenza.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 82 Ce in materia di vendite abbinate, la Commissione può esaminare gli effetti concreti già prodotti da una vendita abbinata sul mercato, nonché il modo in cui quest’ultimo è destinato ad evolversi, invece di limitarsi a considerare − come fa di solito nei casi in tema di vendita abbinata abusiva − che tale vendita abbinata ha di per sé un effetto di esclusione sul mercato, e ciò non vuol dire che essa abbia adottato una nuova teoria giuridica.

Il fatto, per un’impresa in posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per personal computer clienti, di abbinare un lettore multimediale in

(6)

streaming al sistema operativo per personal computer clienti − sistema operativo che è preinstallato sulla grande maggioranza dei personal computer clienti venduti nel mondo − senza che sia possibile rimuovere il primo dal secondo, fa sì che il lettore multimediale tragga benefici dall’onnipresenza del suddetto sistema operativo sui personal computer clienti, onnipresenza che le altre modalità di distribuzione dei lettori multimediali non sono in grado di controbilanciare.

La vendita abbinata conferisce così al lettore multimediale una presenza senza eguali sui personal computer clienti nel mondo, consentendogli di ottenere automaticamente un livello di penetrazione sul mercato corrispondente a quello del sistema operativo per personal computer clienti dell’impresa in posizione dominante, senza dover competere con i prodotti concorrenti sulla base dei meriti.

Una vendita abbinata siffatta può inoltre avere un impatto non irrilevante sui fornitori di contenuti e sugli ideatori di software, giacché il mercato dei lettori multimediali in streaming è caratterizzato da significativi effetti di rete indiretti.

Tribunale I grado UE, 17/09/2007, n.201

Riferimenti

Documenti correlati

Il Corso di Laurea Magistrale, strutturato in modo da garantire una ripartizione equilibrata tra conoscenze teoriche e pratiche (nel rispetto della Direttiva 2005/36/CE del

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti

19.15 Quando il valore di progettare su Moodle avvicina organizzazione e formazione - La formazione a supporto dell’inserimento del neoassunto in sanità ai tempi del

La presente direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento

iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedi- menti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equi- valente,

considerando che la corretta applicazione della normativa comunitaria presente e futura sulla conservazione della fauna selvatica e l’esigenza che i giardini zoologici svol-

Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), non prima di 15 giorni dalla data in cui ha inviato al notificante la sua relazione di valutazione e non oltre 105 giorni dalla data

Gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli