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26 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

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Deliberazione del Consiglio della Comunità del 19/12/2019 n. 26

COMUNITÀ DI PRIMIERO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ N. 26

OGGETTO: Piano Triennale 2018-2020 delle partecipazioni possedute dalla Comunità di Primiero redatto ai sensi dell’art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100. Aggiornamento anno 2019.

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 16,45 nella sede istituzionale dell’Ente si è riunito, nella sala delle sedute, il Consiglio della Comunità:

presenti i signori:

PRESENTE

ASSENTE

Giustificato Ingiustificato

PRADEL Roberto Presidente X

FONTAN Nadia Consigliere X

FRANCESCHI Francesca Consigliere X

GADENZ Aurelio Consigliere X

GUBERT Daniele Consigliere X

ORLER Ferdinando Consigliere X

RATTIN Albert Consigliere X

ROPELE Annamaria Consigliere X

ZENI Lino Consigliere X

ZORTEA Giacobbe Consigliere X

Presiede il Presidente della Comunità, Roberto Pradel, il quale, ai sensi dell’art. 33 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità, riconosciuta legale l’adunanza per essere la riunione di prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa Samuel Serafini, Segretario della Comunità.

Fatto eseguire l’appello nominale da parte del Segretario risultando presenti i consiglieri suindicati, il Presidente invita a procedere con l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno.

26 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

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Deliberazione del Consiglio della Comunità del 19/12/2019 n. 26

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’

Viste le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con

"Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 della Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

Atteso che, ai sensi dell’art. 24 - L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall’art. 4 - D.Lgs. n. 175/2016 cit..

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 24, co. 1, L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all’art. 4, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che la Comunità di Primiero, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Rilevato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla società partecipata dalla Comunità, sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P..

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Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.

16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Rilevato che, in base all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20 della legge in parola (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

Dato atto che con proprio precedente provvedimento del 28 settembre 2017, n. 21, il Consiglio della Comunità ha dato attuazione a quanto disposto dal sopra citato art. 24, comma 1, del TUSP.

Rilevato che ai sensi dell’art, 24 del TUSP le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Rilevato, inoltre, ai sensi dell’art. 18 co. 3 bis 1 della L.P. 1° febbraio 2005, nr. 1 e dell’art. 24 co. 4 della L.P.

27 dicembre 2010, nr. 27 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento provvedono, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell’anno di adozione dell’atto triennale o del suo aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma e che per effetto dell'art. 7, co. 11 l.p. n. 19/2016, alla razionalizzazione periodica prevista dall’art.

18 co. 3 bis 1 l.p. 1/2005 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31.12.2017.

Dato atto che con proprio precedente provvedimento del 29 novembre 2018, nr. 27, il Consiglio della Comunità di Primiero ha dato attuazione a quanto disposto dal sopra citato comma, approvando il Piano triennale 2018-2020 delle partecipazioni possedute dall’Ente alla data del 31.12.2017.

Preso atto altresì che con il medesimo provvedimento si stabiliva di aggiornare il Piano triennale a seguito di eventuali modifiche alle partecipazioni societarie da parte della Comunità di Primiero intervenute nel 2018.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell’art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall’art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

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d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e le relative disposizioni provinciali in materia devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la Comunità non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, co. 1, T.U.S.P. alla Corte dei Conti.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Appurato che nel corso dell’anno 2018, si sono manifestate le seguenti modifiche societarie delle partecipazioni della Comunità:

- con il “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali - 2017” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 712 di data 12 maggio 2017, la Provincia autonoma di Trento, nel corso dell’anno 2018, ha attivato le procedure di fusione per incorporazione nella nuova società Trentino Trasporti spa di Trentino Trasporti Esercizio spa e Aeroporto Gianni Caproni spa. A tal fine la Comunità di Primiero ha provveduto alla restituzione alla Provincia delle azioni della società Trentino Trasporti Esercizio spa in modo tale da permettere alla Provincia il successivo conferimento di quelle relative alla nuova compagine societaria. La procedura in questione si è conclusa nel corso dell’anno 2019 e quindi al 31.12.2018 la Comunità di Primiero aveva perso la qualità di socio in quanto non era in possesso di alcuna quota né di Trentino Trasporti Esercizio spa, né della nuova compagine Trentino Trasporti spa. Tale società, pertanto, è stata tolta, seppur provvisoriamente, dall’elenco delle partecipate a tale data;

- il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop, ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale volte a qualificarlo quale società in house providing delle Amministrazioni socie, a far data dal 1° gennaio 2018; con detta riqualificazione assumono rilevanza le partecipazioni detenute dal Consorzio alle quali la Comunità di Primiero conseguentemente partecipa indirettamente e precisamente Federazione trentina della Cooperazione S.c., Cassa rurale di Trento s.c. e SET distribuzione spa;

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- modifica societaria intervenuta in Informatica Trentina spa, per effetto della delibera Giunta provinciale n. 801 del 18.05.2018, con la quale la Provincia ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Trentino Network s.r.l. (società interamente provinciale) in Informatica Trentina S.p.A., approvando anche l'aumento di capitale sociale di Informatica Trentina S.p.A. per un importo di Euro 2.933.680,00, portandolo quindi ora ad € 6.433.680,00. Per effetto di quanto sopra ancorchè il numero ed il valore delle azioni possedute dalla Comunità di Primiero sia rimasto invariato (n. 13.759 azioni del valore nominale di € 1/ciascuna), la percentuale di partecipazione societaria dell’ente si riduce passando dal 0,3931% al 0,2139%. La denominazione della società Informatica Trentina spa, è modificata in Trentino Digitale s.p.a., sempre con sede legale in Trento, Via G.Gilli, 2.

- rimane, invece, invariata la partecipazione in capo alla Comunità nella società Azienda Ambiente srl (partecipazione al 92%) in quanto non è andata a buon fine la proposta di riequilibrio societario (proposta comunque non rientrante nel piano di razionalizzazione in quanto non rientrante nelle fattispecie previste dalle sopraccitate disposizioni di legge sulle partecipazioni societarie) delle quote tra Comunità e Comuni del territorio comproprietari della società.

Considerato inoltre che:

- la partecipata Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi s.c., ha formalmente comunicato alla Comunità che lo scorso 7 novembre 2019, nell’Assemblea straordinaria dei Soci, ha deliberato la modifica del proprio statuto, riducendo il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 19 a 13, garantendo così il pieno rispetto della normativa vigente la quale prevede che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;

- la Comunità di Primiero intende confermare la partecipazione societaria nell’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi s.c., in quanto la società è stata costituita per svolgere funzioni di marketing turistico-territoriale d’ambito di cui all’art.9 della L.P. 11.06.2002, n.8 ed in particolare in quanto la medesima legge definisce il turismo, e quindi la sua promozione, quale risorsa per lo sviluppo dell’economia provinciale e quindi del nostro territorio, per la crescita culturale e sociale.

Verificato che, in considerazione quanto sopra specificato, non sussiste ragione per l’immediata alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad eccezione della partecipazione indiretta in Cassa rurale di Trento BCC s.c., detenuta dalla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini s.c., - società in house providing, la quale intende procedere alla sua razionalizzazione in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente.

Visto l’esito della ricognizione effettuata, quale aggiornamento del piano triennale 2018-2019 per l’anno 2019, come risulta nell’allegato sub A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione consiliare n. 4, dd. 18 febbraio 2016 e i successivi provvedimenti adottati ed in particolare il piano triennale 2018-2020 approvato con deliberazione consiliare n. 27, dd. 29 novembre 2018.

Visto il parere da parte dell’Organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n.

267/2000.

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”

così come modificata con L.P.n.12, dd. 13 novembre 2014.

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Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6, applicabile alle comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006 e ss.mm..

Vista deliberazione consiliare n.25, di data odierna, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) definitivo e il bilancio di previsione 2020-2022.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.185 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli n.8, contrari n.==, astenuti n.==, su n.8 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato per l’immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi della normativa vigente in materia, l’aggiornamento per l’anno 2019 al Piano Triennale 2018-2020 delle partecipazioni possedute dalla Comunità di Primiero redatto ai sensi dell’art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, contenente la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità alla data del 31.12.2018, come dettagliatamente riportate nel documento allegato sub A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto delle seguenti modifiche societarie intervenute nel corso dell’anno 2018 e delle ulteriori informazioni di cui l’Ente è venuto a conoscenza nel corso dell’anno 2019 (solo per quanto riguarda il punto e):

a) con il “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali - 2017” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 712 di data 12 maggio 2017, la Provincia autonoma di Trento, nel corso dell’anno 2018, ha attivato le procedure di fusione per incorporazione nella nuova società Trentino Trasporti spa di Trentino Trasporti Esercizio spa e Aeroporto Gianni Caproni spa. A tal fine la Comunità di Primiero ha provveduto alla restituzione alla Provincia delle azioni della società Trentino Trasporti Esercizio spa in modo tale da permettere alla Provincia il successivo conferimento di quelle relative alla nuova compagine societaria. La procedura in questione si è conclusa nel corso dell’anno 2019 e quindi al 31.12.2018 la Comunità di Primiero aveva perso la qualità di socio in quanto non era in possesso di alcuna quota né di Trentino Trasporti Esercizio spa, né della nuova compagine Trentino Trasporti spa. Tale società, pertanto, è stata tolta, seppur provvisoriamente, dall’elenco delle partecipate a tale data;

b) il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop, ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale volte a qualificarlo quale società in house providing delle Amministrazioni socie, a far data dal 1° gennaio 2018; con detta riqualificazione assumono rilevanza le partecipazioni detenute dal Consorzio alle quali la Comunità di Primiero conseguentemente partecipa indirettamente e precisamente Federazione trentina della Cooperazione S.c., Cassa rurale di Trento s.c. e SET distribuzione spa;

c) modifica societaria intervenuta in Informatica Trentina spa, per effetto della delibera Giunta provinciale n. 801 del 18.05.2018, con la quale la Provincia ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Trentino Network s.r.l. (società interamente provinciale) in Informatica Trentina S.p.A., approvando anche l'aumento di capitale sociale di Informatica Trentina S.p.A. per un importo

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Deliberazione del Consiglio della Comunità del 19/12/2019 n. 26

di Euro 2.933.680,00, portandolo quindi ora ad € 6.433.680,00. Per effetto di quanto sopra ancorchè il numero ed il valore delle azioni possedute dalla Comunità di Primiero sia rimasto invariato (n.

13.759 azioni del valore nominale di € 1/ciascuna), la percentuale di partecipazione societaria dell’ente si riduce passando dal 0,3931% al 0,2139%. La denominazione della società Informatica Trentina spa, è modificata in Trentino Digitale s.p.a., sempre con sede legale in Trento, Via G.Gilli, 2.

d) rimane, invece, invariata la partecipazione in capo alla Comunità nella società Azienda Ambiente srl (partecipazione al 92%) in quanto non è andata a buon fine la proposta di riequilibrio societario (proposta comunque non rientrante nel piano di razionalizzazione in quanto non rientrante nelle fattispecie previste dalle sopracitate disposizioni di legge sulle partecipazioni societarie) delle quote tra Comunità e Comuni del territorio comproprietari della società;

e) la partecipata Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi s.c., ha comunicato che lo scorso 7 novembre 2019, nell’Assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato la modifica del proprio statuto riducendo il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 19 a 13, garantendo così il pieno rispetto della normativa vigente; per le motivazioni in premessa esposte, pertanto, la Comunità di Primiero ritiene di confermare il mantenimento di detta partecipazione;

3. di dare atto, che viene conseguentemente autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Partecipazioni dirette:

✓ Consorzio dei Comuni Trentini – Società cooperativa

✓ Trentino Riscossioni Spa

✓ Trentino Digitale Spa

✓ Azienda Ambiente Srl

✓ Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi – Società cooperativa Partecipazioni indirette:

✓ Centro Servizi Condivisi Società Consortile a responsabilità limitata

✓ SET Distribuzione Spa

✓ Federazione trentina della Cooperazione – Società cooperativa

4. di dare atto, altresì, che per effetto della ricognizione di cui al precedente punto 1) si dispone il piano di razionalizzazione della partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento BCC s.c., detenuta dalla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini s.c., società in house providing, la quale intende procedere alla sua razionalizzazione in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente individuate dall’art. 24, della L.p. n. 27/2010, così come in dettaglio specificato nella specifica scheda inserita nell’allegato sub A) di cui al presente provvedimento;

5. di fare riserva di aggiornamento della ricognizione ordinaria a seguito di eventuali modifiche alle partecipazioni societarie da parte della Comunità;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità di Primiero;

7. di stabilire che copia della presente deliberazione unitamente alla documentazione di cui al punto 1) sia trasmessa alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P.;

8. di disporre la pubblicazione del presente documento in “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. m.33/2013 e ss.mm. e L.R. n.10/2014 e ss.mm.;

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9. di incaricare il Segretario della Comunità e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, all’assolvimento dei successivi adempimenti gestionali ivi compreso l’inserimento dei dati sul portale del MEF in conformità agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipate pubbliche adottati dal MEF medesimo e dalla Corte dei Conti;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, della Legge Regionale 03.05.2018, n.2, in considerazione delle modalità e termini connessi all’adozione del presente atto;

11. di dare atto che a norma dell’art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.183, comma 5 della Legge Regionale 03.05.2018, n.2;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs.

02.07.2010, n.104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.

24.11.1971 n. 1199 e ss.mm..

Allegati parte integrante:

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

- Parere in ordine alla regolarità contabile.

- Allegato A) – Ricognizione società partecipate al 31.12.2018

Il Segretario Samuel Serafini

Il Presidente Roberto Pradel

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero.

Al presente atto è unito:

- certificato di pubblicazione

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